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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 07/03/2025 nel procedimento n.3111/2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.MESIANO PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RE Calabria, via Sbarre Inferiori 435 B;
Ricorrente
CONTRO
P.I. Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1
RE Calabria, viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 4503/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 19.04.2023 presentava all' domanda Parte_1 CP_1
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.03.71 n. accompagnamento ex L. n. 18/ 80 e L. 508/88, altresì domanda per il riconoscimento dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92.
La Commissione medica di RE Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata, la riconosceva “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni
ed i compiti propri della sua età lieve 34%- 66% con decorrenza 19.04.2023 e portatore di handicap art. 3 comma 1 Legge 104/1992.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di RE Calabria-
Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L. 508/88, nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e non riconosceva la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dell'art.3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104”.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato
Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO. Depositava nuova documentazione deducendo un aggravamento delle condizioni sanitarie e chiedeva la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Veniva disposta integrazione alla ctu con conferimento incarico allo stesso CTU della fase di ATPO- dr. - per valutare, ai sensi dell'art. 149 disp. Att. c.p.c. , Persona_1
l'aggravamento per come documentato da parte ricorrente . Il CTU dopo aver sottoposto la ricorrente a visita medico legale, e nell' esaminare la nuova documentazione medica allegata al fascicolo del giudizio di opposizione , depositava l'elaborato peritale nel quale affermava che la ricorrente è Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(L.509/88.124/98) con diritto all'indennità di accompagnamento L.18/1980 e che parte ricorrente presenta più minorazioni che riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3 legge n.104/92). La
decorrenza di entrambi i benefici si stabilisce a far data si fa risalire, dall'epoca della certificazione neurologica con Test, ovvero 21 maggio 2024.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere i benefici richiesti con decorrenza dal
21.05.2024.
Le spese di lite, sia della fase di atpo che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione, in quanto i requisiti sanitari sono insorti successivamente alla proposizione del ricorso;
quelle di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
Il G.O. T. dr.ssa Paola Gargano,
in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, C.F. , nei confronti dell' , ogni Parte_1 C.F._1 CP_1
contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente riconoscendo in capo alla stessa il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'indennità di accompagno ex L. 18/ 1980 e riconosce alla ricorrente i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92. La decorrenza di entrambi i benefici si stabilisce a far data dal 21.05.2024 ;
• Compensa per intero le spese di lite (sia della fase di ATP che di quella di merito);
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di questa fase e di quella espletata CP_1
nel procedimento di ATPO liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in RE Calabria, 07/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano
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118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di