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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 351/2023; promossa da:
, c.f. , e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 quali eredi di , già legale rappresentante dell'Azienda Agricola Perla Persona_1
Emilia, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rita Spagnoli e Luisa Cascianelli, unitamente e disgiuntamente fra loro, elettivamente domiciliati ai seguenti indirizzi p.e.c.:
e Email_1 Email_2 appellanti contro
c.f. , in persona del Presidente p.t. della Giunta CP_1 P.IVA_1
Regionale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Benci e Luciano Ricci (p.e.c.
e e con elezione di domicilio Email_3 Email_4 presso il Servizio Avvocatura Regionale, sito in Perugia, corso Vannucci n. 96; appellata e appellante incidentale
pagina 1 di 15 e contro
, p. i.v.a. , in persona della Presidente in carica p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Calabresi ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia di Perugia in Perugia, Piazza d' Italia, n.11 (p.e.c.
; Email_5 appellata e appellante incidentale
e nei confronti di
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Perugia (p.e.c.
presso i cui uffici in Perugia, via degli Offici n.14 è Email_6 domiciliata ex lege;
appellata e appellante incidentale
Oggetto: risarcimento del danno da fauna selvatica.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c. 2 2
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e , quali eredi di , hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Persona_1 avverso la sentenza n. 298/2023 del Tribunale di Spoleto, pubblicata il 20.4.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da loro proposta e riassunta nei confronti della e della per una CP_1 Controparte_2 supposta invasione di animali ungulati (cinghiali) sui terreni che assumevano di proprietà del padre, siti in loc. Castelluccio di Norcia (PG), che avrebbe cagionato perdite al raccolto stagionale del prodotto agricolo “ ” Parte_3
(denominazione I.G.P.).
L'appello si è incentrato su due motivi afferenti l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 115
e 116 c.p.c. e la quantificazione dei danni subiti.
Col primo motivo si sono lamentati dell'errata valutazione delle prove offerte al
Tribunale e, quindi, della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove era stato affermato che le parti non avevano circostanziato gli episodi di danneggiamento sul pagina 2 di 15 versante temporale, sulla dinamica degli avvenimenti e, in particolare, sul nesso di causalità, non offrendo la prova dei fatti illeciti e controversi. Per avvalorare il motivo di censura hanno difeso la bontà delle consulenze di parte allegate e delle risultanze testimoniali raccolte, evidenziando le escussioni testimoniali avrebbero avallato i fatti narrati e posti a fondamento delle fotografie scattate nel mese di luglio (e agosto) 2002, documentazione incontestata anche se che nessuno avesse avuto percezione diretta dei fatti. Hanno aggiunto che l'indennizzo liquidato dall' potesse Controparte_3 pure avvalorare l'essersi il danno verificato.
In punto di spese di lite hanno contrastato la statuizione che le ha poste a loro carico, evidenziando che la chiamata in lite era stata provocata dalla e che lo _2 stesso Tribunale aveva riconosciuto che il soggetto chiamato ( non Controparte_3 poteva essere parte di causa ai sensi dell'art. 34 della legge che istituisce i parchi nazionali, e dell'art. 15 della legge che ne individua la responsabilità per i danni causati dalla fauna. Hanno, dunque, affermato che le spese avrebbero dovuto essere state poste a carico del chiamante.
Col secondo motivo di gravame, che in realtà è corollario del primo, hanno difeso la 3 3 loro quantificazione del danno richiamando l'esito delle perizie del proprio consulente ed includendo anche il pagamento delle spese per gli elaborati peritali.
Si è ritualmente costituta la che ha proposto appello incidentale CP_1 deducendo l'errata statuizione che la legittimazione passiva dell'azione risarcitoria intrapresa dai spettasse alla ai sensi della l. n. 157/1992, mentre Pt_1 CP_1 unica legittimata passiva era la e, soprattutto, l' Controparte_2 Controparte_3 perché la lex specialis non era da ritenersi applicabile con riferimento ai luoghi di causa, ricompresi all'interno del perimetro del con l'effetto che Controparte_4 dovevano applicarsi disposizioni normative ancor più specifiche, contenute nella l. n.
394/1991, che individuano la legittimazione passiva nel al quale è Controparte_5 riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica.
Hanno esteso l'appello incidentale lamentando poi l'errata qualificazione della domanda operata dal Tribunale che avrebbe astrattamente ritenuto applicabile l'art. 2052 c.c., in luogo dell'art. 2043 c.c.; hanno sostenuto che la domanda era stata azionata soltanto sulla base di un danno ingiusto ricompreso nella responsabilità aquiliana e pagina 3 di 15 sulla quale si sarebbe formato il giudicato interno in seguito alla pronuncia della Corte di appello che aveva accolta l'impugnazione dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario e rimettendo la causa dinanzi al Giudice di primo grado.
Hanno contrastato l'appello principale muovendo dall'assunto per cui dall'espletata istruttoria non potesse desumersi alcun danno effettivamente cagionato ai terreni che assumeva di sua proprietà, sostenendo, quindi, il mancato Pt_1 assolvimento dell'onere probatorio in capo alla parte attrice.
Si è anche costituita la proponendo appello incidentale deputato a _2 evidenziare la mancata impugnazione da parte degli appellanti del capo della statuizione che aveva riconosciuto la quale soggetto passivamente CP_1 legittimato ex art. 2052 c.c., ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva sia rispetto alla che all' Ha, quindi, sostenuto CP_1 Controparte_3
l'infondatezza del gravame in punto di mancato soddisfacimento dell'onere probatorio,
e incentrato l'appello incidentale sull'opposizione alla statuizione che aveva ritenuto il soggetto di causa non rilevante rispetto l'azione esercitata. Controparte_3
Si è costituito infine l' con comparsa del 12.10.2023 4 4 Controparte_3 proponendo appello incidentale avverso la statuizione con la quale era stata rigettata la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva indicando il soggetto effettivamente destinatario della pretesa risarcitoria, da individuarsi, in tema di fauna selvatica, nella
Regione delegata dallo Stato, e precisando che la legittimazione passiva CP_1 dell'Ente parco era configurabile soltanto a fronte di domande tese al riconoscimento dell'indennizzo previsto l. n. 394/1991 che però trasportavano l'azione, per esclusiva giurisdizione, dinanzi al G.A. Ha poi dedotto la infondatezza dell'appello principale per mancato assolvimento dell'onere probatorio sul nesso di causalità, per l'assenza di colpa (omissiva) in capo all'Ente e per l'assenza di ogni quantificazione del danno e precisato che le risultanze istruttorie da tenere in considerazione fossero quelle del giudizio originario che costituivano l'unico compendio probatorio da tenere in considerazione anche nella pregressa fase della riassunzione, senza possibilità di rinnovazione, che, come tale, avrebbe dovuto essere espressamente disposta dal
Giudice d'appello a norma dell'ultimo comma dell'art. 354 c.p.c.
pagina 4 di 15 Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2025.
Il primo motivo può essere trattato in via unitaria con il “secondo” riferito alla quantificazione del danno giacché a rigore siffatto “motivo” non costituisce impugnazione riferita ad un capo o punto della sentenza avversata ma consiste piuttosto in un corollario in punto di quantificazione, che in quanto tale va letto come un inciso connesso e dipendente dalla revisione della pronuncia avanzata col primo motivo e non, invece, quale ulteriore ed autonomo motivo di gravame, neppure sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia.
