TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 13184/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Silvana Lombardi
E
Controparte 1
Avv. Domenico Arena
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
""" 1) La casa familiare sita in Roma, Via Filippo Marchetti n. 11, come risultante dall'attuale stato di fatto descritta in premessa (int. 17 nonché porzione dell'int. 16), con annessa cantina e posto auto pertinenziali, resta assegnata alla sig.ra con tutto quanto in essa contenuto. La restante porzione Parte 1 dell'int. 16 resta nella disponibilità della figlia Persona 1
2) Il sig. Controparte 1 verserà direttamente in favore della figlia Per 1, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di €. 500,00 sulle seguenti coordinate bancarie Postepay: [...], somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) Il sig. Controparte 1 terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla figlia Per 1, secondo il Protocollo del Tribunale di Roma;
4) A titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte 1 , il Sig. Controparte 1 verserà alla
CP_2medesima la somma mensile di € 800,00 sulle seguenti coordinate bancarie:
[...], somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) Ad integrazione degli obblighi economici di mantenimento posti a suo carico di cui ai punti 2, 3 e 4 che precedono, il sig. Controparte 1 si impegna, altresì:
a) a provvedere al pagamento integrale delle rate di mutuo afferenti l'immobile sito in Roma, Via Filippo
Marchetti n. 11 int. 16 fino a sua definitiva estinzione e senza diritto a rimborso alcuno, obbligandosi a fornire alla sig.ra Pt 1 e
alla figlia Per 1 (dopo il trasferimento di cui al punto 6), con cadenza annuale tutti i giustificativi di pagamento;
b) a provvedere al pagamento di tutti gli oneri e le spese afferenti gli immobili in proprietà o in comproprietà della sig.ra Pt 1 e della figlia Per 1 (dopo il trasferimento di cui al punto 6) e, precisamente: immobile sito in Reggio Calabria, Via Filippini 13, immobili siti in Roma, Via Filippo Marchetti
n. 11 int. 16 e 17, con annesse pertinenze), avuto specifico riguardo ad oneri condominiali ordinari e straordinari, utenze, imposte (Imu, Tari, ecc.), nonchè qualunque spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, il tutto fino all'importo massimo di Euro 7.000,00 annui e senza diritto a rimborso alcuno. A tal fine il sig. Controparte 1 continuerà a farsi inviare dall'amministratore del condominio e dai gestori di utenze e imposte gli avvisi di pagamento per poter provvedere all'adempimento degli obblighi sopra indicati, che, si ribadisce, devono intendersi assunti fino all'importo massimo di euro 7.000,00 annui. Egli fornirà alla sig.ra Pt 1 ed alla figlia Per 1 tutti i giustificativi di pagamento;
6) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, nonchè alla luce delle risorse economiche di entrambi i coniugi, il sig. Controparte_1 si impegna, entro 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a trasferire in favore della figlia Persona 1 la propria quota indivisa del 70% della comproprietà dei seguenti beni immobili: appartamento al piano quinto distinto con il numero interno
16 (sedici) del Fabbricato sito in Roma, Via Filippo Marchetti n. 11, riportato in Catasto Fabbricati al foglio
562, particella 335, sub 20 zona censuaria 3, categoria A/3, classe 3^, vani catastali 3,5, rendita catastale
Euro 686,89; cantina pertinenziale al suddetto appartamento posta al piano primo sottostrada, distinta con il numero 1 (uno), dello stesso fabbricato sito in Roma Via Filippo Marchetti n. 11 riportata in Catasto
Fabbricati al foglio 562, particella 335, sub 501, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 3^, consistenza metri quadrati 8 (otto), rendita catastale Euro 35,12; posto auto scoperto, pertinenziale al suddetto appartamento, distinto con il numero 6 (sei), al piano terra all'esterno del suddetto fabbricato sito in Roma, avente accesso da Largo Somalia n. 33, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 562, particella 335, sub 47, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 4^, consistenza metri quadrati 9 (nove), rendita catastale Euro
46,02.
Il sig. CP 1 assume a suo totale carico le spese del rogito notarile e chiede che detto trasferimento venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74 del 06.03.1987, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
11458 del 30.05.2005. Il trasferimento in favore della figlia Persona 1 delle proprietà immobiliari innanzi descritte è funzionale ed indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale addivenendo così, le parti, al presente accordo consensuale ed evitando il ricorso per una separazione giudiziale.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione e dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
in Reggio Calabria;
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 14.9.1994
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1994 parte II, atto n. 617, serie A, u. 1 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 30.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 13184/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Silvana Lombardi
E
Controparte 1
Avv. Domenico Arena
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
""" 1) La casa familiare sita in Roma, Via Filippo Marchetti n. 11, come risultante dall'attuale stato di fatto descritta in premessa (int. 17 nonché porzione dell'int. 16), con annessa cantina e posto auto pertinenziali, resta assegnata alla sig.ra con tutto quanto in essa contenuto. La restante porzione Parte 1 dell'int. 16 resta nella disponibilità della figlia Persona 1
2) Il sig. Controparte 1 verserà direttamente in favore della figlia Per 1, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di €. 500,00 sulle seguenti coordinate bancarie Postepay: [...], somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) Il sig. Controparte 1 terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla figlia Per 1, secondo il Protocollo del Tribunale di Roma;
4) A titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte 1 , il Sig. Controparte 1 verserà alla
CP_2medesima la somma mensile di € 800,00 sulle seguenti coordinate bancarie:
[...], somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) Ad integrazione degli obblighi economici di mantenimento posti a suo carico di cui ai punti 2, 3 e 4 che precedono, il sig. Controparte 1 si impegna, altresì:
a) a provvedere al pagamento integrale delle rate di mutuo afferenti l'immobile sito in Roma, Via Filippo
Marchetti n. 11 int. 16 fino a sua definitiva estinzione e senza diritto a rimborso alcuno, obbligandosi a fornire alla sig.ra Pt 1 e
alla figlia Per 1 (dopo il trasferimento di cui al punto 6), con cadenza annuale tutti i giustificativi di pagamento;
b) a provvedere al pagamento di tutti gli oneri e le spese afferenti gli immobili in proprietà o in comproprietà della sig.ra Pt 1 e della figlia Per 1 (dopo il trasferimento di cui al punto 6) e, precisamente: immobile sito in Reggio Calabria, Via Filippini 13, immobili siti in Roma, Via Filippo Marchetti
n. 11 int. 16 e 17, con annesse pertinenze), avuto specifico riguardo ad oneri condominiali ordinari e straordinari, utenze, imposte (Imu, Tari, ecc.), nonchè qualunque spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, il tutto fino all'importo massimo di Euro 7.000,00 annui e senza diritto a rimborso alcuno. A tal fine il sig. Controparte 1 continuerà a farsi inviare dall'amministratore del condominio e dai gestori di utenze e imposte gli avvisi di pagamento per poter provvedere all'adempimento degli obblighi sopra indicati, che, si ribadisce, devono intendersi assunti fino all'importo massimo di euro 7.000,00 annui. Egli fornirà alla sig.ra Pt 1 ed alla figlia Per 1 tutti i giustificativi di pagamento;
6) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, nonchè alla luce delle risorse economiche di entrambi i coniugi, il sig. Controparte_1 si impegna, entro 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a trasferire in favore della figlia Persona 1 la propria quota indivisa del 70% della comproprietà dei seguenti beni immobili: appartamento al piano quinto distinto con il numero interno
16 (sedici) del Fabbricato sito in Roma, Via Filippo Marchetti n. 11, riportato in Catasto Fabbricati al foglio
562, particella 335, sub 20 zona censuaria 3, categoria A/3, classe 3^, vani catastali 3,5, rendita catastale
Euro 686,89; cantina pertinenziale al suddetto appartamento posta al piano primo sottostrada, distinta con il numero 1 (uno), dello stesso fabbricato sito in Roma Via Filippo Marchetti n. 11 riportata in Catasto
Fabbricati al foglio 562, particella 335, sub 501, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 3^, consistenza metri quadrati 8 (otto), rendita catastale Euro 35,12; posto auto scoperto, pertinenziale al suddetto appartamento, distinto con il numero 6 (sei), al piano terra all'esterno del suddetto fabbricato sito in Roma, avente accesso da Largo Somalia n. 33, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 562, particella 335, sub 47, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 4^, consistenza metri quadrati 9 (nove), rendita catastale Euro
46,02.
Il sig. CP 1 assume a suo totale carico le spese del rogito notarile e chiede che detto trasferimento venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74 del 06.03.1987, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
11458 del 30.05.2005. Il trasferimento in favore della figlia Persona 1 delle proprietà immobiliari innanzi descritte è funzionale ed indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale addivenendo così, le parti, al presente accordo consensuale ed evitando il ricorso per una separazione giudiziale.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione e dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
in Reggio Calabria;
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 14.9.1994
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1994 parte II, atto n. 617, serie A, u. 1 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 30.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi