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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8756/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.RANIERI PAOLO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 23.6.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di beneficiare dell'indennità di accompagnamento, lamentava che il beneficio le era stato revocato in via amministrativa per un asserita assenza ingiustificata alla visita di revisione;
lamentava l'illegittimità di tale decisione e chiedeva che l' fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre agli CP_1 interessi come per legge.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Dagli atti di causa risulta pacificamente che la era beneficiaria Pt_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 12.6.2023; risulta poi che la ricorrente è stata convocata a visita di revisione prevista per il 30.7.2024.
E' poi pacifico che la ricorrente ha comunicato la propria impossibilità, dovuta a motivi di salute, a presenziare nella data indicata per la visita di revisione e che, ricevuta una formale risposta da uffici di ricezione della comunicazione CP_1 stessa, ha poi visto revocarsi la prestazione per assenza ingiustificata a visita.
Dalla documentazione prodotta si evince che la ricevuta la Pt_1 convocazione per la visita di revisione, ha giustificato la propria impossibilità a presenziare alla data fissata per la revisione, con allegata documentazione medica (che ne attestava l'impossibilità a causa dei postumi di un intervento chirurgico effettuato poco prima).
L' ha risposto a tale comunicazione affermando che sarebbe stata oggetto di CP_1 valutazione e poi, senza alcun ulteriore riesame, ha revocato la prestazione non effettuando una ulteriore visita di revisione in quanto ha ritenuto non giustificata l'assenza della ricorrente.
Ciò posto, la decisione di non procedere alla visita di revisione ritenendo non giustificata l'assenza della ricorrente alla prima convocazione, a parere dello scrivente, non appare legittima e non può comportare la revoca del beneficio. E difatti, come detto, l'istituto era a conoscenza dell'impedimento dovuto a causa di salute della di presentarsi a visita, ma ciò nonostante ha ritenuto Pt_1 non giustificata l'assenza della ricorrente.
Ritiene lo scrivente tale comportamento non legittimo e contrario ai principi di buona fede che devono improntare il rapporto tra cittadino e istituto specie in un settore come quello assistenziale dove sono in gioco diritti primari dell'individuo tutelati dalla Costituzione.
E' evidente che ricevuta la comunicazione di giustificazione della propria assenza, l'istituto avrebbe dovuto procedere a nuova convocazione in quanto, prima facie, l'assenza era senza dubbio giustificata per motivi di salute e correlata dalla relativa documentazione.
Ne deriva che l'assenza della ricorrente alla visita di revisione era da ritenersi giustificata e dunque l'istituto non poteva revocare la prestazione (indennità di accompagnamento) di cui beneficiava la ma, al più, procedere a nuova Pt_1 visita di revisione.
A mente dell'art. 80 del d.l. n.112/08 infatti : “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la CP_1 sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_1 sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed
i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici.”
E' dunque evidente che in presenza di un giustificato motivo, l'istituto avrebbe dovuto riconvocare a visita l' ovvero motivare in merito al mancato Parte_2 accoglimento delle giustificazioni fornite da costei, ma ciò non è sicuramente avvenuto.
E' dunque evidente che la disposta revoca non possa ritenersi giustificata.
Per tutto quanto detto, si deve concludere ritenendo la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente a decorrere dalla visita di revisione, non essendo stata fornita la prova di un mutamento in melius delle condizioni di salute dell' Pt_1 Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, stante la pronuncia della
Corte Costituzionale n.196/93 –che ha equiparato il regime dei crediti assistenziali a quello dei crediti previdenziali- il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal
121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ON , Parte_1 nei confronti , così provvede: Controparte_2
1. Accerta e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1 accompagnamento dalla revoca.
2. Condanna l' alla corresponsione in favore dela ricorrente dei ratei CP_1 maturati e non corrisposti in ordine alla provvidenza sub. 1, oltre accessori come per legge.
3. Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite CP_1 che liquida in €2.800,00, con distrazione.
Bari,18/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8756/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.RANIERI PAOLO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 23.6.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di beneficiare dell'indennità di accompagnamento, lamentava che il beneficio le era stato revocato in via amministrativa per un asserita assenza ingiustificata alla visita di revisione;
lamentava l'illegittimità di tale decisione e chiedeva che l' fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre agli CP_1 interessi come per legge.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Dagli atti di causa risulta pacificamente che la era beneficiaria Pt_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 12.6.2023; risulta poi che la ricorrente è stata convocata a visita di revisione prevista per il 30.7.2024.
E' poi pacifico che la ricorrente ha comunicato la propria impossibilità, dovuta a motivi di salute, a presenziare nella data indicata per la visita di revisione e che, ricevuta una formale risposta da uffici di ricezione della comunicazione CP_1 stessa, ha poi visto revocarsi la prestazione per assenza ingiustificata a visita.
Dalla documentazione prodotta si evince che la ricevuta la Pt_1 convocazione per la visita di revisione, ha giustificato la propria impossibilità a presenziare alla data fissata per la revisione, con allegata documentazione medica (che ne attestava l'impossibilità a causa dei postumi di un intervento chirurgico effettuato poco prima).
L' ha risposto a tale comunicazione affermando che sarebbe stata oggetto di CP_1 valutazione e poi, senza alcun ulteriore riesame, ha revocato la prestazione non effettuando una ulteriore visita di revisione in quanto ha ritenuto non giustificata l'assenza della ricorrente.
Ciò posto, la decisione di non procedere alla visita di revisione ritenendo non giustificata l'assenza della ricorrente alla prima convocazione, a parere dello scrivente, non appare legittima e non può comportare la revoca del beneficio. E difatti, come detto, l'istituto era a conoscenza dell'impedimento dovuto a causa di salute della di presentarsi a visita, ma ciò nonostante ha ritenuto Pt_1 non giustificata l'assenza della ricorrente.
Ritiene lo scrivente tale comportamento non legittimo e contrario ai principi di buona fede che devono improntare il rapporto tra cittadino e istituto specie in un settore come quello assistenziale dove sono in gioco diritti primari dell'individuo tutelati dalla Costituzione.
E' evidente che ricevuta la comunicazione di giustificazione della propria assenza, l'istituto avrebbe dovuto procedere a nuova convocazione in quanto, prima facie, l'assenza era senza dubbio giustificata per motivi di salute e correlata dalla relativa documentazione.
Ne deriva che l'assenza della ricorrente alla visita di revisione era da ritenersi giustificata e dunque l'istituto non poteva revocare la prestazione (indennità di accompagnamento) di cui beneficiava la ma, al più, procedere a nuova Pt_1 visita di revisione.
A mente dell'art. 80 del d.l. n.112/08 infatti : “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la CP_1 sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_1 sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed
i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici.”
E' dunque evidente che in presenza di un giustificato motivo, l'istituto avrebbe dovuto riconvocare a visita l' ovvero motivare in merito al mancato Parte_2 accoglimento delle giustificazioni fornite da costei, ma ciò non è sicuramente avvenuto.
E' dunque evidente che la disposta revoca non possa ritenersi giustificata.
Per tutto quanto detto, si deve concludere ritenendo la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente a decorrere dalla visita di revisione, non essendo stata fornita la prova di un mutamento in melius delle condizioni di salute dell' Pt_1 Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, stante la pronuncia della
Corte Costituzionale n.196/93 –che ha equiparato il regime dei crediti assistenziali a quello dei crediti previdenziali- il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal
121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ON , Parte_1 nei confronti , così provvede: Controparte_2
1. Accerta e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1 accompagnamento dalla revoca.
2. Condanna l' alla corresponsione in favore dela ricorrente dei ratei CP_1 maturati e non corrisposti in ordine alla provvidenza sub. 1, oltre accessori come per legge.
3. Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite CP_1 che liquida in €2.800,00, con distrazione.
Bari,18/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi