Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7749/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. e P. IVA Parte_1
), (C.F. ), P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_1
), C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi Malandrino per procura in calce all'atto di citazione in appello appellanti e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Bianco per procura in calce alla comparsa di costituzione appellante e
C.F. n. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Roma in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio in data 18.12.2014, rep. n. 186905,racc. n. Persona_1
30367 appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata.
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, fra l'altro, esponeva quanto segue:
1- di essere stata agente della convenuta dal 1-3-2001 al mese di ottobre 2012 quando era stata costretta a presentare le proprie dimissioni a causa dell'insostenibilità della situazione e la modifica delle condizioni contrattuali derivata da condotte imputabili a controparte quali la dismissione del portafoglio aziendale con la disdetta di circa 7000 polizze auto, la diminuzione dei portafogli provvisionali, il continuo incremento delle tariffe ed il divieto di stipulare contratti di assicurazione auto, 2- che indi aveva chiesto l'indennità di preavviso per il periodo di gg 12, 3- che in data 20-5-2013 aveva ricevuto un acconto sull'indennità pari a 57.000 euro all'esito di un conteggio operato da controparte che conduceva ad un saldo in favore di quest'ultima pari ad euro 31.246,97 che veniva contestato, senza esito, 4- che aveva diritto: a- a differenze provvigionali tra quanto convenuto (che non avrebbe potuto essere unilateralmente modificato) e quanto erogato a seguito di non concordate riduzioni per complessivi euro 1.086.999,00, b- alle indennità di risoluzione per complessivi euro 2.141.542,60, c- all'indennità di risoluzione ex art. 8 accordo nazionale agenti a seguito della riduzione di incassi e portafoglio, d- all'indennità di mancato preavviso della durata di gg 12 come da art. 13 dell'accordo; e – al recupero di rivalse erogate per avere indebitamente controparte addebitato in rivalsa anche l'ammontare delle indennità sostitutive gestione Nola ed f- al risarcimento del danno per illegittima politica di riduzione del portafoglio e della autonomia aziendale dal 2007 in poi in relazione ai maggiori costi ed ai minori introiti. Ciò premesso chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento, in suo favore:
1- Controparte_2 della somma di euro 1.086.999,00 a titolo di differenze provvisionali tra quanto spettante in base al capitolato di agenzia e quanto effettivamente corrisposto, 2- della somma di euro 2.317.485,60 a titolo di indennità di risoluzione in base agli artt. 25- 33 del vigente ANA e della somma di 67.107,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, 3- della somma pari ad euro 3.000.000,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati in seguito alla riduzione del portafoglio di agenzia e divieto di nuovi affari per le causali in narrativa, 4- dell'importo di euro 363.504,00 a titolo di indennità ex art. 8 ANA sul portafoglio disdettato e, 5- di tutti gli ulteriori importi ritenuti giusti ed equi previo accertamento dell'infondatezza di tutte le partite creditorie di controparte nel riepilogo contabile di cui alla nota del 15-5-2013. Con gli interessi ex dlvo 231/02 e vittoria di spese. Si costituiva la società convenuta, eccependo, preliminarmente, la nullità della citazione per l'assenza dei requisiti di legge ed esseri costituita, controparte, con una denominazione sociale incompleta. Nel merito allegava quanto segue:
1- in ordine alla richiesta della differenza di provvigioni: che l'affermazione non era provata oltre al fatto che vi era la facoltà di riduzione previo preavviso come ricavabile dall'art. 18 del capitolato per la gestione delle agenzie, che i crediti ante 2009 erano prescritti e che la riduzione, facoltà del diritto di impresa e libertà tariffaria, era stata prevista in contratto, non era clausola affetta da nullità ma valida ed efficace, debitamente sottoscritta ex art. 1341 cc, 2- relativamente all'indennità di risoluzione ex art. 25-33- ANA che la richiesta era infondata in assenza di prova in particolare delle singole indennità di provvigione e che la scrittura del 20-5-2013: non era un riconoscimento di debito ma mero documento contabile necessario per stimare le poste a credito e che tale debito avrebbe potuto essere liquidato solo all'esito delle compensazioni, se positive per l'agente, ex art. 34 comma 3 ANA come non emerso, tuttavia, nel caso in esame, laddove il credito dell'attrice risultava, in esito alla compensazione con i crediti di essa convenuta (oggetto di domanda riconvenzionale per 106.640,54 euro oltre accessori), estinto, 3- in ordine all'indennità di mancato preavviso che la domanda era infondata in carenza di prova dell'ammontare delle provvigioni, alla luce del periodo conteggiabile ed all'interpretazione del contratto e dell'art. 19 ANA,
4- quanto al risarcimento del danno per la riduzione di incasso e portafoglio per l'assenza di prova e per il diritto di modulare le tariffe in base alle esigenze di mercato, Cont
5- in ordine all'indennità di risoluzione di cui ex art. 8 che non era applicabile al caso in esame in quanto non era cessato uno o più rami di assicurazione. Affermava inoltre di essere creditrice della controparte della somma pari ad euro 106.640,54 pari al valore del saldo contabile al 19-5-2014, attivo fondato fra l'altro su crediti per rivalsa, per storni di contratto e per sovraprovvigioni. Precisava che detto credito doveva ritenersi maturato anche nei confronti dei soci accomandatari illimitatamente responsabili della società attrice, , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
nonché di , socia accomandante, nei limiti della quota
[...] Controparte_4 conferita a mente dell'art. 2313 c.c.. Ciò premesso, previa autorizzazione alla chiamata di detti soci, chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata la nullità della citazione. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, che convenuta e chiamati, ciascuno per quanto di ragione anche in solido, fossero condannati al pagamento, in suo favore, della somma di euro 106.640,54 o di altro importo anche all'esito di eventuale compensazione. Chiedeva che, in ragione di detta somma, fosse emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.. Autorizzata la chiamata si costituivano , e Parte_2 Parte_1 Pt_3
chiedendo l'accoglimento di tutte le domande ed istanze avanzate
[...] dall'attrice ed il rigetto della riconvenzionale proposta dalla convenuta. Si costituiva, altresì, la chiedendo che fossero accolte le domande avanzate CP_1 dalla società attrice e che fosse rigettata la riconvenzionale, in quanto infondata e considerato che i soci accomandanti rispondono solo con il conferimento dei debiti sociali e non illimitatamente, con vittoria di spese e condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
§ 3 – All'esito del processo, istruito su documenti e con l'ausilio di un c.t.u., dopo una rimessione della causa sul ruolo per chiarimenti, il Tribunale rigettava le domande di entrambe le parti e compensava interamente le spese processuali, ponendo le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in pari misura. § 4 – La decisione è così motivata: “Devono essere respinte le preliminari eccezioni di parte convenuta posto che, quanto rilevato sotto il profilo di cui all'art. 164 cpc, in realtà involge invece la carenza di prova sotto il profilo del quantum. Mentre con l'indicazione, in citazione, del proprio codice fiscale (che è diverso per ogni società) parte attrice ha consentito di essere chiaramente identificabile ove anche a voler ritenere incompleta la denominazione. La prima delle domande attrici non merita positivo scrutinio. Parte La (la cui richiesta prova per testi è risultata inammissibile in quanto non articolata per capitoli specifici –v- memoria ex art. 183 comma 6 n 2 cpc- oltre che per i motivi di cui all'ordinanza di rigetto) ha in primo luogo chiesto la condanna di controparte al pagamento della somma di €1067879,00 a titolo di differenze provvisionali fra quanto erogato e quanto dovuto in base al contratto di agenzia. In ordine all'an appaiono condivisibili le considerazioni della convenuta laddove afferma che, in base all'art. 18 del capitolato, è riconosciuto alla Compagnia il diritto di variare le provvigioni con il preavviso di tre mesi. Clausola non affetta da nullità in quanto non risultante frutto di un abuso ma del diritto di esercizio di impresa nelle congiunture sfavorevoli che impongono la rimodulazione delle provvigioni (v. quanto documentato dalla convenuta circa il costo medio dei sinistri in Caserta rispetto ad altra località e la notoria maggior quantità di frodi consumate in quel territorio). Clausola peraltro espressamente approvata, anche ai sensi dell'art. 1341 cc, dall'attrice. Mette conclusivamente il caso di evidenziare che, nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole ed in particolare quelle relative alla misura delle provvigioni può trovare giustificazione nell'esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti purchè tale potere, come emerso nel caso in esame, abbia dei limiti e sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e di buona fede (v. Cass. 5467/00 e Cass. 13580/15). In ogni caso parte attrice ha mancato di provare il quantum. Ciò emerge chiaramente in atti dai quali non sono ricavabili i riscontri documentali che la parte, onerata, avrebbe dovuto produrre al fine di quantificare la differenza fra le provvigioni convenute e quelle via via erogate (differenza peraltro mai contestata in corso di vigenza del contratto nel corso degli anni precedenti la cessazione).
Emergenza confermata dal ctu il quale, nonostante accurate verifiche ed un supplemento di valutazione richiesta dal giudice, ha affermato chiaramente che la verifica è stata possibile solo sul piano 'aritmetico' e non sulla base di riscontri documentali essendo mancati riscontri essenziali quali l'entità delle provvigioni pattuite ed erogate, gli incassi 2012, le provvigioni totali, ecc. (v. elaborato pag. 6). Tenuto conto del principio, ricordato nelle conclusioni dalla stessa attrice ed applicabile a tutte le domande avanzate in questa sede dalla predetta, che non può ritenersi provata la domanda sulla base solo di prospetti di calcolo e tabelle riassuntive di dati unilateralmente predisposti privi di qualsivoglia riscontro oggettivo, che determinano l'impossibilità di verificare la correttezza del dato fornito e del conseguente calcolo. A medesima conclusione per gli stessi motivi si deve pervenire (in ordine al quantum) in relazione alla richiesta attorea di condannare controparte al pagamento dell'indennità di risoluzione ex artt. 25-33 ANA quantificata in €2327485,60 che dovrebbe essere calcolata sulla base delle provvigioni percepite dall'agente nei vari rami assicurativi mediante il deposito fra gli altri del registro di cassa, del protocollo delle polizze e della contabilità della cessata agenzia. Ebbene, al riguardo, il solo documento che può essere valutato a riscontro dei fatti allegati, considerato che anche in tale caso il ctu ha chiaramente evidenziato l'assenza di elementi a sostegno della domanda e che la convenuta ha in tutta evidenza contestato sotto ogni profilo l'avversa domanda, è costituito dalla lettera del 20-5- 2013 (v. doc.13) con la quale la Compagnia ha trasmesso 'i prospetti riepilogativi provvisori delle indennità di risoluzione sia per il ramo danni che per il ramo vita come previsto..' ed ha quantificato l'acconto in €57600,00. Invero sul retro di detta nota sotto la voce 'situazione contabile generale al 15-5-2013' è stata inserita anche la 'liquidazione indennitaria' dal 1-3-2001 al 12-11-2012 quantificata al lordo in complessivi €2141542,00 (di cui €1590000,00 per il ramo danni e di €551542,60 per il ramo vita); somma poi ridotta a complessivi €31246,97 quale saldo partite di debito- credito. Seguono quindi altri prospetti contabili più dettagliati e (v. doc. 14) e la lettera con la quale l'attrice ha contestato gli avversi prospetti affermando che 'emergono sostanziali difformità con i ns. conti..'. Parte attrice afferma che la quantificazione operata dalla convenuta il 20-5-2013 costituirebbe un riconoscimento di debito ex art. 1988 cc che l'avrebbe esonerata dalla prova. Tale conclusione non appare condivisibile. Ed infatti la dichiarazione della convenuta deve essere considerata nel suo complesso senza che possa essere estrapolato solo qualche dato favorevole. Se è vero che la convenuta ha dato un valore alle indennità pur tuttavia ha compensato gli importi ivi indicati con altri a credito (giungendo all'importo di €31246,97) donde non è possibile quantificare il richiesto, considerarlo provato e conferire alla dichiarazione la univoca valenza che parte attrice le vorrebbe attribuire. Considerato vieppiù quanto argomentato in comparsa dalla convenuta (v. Contr pagg. 14 e ss) in particolare con riferimento all'art. 34 comma 3 laddove si afferma che 'i pagamenti previsti dal comma precedente vengono effettuati al netto delle somme a debito dell'agente risultati all'impresa' con la conseguenza che solo in caso di crediti residui dell'agente, residuati alle compensazioni, potrebbe procedersi alla liquidazione. Tenuto infine conto del fatto (v. doc. 14 convenuta) che l'attrice ha contestato i conteggi di cui alla citata nota del 20-5-2013. E che i saldi finali di dare avere sono ben lontani da detto importo (v. elaborato peritale). Ulteriormente parte attrice avanza domanda per la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso (per complessivi €67107,00). Anche tale domanda non merita positivo scrutinio in quanto, non avendo la riscontrato (v. sul punto anche Pt_1 quanto rilevato dal ctu a pag. 9 dell'elaborato) l'importo delle provvigioni, non è consentito verificare se ed in quale misura la convenuta sarebbe rimasta debitrice a tale titolo. A medesima conclusione e per gli stessi motivi si deve pervenire avuto riguardo alla domanda con la quale l'attrice ha chiesto il risarcimento di un danno di un valore superiore a tre milioni di euro asseritamente conseguente all'affermata sistematica e massima riduzione del portafoglio dell'agenzia come si ricava dalla ctu (v. elaborato pag. 7) e non essendo peraltro emersa la violazione del principio di buona fede in quanto la riduzione del portafoglio d'agenzia è stato il frutto di conseguenze congiunturali riguardanti la Campania, finanche pregiudizievoli per la convenuta. Non merita positivo scrutinio neanche la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di €363504,00 a titolo di indennità ex art. 8 ANA non emergendo prova della dismissione di un intero ramo assicurativo e risultando affermato che l'operazione è stata remunerata con la riduzione della rivalsa. Oltre ad essere emersa la mancanza di prova del quantum per i motivi già esposti.
Anche le ulteriori richieste, sul presupposto che i rapporti di dare-avere non fossero stati correttamente regolati, non hanno trovato puntuale riscontro sempre come evidenziato dall'ausiliario (v. elaborato pag 8 e ss), che si è infatti limitato a prospettare i rispettivi conteggi sulla base di mere ipotesi senza poter individuare e quantificare esattamente il dovuto. Tali ultime conclusioni portano al rigetto anche della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta che ha mancato di riscontrare il proprio affermato credito (pari ad €106640,54) a fine contratto tenuto conto anche del fatto che le fatture, seppur annotate nei registri contabili dell'emittente, nel giudizio ordinario, se contestate, non costituiscono da sole prove. La reciproca soccombenza legittima la compensazione delle spese di lite. Spese di ctu a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% a carico di ciascuna.
§ 5 , in persona dei suoi soci Controparte_5 amministratori , , nonché Parte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_2
, e in proprio hanno impugnato la sentenza
[...] Parte_3 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, formulando le presenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame, ovvero dei singoli motivi di appello, disporre la riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 21.9.2021, num.
14750/2020, condannando perciò al pagamento, in favore degli Controparte_2 appellanti, di euro 1.067.879,00 a titolo di differenze provvigionali (primo motivo); 2.294.781,84 a titolo di indennità di risoluzione (secondo motivo); alla restituzione di 106.000,00 indebitamente escussi (terzo motivo); su tutte le somme interessi ex d.lgs. n. 231/2002; condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (quinto motivo). Si chiede che in ogni caso l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia condannare la compagnia al pagamento di quell'importo maggiore o minore, ritenuto giusto ed equo, in relazione ai motivi d'appello accolti”. In data 14.3.2022 si è costituita , aderendo al gravame proposto dagli Controparte_1 appellanti e formulando conclusioni corrispondenti. In data 15.3.2022 con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_2
contestando l'appello sotto diversi profili e formulando le seguenti conclusioni:
[...] “Voglia Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: in via pregiudiziale
- Dichiarare l'appello inammissibile ex artt. 342 cpc e 348 bis c.p.c., per non avere specificato l'erroneità della sentenza e le ragionevoli probabilità di essere accolto, con il favore delle spese e con conferma della sentenza impugnata;
nel merito, in via principale
- Rigettare l'appello proposto per le ragioni esposte nel presente atto, con il favore delle spese e con integrale conferma della sentenza impugnata;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello
- Accertare e dichiarare le indennità eventualmente dovute all'Agente, da ritenersi -in ipotesi- debito di valuta, tenendo conto delle risultanze contabili in atti e dei controcrediti esposti da e come tale rigettare la richiesta di applicazione CP_2 degli interessi moratori. Si richiamano, con riferimento all'art 346 cpc, tutte le eccezioni e argomentazioni svolte in sede di primo grado ed assorbite dalla sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. La causa, già rinviata per conclusioni e ulteriormente rinviata d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive entro il termine assegnato allo scopo.
