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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Bologna, Via D'Azeglio, n. 64, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Rosa Lucente, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Mentana, Via Reatina, n. 7/A, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Artibale, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e e , elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliati in Riano, Via Dante Alighieri, n. 59, presso lo studio dell'Avv. Paola
Luigina Peccarisi, che li rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2
Con ricorso depositato in data 05.08.2024, ha agito per la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio, di cui all'accordo di negoziazione assistita tra le parti del
10.06.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2024, si è costituita in giudizio , contestando le avverse domande e proponendo le proprie Controparte_1 domande sulla modifica delle condizioni di divorzio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.11.2024, si è costituito il nominato Curatore Speciale dei figli minori, prendendo posizione sulle domande spiegate e dando conto dell'attività compiuta.
All'udienza del 11.03.2025, sono stati ascoltati i genitori, è stata espletata l'audizione dei figli minori, le parti hanno raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni in essere, alle seguenti condizioni:
- Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori, CP_2 CP_3 con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi;
- Collocamento dei figli minori presso la madre, nell'abitazione di
Monterotondo, Via Salaria, n. 162;
- Frequentazione ordinaria dei figli minori con il padre per un finesettimana ogni mese, dal venerdì alle ore 20.30 fino alla domenica alle ore 17.00, con permanenza dal padre a Castenaso, nell'abitazione di Via Enrico Fermi, n. 26 (con possibilità di pernotto nell'abitazione della nonna paterna in Castenaso,
Via Dorando Petri, n. 1), con spostamenti del treno a carico del padre e con accompagno e ripresa alla stazione di Roma Tiburtina a carico della madre;
- Individuazione del finesettimana di spettanza paterna nel terzo finesettimana di ogni mese (indicando il primo finesettimana del mese rilevante secondo la cadenza del giorno di domenica), salvo diverso accordo da raggiungere dalle parti almeno venti giorni prima;
- Frequentazione dei figli minori con i genitori nei mesi di luglio e agosto come da accordo da raggiungersi dai genitori entro il 15 maggio di ogni anno e, in mancanza di diverso accordo, nel mese di luglio con il padre e nel mese di agosto con la madre;
3
- Impegno del padre a garantire la massima sorveglianza e vigilanza della situazione del figlio durante i periodi di permanenza presso di sé, CP_2 adoperandosi per salvaguardarne incolumità e serenità;
- Videochiamate dei figli minori con il genitore presso cui non dimorano tutti i giorni nella fascia oraria dalle 20.30 alle 21.00, con impegno dei genitori a che le videochiamate avvengano senza la presenza di ulteriori soggetti e rispettando la volontà e le esigenze dei minori;
- Vigilanza sul nucleo famigliare e sullo sviluppo della situazione dei minori da parte dei Servizi Sociali del Comune di Monterotondo e di Bologna, con conferma di percorsi di sostegno psicologico dei minori, anche tramite la ASL
e TSMREE territorialmente competenti;
- Contributo del padre al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile di Euro 400,00, oltre adeguamento Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Assegno unico erogato per i figli minori interamente a favore della madre;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo.
Tali condizioni risultano meritevoli di essere condivise, in quanto recano una regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti equilibrata rispetto alle sopravvenienze dedotte, anche alla luce dell'ascolto dei figli minori.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone in conformità alle richieste congiunte formulate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 2752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Bologna, Via D'Azeglio, n. 64, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Rosa Lucente, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Mentana, Via Reatina, n. 7/A, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Artibale, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e e , elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliati in Riano, Via Dante Alighieri, n. 59, presso lo studio dell'Avv. Paola
Luigina Peccarisi, che li rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2
Con ricorso depositato in data 05.08.2024, ha agito per la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio, di cui all'accordo di negoziazione assistita tra le parti del
10.06.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2024, si è costituita in giudizio , contestando le avverse domande e proponendo le proprie Controparte_1 domande sulla modifica delle condizioni di divorzio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.11.2024, si è costituito il nominato Curatore Speciale dei figli minori, prendendo posizione sulle domande spiegate e dando conto dell'attività compiuta.
All'udienza del 11.03.2025, sono stati ascoltati i genitori, è stata espletata l'audizione dei figli minori, le parti hanno raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni in essere, alle seguenti condizioni:
- Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori, CP_2 CP_3 con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi;
- Collocamento dei figli minori presso la madre, nell'abitazione di
Monterotondo, Via Salaria, n. 162;
- Frequentazione ordinaria dei figli minori con il padre per un finesettimana ogni mese, dal venerdì alle ore 20.30 fino alla domenica alle ore 17.00, con permanenza dal padre a Castenaso, nell'abitazione di Via Enrico Fermi, n. 26 (con possibilità di pernotto nell'abitazione della nonna paterna in Castenaso,
Via Dorando Petri, n. 1), con spostamenti del treno a carico del padre e con accompagno e ripresa alla stazione di Roma Tiburtina a carico della madre;
- Individuazione del finesettimana di spettanza paterna nel terzo finesettimana di ogni mese (indicando il primo finesettimana del mese rilevante secondo la cadenza del giorno di domenica), salvo diverso accordo da raggiungere dalle parti almeno venti giorni prima;
- Frequentazione dei figli minori con i genitori nei mesi di luglio e agosto come da accordo da raggiungersi dai genitori entro il 15 maggio di ogni anno e, in mancanza di diverso accordo, nel mese di luglio con il padre e nel mese di agosto con la madre;
3
- Impegno del padre a garantire la massima sorveglianza e vigilanza della situazione del figlio durante i periodi di permanenza presso di sé, CP_2 adoperandosi per salvaguardarne incolumità e serenità;
- Videochiamate dei figli minori con il genitore presso cui non dimorano tutti i giorni nella fascia oraria dalle 20.30 alle 21.00, con impegno dei genitori a che le videochiamate avvengano senza la presenza di ulteriori soggetti e rispettando la volontà e le esigenze dei minori;
- Vigilanza sul nucleo famigliare e sullo sviluppo della situazione dei minori da parte dei Servizi Sociali del Comune di Monterotondo e di Bologna, con conferma di percorsi di sostegno psicologico dei minori, anche tramite la ASL
e TSMREE territorialmente competenti;
- Contributo del padre al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile di Euro 400,00, oltre adeguamento Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Assegno unico erogato per i figli minori interamente a favore della madre;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo.
Tali condizioni risultano meritevoli di essere condivise, in quanto recano una regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti equilibrata rispetto alle sopravvenienze dedotte, anche alla luce dell'ascolto dei figli minori.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone in conformità alle richieste congiunte formulate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai