Art. 4.
I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti.
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facolta' di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 9, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno.
I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti.
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facolta' di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 9, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno.