Articolo 2 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1313
Articolo 1
Versione
17 gennaio 1956
Art. 2.
La maggiore spesa di lire 80.000.000 derivante dalla attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo sara' ripartita in ragione di lire 40.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 e ad essa si provvedera' con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo "Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi" in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino, degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi medesimi.

Entrata in vigore il 17 gennaio 1956