Va anzitutto chiarito che l'originaria domanda avanzata da (e coltivata Persona_1 dagli eredi nel giudizio di riassunzione) era diretta ad accertare la responsabilità della e della ai sensi degli artt. 2052 e 2043 c.c. per il CP_1 Controparte_2 danno provocato da animali ungulati (cinghiali) che avrebbero danneggiato i terreni assunti di proprietà, siti in Castelluccio di Norcia (PG), destinati alla coltivazione della lenticchia di Castelluccio, ciò che avrebbe determinato una perdita di raccolto per almeno il 70% - al tempo denunciata dall'attore per mezzo di due distinte e 5 5 Persona_1 asseverate perizie tecniche riferite ai mesi di luglio e agosto del 2002 - stimato pari ad €
20.334,65, cui in tesi si sarebbero dovute aggiungere anche le spese di perizia.
La precisazione si è resa necessaria per dissolvere ogni dubbio in merito alle sollevate contestazioni sulla qualificazione della domanda originaria e con riferimento, in particolare, a quanto dedotto dalla in tema di negata applicabilità CP_1 dell'art. 2052 c.c., e al giudicato interno che si sarebbe formato sulla esclusiva qualificazione di tale domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. Infatti, il rinvio al primo
Giudice è stato disposto da questa Corte in seguito all'esame della (sola) questione di giurisdizione tra e e il giudizio di riassunzione che ne è seguito dinanzi al CP_6 CP_7
Tribunale di Spoleto ha avuto ad oggetto l'originaria domanda. Invero, essendo stato disposto il rinvio in seguito a sentenza sulla giurisdizione (la sentenza n.129/2021, che ha definito il proc. R.G. n. 148/2019) alcuna pronuncia avrebbe potuto costituire
“giudicato interno” se riferito alla qualificazione della domanda, che attende la definizione nel merito con la emanazione della sentenza definitiva, qui appellata. E la sentenza di prime cure non entra nel merito della questione arrestando il proprio pagina 5 di 15 convincimento al deficit probatorio che non ha consentito di affrontare compiutamente proprio il merito della controversia.
Gli appelli incidentali vanno trattati preliminarmente rispetto l'appello principale.
Quello avanzato dalla non sembra sufficientemente determinato CP_1 perché si è limitata ad assumere il proprio difetto di legittimazione in luogo di due diversi soggetti, ovvero la Provincia e “soprattutto” il Controparte_3
Più determinato è invece l'appello incidentale formulato dalla le cui tesi _2 difensive hanno indicato il quale effettivo destinatario della Controparte_8 pretesa degli appellanti sin dall'originaria chiamata in lite, pur senza escludere un'eventuale e residuale responsabilità della E' stato individuato il CP_1 perimetro della competenza dell' assumendo che trattasi di soggetto di CP_3 diritto pubblico rientrante tra i Parchi Nazionali di cui all'art. 5 l. n. 349/1986, disciplinato dagli artt. 18, comma 1, lett. c) della l. n. 67/1988, e dall'art. 10 l. 305/1989, entrambi richiamati dall'art. 35 della successiva legge n. 394/1991 e per normativa secondaria di riferimento organizzato secondo il d.P.R.
6.8.1993 che pure cita la medesima lex specialis. 6 6
La ricostruzione deve muovere dall'art. 15, l. n. 394/1991, ove al terzo e quarto comma è previsto che l'Ente è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del con liquidazione da effettuarsi entro novanta giorni dal nocumento. CP_3
La pur avversando il capo della sentenza che ha escluso la CP_1 legittimazione passiva della ha percorso la stessa tesi dell'ente Controparte_2 provinciale sostenendo che non può affermarsi che l' non Controparte_3 rappresenti un ente rilevante ai sensi dell'art. 34 della legge n. 394/1991 che istituisce i parchi nazionali, e dell'art. 15 della stessa legge che ne individua la responsabilità per i danni causati dalla fauna.
E se si vuole leggere l'appello incidentale della come teso CP_1 all'accertamento del difetto di legittimazione passiva ed al conseguente discarico della responsabilità dell'eventus damni in capo all' - al pari della tesi Controparte_3 avanzata dalla col proprio appello incidentale - ne segue l'unitaria Controparte_2 definizione. Su questo versante l'esegesi della normativa speciale e delle fonti pagina 6 di 15 secondarie evidenziata dal si rende necessaria per dirimere le Controparte_3 questioni preliminari con le quali gli Enti scaricano la propria legittimazione.
Tre, infatti, sono le questioni giuridiche che si sottraggono ai rilievi difensivi degli
Enti.
La prima questione è che il deficit probatorio, anche per quanto si dirà oltre, non consente di stabilire se i terreni ritenuti di proprietà di , e asseritamente Persona_1 danneggiati da fauna selvatica ungulata, fossero ricompresi nell'area di territorio gestita, e, quindi, posta sotto il dovere di vigilanza, dell' Controparte_3 onere probatorio che non poteva neppure in ipotesi essere soddisfatto dalla _2
, autorizzata a chiamare in causa il terzo (v. atto di
[...] Controparte_3 citazione del 5.3.2003 nel fascicolo dell'appellata incidentale), avendo invocato una questione di puro diritto (quella appunto ripercorsa con l'appello incidentale), senza però spiegare perché l'area di vigilanza su cui il danno si era verificato fosse posta sotto la vigilanza dell' con conseguente legittimazione di tale soggetto in Controparte_3 luogo degli originari contradditori dell'attore . Persona_1
La seconda questione è che al non sembra spettare il 7 7 Controparte_3 contraddittorio diretto sulle domande di risarcimento del danno da fauna selvatica avanzate ex artt. 2043 e 2052 c.c. dalla parte attrice con la domanda introduttiva del giudizio (v. comunque per la sussistenza della responsabilità degli enti diversi dalla ove non adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge (senza CP_1 distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell'ordinaria diligenza per prevenire il danno, Cass. 27.1.2022 n. 2502; Cass. ord. 24.3.2021 n. 8206; Cass. 2020/7969, inadempienza che però, va rimarcato ancora, non è stata dedotta dalla parte attrice con l'originaria domanda).
L'indennizzo di cui recita la lex specialis è invero cosa diversa dal “risarcimento”, proprio perché incide su un interesse legittimo (e non su un diritto soggettivo) e il
[...] ha pure indennizzato al tempo (non risarcito appunto) Controparte_9 [...]
con una somma di importo poco più che simbolico, che è rimasta incontestata Per_1 anche dinanzi la competente autorità giurisdizionale (cfr. Cass. n. 5733 del 24.2.2023).
pagina 7 di 15 La terza questione è che quando si tende ad ottenere un indennizzo da un Ente di diritto pubblico viene posta sotto attenzione l'agire pubblico dello stesso e dunque la giurisdizione, in quella evenienza, discutendosi di interessi legittimi, è demandata al
G.a. (cfr. Cass. SS. UU. n. 1232/2000, secondo cui ricadono nella giurisdizione del G.a. le controversie relative ad indennizzi rispetto al cui riconoscimento sia attribuito un potere discrezionale alla P.a., ancorché limitato al "quantum", ripresa ad es. da CP_10
[CT] Sez. I, n. 444 del 6.3.2017). Ne consegue che, in difetto di impugnazione della
[...] sentenza di questa Corte che ha ricondotto la controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario con conseguente riassunzione dinanzi al primo Giudice, o dell'esperimento di rituale regolamento di giurisdizione, qualsiasi tesi che in tema di risarcimento del danno da fauna selvatica pretende di sostituire il soggetto legittimato passivo, sia esso la o la , con l' non CP_1 Controparte_2 Controparte_11 può essere, allo stato, esaminabile.
E' appena il caso di aggiungere che essendo rimasto insoddisfatto l'interesse legittimo la richiesta di indennizzo integrale avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell' dinanzi al G.a. ex art. 15 della l. n. 394/1991. 8 8 Controparte_3
Sorte diversa invece spetta all'appello incidentale formulato dall Controparte_3 laddove individua quale effettivo soggetto passivo, astrattamente destinatario
[...] della domanda risarcitoria che ci occupa (come formulata dalla parte attrice), la CP_1
(cfr. Cass. n. 80/2010). Infatti, che la debba rispondere del danno da
[...] CP_1 fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c. (e in via residuale ex art. 2043 c.c. mutata la gravità dell'onere probatorio che incombe su chi agisce) è stato affermato in numerose decisioni (tra le quali: Cass. n.16550 del 23.5.2022; Cass. n. 8206 del 24.3.2021; Cass. n.
3023 del 9.2.2021; Cass. n. 7969 del 20.4.2020; Cass. n. 8384 del 29.4.2020; Cass. n. 8385 del 29.4.2020; Cass. n. 12113 del 22.6.2020; Cass. n. 13848 del 6.7.2020; Cass. n. 20997 del
2.10.2020; Cass. n.18085 del 31.8.2020; Cass. n. 18087 del 31.8.2020; Cass. n.1901 del
15.9.2020; Cass. n. 25466 del 12.11.2020).
Tali principi consentono di respingere il ritenuto difetto di legittimazione passiva della e della in luogo (anche) dell' CP_1 Controparte_2 [...]
Ciò anche perché alle Regioni la legge attribuisce il potere di “emanare Controparte_3
pagina 8 di 15 norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica” (art. 1, comma 3, l. n.
157/1992), da cui deriva l'assunzione delle connesse responsabilità.
Tali argomentazioni, del resto, non vengono intaccate neppure in minima parte dalla considerazione per cui l'art. 2052 c.c. è ora applicabile anche alla P.a., giacché tale inciso non sembra aiutare a ritenere che la domanda risarcitoria possa essere deviata nei confronti di un Ente pubblico deputato ex lege alla corresponsione di un indennizzo per il quale il G.o. sembrare difettare di giurisdizione.
Individuato l'effettivo soggetto destinatario – e legittimato passivo – della pretesa azionata, può passarsi al merito dell'appello, partendo dalle risultanze probatorie (si richiamano i verbali di causa e di sopralluogo – più volte riprodotti – depositati dagli appellanti con note autorizzate del 4 e 21 novembre 2024, e del 2 dicembre 2024 e 21 febbraio 2025) riferibili alla documentazione prodotta al primo procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Spoleto (R.G. n. 1011/2002), sul cui esame la sentenza qui impugnata si è assestata anche in seguito a giudizio di riassunzione, senza rinnovazione istruttoria.
Ebbene, dall'esame dei verbali di escussione testimoniale (v. ud. del 7.10.2008 in cui 9 9 sono stati sentiti i testi – di cui era stata eccepita l'incapacità a testimoniare Tes_1 da tutte le (altre) parti di causa giacché avente identico giudizio pendente col medesimo oggetto innanzi al Tribunale di Spoleto - e e della Controparte_12 documentazione allegata all'originaria domanda sino alla seconda memoria istruttoria, non si ricava la soddisfazione dell'onere probatorio in capo alla parte attrice. Vale infatti ricordare che in tema di onere probatorio, ai fini della configurabilità della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. è necessario che il soggetto richiedente il risarcimento dimostri adeguatamente il fatto e la dinamica del sinistro, il danno, il nesso causale tra la condotta degli animali e l'evento dannoso subìto, che gli animali siano stati la causa esclusiva dell'evento dannoso, nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quando si richiama invece la (residuale) responsabilità aquiliana propria dell'art. 2043 c.c. è necessario che l'attore danneggiato alleghi e dimostri, oltre al fatto e al danno, la concreta condotta colposa ascrivibile all'Ente e la riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva e al mancato adempimento di tale condotta (ad es. Cass. n. 6284 del 4.03.2019).
pagina 9 di 15 Giova evidenziare che non è dato conoscere se la proprietà dei terreni ove il danno si era verificato fossero di ma, più ancora, che l'evento infausto è stato Persona_1 descritto in modo generico e non circoscritto, dato che già con l'originaria domanda è stato fatto riferimento a eventi che accadevano “da alcuni anni” e “verso la metà di luglio
2002”. Lo stesso , pur sospettato di avere un interesse diretto in separato Tes_1 giudizio nel medesimo Tribunale e col medesimo oggetto di causa (fatto questo comunque non smentito dal teste escusso all'udienza ed anzi positivamente confermato) quanto alla presenza dei danni ascrivibili a fauna selvatica sui terreni presuntivamente di proprietà di ha risposto: “non ho potuto osservare gli Persona_1 animali direttamente sul terreno di ”, ma “ho notato tracce di calpestio […] vicino al Persona_1 terreno di ” (in risp. al cap. 2). Persona_1
In ogni caso va sottolineato che il Giudice assegnatario del procedimento così riassumeva tale testimonianza: “[…] ritenuto come la corrispondenza della tipologia dei fatti generati dal giudizio emarginato a quella riconoscibile nei fatti in ragione dei quali Tes_1 ha introdotto giudizio inteso a conseguire similari utilità come da lui riferito, incida sulla sola credibilità del teste che rimane privo di legittimazione a partecipare al giudizio di 10 10 Persona_1 iscritto al n. 1011/2002”. Se ne desume una testimonianza di poco/alcun aiuto alle ragioni degli appellanti è da ritenere, comunque, di incidenza assai attenuata e limitata, se non infine escluso dal giudizio.
(autore delle relazioni di parte), escusso nella medesima Controparte_12 udienza, ha dichiarato: di non poter riferire “per esperienza diretta ed osservazione immediata dei terreni su cui mi si riferisce” (risp. al cap. n. 1); di non ricordare nulla “del concreto danno sul terreno di cui mi si riferisce”, ma di aver svolto indagini ricognitive dei danni tra il mese di luglio ed agosto 2002 e di aver rilevato “presenze di escrementi dai quali argomentare la presenza dei cinghiali” (risp. cap. n. 2); di aver osservato “buche e abbattimento di piante di lenticchie” (risp. cap. n. 3); di “non aver mai visto cinghiali sui terreni” (risp. cap. n. 5) e di non poter riferire di altre circostanze per esperienza diretta
(risp. cap. nn. 7, 8 e 9). E neanche le due perizie asseverate e allegate al tempo (atto di citazione - doc. nn. 1 e 2) aiutano, posto che dalle poche immagini fotostatiche in bianco e nero poco o nulla è dato percepire in relazione al danno lamentato (in particolare sulla dimensione dell'area di terreno in cui si estendono le buche o scavi) e nulla può dirsi sul pagina 10 di 15 raggiungimento della prova in ordine alla perdita economica asseritamente subìta dal ritenuto proprietario agricolo dei fondi, dato che lo stesso aveva dichiarato in sede di sopralluogo di aver già provveduto in parte alla raccolta della lenticchia (v. dichiarazione in sede di sopralluogo del 12/13.8.2002 da ultimo riprodotta dagli appellanti con note del 21.2.2025, che, peraltro, non ha consentito ai tecnici della intervenuti in loco di poter procedere alla stima dei danni subìti). Parte_4
Oltre a questo, la stima tecnica del danno da parte del consulente incaricato (perdita del 70% del raccolto) costituisce soltanto un valore ipotetico, senza fondamento alcuno, non avendo chiarito l'entità del raccolto di cui l'agricoltore disponeva nelle annualità precedenti e non avendo addotto, neppure nel corso del giudizio, l'entità del raccolto del prodotto agricolo di specie nell'anno successivo, così da consentire di ritenere il dato quantomeno fidefacente e utile a far maturare, anche in questo versante, il libero convincimento. E ciò anche tenendo presente, e valere come massima di esperienza, che la quantità di raccolto di un prodotto agricolo è per sua natura diversa ogni anno, variando in base a fattori esterni, come la fecondità del terreno o il clima, che notoriamente influiscono sulla resa. 11 11
Le perizie di parte, dunque, non consentono di aderire alla quantificazione del danno lamentato, passaggio questo, comunque, successivo ed ipotetico rispetto al vaglio del soddisfacimento dell'onere della prova incidente sul nesso di causalità tra l'evento e il danno subìto e già incombente su . E comunque le relazioni di Persona_1 parte, anche se asseverate, risultano mere allegazioni difensive flebili e prive di autonomo valore probatorio, e va negato che possano precostituire e supplire l'onere probatorio che l'azione originaria imponeva sull'attore, pure preconfezionate in assenza di contraddittorio ante causam (cfr. tra le tante: Cass. n. 1214/2022).
Dunque, in conclusione, i testi hanno offerto soltanto indizi circa il passaggio di animali non identificati, senza circoscrivere l'evento, non corroborando così la prova dell'evento verificatosi e quantomeno del nesso di causalità, soprattutto connesso al dovere di vigilanza dell'Ente proprietario o che aveva la loro custodia, oltre che di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il consulente di parte invece né col proprio operato né in sede di escussione testimoniale (che è inammissibile per quanto concerne i pagina 11 di 15 giudizi tecnici preclusi al teste) è stato di ausilio per mutare l'indirizzo assunto nel provvedimento appellato.
Su questo profilo non sono neppure di ausilio i refertati accertamenti dei tecnici della (per mezzo dei verbali di sopralluogo), incaricati di Parte_5 stimare i danni verificatisi in loco per quanto già detto, ovvero che il prodotto risultava già raccolto e, successivamente, nel giorno 13.8.2002, hanno provveduto ad una stima di massima “con l'ausilio delle planimetrie e delle visure catastali”. Peraltro, gli appellanti omettono di precisare che tale accertamento in loco, comunque basato su stime presuntive, ha determinato la corresponsione al presunto danneggiato della somma di €
132,29 quale indennizzo poi riversato dal (sopralluogo del Controparte_3
13.8.2002 da ultimo riprodotto dagli appellanti con note del 21.2.2025). Se ne trae,
l'inaffidabilità di quanto tratto dalle due perizie di stima del tecnico incaricato, comunque coeve all'intervento dei tecnici della Parte_4
Dunque, insoddisfatti gli oneri probatori richiesti dai principi informatori della materia, è inutile soffermarsi sulla contestazione riferita al quantum della pretesa risarcitoria (secondo motivo di gravame) in quanto non è consentito neppure discettare 12 12 intorno alla perdita di chance ipotizzata e neppure sul rimborso delle spese di perizia, peraltro prive di analitica allegazione dei documenti fiscali a riprova del versamento corrisposto dal soggetto che si assumeva danneggiato.
La sentenza impugnata merita riforma soltanto in via parziale laddove ha posto a carico della parte attrice anche le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, ritenendo estendibile la causalità della chiamata derivante dalla domanda principale avanzata, ed in tale misura va accolto parzialmente l'appello principale formulato dai coeredi di
[...]
. Tale statuizione sulle spese richiede dunque la riforma giacché, posto che Per_1
l'originaria domanda era stata formulata alternativamente nei confronti della CP_1
e della Provincia di Perugia, alcun rapporto o collegamento eziologico è dato in
[...] subiecta materia tra la domanda formulata dall'attore originario e la chiamata dell'Ente
Nazionale Parco Monti Sibillini, soggetto estraneo alla lite proprio esaminando le ragioni poste a fondamento della domanda.
Le spese di lite da rifondere al chiamato vanno poste dunque tanto per il primo quanto per il presente grado di giudizio, a carico del soggetto che ha provocato la pagina 12 di 15 chiamata in lite, ovvero la , e che pure aveva eccepito la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva in luogo del e andranno rifuse a Controparte_3 favore del soggetto processuale vittorioso proprio rispetto le ragioni del soggetto chiamato, ossia l'Ente Nazionale Parco Monti Sibillini, giusto accoglimento del proprio appello incidentale.
Dalla pronuncia in tal senso insorge comunque l'obbligo di restituzione agli attori in riassunzione delle spese di lite medio tempore eventualmente corrisposte al terzo chiamato Ente Parco Nazionale Monti Sibillini in esecuzione della sentenza di primo grado. Vanno invece rigettati, per quanto spiegato, gli appelli incidentali proposti da e . CP_1 Controparte_2
Le reciproche e vicendevoli posizioni formulate per il tramite dei rispettivi appelli incidentali sono tali da legittimare la compensazione delle spese di lite tra CP_1
e , tali per cui l'appello incidentale della
[...] Controparte_2 CP_1 era teso ad accertare il proprio difetto di legittimazione passiva “sia con riferimento alla
, ma soprattutto nei riguardi dell' , Controparte_2 Controparte_13 mentre l'appello incidentale della era teso ad accertare il proprio difetto di 13 13 _2 legittimazione passiva “sia rispetto all' ma anche rispetto Controparte_13 alla . Di talché le rispettive posizioni sono tali da aver provocato CP_1
l'elisione delle rispettive domande, con la conseguenza che alcun soggetto pubblico è infine obbligato a risarcire quanto domandato dai coeredi di nel merito Persona_1 dell'appello.
Gli appellanti e vanno condannati in solido tra loro, in Parte_2 Parte_1 base al principio di soccombenza, a rifondere alla in persona del CP_1
Presidente p.t. ed alla in persona del Presidente p.t., le spese di lite Controparte_2 del presente grado di giudizio.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018,
e del d.m. n. 147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio sul dichiarato valore della domanda (€ 20.334,64, onde scaglione di pagina 13 di 15 valore ricompreso tra € 5.201 ed € 26.000,00), detratta la fase istruttoria nel presente grado di giudizio perché non è stata svolta.
Si dà atto che l'appellante incidentale e l'appellante incidentale CP_1
sono rispettivamente tenute al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.1- Controparte_2 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: accoglie parzialmente l'appello proposto da e , quali eredi di Parte_2 Parte_1
, avverso la sentenza n. 298/2023 del Tribunale di Spoleto, pubblicata il Persona_1
20.4.2023, nonché l'appello incidentale proposto da (nei limiti Controparte_14 indicati in motivazione) e per l'effetto, in riforma della stessa, condanna la _2
, in persona del Presidente p.t., a rifondere a in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 4.800,00 per compensi professionali, e per il presente grado di giudizio in 14 14
€ 3.700,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
condanna gli appellanti e in solido tra loro a rifondere alla Parte_2 Parte_1 in persona del Presidente p.t. ed alla in persona CP_1 _2 _2 del Presidente p.t., le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuna parte appellata in € 3.700,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
rigetta gli appelli incidentali proposti da in persona del Presidente CP_1
p.t., e da in persona del Presidente p.t.; Controparte_2 dichiara la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale di appello tra in persona del Presidente p.t. e in persona del CP_1 Controparte_2
Presidente p.t.; condanna l'Ente Parco Nazionale Monti Sibillini a restituire agli attori in riassunzione
(appellanti) le spese di lite medio tempore eventualmente corrisposte al terzo chiamato in esecuzione della sentenza di primo grado;
pagina 14 di 15 dichiara le appellanti incidentali in persona del Presidente p.t. e CP_1
in persona del Presidente p.t., tenute, ex art. 13, comma 1-quater, Controparte_2
d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Perugia, 11.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
15 15
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 351/2023; promossa da:
, c.f. , e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 quali eredi di , già legale rappresentante dell'Azienda Agricola Perla Persona_1
Emilia, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rita Spagnoli e Luisa Cascianelli, unitamente e disgiuntamente fra loro, elettivamente domiciliati ai seguenti indirizzi p.e.c.:
e Email_1 Email_2 appellanti contro
c.f. , in persona del Presidente p.t. della Giunta CP_1 P.IVA_1
Regionale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Benci e Luciano Ricci (p.e.c.
e e con elezione di domicilio Email_3 Email_4 presso il Servizio Avvocatura Regionale, sito in Perugia, corso Vannucci n. 96; appellata e appellante incidentale
pagina 1 di 15 e contro
, p. i.v.a. , in persona della Presidente in carica p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Calabresi ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia di Perugia in Perugia, Piazza d' Italia, n.11 (p.e.c.
; Email_5 appellata e appellante incidentale
e nei confronti di
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Perugia (p.e.c.
presso i cui uffici in Perugia, via degli Offici n.14 è Email_6 domiciliata ex lege;
appellata e appellante incidentale
Oggetto: risarcimento del danno da fauna selvatica.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c. 2 2
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e , quali eredi di , hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Persona_1 avverso la sentenza n. 298/2023 del Tribunale di Spoleto, pubblicata il 20.4.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da loro proposta e riassunta nei confronti della e della per una CP_1 Controparte_2 supposta invasione di animali ungulati (cinghiali) sui terreni che assumevano di proprietà del padre, siti in loc. Castelluccio di Norcia (PG), che avrebbe cagionato perdite al raccolto stagionale del prodotto agricolo “ ” Parte_3
(denominazione I.G.P.).
L'appello si è incentrato su due motivi afferenti l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 115
e 116 c.p.c. e la quantificazione dei danni subiti.
Col primo motivo si sono lamentati dell'errata valutazione delle prove offerte al
Tribunale e, quindi, della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove era stato affermato che le parti non avevano circostanziato gli episodi di danneggiamento sul pagina 2 di 15 versante temporale, sulla dinamica degli avvenimenti e, in particolare, sul nesso di causalità, non offrendo la prova dei fatti illeciti e controversi. Per avvalorare il motivo di censura hanno difeso la bontà delle consulenze di parte allegate e delle risultanze testimoniali raccolte, evidenziando le escussioni testimoniali avrebbero avallato i fatti narrati e posti a fondamento delle fotografie scattate nel mese di luglio (e agosto) 2002, documentazione incontestata anche se che nessuno avesse avuto percezione diretta dei fatti. Hanno aggiunto che l'indennizzo liquidato dall' potesse Controparte_3 pure avvalorare l'essersi il danno verificato.
In punto di spese di lite hanno contrastato la statuizione che le ha poste a loro carico, evidenziando che la chiamata in lite era stata provocata dalla e che lo _2 stesso Tribunale aveva riconosciuto che il soggetto chiamato ( non Controparte_3 poteva essere parte di causa ai sensi dell'art. 34 della legge che istituisce i parchi nazionali, e dell'art. 15 della legge che ne individua la responsabilità per i danni causati dalla fauna. Hanno, dunque, affermato che le spese avrebbero dovuto essere state poste a carico del chiamante.
Col secondo motivo di gravame, che in realtà è corollario del primo, hanno difeso la 3 3 loro quantificazione del danno richiamando l'esito delle perizie del proprio consulente ed includendo anche il pagamento delle spese per gli elaborati peritali.
Si è ritualmente costituta la che ha proposto appello incidentale CP_1 deducendo l'errata statuizione che la legittimazione passiva dell'azione risarcitoria intrapresa dai spettasse alla ai sensi della l. n. 157/1992, mentre Pt_1 CP_1 unica legittimata passiva era la e, soprattutto, l' Controparte_2 Controparte_3 perché la lex specialis non era da ritenersi applicabile con riferimento ai luoghi di causa, ricompresi all'interno del perimetro del con l'effetto che Controparte_4 dovevano applicarsi disposizioni normative ancor più specifiche, contenute nella l. n.
394/1991, che individuano la legittimazione passiva nel al quale è Controparte_5 riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica.
Hanno esteso l'appello incidentale lamentando poi l'errata qualificazione della domanda operata dal Tribunale che avrebbe astrattamente ritenuto applicabile l'art. 2052 c.c., in luogo dell'art. 2043 c.c.; hanno sostenuto che la domanda era stata azionata soltanto sulla base di un danno ingiusto ricompreso nella responsabilità aquiliana e pagina 3 di 15 sulla quale si sarebbe formato il giudicato interno in seguito alla pronuncia della Corte di appello che aveva accolta l'impugnazione dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario e rimettendo la causa dinanzi al Giudice di primo grado.
Hanno contrastato l'appello principale muovendo dall'assunto per cui dall'espletata istruttoria non potesse desumersi alcun danno effettivamente cagionato ai terreni che assumeva di sua proprietà, sostenendo, quindi, il mancato Pt_1 assolvimento dell'onere probatorio in capo alla parte attrice.
Si è anche costituita la proponendo appello incidentale deputato a _2 evidenziare la mancata impugnazione da parte degli appellanti del capo della statuizione che aveva riconosciuto la quale soggetto passivamente CP_1 legittimato ex art. 2052 c.c., ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva sia rispetto alla che all' Ha, quindi, sostenuto CP_1 Controparte_3
l'infondatezza del gravame in punto di mancato soddisfacimento dell'onere probatorio,
e incentrato l'appello incidentale sull'opposizione alla statuizione che aveva ritenuto il soggetto di causa non rilevante rispetto l'azione esercitata. Controparte_3
Si è costituito infine l' con comparsa del 12.10.2023 4 4 Controparte_3 proponendo appello incidentale avverso la statuizione con la quale era stata rigettata la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva indicando il soggetto effettivamente destinatario della pretesa risarcitoria, da individuarsi, in tema di fauna selvatica, nella
Regione delegata dallo Stato, e precisando che la legittimazione passiva CP_1 dell'Ente parco era configurabile soltanto a fronte di domande tese al riconoscimento dell'indennizzo previsto l. n. 394/1991 che però trasportavano l'azione, per esclusiva giurisdizione, dinanzi al G.A. Ha poi dedotto la infondatezza dell'appello principale per mancato assolvimento dell'onere probatorio sul nesso di causalità, per l'assenza di colpa (omissiva) in capo all'Ente e per l'assenza di ogni quantificazione del danno e precisato che le risultanze istruttorie da tenere in considerazione fossero quelle del giudizio originario che costituivano l'unico compendio probatorio da tenere in considerazione anche nella pregressa fase della riassunzione, senza possibilità di rinnovazione, che, come tale, avrebbe dovuto essere espressamente disposta dal
Giudice d'appello a norma dell'ultimo comma dell'art. 354 c.p.c.
pagina 4 di 15 Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2025.
Il primo motivo può essere trattato in via unitaria con il “secondo” riferito alla quantificazione del danno giacché a rigore siffatto “motivo” non costituisce impugnazione riferita ad un capo o punto della sentenza avversata ma consiste piuttosto in un corollario in punto di quantificazione, che in quanto tale va letto come un inciso connesso e dipendente dalla revisione della pronuncia avanzata col primo motivo e non, invece, quale ulteriore ed autonomo motivo di gravame, neppure sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia.
Va anzitutto chiarito che l'originaria domanda avanzata da (e coltivata Persona_1 dagli eredi nel giudizio di riassunzione) era diretta ad accertare la responsabilità della e della ai sensi degli artt. 2052 e 2043 c.c. per il CP_1 Controparte_2 danno provocato da animali ungulati (cinghiali) che avrebbero danneggiato i terreni assunti di proprietà, siti in Castelluccio di Norcia (PG), destinati alla coltivazione della lenticchia di Castelluccio, ciò che avrebbe determinato una perdita di raccolto per almeno il 70% - al tempo denunciata dall'attore per mezzo di due distinte e 5 5 Persona_1 asseverate perizie tecniche riferite ai mesi di luglio e agosto del 2002 - stimato pari ad €
20.334,65, cui in tesi si sarebbero dovute aggiungere anche le spese di perizia.
La precisazione si è resa necessaria per dissolvere ogni dubbio in merito alle sollevate contestazioni sulla qualificazione della domanda originaria e con riferimento, in particolare, a quanto dedotto dalla in tema di negata applicabilità CP_1 dell'art. 2052 c.c., e al giudicato interno che si sarebbe formato sulla esclusiva qualificazione di tale domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. Infatti, il rinvio al primo
Giudice è stato disposto da questa Corte in seguito all'esame della (sola) questione di giurisdizione tra e e il giudizio di riassunzione che ne è seguito dinanzi al CP_6 CP_7
Tribunale di Spoleto ha avuto ad oggetto l'originaria domanda. Invero, essendo stato disposto il rinvio in seguito a sentenza sulla giurisdizione (la sentenza n.129/2021, che ha definito il proc. R.G. n. 148/2019) alcuna pronuncia avrebbe potuto costituire
“giudicato interno” se riferito alla qualificazione della domanda, che attende la definizione nel merito con la emanazione della sentenza definitiva, qui appellata. E la sentenza di prime cure non entra nel merito della questione arrestando il proprio pagina 5 di 15 convincimento al deficit probatorio che non ha consentito di affrontare compiutamente proprio il merito della controversia.
Gli appelli incidentali vanno trattati preliminarmente rispetto l'appello principale.
Quello avanzato dalla non sembra sufficientemente determinato CP_1 perché si è limitata ad assumere il proprio difetto di legittimazione in luogo di due diversi soggetti, ovvero la Provincia e “soprattutto” il Controparte_3
Più determinato è invece l'appello incidentale formulato dalla le cui tesi _2 difensive hanno indicato il quale effettivo destinatario della Controparte_8 pretesa degli appellanti sin dall'originaria chiamata in lite, pur senza escludere un'eventuale e residuale responsabilità della E' stato individuato il CP_1 perimetro della competenza dell' assumendo che trattasi di soggetto di CP_3 diritto pubblico rientrante tra i Parchi Nazionali di cui all'art. 5 l. n. 349/1986, disciplinato dagli artt. 18, comma 1, lett. c) della l. n. 67/1988, e dall'art. 10 l. 305/1989, entrambi richiamati dall'art. 35 della successiva legge n. 394/1991 e per normativa secondaria di riferimento organizzato secondo il d.P.R.
6.8.1993 che pure cita la medesima lex specialis. 6 6
La ricostruzione deve muovere dall'art. 15, l. n. 394/1991, ove al terzo e quarto comma è previsto che l'Ente è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del con liquidazione da effettuarsi entro novanta giorni dal nocumento. CP_3
La pur avversando il capo della sentenza che ha escluso la CP_1 legittimazione passiva della ha percorso la stessa tesi dell'ente Controparte_2 provinciale sostenendo che non può affermarsi che l' non Controparte_3 rappresenti un ente rilevante ai sensi dell'art. 34 della legge n. 394/1991 che istituisce i parchi nazionali, e dell'art. 15 della stessa legge che ne individua la responsabilità per i danni causati dalla fauna.
E se si vuole leggere l'appello incidentale della come teso CP_1 all'accertamento del difetto di legittimazione passiva ed al conseguente discarico della responsabilità dell'eventus damni in capo all' - al pari della tesi Controparte_3 avanzata dalla col proprio appello incidentale - ne segue l'unitaria Controparte_2 definizione. Su questo versante l'esegesi della normativa speciale e delle fonti pagina 6 di 15 secondarie evidenziata dal si rende necessaria per dirimere le Controparte_3 questioni preliminari con le quali gli Enti scaricano la propria legittimazione.
Tre, infatti, sono le questioni giuridiche che si sottraggono ai rilievi difensivi degli
Enti.
La prima questione è che il deficit probatorio, anche per quanto si dirà oltre, non consente di stabilire se i terreni ritenuti di proprietà di , e asseritamente Persona_1 danneggiati da fauna selvatica ungulata, fossero ricompresi nell'area di territorio gestita, e, quindi, posta sotto il dovere di vigilanza, dell' Controparte_3 onere probatorio che non poteva neppure in ipotesi essere soddisfatto dalla _2
, autorizzata a chiamare in causa il terzo (v. atto di
[...] Controparte_3 citazione del 5.3.2003 nel fascicolo dell'appellata incidentale), avendo invocato una questione di puro diritto (quella appunto ripercorsa con l'appello incidentale), senza però spiegare perché l'area di vigilanza su cui il danno si era verificato fosse posta sotto la vigilanza dell' con conseguente legittimazione di tale soggetto in Controparte_3 luogo degli originari contradditori dell'attore . Persona_1
La seconda questione è che al non sembra spettare il 7 7 Controparte_3 contraddittorio diretto sulle domande di risarcimento del danno da fauna selvatica avanzate ex artt. 2043 e 2052 c.c. dalla parte attrice con la domanda introduttiva del giudizio (v. comunque per la sussistenza della responsabilità degli enti diversi dalla ove non adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge (senza CP_1 distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell'ordinaria diligenza per prevenire il danno, Cass. 27.1.2022 n. 2502; Cass. ord. 24.3.2021 n. 8206; Cass. 2020/7969, inadempienza che però, va rimarcato ancora, non è stata dedotta dalla parte attrice con l'originaria domanda).
L'indennizzo di cui recita la lex specialis è invero cosa diversa dal “risarcimento”, proprio perché incide su un interesse legittimo (e non su un diritto soggettivo) e il
[...] ha pure indennizzato al tempo (non risarcito appunto) Controparte_9 [...]
con una somma di importo poco più che simbolico, che è rimasta incontestata Per_1 anche dinanzi la competente autorità giurisdizionale (cfr. Cass. n. 5733 del 24.2.2023).
pagina 7 di 15 La terza questione è che quando si tende ad ottenere un indennizzo da un Ente di diritto pubblico viene posta sotto attenzione l'agire pubblico dello stesso e dunque la giurisdizione, in quella evenienza, discutendosi di interessi legittimi, è demandata al
G.a. (cfr. Cass. SS. UU. n. 1232/2000, secondo cui ricadono nella giurisdizione del G.a. le controversie relative ad indennizzi rispetto al cui riconoscimento sia attribuito un potere discrezionale alla P.a., ancorché limitato al "quantum", ripresa ad es. da CP_10
[CT] Sez. I, n. 444 del 6.3.2017). Ne consegue che, in difetto di impugnazione della
[...] sentenza di questa Corte che ha ricondotto la controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario con conseguente riassunzione dinanzi al primo Giudice, o dell'esperimento di rituale regolamento di giurisdizione, qualsiasi tesi che in tema di risarcimento del danno da fauna selvatica pretende di sostituire il soggetto legittimato passivo, sia esso la o la , con l' non CP_1 Controparte_2 Controparte_11 può essere, allo stato, esaminabile.
E' appena il caso di aggiungere che essendo rimasto insoddisfatto l'interesse legittimo la richiesta di indennizzo integrale avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell' dinanzi al G.a. ex art. 15 della l. n. 394/1991. 8 8 Controparte_3
Sorte diversa invece spetta all'appello incidentale formulato dall Controparte_3 laddove individua quale effettivo soggetto passivo, astrattamente destinatario
[...] della domanda risarcitoria che ci occupa (come formulata dalla parte attrice), la CP_1
(cfr. Cass. n. 80/2010). Infatti, che la debba rispondere del danno da
[...] CP_1 fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c. (e in via residuale ex art. 2043 c.c. mutata la gravità dell'onere probatorio che incombe su chi agisce) è stato affermato in numerose decisioni (tra le quali: Cass. n.16550 del 23.5.2022; Cass. n. 8206 del 24.3.2021; Cass. n.
3023 del 9.2.2021; Cass. n. 7969 del 20.4.2020; Cass. n. 8384 del 29.4.2020; Cass. n. 8385 del 29.4.2020; Cass. n. 12113 del 22.6.2020; Cass. n. 13848 del 6.7.2020; Cass. n. 20997 del
2.10.2020; Cass. n.18085 del 31.8.2020; Cass. n. 18087 del 31.8.2020; Cass. n.1901 del
15.9.2020; Cass. n. 25466 del 12.11.2020).
Tali principi consentono di respingere il ritenuto difetto di legittimazione passiva della e della in luogo (anche) dell' CP_1 Controparte_2 [...]
Ciò anche perché alle Regioni la legge attribuisce il potere di “emanare Controparte_3
pagina 8 di 15 norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica” (art. 1, comma 3, l. n.
157/1992), da cui deriva l'assunzione delle connesse responsabilità.
Tali argomentazioni, del resto, non vengono intaccate neppure in minima parte dalla considerazione per cui l'art. 2052 c.c. è ora applicabile anche alla P.a., giacché tale inciso non sembra aiutare a ritenere che la domanda risarcitoria possa essere deviata nei confronti di un Ente pubblico deputato ex lege alla corresponsione di un indennizzo per il quale il G.o. sembrare difettare di giurisdizione.
Individuato l'effettivo soggetto destinatario – e legittimato passivo – della pretesa azionata, può passarsi al merito dell'appello, partendo dalle risultanze probatorie (si richiamano i verbali di causa e di sopralluogo – più volte riprodotti – depositati dagli appellanti con note autorizzate del 4 e 21 novembre 2024, e del 2 dicembre 2024 e 21 febbraio 2025) riferibili alla documentazione prodotta al primo procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Spoleto (R.G. n. 1011/2002), sul cui esame la sentenza qui impugnata si è assestata anche in seguito a giudizio di riassunzione, senza rinnovazione istruttoria.
Ebbene, dall'esame dei verbali di escussione testimoniale (v. ud. del 7.10.2008 in cui 9 9 sono stati sentiti i testi – di cui era stata eccepita l'incapacità a testimoniare Tes_1 da tutte le (altre) parti di causa giacché avente identico giudizio pendente col medesimo oggetto innanzi al Tribunale di Spoleto - e e della Controparte_12 documentazione allegata all'originaria domanda sino alla seconda memoria istruttoria, non si ricava la soddisfazione dell'onere probatorio in capo alla parte attrice. Vale infatti ricordare che in tema di onere probatorio, ai fini della configurabilità della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. è necessario che il soggetto richiedente il risarcimento dimostri adeguatamente il fatto e la dinamica del sinistro, il danno, il nesso causale tra la condotta degli animali e l'evento dannoso subìto, che gli animali siano stati la causa esclusiva dell'evento dannoso, nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quando si richiama invece la (residuale) responsabilità aquiliana propria dell'art. 2043 c.c. è necessario che l'attore danneggiato alleghi e dimostri, oltre al fatto e al danno, la concreta condotta colposa ascrivibile all'Ente e la riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva e al mancato adempimento di tale condotta (ad es. Cass. n. 6284 del 4.03.2019).
pagina 9 di 15 Giova evidenziare che non è dato conoscere se la proprietà dei terreni ove il danno si era verificato fossero di ma, più ancora, che l'evento infausto è stato Persona_1 descritto in modo generico e non circoscritto, dato che già con l'originaria domanda è stato fatto riferimento a eventi che accadevano “da alcuni anni” e “verso la metà di luglio
2002”. Lo stesso , pur sospettato di avere un interesse diretto in separato Tes_1 giudizio nel medesimo Tribunale e col medesimo oggetto di causa (fatto questo comunque non smentito dal teste escusso all'udienza ed anzi positivamente confermato) quanto alla presenza dei danni ascrivibili a fauna selvatica sui terreni presuntivamente di proprietà di ha risposto: “non ho potuto osservare gli Persona_1 animali direttamente sul terreno di ”, ma “ho notato tracce di calpestio […] vicino al Persona_1 terreno di ” (in risp. al cap. 2). Persona_1
In ogni caso va sottolineato che il Giudice assegnatario del procedimento così riassumeva tale testimonianza: “[…] ritenuto come la corrispondenza della tipologia dei fatti generati dal giudizio emarginato a quella riconoscibile nei fatti in ragione dei quali Tes_1 ha introdotto giudizio inteso a conseguire similari utilità come da lui riferito, incida sulla sola credibilità del teste che rimane privo di legittimazione a partecipare al giudizio di 10 10 Persona_1 iscritto al n. 1011/2002”. Se ne desume una testimonianza di poco/alcun aiuto alle ragioni degli appellanti è da ritenere, comunque, di incidenza assai attenuata e limitata, se non infine escluso dal giudizio.
(autore delle relazioni di parte), escusso nella medesima Controparte_12 udienza, ha dichiarato: di non poter riferire “per esperienza diretta ed osservazione immediata dei terreni su cui mi si riferisce” (risp. al cap. n. 1); di non ricordare nulla “del concreto danno sul terreno di cui mi si riferisce”, ma di aver svolto indagini ricognitive dei danni tra il mese di luglio ed agosto 2002 e di aver rilevato “presenze di escrementi dai quali argomentare la presenza dei cinghiali” (risp. cap. n. 2); di aver osservato “buche e abbattimento di piante di lenticchie” (risp. cap. n. 3); di “non aver mai visto cinghiali sui terreni” (risp. cap. n. 5) e di non poter riferire di altre circostanze per esperienza diretta
(risp. cap. nn. 7, 8 e 9). E neanche le due perizie asseverate e allegate al tempo (atto di citazione - doc. nn. 1 e 2) aiutano, posto che dalle poche immagini fotostatiche in bianco e nero poco o nulla è dato percepire in relazione al danno lamentato (in particolare sulla dimensione dell'area di terreno in cui si estendono le buche o scavi) e nulla può dirsi sul pagina 10 di 15 raggiungimento della prova in ordine alla perdita economica asseritamente subìta dal ritenuto proprietario agricolo dei fondi, dato che lo stesso aveva dichiarato in sede di sopralluogo di aver già provveduto in parte alla raccolta della lenticchia (v. dichiarazione in sede di sopralluogo del 12/13.8.2002 da ultimo riprodotta dagli appellanti con note del 21.2.2025, che, peraltro, non ha consentito ai tecnici della intervenuti in loco di poter procedere alla stima dei danni subìti). Parte_4
Oltre a questo, la stima tecnica del danno da parte del consulente incaricato (perdita del 70% del raccolto) costituisce soltanto un valore ipotetico, senza fondamento alcuno, non avendo chiarito l'entità del raccolto di cui l'agricoltore disponeva nelle annualità precedenti e non avendo addotto, neppure nel corso del giudizio, l'entità del raccolto del prodotto agricolo di specie nell'anno successivo, così da consentire di ritenere il dato quantomeno fidefacente e utile a far maturare, anche in questo versante, il libero convincimento. E ciò anche tenendo presente, e valere come massima di esperienza, che la quantità di raccolto di un prodotto agricolo è per sua natura diversa ogni anno, variando in base a fattori esterni, come la fecondità del terreno o il clima, che notoriamente influiscono sulla resa. 11 11
Le perizie di parte, dunque, non consentono di aderire alla quantificazione del danno lamentato, passaggio questo, comunque, successivo ed ipotetico rispetto al vaglio del soddisfacimento dell'onere della prova incidente sul nesso di causalità tra l'evento e il danno subìto e già incombente su . E comunque le relazioni di Persona_1 parte, anche se asseverate, risultano mere allegazioni difensive flebili e prive di autonomo valore probatorio, e va negato che possano precostituire e supplire l'onere probatorio che l'azione originaria imponeva sull'attore, pure preconfezionate in assenza di contraddittorio ante causam (cfr. tra le tante: Cass. n. 1214/2022).
Dunque, in conclusione, i testi hanno offerto soltanto indizi circa il passaggio di animali non identificati, senza circoscrivere l'evento, non corroborando così la prova dell'evento verificatosi e quantomeno del nesso di causalità, soprattutto connesso al dovere di vigilanza dell'Ente proprietario o che aveva la loro custodia, oltre che di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il consulente di parte invece né col proprio operato né in sede di escussione testimoniale (che è inammissibile per quanto concerne i pagina 11 di 15 giudizi tecnici preclusi al teste) è stato di ausilio per mutare l'indirizzo assunto nel provvedimento appellato.
Su questo profilo non sono neppure di ausilio i refertati accertamenti dei tecnici della (per mezzo dei verbali di sopralluogo), incaricati di Parte_5 stimare i danni verificatisi in loco per quanto già detto, ovvero che il prodotto risultava già raccolto e, successivamente, nel giorno 13.8.2002, hanno provveduto ad una stima di massima “con l'ausilio delle planimetrie e delle visure catastali”. Peraltro, gli appellanti omettono di precisare che tale accertamento in loco, comunque basato su stime presuntive, ha determinato la corresponsione al presunto danneggiato della somma di €
132,29 quale indennizzo poi riversato dal (sopralluogo del Controparte_3
13.8.2002 da ultimo riprodotto dagli appellanti con note del 21.2.2025). Se ne trae,
l'inaffidabilità di quanto tratto dalle due perizie di stima del tecnico incaricato, comunque coeve all'intervento dei tecnici della Parte_4
Dunque, insoddisfatti gli oneri probatori richiesti dai principi informatori della materia, è inutile soffermarsi sulla contestazione riferita al quantum della pretesa risarcitoria (secondo motivo di gravame) in quanto non è consentito neppure discettare 12 12 intorno alla perdita di chance ipotizzata e neppure sul rimborso delle spese di perizia, peraltro prive di analitica allegazione dei documenti fiscali a riprova del versamento corrisposto dal soggetto che si assumeva danneggiato.
La sentenza impugnata merita riforma soltanto in via parziale laddove ha posto a carico della parte attrice anche le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, ritenendo estendibile la causalità della chiamata derivante dalla domanda principale avanzata, ed in tale misura va accolto parzialmente l'appello principale formulato dai coeredi di
[...]
. Tale statuizione sulle spese richiede dunque la riforma giacché, posto che Per_1
l'originaria domanda era stata formulata alternativamente nei confronti della CP_1
e della Provincia di Perugia, alcun rapporto o collegamento eziologico è dato in
[...] subiecta materia tra la domanda formulata dall'attore originario e la chiamata dell'Ente
Nazionale Parco Monti Sibillini, soggetto estraneo alla lite proprio esaminando le ragioni poste a fondamento della domanda.
Le spese di lite da rifondere al chiamato vanno poste dunque tanto per il primo quanto per il presente grado di giudizio, a carico del soggetto che ha provocato la pagina 12 di 15 chiamata in lite, ovvero la , e che pure aveva eccepito la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva in luogo del e andranno rifuse a Controparte_3 favore del soggetto processuale vittorioso proprio rispetto le ragioni del soggetto chiamato, ossia l'Ente Nazionale Parco Monti Sibillini, giusto accoglimento del proprio appello incidentale.
Dalla pronuncia in tal senso insorge comunque l'obbligo di restituzione agli attori in riassunzione delle spese di lite medio tempore eventualmente corrisposte al terzo chiamato Ente Parco Nazionale Monti Sibillini in esecuzione della sentenza di primo grado. Vanno invece rigettati, per quanto spiegato, gli appelli incidentali proposti da e . CP_1 Controparte_2
Le reciproche e vicendevoli posizioni formulate per il tramite dei rispettivi appelli incidentali sono tali da legittimare la compensazione delle spese di lite tra CP_1
e , tali per cui l'appello incidentale della
[...] Controparte_2 CP_1 era teso ad accertare il proprio difetto di legittimazione passiva “sia con riferimento alla
, ma soprattutto nei riguardi dell' , Controparte_2 Controparte_13 mentre l'appello incidentale della era teso ad accertare il proprio difetto di 13 13 _2 legittimazione passiva “sia rispetto all' ma anche rispetto Controparte_13 alla . Di talché le rispettive posizioni sono tali da aver provocato CP_1
l'elisione delle rispettive domande, con la conseguenza che alcun soggetto pubblico è infine obbligato a risarcire quanto domandato dai coeredi di nel merito Persona_1 dell'appello.
Gli appellanti e vanno condannati in solido tra loro, in Parte_2 Parte_1 base al principio di soccombenza, a rifondere alla in persona del CP_1
Presidente p.t. ed alla in persona del Presidente p.t., le spese di lite Controparte_2 del presente grado di giudizio.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018,
e del d.m. n. 147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio sul dichiarato valore della domanda (€ 20.334,64, onde scaglione di pagina 13 di 15 valore ricompreso tra € 5.201 ed € 26.000,00), detratta la fase istruttoria nel presente grado di giudizio perché non è stata svolta.
Si dà atto che l'appellante incidentale e l'appellante incidentale CP_1
sono rispettivamente tenute al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.1- Controparte_2 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: accoglie parzialmente l'appello proposto da e , quali eredi di Parte_2 Parte_1
, avverso la sentenza n. 298/2023 del Tribunale di Spoleto, pubblicata il Persona_1
20.4.2023, nonché l'appello incidentale proposto da (nei limiti Controparte_14 indicati in motivazione) e per l'effetto, in riforma della stessa, condanna la _2
, in persona del Presidente p.t., a rifondere a in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 4.800,00 per compensi professionali, e per il presente grado di giudizio in 14 14
€ 3.700,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
condanna gli appellanti e in solido tra loro a rifondere alla Parte_2 Parte_1 in persona del Presidente p.t. ed alla in persona CP_1 _2 _2 del Presidente p.t., le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuna parte appellata in € 3.700,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
rigetta gli appelli incidentali proposti da in persona del Presidente CP_1
p.t., e da in persona del Presidente p.t.; Controparte_2 dichiara la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale di appello tra in persona del Presidente p.t. e in persona del CP_1 Controparte_2
Presidente p.t.; condanna l'Ente Parco Nazionale Monti Sibillini a restituire agli attori in riassunzione
(appellanti) le spese di lite medio tempore eventualmente corrisposte al terzo chiamato in esecuzione della sentenza di primo grado;
pagina 14 di 15 dichiara le appellanti incidentali in persona del Presidente p.t. e CP_1
in persona del Presidente p.t., tenute, ex art. 13, comma 1-quater, Controparte_2
d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Perugia, 11.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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