§ 6. - L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 7. - Il primo motivo d'appello critica il rigetto della domanda di condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle differenze provvigionali. Gli appellanti articolano il motivo in due specifiche censure: la prima riguarda l'accertamento della validità della clausola delle c.g.c. che prevede il diritto di variazione (ius variandi) delle provvigioni con preavviso di tre mesi e l'accertamento dell'esercizio di tale diritto da parte della preponente in modo conforme a buona fede. Gli appellanti osservano che la pronuncia disattenderebbe l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Roma nelle sentenze n.3686/2020 e n.2264/2019 e che i due precedenti di legittimità citati dal primo giudice non sarebbero pertinenti, perché in entrambi i casi la Corte di Cassazione avrebbe accertato la legittimità dello ius variandi solo perché il contratto collettivo (art.2 AEC Commercio) lo prevedeva espressamente, mentre l'Accordo Nazionale degli agenti INA e non contiene alcuna clausola di analogo tenore. CP_6
Inoltre il tribunale non avrebbe tenuto conto delle esigenze di bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti che condizionerebbero la legittimità dell'esercizio dello ius variandi, né dell'indeterminatezza di un elemento del contratto che lo ius variandi comporterebbe a discapito dell'agente. La seconda censura riguarda il rilevato difetto di prova dell'ammontare del credito. Affermano gli appellanti di avere dato prova delle variazioni provvigionali disposte dalla preponente producendo la lettera in data 24 novembre 2005 (allegato n.11 di parte attrice), contenente l'indicazione nel dettaglio delle percentuali di riduzione che sarebbero state applicate nel tempo, e di aver documentato le provvigioni percepite, dal che, in base al metodo di calcolo inverso, si sarebbero potute dedurre le differenze provvigionali dovute.
Le censure sono entrambe infondate. Preliminarmente si deve accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia già nel primo grado di giudizio e riproposta in questo grado. Infatti il diritto al pagamento delle provvigioni è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 c.c., trattandosi di credito a ricorrenza periodica (Cass.n.11024/2007), e l'agente non ha mai chiesto il pagamento delle differenze provvigionali se non con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 19 dicembre 2013, sicché è prescritto il diritto al pagamento delle differenze sulle provvigioni esigibili fino a tutto il 18 dicembre 2008. Sulla validità della clausola che preveda lo ius variandi della preponente, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità è che l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare, quelle relative all'ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni, possa trovare giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia - affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede (in termini Cass.n.5467/2000 e n.29164/2021). Occorre quindi accertare come il diritto di variazione sia esercitato in concreto, potendo questo esser considerato lecito anche in presenza di una clausola contenuto ampio (così Cass. n.5467/2000) o viceversa illecito perché abusivo anche in presenza di una clausola di per sé valida (Cass.n.13580/2015). La questione non muta se la clausola che prevede lo ius variandi sia contenuta in un contratto individuale o in un contratto collettivo, dato che in entrambi i casi è necessario rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto e la regola generale di cui all'art.1372 comma 1 c.c.. La sentenza n. 13580/2015 ha infatti accertato il carattere abusivo dell'esercizio dello ius variandi, previsto da una clausola del contratto collettivo (art.2 AEC), in quanto le variazioni erano manifestamente eccessive (si trattava di una riduzione dell'88% del portafoglio clienti), tali da risultare di fatto inaccettabili e da giustificare il recesso per giusta causa dell'agente, pur in presenza del previsto diritto dell'agente al preavviso e alla risoluzione del contratto in danno della preponente alla scadenza del periodo di preavviso. Nel caso in esame, la clausola di cui all'art.18 comma 2 del capitolato generale che prevedeva il diritto della compagnia assicurativa di variare le provvigioni con preavviso di tre mesi, senza ulteriori limitazioni, deve considerarsi valida se interpretata, in ossequio ai criteri dettati dagli artt.1366 e 1367 c.c., come facoltizzante variazioni limitate e con modalità rispettose dell'interesse della controparte. Occorre quindi considerare che le riduzioni delle provvigioni furono introdotte dalla preponente, dopo quattro anni e mezzo dal perfezionamento del contratto, in misura limitata e con notevole gradualità. E' vero che esse non furono accompagnate da un concomitante riconoscimento di vantaggi diversi per l'agente, ma è vero anche che il bilanciamento dei contrapposti interessi non deve necessariamente risultare da un siffatto riconoscimento, potendo emergere anche dalle modalità con cui le variazioni furono introdotte. Comunque è decisivo osservare che l'agente non manifestò in alcun modo il proprio dissenso, ma portò avanti il rapporto fino al recesso con preavviso comunicato nel 2012, così di fatto accettando tacitamente le variazioni introdotte che costituiscono, pertanto, la risultante di una modificazione contrattuale concordata per fatti concludenti. Infine, va confermato, per quanto pleonastico, anche il passo motivazionale oggetto della seconda censura, ossia la mancanza di prova dei dati contabili su cui basare il calcolo evidenziata dal c.t.u. a pag.6 della relazione. La formula del calcolo percentuale sotto cento, indicata a sostegno della censura, era stata già sottoposta al c.t.u. nel giudizio di primo grado ed è stata ritenuta non praticabile dall'ausiliario in mancanza di riscontro delle provvigioni d'acquisto.
§ 8. – Il secondo motivo critica il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle indennità di risoluzione del rapporto ex artt.25-33 ANA, che il tribunale ha motivato per difetto di prova, non ravvisabile nella lettera della preponente in data 20.5.2013, contenente un riepilogo dei reciproci rapporti dare - avere, da cui emergeva il credito dell'agente per indennità di risoluzione del rapporto, ma anche un contrapposto e maggior credito della preponente. Sostiene l'appellante che le spetti la somma di € 2.294.781,84 indicata in tale riepilogo come suo credito per indennità di risoluzione, data l'insussistenza, che emergerebbe dalla relazione del c.t.u. nonché dalla decisione di rigetto della domanda riconvenzionale della compagnia assicuratrice, del contrapposto credito della preponente portato in compensazione ai sensi dell'art.34 comma 3 ANA 2005. Il motivo è infondato. La pretesa dell'appellante presuppone che si accerti l'insussistenza del credito di CP_7 Parte verso l'agente indicato nel conteggio finale, ma tale insussistenza non emerge dalla c.t.u., né dal rigetto della domanda riconvenzionale. Il tribunale, in difetto dei necessari riscontri documentali, ha ritenuto non provato il credito azionato in via riconvenzionale dalla compagnia assicuratrice per l'importo residuato dalla compensazione operata nel suddetto riepilogo contabile. Il rigetto della domanda riconvenzionale scaturisce quindi dal difetto di prova dell'eccedenza del credito vantato da rispetto alla somma che la stessa aveva indicato come dovuta CP_7 CP_7 all'agente a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, mentre l'accertamento negativo dell'intero credito della compagnia assicuratrice indicato nella lettera del 20.5.2013 non è stato oggetto del giudizio di primo grado.
§ 9. – Il terzo motivo critica la sentenza per non avere condannato
[...] Parte a restituire a l'importo di € 106.604,54 che vrebbe incassato CP_8 CP_7 dalla escutendo la fideiussione a prima richiesta rilasciata Controparte_9 dalla banca, pur avendo respinto la domanda riconvenzionale proposta da nei CP_7 Parte confronti di per il corrispondente importo. E' vero che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sul punto, tuttavia la domanda è inammissibile, non essendo l'agente, ma la banca garante che ha eseguito il pagamento, il soggetto legittimato a ripetere dalla compagnia assicuratrice l'importo escusso in forza della fideiussione a prima richiesta prestata, qualora il pagamento non fosse più giustificato dalla fideiussione stessa.
§ 10. – Infine l'appellante chiede la condanna di corrisponderle interessi di mora CP_7 ex d.lgs.n.232/2001 su tutte le somme dovutele e a rifonderle le spese dei due gradi di giudizio, ma non si tratta di motivi di impugnazione, bensì di domande accessorie a quelle riproposte con i motivi suddetti, assorbite dal rigetto dei motivi.
§ 11. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 2.000.000,00 e € 4.000.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, applicando l'aumento massimo di cui all'art.6 D.M. cit. con una riduzione del 50%.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.14750/2021 , pubblicata in data 22/09/2022 , così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_1
in solido tra loro a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 le spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate in € 27.460,50
[...] per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 28/03/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo