CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1457/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12844/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401435509, notificato il 17.10.2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 2.364,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione alla unità immobiliare situata in Roma, alla
Indirizzo_1 Dati_Catastali_1 sub 83 (C/2)
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e ne eccepisce l'errata imponibilità in quanto l'accertamento ha ad oggetto altra utenza (contratto Contratto_1, utente Codice_Utente_1 e utenza n. Codice_Utente_2) che risulterebbe far riferimento a un'utenza non domestica associata alla Partita IVA n. PIVA_1, inattiva, che la ricorrente aveva aperto 25 anni prima, relativa a diverso domicilio, ovvero Indirizzo_2, in Roma.
La ricorrente infine eccepisce di aver comunque assolto il proprio obbligo tributario a titolo di TARI e TEFA per la propria utenza domestica contrassegnata dal contratto Contratto_2, cod. utente Codice_Utente_3 e cod. utenza Codice_Utente_4.
Roma Capitale, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, Roma Capitale, non costituitasi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice monocratico
ER TI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1457/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435509 TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12844/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401435509, notificato il 17.10.2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 2.364,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione alla unità immobiliare situata in Roma, alla
Indirizzo_1 Dati_Catastali_1 sub 83 (C/2)
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e ne eccepisce l'errata imponibilità in quanto l'accertamento ha ad oggetto altra utenza (contratto Contratto_1, utente Codice_Utente_1 e utenza n. Codice_Utente_2) che risulterebbe far riferimento a un'utenza non domestica associata alla Partita IVA n. PIVA_1, inattiva, che la ricorrente aveva aperto 25 anni prima, relativa a diverso domicilio, ovvero Indirizzo_2, in Roma.
La ricorrente infine eccepisce di aver comunque assolto il proprio obbligo tributario a titolo di TARI e TEFA per la propria utenza domestica contrassegnata dal contratto Contratto_2, cod. utente Codice_Utente_3 e cod. utenza Codice_Utente_4.
Roma Capitale, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, Roma Capitale, non costituitasi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice monocratico
ER TI