TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._1 in Catania Via, F. Crispi, 177, presso lo studio dell'Avvocato Cirino Biondi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in att;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Vincenzo Giannone, giusta procura alle liti in atti;
RE SIST E NT E
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 06.11.2024, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra e Parte_1
in MO LM in data 02.08.1994, con atto trascritto nel registro degli Controparte_2
atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1994, parte 2, serie A, numero 12, dalla cui unione è nata la GL (n. 17.05.1995) maggiorenne non ancora economicamente indipendente, in Per_1
quanto studentessa;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza di separazione personale n. 527/20 del 01.07.2020 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, senza che sia intervenuta successivamente alcuna riconciliazione, eccependo, altresì il proprio intervenuto stato di disoccupazione, nonché lo svolgimento di attività lavorativa stagionale presso il corpo forestale da parte della moglie, e ha chiesto, pertanto disporsi il divorzio, senza alcun riconoscimento di assegno divorzile in favore della resistente e con il solo onere su di lui gravante di corrispondere la minor somma di euro 150,00 mensili, per il mantenimento della GL;
Per_1
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi del 18.11.2021, per l'assenza della resistente benchè regolarmente citata, il Presidente confermate le condizioni stabilite in sede di separazione tra i coniugi, ha disposto la prosecuzione del giudizio nel merito;
che costituendosi solo in corso di giudizio, mentre non si è opposta alla Controparte_2
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dal marito circa le rispettive condizioni economiche, chiedendo pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, con riconoscimento di un assegno divorzile di euro 100,00 mensili in suo favore ed un assegno di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento della GL , oltre il 50% delle spese straordinarie;
Per_1 che all'udienza del 06.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c., le parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni, come da accordo sottoscritto personalmente dalle parti medesime in data
05.11.2024, e depositato telematicamente in pari data, abbandonando le precedenti e rispettive conclusioni, per come rassegnate in seno ai propri scritti difensivi;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale n. 527/20 del 01.07.2020 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, nonchè dalle difese eccepite dalle rispettive parti, sintomi inequivoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno inoltre concordato, che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“- Disporre che il versi in via diretta alla GL , ormai maggiorenne, ma non Pt_1 Per_1 ancora economicamente autosufficiente, la somma €.300,00, mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa. Detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese e verrà rivalutato, annualmente, secondo le variazioni degli indici Istat. Il medesimo si impegna, altresì, a corrispondere il 50% per spese straordinarie occorrende e concordate (mediche non previste dal S.S.N., libri, spese scolastiche e viaggi).
- La Sig.ra rinuncia alla richiesta formulata dell'assegno divorzile, e CP_2
conseguentemente entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare al loro reciproco mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
” che le superiori condizioni relativamente alla GL maggiorenne appaiono rispondenti Per_1
all'interesse della stessa possono essere accolte e per il resto – per come visto- le parti hanno dichiarato di “rinunciare al loro reciproco mantenimento essendo economicamente autosufficienti”, di tal che nessuna statuizione al riguardo va emessa dal Tribunale;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Il P.M. a cui sono stati inviati gli atti in data 08.11.2024, nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, tra Pt_1
e in MO LM in data 02.08.1994, con atto trascritto nel
[...] Controparte_2
registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1994, parte 2, serie A, numero 12;
Pone a carico di l'obbligo di versare direttamente alla GL , la somma Parte_1 Per_1
€.300,00, mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente, secondo le variazioni degli indici Istat, oltre al 50% per spese straordinarie occorrende e concordate (mediche non previste dal S.S.N., libri, spese scolastiche e viaggi); - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di MO LM ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MO LM, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28.02.2025
Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._1 in Catania Via, F. Crispi, 177, presso lo studio dell'Avvocato Cirino Biondi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in att;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Vincenzo Giannone, giusta procura alle liti in atti;
RE SIST E NT E
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 06.11.2024, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra e Parte_1
in MO LM in data 02.08.1994, con atto trascritto nel registro degli Controparte_2
atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1994, parte 2, serie A, numero 12, dalla cui unione è nata la GL (n. 17.05.1995) maggiorenne non ancora economicamente indipendente, in Per_1
quanto studentessa;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza di separazione personale n. 527/20 del 01.07.2020 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, senza che sia intervenuta successivamente alcuna riconciliazione, eccependo, altresì il proprio intervenuto stato di disoccupazione, nonché lo svolgimento di attività lavorativa stagionale presso il corpo forestale da parte della moglie, e ha chiesto, pertanto disporsi il divorzio, senza alcun riconoscimento di assegno divorzile in favore della resistente e con il solo onere su di lui gravante di corrispondere la minor somma di euro 150,00 mensili, per il mantenimento della GL;
Per_1
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi del 18.11.2021, per l'assenza della resistente benchè regolarmente citata, il Presidente confermate le condizioni stabilite in sede di separazione tra i coniugi, ha disposto la prosecuzione del giudizio nel merito;
che costituendosi solo in corso di giudizio, mentre non si è opposta alla Controparte_2
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dal marito circa le rispettive condizioni economiche, chiedendo pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, con riconoscimento di un assegno divorzile di euro 100,00 mensili in suo favore ed un assegno di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento della GL , oltre il 50% delle spese straordinarie;
Per_1 che all'udienza del 06.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c., le parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni, come da accordo sottoscritto personalmente dalle parti medesime in data
05.11.2024, e depositato telematicamente in pari data, abbandonando le precedenti e rispettive conclusioni, per come rassegnate in seno ai propri scritti difensivi;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale n. 527/20 del 01.07.2020 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, nonchè dalle difese eccepite dalle rispettive parti, sintomi inequivoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno inoltre concordato, che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“- Disporre che il versi in via diretta alla GL , ormai maggiorenne, ma non Pt_1 Per_1 ancora economicamente autosufficiente, la somma €.300,00, mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa. Detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese e verrà rivalutato, annualmente, secondo le variazioni degli indici Istat. Il medesimo si impegna, altresì, a corrispondere il 50% per spese straordinarie occorrende e concordate (mediche non previste dal S.S.N., libri, spese scolastiche e viaggi).
- La Sig.ra rinuncia alla richiesta formulata dell'assegno divorzile, e CP_2
conseguentemente entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare al loro reciproco mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
” che le superiori condizioni relativamente alla GL maggiorenne appaiono rispondenti Per_1
all'interesse della stessa possono essere accolte e per il resto – per come visto- le parti hanno dichiarato di “rinunciare al loro reciproco mantenimento essendo economicamente autosufficienti”, di tal che nessuna statuizione al riguardo va emessa dal Tribunale;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Il P.M. a cui sono stati inviati gli atti in data 08.11.2024, nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, tra Pt_1
e in MO LM in data 02.08.1994, con atto trascritto nel
[...] Controparte_2
registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1994, parte 2, serie A, numero 12;
Pone a carico di l'obbligo di versare direttamente alla GL , la somma Parte_1 Per_1
€.300,00, mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente, secondo le variazioni degli indici Istat, oltre al 50% per spese straordinarie occorrende e concordate (mediche non previste dal S.S.N., libri, spese scolastiche e viaggi); - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di MO LM ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MO LM, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28.02.2025
Il Presidente