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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/11/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16.10.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Elena Cesana
NEI CONFRONTI DI
2) CP_1
1
[...] Nato a Cantù (CO) il 22/06/1977
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Stabilito Lara Citterio e l'Avv. Silvia Prandi
- letto il ricorso proposto dalla Sig.ra e la comparsa di costituzione del Sig. nonché Pt_1 CP_1
le condizioni congiunte raccolte in corso di causa all'udienza del 4.11.2025 e volte a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nato a [...] il [...] CP_2
2) nato a [...] il [...] CP_3
-visto l'accordo raggiunto in sede d'udienza prevede l'accoglimento delle conclusioni nei seguenti termini:
1) Affido condiviso dei minori ai due genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) Diritto di visita/frequentazione del padre come segue: a) martedì dalle ore 19,00 sino al mercoledì ore 19,00 con prelievo presso la residenza materna a cura del padre e riaccompagno con le stesse modalità; b) weekend alternati da venerdì ore 19,00 e sino alla domenica ore 19,00
con prelievo presso la residenza materna a cura del padre e riaccompagno con le stesse modalità;
c) nei weekend di pertinenza materna, il padre terrà i figli a pranzo il venerdì con prelievo a scuola, riaccompagnandoli alla residenza materna alle ore 15,00; d) nei weekend di pertinenza materna, il padre terrà i figli il lunedì dalle ore 19,00 e sino al mercoledì ore 19,00 con prelievo presso la residenza materna a cura del padre e riaccompagno con le stesse modalità;
3) Per quanto riguarda il periodo estivo (dalla fine della scuola sino al 31.08), ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche consecutive, comunicando all'altro il periodo entro il 30 aprile di ogni anno;
4) vacanze natalizie: secondo il principio dell'alternanza. Per il 2025 si prevede quanto segue: sig.
ndrà a prendere e il 23/12 alle ore 19,00 e li riaccompagnerà a casa CP_1 CP_2 CP_3
2 della mamma il 25/12 alle ore 17,00. I figli staranno con la mamma dal 25/12 alle 17,00 sino al
26/12 alle 17,00. Il papà li andrà a prendere il 26/12 alle 17,00 e li terrà con sé sino al 31/12
alle ore 9,00 quando li riaccompagnerà a casa della mamma, ove rimarranno sino al 05/01/2026
alle ore 19,00. Il sig. ndrà a prendere i figli il 05/01 alle ore 19,00 e li riaccompagnerà CP_1
a casa della mamma il mercoledì 07/01/2026 alle ore 19,00.
5) Vacanze pasquali: alternando Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore, a partire dal papà per il
2026;
6) Ulteriori festività: sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
7) Il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento indiretto per i figli, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da novembre 2025, la somma di euro 325,00 a figlio, soggetti a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo dal Tribunale
di Como;
8) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, in quanto collocataria prevalente della prole;
9) Le spese detraibili fiscalmente per figli saranno ripartite al 50 % tra i genitori;
10) I genitori dichiarano vicendevolmente di autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli;
11) I genitori concordano di individuare scuole pubbliche per i figli;
12) Spese di lite interamente compensate.
-sentito il relatore;
-viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono, dunque, trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
3 1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 21.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16.10.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Elena Cesana
NEI CONFRONTI DI
2) CP_1
1
[...] Nato a Cantù (CO) il 22/06/1977
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Stabilito Lara Citterio e l'Avv. Silvia Prandi
- letto il ricorso proposto dalla Sig.ra e la comparsa di costituzione del Sig. nonché Pt_1 CP_1
le condizioni congiunte raccolte in corso di causa all'udienza del 4.11.2025 e volte a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nato a [...] il [...] CP_2
2) nato a [...] il [...] CP_3
-visto l'accordo raggiunto in sede d'udienza prevede l'accoglimento delle conclusioni nei seguenti termini:
1) Affido condiviso dei minori ai due genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) Diritto di visita/frequentazione del padre come segue: a) martedì dalle ore 19,00 sino al mercoledì ore 19,00 con prelievo presso la residenza materna a cura del padre e riaccompagno con le stesse modalità; b) weekend alternati da venerdì ore 19,00 e sino alla domenica ore 19,00
con prelievo presso la residenza materna a cura del padre e riaccompagno con le stesse modalità;
c) nei weekend di pertinenza materna, il padre terrà i figli a pranzo il venerdì con prelievo a scuola, riaccompagnandoli alla residenza materna alle ore 15,00; d) nei weekend di pertinenza materna, il padre terrà i figli il lunedì dalle ore 19,00 e sino al mercoledì ore 19,00 con prelievo presso la residenza materna a cura del padre e riaccompagno con le stesse modalità;
3) Per quanto riguarda il periodo estivo (dalla fine della scuola sino al 31.08), ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche consecutive, comunicando all'altro il periodo entro il 30 aprile di ogni anno;
4) vacanze natalizie: secondo il principio dell'alternanza. Per il 2025 si prevede quanto segue: sig.
ndrà a prendere e il 23/12 alle ore 19,00 e li riaccompagnerà a casa CP_1 CP_2 CP_3
2 della mamma il 25/12 alle ore 17,00. I figli staranno con la mamma dal 25/12 alle 17,00 sino al
26/12 alle 17,00. Il papà li andrà a prendere il 26/12 alle 17,00 e li terrà con sé sino al 31/12
alle ore 9,00 quando li riaccompagnerà a casa della mamma, ove rimarranno sino al 05/01/2026
alle ore 19,00. Il sig. ndrà a prendere i figli il 05/01 alle ore 19,00 e li riaccompagnerà CP_1
a casa della mamma il mercoledì 07/01/2026 alle ore 19,00.
5) Vacanze pasquali: alternando Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore, a partire dal papà per il
2026;
6) Ulteriori festività: sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
7) Il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento indiretto per i figli, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da novembre 2025, la somma di euro 325,00 a figlio, soggetti a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo dal Tribunale
di Como;
8) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, in quanto collocataria prevalente della prole;
9) Le spese detraibili fiscalmente per figli saranno ripartite al 50 % tra i genitori;
10) I genitori dichiarano vicendevolmente di autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli;
11) I genitori concordano di individuare scuole pubbliche per i figli;
12) Spese di lite interamente compensate.
-sentito il relatore;
-viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono, dunque, trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
3 1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 21.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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