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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Signori:
dott.ssa NN TO Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa IS ZZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2279/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PISA, VIA S. MARIA, 31, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
RT e dell'avvocato ROMUALDO GIORGIO CARCASSI, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE PRINCIPALE e APPELLATA INCIDENTALE
nei confronti di
pagina 1 di 22 GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MILANO, LARGO AUGUSTO, 7, presso lo studio dell'avvocato
EL ZA, che la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATA PRINCIPALE e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: bancaria.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, nonché fermo l'accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione
infrannuale degli interessi a debito sul conto corrente di corrispondenza n. 1807/61 intrattenuto da
presso (Credito Artigiano, poi) operata dalla Banca Parte_1 Controparte_2
convenuta dal primo trimestre 2014 al primo trimestre 2015 (compreso) e dell'illegittimità
dell'applicazione da parte di della commissione sul fido accordato a valere Controparte_2
sul rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1807/61 intestato a nel terzo Parte_1
trimestre 2009 e a partire dal terzo trimestre 2012 fino al primo trimestre 2018 (compreso), riproposti
i rilievi e le eccezioni respinte e/o assorbite in punto di impossibilità per la di introdurre la CP_3
commissione sul fido accordato attraverso il meccanismo dell'art. 118 TUB (poiché mancava nel
contratto la relativa pattuizione) e di insussistenza di giustificato motivo ex art. 118 TUB, nonché ogni
altra eccezione disattesa: A) in via principale, riformare la sentenza n. 187/2023 (RG n. 1045/2019),
emessa in data 19 giugno 2023 dal Tribunale di Sondrio (Giudice Dr. Francesca Riccardi), pubblicata
il 20 giugno 2023 e notificata a mezzo PEC in data 30 giugno 2023, nelle parti e per le motivazioni
indicate in narrativa;
B ) conseguentemente, in via preliminare, accertare e dichiarare l'ammissibilità
della domanda, oltre che di accertamento, di condanna di (succeduta a Controparte_1
pagina 2 di 22 , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rideterminazione e Controparte_2
rettifica del saldo di conto corrente di corrispondenza mediante accredito, con ogni pronunzia
consequenziale; C) conseguentemente, nel merito, accertare e dichiarare la non debenza, da parte di
delle somme appresso indicate e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_1
(succeduta a , in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] Controparte_2
rideterminare e rettificare il saldo del conto corrente n. 1807/61 intestato a nonché Parte_1
ad accreditare sullo stesso l'importo corrispondente alla somma di: i. in via principale, € 53.214,84; ii.
in via subordinata, € 52.196,71; iii. in via ulteriormente subordinata, € 50.502,51, per i motivi descritti
in narrativa, o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa come non dovuta,
oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla domanda al saldo, con ogni
consequenziale pronunzia;
D) conseguentemente, condannare (succeduta Controparte_1
a , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_2
spese legali per il giudizio del primo grado in conformità alle tabelle ministeriali allegate al D.M.
55/2014 e ss.mm., in misura compresa fra € 7.617,00 e € 5.077,00, oltre alla maggiorazione del 30 %
ex art 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014, nonché condannare (succeduta a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_2
spese per il CTP Dr. per l'importo complessivo di € 2.552,00, con ogni conseguenziale Persona_1
pronunzia; E) in ogni caso, con condanna di (succeduta a Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario 15%, CNP ed IVA come per legge e
successive occorrende, inclusi i compensi eventualmente dovuti al consulente tecnico d'ufficio e al
consulente tecnico di parte che dovessero essere pagati in caso di ammissione di nuova CTU in grado
di appello;
2. Con riferimento all'appello incidentale proposto ex adverso: A) in via principale,
rigettare integralmente l'appello incidentale e tutte le domande formulate da Controparte_1
(succeduta a poiché inammissibili e infondate, in fatto e in diritto,
[...] Controparte_2
pagina 3 di 22 con ogni conseguenziale pronunzia;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento
parziale dell'appello incidentale avversario, alla luce della riproposizione delle eccezioni non accolte
e/o assorbite in primo grado, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione da parte di
[...]
(già Credito Artigiano) della commissione sul fido accordato a valere sul rapporto Controparte_2
di conto corrente di corrispondenza n. 1807/61 intestato a nel terzo trimestre 2009 Parte_1
e a partire dal terzo trimestre 2012 fino al primo trimestre 2018 (compreso) in forza dell'impossibilità
per la di introdurre la commissione sul fido accordato attraverso il meccanismo dell'art. 118 CP_3
TUB in quanto introdotta ex novo (poiché mancava nel contratto la relativa pattuizione) e/o alla luce
dell'insussistenza di giustificato motivo ex art. 118 TUB, con ogni conseguenziale pronunzia;
C)
sempre in via subordinata, conseguentemente accertare e dichiarare la non debenza, da parte di
delle somme appresso indicate e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_1
(succeduta a , in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] Controparte_2
rideterminare e rettificare il saldo del conto corrente n. 1807/61 intestato a nonché Parte_1
ad accreditare sullo stesso l'importo corrispondente alla somma di: i. in via principale, € 53.214,84; ii.
in via subordinata, € 52.196,71; iii. in via ulteriormente subordinata, € 50.502,51, per i motivi descritti
in narrativa, o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa come non dovuta,
oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla domanda al saldo, con ogni
consequenziale pronunzia;
D) conseguentemente, condannare (succeduta Controparte_1
a , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_2
spese legali per il giudizio del primo grado in conformità alle tabelle ministeriali allegate al D.M.
55/2014 e ss.mm., in misura compresa fra € 7.617,00 e € 5.077,00 oltre alla maggiorazione del 30 %
ex art 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014, nonché condannare (succeduta a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_2
spese per il CTP Dr. per l'importo complessivo di € 2.552,00, con ogni conseguenziale Persona_1
pronunzia; E) in ogni caso, con condanna di (succeduta a Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 22 , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario 15%, CNP ed IVA come per legge e
successive occorrende, inclusi i compensi eventualmente dovuti al consulente tecnico d'ufficio e al
consulente tecnico di parte che dovessero essere pagati in caso di ammissione di nuova CTU in grado
di appello.
3. Sul piano istruttorio: , richiamati tutti i documenti già offerti in Parte_1
comunicazione con i propri atti difensivi e insistendo per tutte le richieste istruttorie formulate,
ribadisce, anche in questa sede, che la relazione peritale del Dr. che ha Persona_1 Parte_1
depositato in una con l'atto di citazione del primo grado di giudizio (doc. 21 già prodotto), non è stata
tempestivamente contestata dalla nel corso del primo grado di giudizio, per cui le sue risultanze CP_3
- una volta che sia riconosciuta la fondatezza della domanda attorea - potrebbero essere assunte come
riferimento per la quantificazione degli addebiti illegittimamente operati sul conto corrente per cui è
causa, anche perché puntualmente confermate dalla CTU svolta”;
per GIA' “Piaccia Controparte_1 Controparte_2
alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più
opportune declaratorie: nel merito, in via di appello incidentale: riformare la sentenza oggetto di
impugnazione per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto: in via preliminare, accertare e
dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande di accertamento dell'illegittimità della
capitalizzazione trimestrale degli interessi di debito applicata dal primo trimestre 2014 al primo
trimestre 2015 e dell'illegittimità delle commissioni sul fido accordato applicate in relazione al conto
corrente n. 1807; nel merito: - accertata e dichiarata la legittimità della capitalizzazione trimestrale
degli interessi applicata dalla a partire dal 1° gennaio 2014 con riferimento al rapporto di CP_3
conto corrente n. 1807, nonché la legittimità dello jus variandi e delle commissioni sul fido accordato
applicate dalla in relazione al medesimo rapporto, respingere integralmente le domande ex CP_3
adverso formulate;
- in via istruttoria, stante la nullità e l'inutilizzabilità della consulenza tecnica
pagina 5 di 22 svolta nel giudizio di primo grado, non tenere conto delle relative risultanze. Per il denegato e non
creduto caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dover disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio,
si chiede che al nominato perito venga affidato l'incarico di cui al quesito formulato dal Tribunale di
Sondrio con il provvedimento in data 5 maggio 2021, e che il saldo del conto corrente n. 1807 venga
rideterminato secondo i seguenti criteri:
1. senza azzerare gli asseriti indebiti provenienti dai conti
tecnici n. 1939 e n. 2336; 2. considerando i soli movimenti per i quali risulta depositata l'intera
sequenza degli estratti conto (e pertanto il solo periodo 31 marzo 2014 – 31 gennaio 2020); 3.
mantenendo gli addebiti relativi alla c.f.a. e alla c.i.v., trattandosi di commissioni regolarmente
applicate dalla Banca alla luce di quanto previsto dall'art.
2-bis d.l. 185/2008 (convertito nella l.
2/2009);
4. mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1° gennaio 2014 in
considerazione della non immediata operatività del nuovo art. 120 TUB;
nel merito: − respingere
l'appello e tutte le domande avversarie perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
− per il
denegato caso in cui le avverse domande dovessero essere ritenute anche solo in parte ammissibili e
fondate, compensare le somme che dovessero essere riconosciute dovute all'appellante con quelle da
quest'ultima dovute alla convenuta in relazione al rapporto oggetto di causa. Con il favore delle CP_3
spese di entrambi i gradi di giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale di Parte_1
Sondrio nei confronti di , chiedendo che venisse accertata e dichiarata la Controparte_2
illegittima capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito sul conto corrente di corrispondenza n.
1807/61, da lei intrattenuto presso Credito Artigiano, poi operata dalla Controparte_2
banca convenuta dal primo trimestre 2014 al primo trimestre 2015 (compreso), nella misura di €
239,52, nonché venisse accertata e dichiarata l'illegittima applicazione della commissione sul fido accordato a valere sul rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1807/61, intestato a Parte_1
pagina 6 di 22 nel terzo trimestre 2009 e a partire dal terzo trimestre 2012 fino al primo trimestre 2018 CP_2
(compreso), nella misura di € 52.040,93 e, per l'effetto, che fosse Controparte_2
condannata ad addebitare in suo favore la somma di € 52.196,71 o quella maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi al tasso legale, al tempo vigente, dalla domanda al saldo. A
fondamento delle sue domande, parte attrice affermava: 1) di avere sottoscritto, in data 23 ottobre 2001,
il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0001807/61; 2) di avere, poi, sottoscritto, in data
04.10.2006, un contratto di apertura di credito regolato sul sopra citato conto corrente, che non conteneva né l'indicazione del fido accordato, né, tanto meno, il tasso interesse che sarebbe stato applicato nel corso del rapporto;
3) di essersi accorta, successivamente, a seguito di un controllo svolto sugli estratti di conto corrente, che erano stati effettuati numerosi addebiti a titolo di commissioni sul fido accordato, mai pattuiti;
4) di avere, quindi, inoltrato, in data 22 settembre 2017, reclamo alla banca, chiedendo il rimborso della commissione sul fido accordato (c.d. c.f.a.); 5) che la banca, in risposta, aveva sostenuto la legittimità del proprio operato;
6) di avere chiesto, successivamente, alla banca la trasmissione, ex articolo 119 T.U.B., di tutta la documentazione inerente ai contratti stipulati;
7) che la banca le aveva inoltrato inizialmente solo quattro proposte di modifica unilaterale e,
successivamente, dopo essere stata più volte sollecitata, anche tutta la documentazione richiesta;
8) che,
in relazione al rapporto di conto corrente, risultavano applicati interessi anatocistici in misura illegittima nel periodo dall'1.01.2014 al 03.08.2016; 9) che la banca aveva illegittimamente applicato delle commissioni sul fido accordato, in quanto le modifiche unilaterali del contratto non erano state mai ricevute;
10) che era stata esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_2
infondate in fatto e in diritto. A fondamento delle sue contestazioni, parte convenuta affermava: 1) che parte attrice aveva intrattenuto con lei a far data dal 23.10.2001 il rapporto di conto corrente n. 1807,
che risultava ancora aperto;
2) che, nel corso del rapporto, alla correntista era stata concessa una apertura di credito regolata in conto corrente;
3) che erano sempre state regolarmente trasmesse le pagina 7 di 22 comunicazioni ex art. 118 TUB, relative alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche,
specificando di volta in volta il giustificato motivo posto alla base di ogni singola variazione;
4) che, in particolare, con comunicazione del 25 maggio 2009, le era stato segnalato che era cessata l'applicazione della commissione di massimo scoperto e che era stata introdotta la commissione sul fido accordato;
5) di avere trasmesso tale comunicazione in via telematica tramite il
[...]
6) che la richiesta di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice era inammissibile, CP_4
essendo il rapporto di conto corrente ancora aperto;
7) che tale inammissibilità si estendeva anche alla presupposta richiesta di accertamento dell'illegittimità delle somme addebitate alla correntista, in virtù
della stretta connessione esistente tra le due domande;
8) che la capitalizzazione degli interessi operata successivamente al 1.01.2014 era stata correttamente applicata, così come legittima era l'applicazione della commissione sul fido accordato.
Il tribunale di Sondrio, istruita la causa attraverso l'espletamento di una CTU, con sentenza n.
187/2023, depositata il 20.06.2023, ha accolto parzialmente le domande della correntista, accertando e dichiarando, in relazione al conto corrente n. 1807, la non debenza della somma di € 14.219,23,
rideterminando, per l'effetto, al 31.01.2020, il saldo del conto corrente in € 20.623,22, con condanna della banca al pagamento delle spese di lite comprese quelle di CTP e di quelle di CTU.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA DETERMINAZIONE E NELLA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
RELATIVA ALLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO E CONDANNA ALLA RIDETERMINAZIONE E
RETTIFICA DEL SALDO DI CONTO CORRENTE IN PENDENZA DI RAPPORTO;
2) ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
DI CORRISPONDENZA E DI APERTURA DI CREDITO E VIOLAZIONE DELL'ART. 191 C.P.C.;
3) ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.; pagina 8 di 22 4) ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 91, COMMA 1, C.P.C. E DEL D.M. 55/2014.
, già , si è costituita in appello, chiedendo il rigetto Controparte_5 Controparte_2
della impugnazione avversaria e formulando, a sua volta, appello incidentale, sulla base dei seguenti motivi:
1) INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO SVOLTA;
2) LEGITTIMITÀ DELL'ANATOCISMO POST 2014;
3) LEGITTIMITÀ DELLO IUS VARIANDI E CONSEGUENTEMENTE DELLE C.F.A. APPLICATE;
4) INAMMISSIBILITÀ E INUTILIZZABILITÀ DELLA CTU ESPLETATA IN CORSO DI CAUSA.
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 27.11.2024, previa concessione di termini a ritroso per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, con decreto del 20.11.2024, la causa è stata differita, a seguito della modifica del giudice istruttore, a quella del 7.05.2025. A tale udienza, precisate nuovamente le conclusioni, la causa
è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, la Corte rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello incidentale svolta dall'appellante principale ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici, ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dalla banca.
2. Passando ad analizzare il merito, oggetto del primo motivo di appello svolto in via principale e di quello svolto in via incidentale è la decisione del tribunale di ritenere ammissibili le domande di accertamento formulata da parte attrice delle somme illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di pagina 9 di 22 interessi anatocistici dall'1.01.2014 all'1.01.2016 e di commissioni di fido accordato in relazione al contro corrente n. 1807 e quella di rideterminazione del saldo del predetto conto corrente, ritenendo,
invece, inammissibile la domanda che implica, per il suo accoglimento, una pronuncia di condanna.
Secondo tale decisione non sarebbe condivisibile ben avendo potuto il tribunale di Parte_1
Sondrio accogliere anche la domanda di condanna alla rideterminazione e rettifica del saldo di conto corrente in pendenza del rapporto, non rappresentando essa una domanda di ripetizione dell'indebito ex
art. 2033 c.c. Secondo la banca, invece, la domanda formulata da controparte di mero accertamento sarebbe inammissibile in difetto di un concreto interesse ad agire, essendo essa strettamente connessa a quella consequenziale volta a ottenere il riaccredito.
Il motivo di appello svolto in via principale è fondato, mentre deve essere rigettato quello svolto in via incidentale.
La Corte ritiene, innanzitutto, sussistente, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, un interesse in capo alla correntista, anche prima della chiusura del conto e pur in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo,
potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass. 4214/2024; Cass. 21646/2018). Sul punto la
Corte di Cassazione ha anche evidenziato che il diritto alla rettifica del conto non è autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del titolo posto alla base dell'annotazione nel conto stesso, in quanto l'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, ma non un diritto a sé; pertanto, nella ipotesi in cui il titolo (generalmente pagina 10 di 22 negoziale) posto alla base di quel diritto venga dichiarato nullo oppure venga annullato, ovvero rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile (cfr. Cass. 3858/2021). Si rileva, infatti, che la circostanza che la rettifica del conto non sia altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità
del titolo, su cui si fonda la stessa annotazione sul conto, è stata evidenziata anche dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte, nella sentenza n. 24418/2010, laddove è stato affermato che:"... il correntista
potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di
conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso...".
Alla luce di tali principi, è evidente che sussista in capo alla correntista un interesse non solo in relazione a una pronuncia di accertamento, ma anche a una pronuncia volta alla rideterminazione del rapporto di dare-avere del conto corrente, con conseguente diritto a ottenere una condanna della banca a procedere a una rettifica del conto in suo favore.
3. Passando, poi, ad analizzare i motivi di appello incidentale, volti a contestare la illegittimità degli addebiti effettuati in favore della correntista, la Corte rileva che essi sono pregiudiziali rispetto a quelli svolti in via principale e volti a contestare la CTU, in quanto, in caso di loro accoglimento, sarebbe superfluo un'analisi di questi ultimi.
Ciò premesso, oggetto del secondo motivo di appello svolto in via incidentale è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto illegittimo l'addebito degli interessi anatocistici dal 2014 al
2016, affermando che la modifica legislativa apportata dall'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 1,
comma 629, l. 147/2013, che ha introdotto il divieto di anatocismo, era già applicabile dal 1° gennaio
2014.
Secondo l'appellante incidentale tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto la disposizione in esame non ha una portata immediatamente precettiva presupponendo la necessaria emanazione da parte del CICR di una apposita normativa, entrata in vigore solamente in data 3.08.2016.
pagina 11 di 22 Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione sul punto del giudice di primo grado, fondata sull'assunto che la Legge di stabilità 2014 ha modificato la disciplina dell'anatocismo bancario,
sancendone il divieto con norma avente efficacia immediata. L'art. 1, comma 629, L. 27.12.2013, n.
147 (in vigore dal 1.1.2014) ha, infatti, disposto che: “All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce
modalità' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che,
nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Nella relazione alla proposta di legge n. 1661, presentata il 4 ottobre 2013 alla Camera dei Deputati, è
stato espressamente indicato che la proposta di modifica normativa dell'art. 120 TUB “intende stabilire
l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore,
generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti interessi anatocistici (o interessi sugli interessi)”.
Alla luce di ciò, è corretta l'interpretazione della norma di cui all'art. 120, comma 2, lett. b), TUB nel senso di un divieto assoluto di calcolo di interessi sugli interessi, finalizzato a escludere una prassi bancaria orientata all'applicazione di “interessi composti” sul saldo debitore, così come è corretta l'interpretazione della norma come immediatamente precettiva.
La Corte ritiene, invece, che non sia condivisibile l'interpretazione suggerita dalla banca, che vorrebbe subordinare l'efficacia della norma all'intervento attuativo demandato al CICR, in quanto essa si pone in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti, assegnando prevalenza a una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attuazione e non di dare contenuto a una norma precettiva.
pagina 12 di 22 Nessuna rilevanza assume, ai fini di una diversa interpretazione, il riferimento all'art. 161, comma 5,
TUB, il quale prevede che: “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati
ai sensi del presente decreto legislativo”. La norma transitoria di cui all'art. 161, comma 5, TUB,
infatti, si colloca a chiusura dei commi precedenti, nei quali sono state indicate le numerose norme abrogate con l'entrata in vigore della nuova normativa, con la conseguenza che essa si riferisce solo alle disposizioni attuative di tali norme abrogate e non può essere estesa a norme abrogate o modificate con disposizioni successive.
Si evidenzia, peraltro, a conferma dell'immediata entrata in vigore e applicazione dell'art. 120, comma
2, TUB, come modificato dalla l. 147/2013, rileva la circostanza che il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria, non subordinando la sua efficacia all'emanazione di regolamenti ammnistrativi e non prevedendo un'ultrattività di norme amministrative contrastanti, fino all'emanazione di nuovi regolamenti.
La Corte rileva, infine, che su tale questione si è pronunciata recentemente anche la Suprema Corte,
affermando che, in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2,
del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013,
decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione da parte del CICR della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. 21344/2024).
4. Per quanto concerne, poi, il terzo motivo di appello svolto in via incidentale, esso ha oggetto quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il legittimo esercizio dello
ius variandi esercitato dal . Controparte_2
Secondo l'appellante incidentale tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale correttamente motivato il perché ha ritenuto che la banca non avesse provato di avere inviato, come da pagina 13 di 22 contratto, le comunicazioni della modifica delle condizioni contrattuali con particolare riferimento alle commissioni di fido concordato asseritamente avvenuta nel maggio 2009, attraverso il servizio su cui inviava anche tutti gli estratti conti relativi al rapporto, pacificamente ricevuti. CP_4
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva che, contrariamente da quanto affermato dall'appellante incidentale, il tribunale abbia correttamente valutato le eccezioni riproposte anche in appello, rigettandole sulla base della seguente chiara motivazione: “le comunicazioni che la banca è tenuta ad effettuare in relazione alle proposte di
modifica unilaterale del contratto, devono essere comunicate “espressamente” al cliente (art. 118, co.
2, t.u.b.) Tali comunicazioni costituiscono atti ricettizi, che producono effetto nel momento in cui
pervengono “a conoscenza” della persona alla quale sono destinati (art. 1334 c.c.); conoscenza che è
da presumersi nel momento in cui tale atto sia giunto all'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.)., o
comunque nella sua sfera di dominio e di controllo (Cass. 19 gennaio 2005, n. 971; 29 gennaio 2003,
n. 773). È ammissibile che tali comunicazioni vengano effettuate in via informatica: tuttavia, anche in
detta ipotesi trovano applicazione le norme di cui agli articoli 1334 e 1335 c.c. Pertanto, a fronte di
una specifica contestazione da parte del cliente, il quale neghi di aver mai ricevuto la comunicazione
(anche elettronica) contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto, costituisce onere della
banca che intenda invocare l'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali, provare di aver assolto,
secondo le modalità prescritte, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 118 t.u.b. Nel caso in
oggetto, si ritiene che la banca non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non
avendo fornito prova né di aver inviato le comunicazioni sopra citate all'indirizzo e-mail indicato
dalla correntista nel contratto di attivazione dei servizi bancari on line né dell'avvenuta ricezione di
tali comunicazioni.
Considerato che
la banca non ha dato prova di aver esercitato correttamente lo ius
variandi, le variazioni unilaterali del contratto risultano prive di effetto nei confronti della correntista.
Ciò considerato, devono ritenersi illegittime le c.f.a. addebitate alla correntista e, in forza delle
pagina 14 di 22 considerazioni sopra esposte, assorbiti i rilievi svolti dall'attrice in ordine all'insussistenza di un
giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 T.U.B”.
Alla luce di tale chiara e condivisibile motivazione, la Corte osserva che in sede di atto di appello la si è limitata a insistere nelle medesime argomentazioni già svolte, senza addurre alcuna specifica CP_3
ragione in forza della quale si possano ritenere tali comunicazioni effettivamente avvenute e ricevute dalla cliente, non sussistendo alcuna presunzione, con conseguente diritto di quest'ultima a non vedersi applicate le commissioni de quibus in maniera illegittima.
5. Procedendo, quindi, a un'analisi dei motivi di appello volti a contestare la CTU, la Corte ritiene,
innanzitutto, opportuno analizzare il secondo motivo di appello principale avente a oggetto quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che l'ambito di analisi della consulenza dovesse essere limitato al rapporto di conto corrente n. 1807, non potendo essere esteso a quello n. 1939 e a quello n.
2336, relativi ad altri conti.
Secondo tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che i conti n. 1939 e n. 2336 Parte_1
non sono conti autonomi e indipendenti, ma rappresentano dei meri conti tecnici di appoggio per la erogazione dei finanziamenti, con conseguente necessità che la Corte accolga la sua richiesta di integrazione della CTU volta a verificare l'illegittimità degli addebiti effettuati in relazione a tali conti.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene che, nella prassi bancaria, a seconda di come le parti hanno deciso di regolare i loro rapporti, il conto di apertura di credito può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio,
normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile ai finanziamenti concessi e riportati nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Con particolare riferimento a un conto anticipi ma con rilevanza anche nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che, nel primo caso, il saldo a debito del "conto pagina 15 di 22 anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente,
mentre nel secondo caso il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (cfr. Cass. 14321/2022)
Nel caso di specie, in realtà, la correntista non ha dimostrato, come era suo onere, quanto asserito in ordine a uno stretto collegamento tra i conti in questione, non producendo i contratti concernenti i conti asseritamente tecnici, da cui poter ricavare la disciplina applicabile, essendosi limitata a produrre la lettera della banca del 4.09.2006, con cui veniva accordata l'apertura di credito precisando che: “ci
pregiamo di comunicarLe/Vi che l'apertura di credito da richiesta sarà disciplinata dalle Pt_2
norme seguenti nonché dalle “Condizioni economiche operativo (di seguito “Condizioni
Economiche”) che Le/Vi saranno consegnate all'esito dell'apposita istruttoria” (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante principale), nonché la richiesta di variazione del 14.11.2007 da parte della società su affidamenti già concessi “affidamento da euro 4.000.000,00 a euro 5.500.000,00
scadenza da REVOCA a REVOCA”, in cui veniva specificato “precedente forma tecnica PROMISCUO
TRA SCOPERTO DI CONTO CORRENTE, DENARO A TERMINE E CARTA DI CREDITO;
nuova
forma tecnica: PROMISCUO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE E DENARO A TERMINE” (doc. 5
del fascicolo di primo grado di parte appellante principale). In difetto della produzione in giudizio della disciplina applicabile ai contratti de quibus, pertanto, non è possibile ritenere sussistente un diretto collegamento tra i conti come affermato dall'appellante.
pagina 16 di 22 Il Collegio evidenzia, peraltro, che non ha pacificamente formulato né prima del Parte_1
giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB, né, tanto meno, nel corso del giudizio, anche ai sensi dell'art. 210
c.p.c., istanza per la consegna da parte della banca di tali documenti.
In difetto di tale prova, pertanto, è condivisibile la decisione del tribunale di non procedere a una integrazione del quesito formulato in sede di conferimento dell'incarico al CTU con riferimento ai conti n. 1939 e n. 2336, anche alla luce dell'oggetto delle conclusioni tempestivamente rassegnate in primo grado riguardante solo il conto corrente m. 1807/61 (“accertare e dichiarare, per i motivi esposti
in narrativa, l'illegittimità dell'applicazione da parte di della commissione sul Controparte_2
fido accordato, a valere sul rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1807/61 intestato a
, nel terzo trimestre 2009 e a partire dal 3 trimestre 2012 fino al primo trimestre 2018 Parte_1
(compreso), nella misura di € 52.040,93# o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso
di causa, oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla domanda al saldo, con ogni
consequenziale pronunzia”) e di quanto indicato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
(“disposta una CTU diretta a individuare e quantificare gli addebiti illegittimamente operati da CP_6
a titolo di anatocismo e commissioni per il fido accordato, con rideterminazione del saldo disponibile
del conto corrente n. 1807/61”).
6. Oggetto del quarto motivo di appello svolto in via incidentale, è la decisione da parte del tribunale di fare proprie le conclusioni della CTU espletata.
Secondo la banca tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto delle osservazioni presentate dal CTP della banca e del fatto che il CTU non si sarebbe attenuto al quesito formulato, avendo scorporato dal saldo oggetto di causa non solo le commissioni di fido accordato, ma anche altre commissioni, quali le commissioni di massimo scoperto, le commissioni di istruttoria veloce e altri oneri, con conseguente nullità della consulenza svolta.
Tale motivo è infondato.
pagina 17 di 22 La Corte ritiene, in primo luogo, che l'eventuale accertamento da parte del CTU in ordine alla illegittimità delle commissioni, conformemente a quanto indicato dal giudice di primo grado, pur in difetto di una specifica domanda di parte attrice, non determina alcuna nullità della CTU, la quale è
liberamente valutata dal giudice, che potrà non tenere conto delle eccezioni non tempestivamente svolte.
Il Collegio rileva, poi, che, la mancata pattuizione scritta tra le parti in merito alle commissioni bancarie costituisce una ipotesi di nullità negoziale delle stesse, la quale, pur trattandosi di nullità di protezione, è rilevabile anche dal giudice, così come enunciato dalla Suprema Corte, secondo la quale la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione,
da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species"
del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali,
quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.), che trascendono quelli del singolo (cfr. Cass. S.U. 26242/2014). Alla luce di tali principi, la Corte ritiene corretta la decisione del tribunale di tenere conto anche dell'eccezione di nullità estesa ad altre commissioni, oltre a quelle sul fido accordato, essendo essa rilevabile anche di ufficio ed essendo, comunque, stata oggetto di contraddittorio in sede di CTU.
7. Per quanto concerne, poi, il terzo motivo di appello svolto in via principale, esso ha a oggetto quella parte della sentenza in cui il tribunale ha scelto, fra le varie ricostruzioni effettuate dal CTU, quella in cui ha individuato le somme illegittimamente addebitate esclusivamente con riferimento al periodo tra il 31.03.2014 e il 31.01.2020, escludendo, dunque, quelle relative al periodo precedente.
Secondo l'appellante tale decisione non è condivisibile, avendo prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intero periodo tra il 2008/2009 e il 2014, fatta eccezione di due mensilità, le quali, però, non sarebbero idonee a impedire una compiuta ricostruzione dell'andamento del conto corrente, così come pagina 18 di 22 riscontrato anche dal CTU, essendo stati, peraltro, forniti altri documenti equipollenti volti a provare l'illegittima applicazione delle commissioni e degli interessi anatocistici.
Tale motivo è fondato.
La Corte ritiene condivisibile quanto eccepito dall'appellante principale, in quanto si osserva, anche alla luce del CTU, svolta con rigore e procedimento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile, che non è rilevante la mancata produzione di due solo estratti conto relativi ai mesi di marzo 2009 e di marzo 2014, avendo la correntista allegato e documentato tutti gli altri mesi oggetto di domanda. Si rileva, infatti, che tale omessa produzione non abbia impedito, come accertato dal CTU, la ricostruzione dell'intero periodo, tenuto conto anche del deposito del resoconto annuale per l'anno
2014 della banca (doc. 20 bis del fascicolo di primo grado di parte appellante principale).
Alla luce della motivazione di cui sopra, in forza della quale si ritiene che non si debba tenere in considerazione i conti asseritamente tecnici, considerati tutti i movimenti dal 1.12.2008 al 1.01.2020 e ritenute legittime le operazioni di raccordo per i mesi di marzo 2009 e di marzo 2014, è corretta la quantificazione effettuata dal CTU, in relazione al c/c 1807, pari a € 20.141,72, quale somma indebitamente sottratta alla correntista.
In conclusione, in relazione al c.c. n.1807 deve dichiararsi che la non debenza, da parte della correntista, della somma di € 20.141,72, illegittimamente addebitata dalla banca a titolo di commissione sul fido accordato nonché a titolo di interessi passivi anatocistici, con la conseguenza che la banca deve essere condannata alla rideterminazione del saldo del c.c. n.1807, alla data del
31.01.2020 (data dell'ultimo estratto conto prodotto sub. doc. 23 fascicolo di primo grado dell'appellante principale, in cui risultava un credito in favore della correntista di € 6.403,99), in €
26.545,71 a credito della correntista, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
7. Oggetto dell'ultimo motivo di appello svolto in via principale è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha liquidato le spese di lite in favore di in € 3.805,00 per compensi, già Parte_1 pagina 19 di 22 comprensivi dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, e ha riconosciuto il diritto di quest'ultima al rimborso delle spese di CTP, quantificate in € 1.250,00.
Secondo l'appellante principale tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale liquidato a titolo di compensi per spese di lite valori inferiori a quelli medi indicati nel D.M. 55/2014 e a titolo di rimborso delle spese di CTP una somma che teneva conto solo di una delle due fatture prodotte e allegate, senza motivare l'esclusione dell'ulteriore importo di € 1.302,00.
Tale motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
La Corte ritiene, innanzitutto, con riferimento al motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite,
che esso sia assorbito nel parziale accoglimento dei motivi di appello svolto in via principale e nel rigetto dei motivi di appello svolti in via incidentale.
Per quanto concerne, poi, il mancato rimborso di parte delle spese di CTP, la Corte ritiene, invece, tale motivo fondato, risultando per tabulas che aveva presentato la richiesta di rimborso Parte_1
anche della ulteriore somma di € 1.302,00, non riconosciuta dal tribunale senza addurre alcuna motivazione. Il Collegio ritiene tale somma dovuta, anche tenuto conto dell'importo già liquidato di €
1.250,00, essendo l'importo complessivo di € 2.552,00 del tutto congruo alla luce dell'attività espletata dal CTP. Sul punto, si ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cfr.
Cass. 26729/2024).
Nessuna rilevanza assume quanto contestato da parte appellata in ordine al fatto che la richiesta di rimborso con allegata documentazione sia avvenuta solo in sede di memorie di replica e non già in sede di istruttoria con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ritenendo tale istanza del tutto tempestiva, essendo avvenuta con il deposito della nota spese, prima della assunzione pagina 20 di 22 della causa in decisione, tenuto conto che l'attività è stata espletata dopo il deposito delle memorie istruttorie.
8. Le spese di lite del giudizio di primo grado e di quelle del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di , quale parte sostanzialmente Controparte_5
soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e dell'importo effettivamente riconosciuto ( € 20.141,72), applicando i parametri medi, esclusa la fase istruttoria non espletata nel presente giudizio.
4. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in Controparte_5
caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara, in relazione al conto corrente n. 1807, la non debenza di della somma di € 20.141,72 e, conseguentemente, Parte_1
condanna la banca a rideterminare al 31.01.2020 il saldo del conto corrente n.1807 in €
26.545,71, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna a rimborsare a a titolo di spese di CTP, la Controparte_5 Parte_1
somma di € 1.302,00, oltre a quelle già rimborsate in primo grado pari a € 1.250,00;
- rigetta ogni altro motivo di appello svolto anche in via incidentale e conferma per il resto la sentenza impugnata;
pagina 21 di 22 - condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_5 Parte_1
lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 786,00 per spese e in € 5.077,00 per compensi e, per il presente giudizio, in € 804,00 per spese e in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_5
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13,
comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IS ZZ NN TO
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Signori:
dott.ssa NN TO Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa IS ZZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2279/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PISA, VIA S. MARIA, 31, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
RT e dell'avvocato ROMUALDO GIORGIO CARCASSI, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE PRINCIPALE e APPELLATA INCIDENTALE
nei confronti di
pagina 1 di 22 GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MILANO, LARGO AUGUSTO, 7, presso lo studio dell'avvocato
EL ZA, che la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATA PRINCIPALE e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: bancaria.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, nonché fermo l'accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione
infrannuale degli interessi a debito sul conto corrente di corrispondenza n. 1807/61 intrattenuto da
presso (Credito Artigiano, poi) operata dalla Banca Parte_1 Controparte_2
convenuta dal primo trimestre 2014 al primo trimestre 2015 (compreso) e dell'illegittimità
dell'applicazione da parte di della commissione sul fido accordato a valere Controparte_2
sul rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1807/61 intestato a nel terzo Parte_1
trimestre 2009 e a partire dal terzo trimestre 2012 fino al primo trimestre 2018 (compreso), riproposti
i rilievi e le eccezioni respinte e/o assorbite in punto di impossibilità per la di introdurre la CP_3
commissione sul fido accordato attraverso il meccanismo dell'art. 118 TUB (poiché mancava nel
contratto la relativa pattuizione) e di insussistenza di giustificato motivo ex art. 118 TUB, nonché ogni
altra eccezione disattesa: A) in via principale, riformare la sentenza n. 187/2023 (RG n. 1045/2019),
emessa in data 19 giugno 2023 dal Tribunale di Sondrio (Giudice Dr. Francesca Riccardi), pubblicata
il 20 giugno 2023 e notificata a mezzo PEC in data 30 giugno 2023, nelle parti e per le motivazioni
indicate in narrativa;
B ) conseguentemente, in via preliminare, accertare e dichiarare l'ammissibilità
della domanda, oltre che di accertamento, di condanna di (succeduta a Controparte_1
pagina 2 di 22 , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rideterminazione e Controparte_2
rettifica del saldo di conto corrente di corrispondenza mediante accredito, con ogni pronunzia
consequenziale; C) conseguentemente, nel merito, accertare e dichiarare la non debenza, da parte di
delle somme appresso indicate e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_1
(succeduta a , in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] Controparte_2
rideterminare e rettificare il saldo del conto corrente n. 1807/61 intestato a nonché Parte_1
ad accreditare sullo stesso l'importo corrispondente alla somma di: i. in via principale, € 53.214,84; ii.
in via subordinata, € 52.196,71; iii. in via ulteriormente subordinata, € 50.502,51, per i motivi descritti
in narrativa, o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa come non dovuta,
oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla domanda al saldo, con ogni
consequenziale pronunzia;
D) conseguentemente, condannare (succeduta Controparte_1
a , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_2
spese legali per il giudizio del primo grado in conformità alle tabelle ministeriali allegate al D.M.
55/2014 e ss.mm., in misura compresa fra € 7.617,00 e € 5.077,00, oltre alla maggiorazione del 30 %
ex art 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014, nonché condannare (succeduta a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_2
spese per il CTP Dr. per l'importo complessivo di € 2.552,00, con ogni conseguenziale Persona_1
pronunzia; E) in ogni caso, con condanna di (succeduta a Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario 15%, CNP ed IVA come per legge e
successive occorrende, inclusi i compensi eventualmente dovuti al consulente tecnico d'ufficio e al
consulente tecnico di parte che dovessero essere pagati in caso di ammissione di nuova CTU in grado
di appello;
2. Con riferimento all'appello incidentale proposto ex adverso: A) in via principale,
rigettare integralmente l'appello incidentale e tutte le domande formulate da Controparte_1
(succeduta a poiché inammissibili e infondate, in fatto e in diritto,
[...] Controparte_2
pagina 3 di 22 con ogni conseguenziale pronunzia;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento
parziale dell'appello incidentale avversario, alla luce della riproposizione delle eccezioni non accolte
e/o assorbite in primo grado, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione da parte di
[...]
(già Credito Artigiano) della commissione sul fido accordato a valere sul rapporto Controparte_2
di conto corrente di corrispondenza n. 1807/61 intestato a nel terzo trimestre 2009 Parte_1
e a partire dal terzo trimestre 2012 fino al primo trimestre 2018 (compreso) in forza dell'impossibilità
per la di introdurre la commissione sul fido accordato attraverso il meccanismo dell'art. 118 CP_3
TUB in quanto introdotta ex novo (poiché mancava nel contratto la relativa pattuizione) e/o alla luce
dell'insussistenza di giustificato motivo ex art. 118 TUB, con ogni conseguenziale pronunzia;
C)
sempre in via subordinata, conseguentemente accertare e dichiarare la non debenza, da parte di
delle somme appresso indicate e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_1
(succeduta a , in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] Controparte_2
rideterminare e rettificare il saldo del conto corrente n. 1807/61 intestato a nonché Parte_1
ad accreditare sullo stesso l'importo corrispondente alla somma di: i. in via principale, € 53.214,84; ii.
in via subordinata, € 52.196,71; iii. in via ulteriormente subordinata, € 50.502,51, per i motivi descritti
in narrativa, o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa come non dovuta,
oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla domanda al saldo, con ogni
consequenziale pronunzia;
D) conseguentemente, condannare (succeduta Controparte_1
a , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_2
spese legali per il giudizio del primo grado in conformità alle tabelle ministeriali allegate al D.M.
55/2014 e ss.mm., in misura compresa fra € 7.617,00 e € 5.077,00 oltre alla maggiorazione del 30 %
ex art 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014, nonché condannare (succeduta a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_2
spese per il CTP Dr. per l'importo complessivo di € 2.552,00, con ogni conseguenziale Persona_1
pronunzia; E) in ogni caso, con condanna di (succeduta a Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 22 , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario 15%, CNP ed IVA come per legge e
successive occorrende, inclusi i compensi eventualmente dovuti al consulente tecnico d'ufficio e al
consulente tecnico di parte che dovessero essere pagati in caso di ammissione di nuova CTU in grado
di appello.
3. Sul piano istruttorio: , richiamati tutti i documenti già offerti in Parte_1
comunicazione con i propri atti difensivi e insistendo per tutte le richieste istruttorie formulate,
ribadisce, anche in questa sede, che la relazione peritale del Dr. che ha Persona_1 Parte_1
depositato in una con l'atto di citazione del primo grado di giudizio (doc. 21 già prodotto), non è stata
tempestivamente contestata dalla nel corso del primo grado di giudizio, per cui le sue risultanze CP_3
- una volta che sia riconosciuta la fondatezza della domanda attorea - potrebbero essere assunte come
riferimento per la quantificazione degli addebiti illegittimamente operati sul conto corrente per cui è
causa, anche perché puntualmente confermate dalla CTU svolta”;
per GIA' “Piaccia Controparte_1 Controparte_2
alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più
opportune declaratorie: nel merito, in via di appello incidentale: riformare la sentenza oggetto di
impugnazione per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto: in via preliminare, accertare e
dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande di accertamento dell'illegittimità della
capitalizzazione trimestrale degli interessi di debito applicata dal primo trimestre 2014 al primo
trimestre 2015 e dell'illegittimità delle commissioni sul fido accordato applicate in relazione al conto
corrente n. 1807; nel merito: - accertata e dichiarata la legittimità della capitalizzazione trimestrale
degli interessi applicata dalla a partire dal 1° gennaio 2014 con riferimento al rapporto di CP_3
conto corrente n. 1807, nonché la legittimità dello jus variandi e delle commissioni sul fido accordato
applicate dalla in relazione al medesimo rapporto, respingere integralmente le domande ex CP_3
adverso formulate;
- in via istruttoria, stante la nullità e l'inutilizzabilità della consulenza tecnica
pagina 5 di 22 svolta nel giudizio di primo grado, non tenere conto delle relative risultanze. Per il denegato e non
creduto caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dover disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio,
si chiede che al nominato perito venga affidato l'incarico di cui al quesito formulato dal Tribunale di
Sondrio con il provvedimento in data 5 maggio 2021, e che il saldo del conto corrente n. 1807 venga
rideterminato secondo i seguenti criteri:
1. senza azzerare gli asseriti indebiti provenienti dai conti
tecnici n. 1939 e n. 2336; 2. considerando i soli movimenti per i quali risulta depositata l'intera
sequenza degli estratti conto (e pertanto il solo periodo 31 marzo 2014 – 31 gennaio 2020); 3.
mantenendo gli addebiti relativi alla c.f.a. e alla c.i.v., trattandosi di commissioni regolarmente
applicate dalla Banca alla luce di quanto previsto dall'art.
2-bis d.l. 185/2008 (convertito nella l.
2/2009);
4. mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1° gennaio 2014 in
considerazione della non immediata operatività del nuovo art. 120 TUB;
nel merito: − respingere
l'appello e tutte le domande avversarie perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
− per il
denegato caso in cui le avverse domande dovessero essere ritenute anche solo in parte ammissibili e
fondate, compensare le somme che dovessero essere riconosciute dovute all'appellante con quelle da
quest'ultima dovute alla convenuta in relazione al rapporto oggetto di causa. Con il favore delle CP_3
spese di entrambi i gradi di giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale di Parte_1
Sondrio nei confronti di , chiedendo che venisse accertata e dichiarata la Controparte_2
illegittima capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito sul conto corrente di corrispondenza n.
1807/61, da lei intrattenuto presso Credito Artigiano, poi operata dalla Controparte_2
banca convenuta dal primo trimestre 2014 al primo trimestre 2015 (compreso), nella misura di €
239,52, nonché venisse accertata e dichiarata l'illegittima applicazione della commissione sul fido accordato a valere sul rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1807/61, intestato a Parte_1
pagina 6 di 22 nel terzo trimestre 2009 e a partire dal terzo trimestre 2012 fino al primo trimestre 2018 CP_2
(compreso), nella misura di € 52.040,93 e, per l'effetto, che fosse Controparte_2
condannata ad addebitare in suo favore la somma di € 52.196,71 o quella maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi al tasso legale, al tempo vigente, dalla domanda al saldo. A
fondamento delle sue domande, parte attrice affermava: 1) di avere sottoscritto, in data 23 ottobre 2001,
il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0001807/61; 2) di avere, poi, sottoscritto, in data
04.10.2006, un contratto di apertura di credito regolato sul sopra citato conto corrente, che non conteneva né l'indicazione del fido accordato, né, tanto meno, il tasso interesse che sarebbe stato applicato nel corso del rapporto;
3) di essersi accorta, successivamente, a seguito di un controllo svolto sugli estratti di conto corrente, che erano stati effettuati numerosi addebiti a titolo di commissioni sul fido accordato, mai pattuiti;
4) di avere, quindi, inoltrato, in data 22 settembre 2017, reclamo alla banca, chiedendo il rimborso della commissione sul fido accordato (c.d. c.f.a.); 5) che la banca, in risposta, aveva sostenuto la legittimità del proprio operato;
6) di avere chiesto, successivamente, alla banca la trasmissione, ex articolo 119 T.U.B., di tutta la documentazione inerente ai contratti stipulati;
7) che la banca le aveva inoltrato inizialmente solo quattro proposte di modifica unilaterale e,
successivamente, dopo essere stata più volte sollecitata, anche tutta la documentazione richiesta;
8) che,
in relazione al rapporto di conto corrente, risultavano applicati interessi anatocistici in misura illegittima nel periodo dall'1.01.2014 al 03.08.2016; 9) che la banca aveva illegittimamente applicato delle commissioni sul fido accordato, in quanto le modifiche unilaterali del contratto non erano state mai ricevute;
10) che era stata esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_2
infondate in fatto e in diritto. A fondamento delle sue contestazioni, parte convenuta affermava: 1) che parte attrice aveva intrattenuto con lei a far data dal 23.10.2001 il rapporto di conto corrente n. 1807,
che risultava ancora aperto;
2) che, nel corso del rapporto, alla correntista era stata concessa una apertura di credito regolata in conto corrente;
3) che erano sempre state regolarmente trasmesse le pagina 7 di 22 comunicazioni ex art. 118 TUB, relative alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche,
specificando di volta in volta il giustificato motivo posto alla base di ogni singola variazione;
4) che, in particolare, con comunicazione del 25 maggio 2009, le era stato segnalato che era cessata l'applicazione della commissione di massimo scoperto e che era stata introdotta la commissione sul fido accordato;
5) di avere trasmesso tale comunicazione in via telematica tramite il
[...]
6) che la richiesta di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice era inammissibile, CP_4
essendo il rapporto di conto corrente ancora aperto;
7) che tale inammissibilità si estendeva anche alla presupposta richiesta di accertamento dell'illegittimità delle somme addebitate alla correntista, in virtù
della stretta connessione esistente tra le due domande;
8) che la capitalizzazione degli interessi operata successivamente al 1.01.2014 era stata correttamente applicata, così come legittima era l'applicazione della commissione sul fido accordato.
Il tribunale di Sondrio, istruita la causa attraverso l'espletamento di una CTU, con sentenza n.
187/2023, depositata il 20.06.2023, ha accolto parzialmente le domande della correntista, accertando e dichiarando, in relazione al conto corrente n. 1807, la non debenza della somma di € 14.219,23,
rideterminando, per l'effetto, al 31.01.2020, il saldo del conto corrente in € 20.623,22, con condanna della banca al pagamento delle spese di lite comprese quelle di CTP e di quelle di CTU.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA DETERMINAZIONE E NELLA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
RELATIVA ALLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO E CONDANNA ALLA RIDETERMINAZIONE E
RETTIFICA DEL SALDO DI CONTO CORRENTE IN PENDENZA DI RAPPORTO;
2) ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
DI CORRISPONDENZA E DI APERTURA DI CREDITO E VIOLAZIONE DELL'ART. 191 C.P.C.;
3) ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.; pagina 8 di 22 4) ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 91, COMMA 1, C.P.C. E DEL D.M. 55/2014.
, già , si è costituita in appello, chiedendo il rigetto Controparte_5 Controparte_2
della impugnazione avversaria e formulando, a sua volta, appello incidentale, sulla base dei seguenti motivi:
1) INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO SVOLTA;
2) LEGITTIMITÀ DELL'ANATOCISMO POST 2014;
3) LEGITTIMITÀ DELLO IUS VARIANDI E CONSEGUENTEMENTE DELLE C.F.A. APPLICATE;
4) INAMMISSIBILITÀ E INUTILIZZABILITÀ DELLA CTU ESPLETATA IN CORSO DI CAUSA.
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 27.11.2024, previa concessione di termini a ritroso per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, con decreto del 20.11.2024, la causa è stata differita, a seguito della modifica del giudice istruttore, a quella del 7.05.2025. A tale udienza, precisate nuovamente le conclusioni, la causa
è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, la Corte rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello incidentale svolta dall'appellante principale ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici, ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dalla banca.
2. Passando ad analizzare il merito, oggetto del primo motivo di appello svolto in via principale e di quello svolto in via incidentale è la decisione del tribunale di ritenere ammissibili le domande di accertamento formulata da parte attrice delle somme illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di pagina 9 di 22 interessi anatocistici dall'1.01.2014 all'1.01.2016 e di commissioni di fido accordato in relazione al contro corrente n. 1807 e quella di rideterminazione del saldo del predetto conto corrente, ritenendo,
invece, inammissibile la domanda che implica, per il suo accoglimento, una pronuncia di condanna.
Secondo tale decisione non sarebbe condivisibile ben avendo potuto il tribunale di Parte_1
Sondrio accogliere anche la domanda di condanna alla rideterminazione e rettifica del saldo di conto corrente in pendenza del rapporto, non rappresentando essa una domanda di ripetizione dell'indebito ex
art. 2033 c.c. Secondo la banca, invece, la domanda formulata da controparte di mero accertamento sarebbe inammissibile in difetto di un concreto interesse ad agire, essendo essa strettamente connessa a quella consequenziale volta a ottenere il riaccredito.
Il motivo di appello svolto in via principale è fondato, mentre deve essere rigettato quello svolto in via incidentale.
La Corte ritiene, innanzitutto, sussistente, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, un interesse in capo alla correntista, anche prima della chiusura del conto e pur in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo,
potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass. 4214/2024; Cass. 21646/2018). Sul punto la
Corte di Cassazione ha anche evidenziato che il diritto alla rettifica del conto non è autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del titolo posto alla base dell'annotazione nel conto stesso, in quanto l'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, ma non un diritto a sé; pertanto, nella ipotesi in cui il titolo (generalmente pagina 10 di 22 negoziale) posto alla base di quel diritto venga dichiarato nullo oppure venga annullato, ovvero rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile (cfr. Cass. 3858/2021). Si rileva, infatti, che la circostanza che la rettifica del conto non sia altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità
del titolo, su cui si fonda la stessa annotazione sul conto, è stata evidenziata anche dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte, nella sentenza n. 24418/2010, laddove è stato affermato che:"... il correntista
potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di
conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso...".
Alla luce di tali principi, è evidente che sussista in capo alla correntista un interesse non solo in relazione a una pronuncia di accertamento, ma anche a una pronuncia volta alla rideterminazione del rapporto di dare-avere del conto corrente, con conseguente diritto a ottenere una condanna della banca a procedere a una rettifica del conto in suo favore.
3. Passando, poi, ad analizzare i motivi di appello incidentale, volti a contestare la illegittimità degli addebiti effettuati in favore della correntista, la Corte rileva che essi sono pregiudiziali rispetto a quelli svolti in via principale e volti a contestare la CTU, in quanto, in caso di loro accoglimento, sarebbe superfluo un'analisi di questi ultimi.
Ciò premesso, oggetto del secondo motivo di appello svolto in via incidentale è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto illegittimo l'addebito degli interessi anatocistici dal 2014 al
2016, affermando che la modifica legislativa apportata dall'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 1,
comma 629, l. 147/2013, che ha introdotto il divieto di anatocismo, era già applicabile dal 1° gennaio
2014.
Secondo l'appellante incidentale tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto la disposizione in esame non ha una portata immediatamente precettiva presupponendo la necessaria emanazione da parte del CICR di una apposita normativa, entrata in vigore solamente in data 3.08.2016.
pagina 11 di 22 Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione sul punto del giudice di primo grado, fondata sull'assunto che la Legge di stabilità 2014 ha modificato la disciplina dell'anatocismo bancario,
sancendone il divieto con norma avente efficacia immediata. L'art. 1, comma 629, L. 27.12.2013, n.
147 (in vigore dal 1.1.2014) ha, infatti, disposto che: “All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce
modalità' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che,
nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Nella relazione alla proposta di legge n. 1661, presentata il 4 ottobre 2013 alla Camera dei Deputati, è
stato espressamente indicato che la proposta di modifica normativa dell'art. 120 TUB “intende stabilire
l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore,
generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti interessi anatocistici (o interessi sugli interessi)”.
Alla luce di ciò, è corretta l'interpretazione della norma di cui all'art. 120, comma 2, lett. b), TUB nel senso di un divieto assoluto di calcolo di interessi sugli interessi, finalizzato a escludere una prassi bancaria orientata all'applicazione di “interessi composti” sul saldo debitore, così come è corretta l'interpretazione della norma come immediatamente precettiva.
La Corte ritiene, invece, che non sia condivisibile l'interpretazione suggerita dalla banca, che vorrebbe subordinare l'efficacia della norma all'intervento attuativo demandato al CICR, in quanto essa si pone in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti, assegnando prevalenza a una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attuazione e non di dare contenuto a una norma precettiva.
pagina 12 di 22 Nessuna rilevanza assume, ai fini di una diversa interpretazione, il riferimento all'art. 161, comma 5,
TUB, il quale prevede che: “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati
ai sensi del presente decreto legislativo”. La norma transitoria di cui all'art. 161, comma 5, TUB,
infatti, si colloca a chiusura dei commi precedenti, nei quali sono state indicate le numerose norme abrogate con l'entrata in vigore della nuova normativa, con la conseguenza che essa si riferisce solo alle disposizioni attuative di tali norme abrogate e non può essere estesa a norme abrogate o modificate con disposizioni successive.
Si evidenzia, peraltro, a conferma dell'immediata entrata in vigore e applicazione dell'art. 120, comma
2, TUB, come modificato dalla l. 147/2013, rileva la circostanza che il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria, non subordinando la sua efficacia all'emanazione di regolamenti ammnistrativi e non prevedendo un'ultrattività di norme amministrative contrastanti, fino all'emanazione di nuovi regolamenti.
La Corte rileva, infine, che su tale questione si è pronunciata recentemente anche la Suprema Corte,
affermando che, in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2,
del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013,
decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione da parte del CICR della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. 21344/2024).
4. Per quanto concerne, poi, il terzo motivo di appello svolto in via incidentale, esso ha oggetto quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il legittimo esercizio dello
ius variandi esercitato dal . Controparte_2
Secondo l'appellante incidentale tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale correttamente motivato il perché ha ritenuto che la banca non avesse provato di avere inviato, come da pagina 13 di 22 contratto, le comunicazioni della modifica delle condizioni contrattuali con particolare riferimento alle commissioni di fido concordato asseritamente avvenuta nel maggio 2009, attraverso il servizio su cui inviava anche tutti gli estratti conti relativi al rapporto, pacificamente ricevuti. CP_4
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva che, contrariamente da quanto affermato dall'appellante incidentale, il tribunale abbia correttamente valutato le eccezioni riproposte anche in appello, rigettandole sulla base della seguente chiara motivazione: “le comunicazioni che la banca è tenuta ad effettuare in relazione alle proposte di
modifica unilaterale del contratto, devono essere comunicate “espressamente” al cliente (art. 118, co.
2, t.u.b.) Tali comunicazioni costituiscono atti ricettizi, che producono effetto nel momento in cui
pervengono “a conoscenza” della persona alla quale sono destinati (art. 1334 c.c.); conoscenza che è
da presumersi nel momento in cui tale atto sia giunto all'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.)., o
comunque nella sua sfera di dominio e di controllo (Cass. 19 gennaio 2005, n. 971; 29 gennaio 2003,
n. 773). È ammissibile che tali comunicazioni vengano effettuate in via informatica: tuttavia, anche in
detta ipotesi trovano applicazione le norme di cui agli articoli 1334 e 1335 c.c. Pertanto, a fronte di
una specifica contestazione da parte del cliente, il quale neghi di aver mai ricevuto la comunicazione
(anche elettronica) contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto, costituisce onere della
banca che intenda invocare l'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali, provare di aver assolto,
secondo le modalità prescritte, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 118 t.u.b. Nel caso in
oggetto, si ritiene che la banca non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non
avendo fornito prova né di aver inviato le comunicazioni sopra citate all'indirizzo e-mail indicato
dalla correntista nel contratto di attivazione dei servizi bancari on line né dell'avvenuta ricezione di
tali comunicazioni.
Considerato che
la banca non ha dato prova di aver esercitato correttamente lo ius
variandi, le variazioni unilaterali del contratto risultano prive di effetto nei confronti della correntista.
Ciò considerato, devono ritenersi illegittime le c.f.a. addebitate alla correntista e, in forza delle
pagina 14 di 22 considerazioni sopra esposte, assorbiti i rilievi svolti dall'attrice in ordine all'insussistenza di un
giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 T.U.B”.
Alla luce di tale chiara e condivisibile motivazione, la Corte osserva che in sede di atto di appello la si è limitata a insistere nelle medesime argomentazioni già svolte, senza addurre alcuna specifica CP_3
ragione in forza della quale si possano ritenere tali comunicazioni effettivamente avvenute e ricevute dalla cliente, non sussistendo alcuna presunzione, con conseguente diritto di quest'ultima a non vedersi applicate le commissioni de quibus in maniera illegittima.
5. Procedendo, quindi, a un'analisi dei motivi di appello volti a contestare la CTU, la Corte ritiene,
innanzitutto, opportuno analizzare il secondo motivo di appello principale avente a oggetto quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che l'ambito di analisi della consulenza dovesse essere limitato al rapporto di conto corrente n. 1807, non potendo essere esteso a quello n. 1939 e a quello n.
2336, relativi ad altri conti.
Secondo tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che i conti n. 1939 e n. 2336 Parte_1
non sono conti autonomi e indipendenti, ma rappresentano dei meri conti tecnici di appoggio per la erogazione dei finanziamenti, con conseguente necessità che la Corte accolga la sua richiesta di integrazione della CTU volta a verificare l'illegittimità degli addebiti effettuati in relazione a tali conti.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene che, nella prassi bancaria, a seconda di come le parti hanno deciso di regolare i loro rapporti, il conto di apertura di credito può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio,
normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile ai finanziamenti concessi e riportati nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Con particolare riferimento a un conto anticipi ma con rilevanza anche nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che, nel primo caso, il saldo a debito del "conto pagina 15 di 22 anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente,
mentre nel secondo caso il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (cfr. Cass. 14321/2022)
Nel caso di specie, in realtà, la correntista non ha dimostrato, come era suo onere, quanto asserito in ordine a uno stretto collegamento tra i conti in questione, non producendo i contratti concernenti i conti asseritamente tecnici, da cui poter ricavare la disciplina applicabile, essendosi limitata a produrre la lettera della banca del 4.09.2006, con cui veniva accordata l'apertura di credito precisando che: “ci
pregiamo di comunicarLe/Vi che l'apertura di credito da richiesta sarà disciplinata dalle Pt_2
norme seguenti nonché dalle “Condizioni economiche operativo (di seguito “Condizioni
Economiche”) che Le/Vi saranno consegnate all'esito dell'apposita istruttoria” (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante principale), nonché la richiesta di variazione del 14.11.2007 da parte della società su affidamenti già concessi “affidamento da euro 4.000.000,00 a euro 5.500.000,00
scadenza da REVOCA a REVOCA”, in cui veniva specificato “precedente forma tecnica PROMISCUO
TRA SCOPERTO DI CONTO CORRENTE, DENARO A TERMINE E CARTA DI CREDITO;
nuova
forma tecnica: PROMISCUO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE E DENARO A TERMINE” (doc. 5
del fascicolo di primo grado di parte appellante principale). In difetto della produzione in giudizio della disciplina applicabile ai contratti de quibus, pertanto, non è possibile ritenere sussistente un diretto collegamento tra i conti come affermato dall'appellante.
pagina 16 di 22 Il Collegio evidenzia, peraltro, che non ha pacificamente formulato né prima del Parte_1
giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB, né, tanto meno, nel corso del giudizio, anche ai sensi dell'art. 210
c.p.c., istanza per la consegna da parte della banca di tali documenti.
In difetto di tale prova, pertanto, è condivisibile la decisione del tribunale di non procedere a una integrazione del quesito formulato in sede di conferimento dell'incarico al CTU con riferimento ai conti n. 1939 e n. 2336, anche alla luce dell'oggetto delle conclusioni tempestivamente rassegnate in primo grado riguardante solo il conto corrente m. 1807/61 (“accertare e dichiarare, per i motivi esposti
in narrativa, l'illegittimità dell'applicazione da parte di della commissione sul Controparte_2
fido accordato, a valere sul rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1807/61 intestato a
, nel terzo trimestre 2009 e a partire dal 3 trimestre 2012 fino al primo trimestre 2018 Parte_1
(compreso), nella misura di € 52.040,93# o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso
di causa, oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla domanda al saldo, con ogni
consequenziale pronunzia”) e di quanto indicato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
(“disposta una CTU diretta a individuare e quantificare gli addebiti illegittimamente operati da CP_6
a titolo di anatocismo e commissioni per il fido accordato, con rideterminazione del saldo disponibile
del conto corrente n. 1807/61”).
6. Oggetto del quarto motivo di appello svolto in via incidentale, è la decisione da parte del tribunale di fare proprie le conclusioni della CTU espletata.
Secondo la banca tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto delle osservazioni presentate dal CTP della banca e del fatto che il CTU non si sarebbe attenuto al quesito formulato, avendo scorporato dal saldo oggetto di causa non solo le commissioni di fido accordato, ma anche altre commissioni, quali le commissioni di massimo scoperto, le commissioni di istruttoria veloce e altri oneri, con conseguente nullità della consulenza svolta.
Tale motivo è infondato.
pagina 17 di 22 La Corte ritiene, in primo luogo, che l'eventuale accertamento da parte del CTU in ordine alla illegittimità delle commissioni, conformemente a quanto indicato dal giudice di primo grado, pur in difetto di una specifica domanda di parte attrice, non determina alcuna nullità della CTU, la quale è
liberamente valutata dal giudice, che potrà non tenere conto delle eccezioni non tempestivamente svolte.
Il Collegio rileva, poi, che, la mancata pattuizione scritta tra le parti in merito alle commissioni bancarie costituisce una ipotesi di nullità negoziale delle stesse, la quale, pur trattandosi di nullità di protezione, è rilevabile anche dal giudice, così come enunciato dalla Suprema Corte, secondo la quale la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione,
da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species"
del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali,
quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.), che trascendono quelli del singolo (cfr. Cass. S.U. 26242/2014). Alla luce di tali principi, la Corte ritiene corretta la decisione del tribunale di tenere conto anche dell'eccezione di nullità estesa ad altre commissioni, oltre a quelle sul fido accordato, essendo essa rilevabile anche di ufficio ed essendo, comunque, stata oggetto di contraddittorio in sede di CTU.
7. Per quanto concerne, poi, il terzo motivo di appello svolto in via principale, esso ha a oggetto quella parte della sentenza in cui il tribunale ha scelto, fra le varie ricostruzioni effettuate dal CTU, quella in cui ha individuato le somme illegittimamente addebitate esclusivamente con riferimento al periodo tra il 31.03.2014 e il 31.01.2020, escludendo, dunque, quelle relative al periodo precedente.
Secondo l'appellante tale decisione non è condivisibile, avendo prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intero periodo tra il 2008/2009 e il 2014, fatta eccezione di due mensilità, le quali, però, non sarebbero idonee a impedire una compiuta ricostruzione dell'andamento del conto corrente, così come pagina 18 di 22 riscontrato anche dal CTU, essendo stati, peraltro, forniti altri documenti equipollenti volti a provare l'illegittima applicazione delle commissioni e degli interessi anatocistici.
Tale motivo è fondato.
La Corte ritiene condivisibile quanto eccepito dall'appellante principale, in quanto si osserva, anche alla luce del CTU, svolta con rigore e procedimento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile, che non è rilevante la mancata produzione di due solo estratti conto relativi ai mesi di marzo 2009 e di marzo 2014, avendo la correntista allegato e documentato tutti gli altri mesi oggetto di domanda. Si rileva, infatti, che tale omessa produzione non abbia impedito, come accertato dal CTU, la ricostruzione dell'intero periodo, tenuto conto anche del deposito del resoconto annuale per l'anno
2014 della banca (doc. 20 bis del fascicolo di primo grado di parte appellante principale).
Alla luce della motivazione di cui sopra, in forza della quale si ritiene che non si debba tenere in considerazione i conti asseritamente tecnici, considerati tutti i movimenti dal 1.12.2008 al 1.01.2020 e ritenute legittime le operazioni di raccordo per i mesi di marzo 2009 e di marzo 2014, è corretta la quantificazione effettuata dal CTU, in relazione al c/c 1807, pari a € 20.141,72, quale somma indebitamente sottratta alla correntista.
In conclusione, in relazione al c.c. n.1807 deve dichiararsi che la non debenza, da parte della correntista, della somma di € 20.141,72, illegittimamente addebitata dalla banca a titolo di commissione sul fido accordato nonché a titolo di interessi passivi anatocistici, con la conseguenza che la banca deve essere condannata alla rideterminazione del saldo del c.c. n.1807, alla data del
31.01.2020 (data dell'ultimo estratto conto prodotto sub. doc. 23 fascicolo di primo grado dell'appellante principale, in cui risultava un credito in favore della correntista di € 6.403,99), in €
26.545,71 a credito della correntista, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
7. Oggetto dell'ultimo motivo di appello svolto in via principale è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha liquidato le spese di lite in favore di in € 3.805,00 per compensi, già Parte_1 pagina 19 di 22 comprensivi dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, e ha riconosciuto il diritto di quest'ultima al rimborso delle spese di CTP, quantificate in € 1.250,00.
Secondo l'appellante principale tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale liquidato a titolo di compensi per spese di lite valori inferiori a quelli medi indicati nel D.M. 55/2014 e a titolo di rimborso delle spese di CTP una somma che teneva conto solo di una delle due fatture prodotte e allegate, senza motivare l'esclusione dell'ulteriore importo di € 1.302,00.
Tale motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
La Corte ritiene, innanzitutto, con riferimento al motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite,
che esso sia assorbito nel parziale accoglimento dei motivi di appello svolto in via principale e nel rigetto dei motivi di appello svolti in via incidentale.
Per quanto concerne, poi, il mancato rimborso di parte delle spese di CTP, la Corte ritiene, invece, tale motivo fondato, risultando per tabulas che aveva presentato la richiesta di rimborso Parte_1
anche della ulteriore somma di € 1.302,00, non riconosciuta dal tribunale senza addurre alcuna motivazione. Il Collegio ritiene tale somma dovuta, anche tenuto conto dell'importo già liquidato di €
1.250,00, essendo l'importo complessivo di € 2.552,00 del tutto congruo alla luce dell'attività espletata dal CTP. Sul punto, si ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cfr.
Cass. 26729/2024).
Nessuna rilevanza assume quanto contestato da parte appellata in ordine al fatto che la richiesta di rimborso con allegata documentazione sia avvenuta solo in sede di memorie di replica e non già in sede di istruttoria con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ritenendo tale istanza del tutto tempestiva, essendo avvenuta con il deposito della nota spese, prima della assunzione pagina 20 di 22 della causa in decisione, tenuto conto che l'attività è stata espletata dopo il deposito delle memorie istruttorie.
8. Le spese di lite del giudizio di primo grado e di quelle del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di , quale parte sostanzialmente Controparte_5
soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e dell'importo effettivamente riconosciuto ( € 20.141,72), applicando i parametri medi, esclusa la fase istruttoria non espletata nel presente giudizio.
4. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in Controparte_5
caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara, in relazione al conto corrente n. 1807, la non debenza di della somma di € 20.141,72 e, conseguentemente, Parte_1
condanna la banca a rideterminare al 31.01.2020 il saldo del conto corrente n.1807 in €
26.545,71, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna a rimborsare a a titolo di spese di CTP, la Controparte_5 Parte_1
somma di € 1.302,00, oltre a quelle già rimborsate in primo grado pari a € 1.250,00;
- rigetta ogni altro motivo di appello svolto anche in via incidentale e conferma per il resto la sentenza impugnata;
pagina 21 di 22 - condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_5 Parte_1
lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 786,00 per spese e in € 5.077,00 per compensi e, per il presente giudizio, in € 804,00 per spese e in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_5
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13,
comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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