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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 30/01/2026, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1373/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7150/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240260892009000 IVIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1020/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un articolato motivo di impugnazione Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. n. 09720240260892009 con cui richiedeva alla medesima il pagamento di complessivi
€ 1.406,17 a titolo di omesso versamento dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE) per l'anno 2021.
La ricorrente lamentava di avere provveduto regolarmente al versamento dell'imposta in data 30/11/2022.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'agenzia delle entrate che contestava il ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare l'Agenzia insisteva nella legittimità dell'operato dell'Ufficio scaturito da un controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR. n. 600/1973, svolto sulla dichiarazione dei redditi dalla quale si evinceva la totale omissione del pagamento.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la Corte decideva in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come è stato precisato dall'Agenzia convenuta e supportato dalla documentazione allegata, il versamento dell'imposta concerne la diversa annualità del 2022 e non a quella del 2021, di cui alla cartella impugnata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le circostanze di fatto, e in particolare la circostanza che vede la parte attivarsi con istanza di autotutela a cui non ha ricevuto risposta, rendono equo compensare le spese..
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica Respinge il ricorso;
Compensa le spese Roma li 28 gennaio 2026
Il giudice (Olga Pirone)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7150/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240260892009000 IVIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1020/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un articolato motivo di impugnazione Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. n. 09720240260892009 con cui richiedeva alla medesima il pagamento di complessivi
€ 1.406,17 a titolo di omesso versamento dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE) per l'anno 2021.
La ricorrente lamentava di avere provveduto regolarmente al versamento dell'imposta in data 30/11/2022.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'agenzia delle entrate che contestava il ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare l'Agenzia insisteva nella legittimità dell'operato dell'Ufficio scaturito da un controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR. n. 600/1973, svolto sulla dichiarazione dei redditi dalla quale si evinceva la totale omissione del pagamento.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la Corte decideva in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come è stato precisato dall'Agenzia convenuta e supportato dalla documentazione allegata, il versamento dell'imposta concerne la diversa annualità del 2022 e non a quella del 2021, di cui alla cartella impugnata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le circostanze di fatto, e in particolare la circostanza che vede la parte attivarsi con istanza di autotutela a cui non ha ricevuto risposta, rendono equo compensare le spese..
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica Respinge il ricorso;
Compensa le spese Roma li 28 gennaio 2026
Il giudice (Olga Pirone)