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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 531/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. MASTRI VANESSA Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA Controparte_1
Oggi 09/12/2025 sono comparsi i procuratori della parte ricorrente , la ricorrente personalmente , l'avv. MICONI in sost. avv. Savona
Liberamente interrogata la ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma integralmente
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
Gli Avvocati Mastri e Giorgetti precisano altresì quanto segue: CP_ L' , nella propria memoria di costituzione (pag. 2), ha espressamente confermato che l'indennità di mobilità anticipata è stata liquidata “per il periodo dal 01/09/2015 al 05/03/2018”. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tale data deve ritenersi pertanto pacifica ed incontestata. Da ciò consegue che il termine biennale previsto dall'art. 7, comma 5, L. 223/1991 per la rioccupazione decorre dal 1° settembre 2015 e si è esaurito il 1° settembre 2017. La rioccupazione della ricorrente, avvenuta in data 22 settembre 2017, risulta quindi successiva e irrilevante ai fini restitutori. È pertanto CP_ evidente la totale insussistenza del presupposto normativo invocato dall' per la richiesta di restituzione, risultando la pretesa in oggettivo contrasto con la disposizione normativa. In ragione di quanto appena esposto si insiste espressamente per l'accoglimento della domanda principale spiegata in atti dalla ricorrente e per la conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto. CP_ In via subordinata, gli Avvocati Mastri e Giorgetti osservano che l' , nella propria memoria di costituzione in giudizio, non ha articolato alcuna contestazione specifica circa le eccezioni di parte ricorrente relative: alla eventuale esclusiva debenza dell'importo netto pari ad € 21.409,76, come da documentazione fiscale allegata al ricorso;
all'applicazione del principio di proporzionalità, con eventuale restituzione riparametrata al solo periodo di sovrapposizione in ragione della comprovata prosecuzione dell'attività autonoma per un apprezzabile periodo di tempo così come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 citata nel ricorso introduttivo del giudizio. CP_ La condotta processuale di configura acquiescenza o comunque mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda principale, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, per il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà. L'avv. Miconi contesta quanto sopra riportandosi agli atti e sottolineando che la ricorrente ha fatto istanza di rateizzazione con cio' riconoscendo la debenza del debito ingiunto . L'avv. Giorgetti come già rilevato in atti rileva che la ricorrente si è solo informata e non ha mai fatto istanza di rateizzazione I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio Terminata la camera di consiglio, il giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - Procedimento 531/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 9.12.2025 visto l'art. 429 c.p.c ha pronunciato , con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 8.7.2025 da assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Vanessa Mastri e dall'Avv. Parte_1
OL Giorgetti
- ricorrente -
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Eugenia Savona CP_1
- resistente-
CONCUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
IN VIA PRELIMINARE
- Sin da ora, se richiesta dal soggetto opposto, si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del sopra indicato decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni sopra esposte.
IN VIA PRINCIPALE
- 2 - - Respingere ogni domanda avversaria e revocare, dichiarare nullo, annullabile, infondato ed inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto, stante la carenza di idonea prova scritta e stante la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme delle quali è chiesto il pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633, 634 e 635 c.p.c. e per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte e, per l'effetto
- Revocare il Decreto Ingiuntivo N. 68/2025 DEL 21/04/2025 R.G. 289/2025 emesso nei confronti di in data 21.04.2025, in quanto infondato, illegittimo, nullo annullabile per tutte Parte_1 le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da nei Parte_1 confronti dell'Ente per qualsivoglia titolo CP_1
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere le domande sopra spiegate, voglia ridurre le somme eventualmente dovute a quella minore somma giudizialmente accertata in relazione alle difese in diritto sopra spiegate.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali per la presente causa distratti a favore dei sottoscritti Patrocinanti Procuratori.
PER LA PARTE CONVENUTA CP_ Per tutto quanto esposto l' insiste per il rigetto della presente opposizione e per la conferma dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, nonché per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.3.2025 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 68/2025 del 21/04/2025 con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 28.890,45 in favore dell' a titolo di restituzione della NASPI liquidata in anticipo, CP_1 quale incentivo all'iniziativa di autoimprenditorialità
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue : nel corso dell'anno 2015 la Sig.ra è stata licenziata dal proprio posto di lavoro Parte_1 subordinato e in data 1/07/2015 ha richiesto l'attribuzione di partita Iva sotto forma di ditta individuale per svolgere le attività di Agente di Commercio / Consulenza Imprenditoriale
Amministrativa, nonché l'iscrizione alla Gestione Autonomi - Esercenti Attività CP_1
Commerciali; ricorrendone i presupposti di legge, in data 01.09.2015 ha richiesto all' la cd. “indennità di CP_1 mobilità anticipata” con domanda n ° 6088690400131 che consiste nella liquidazione in un'unica
- 3 - soluzione dell'importo complessivo dell'indennità NASpI che sarebbe spettata con percezione mensile a titolo di incentivo e supporto finanziario a coloro che intendono avviare un'attività lavorativa autonoma;
l'istanza veniva accolta e provvedeva a corrispondere alla Sig.ra – per il CP_1 Parte_1 tramite di bonifico bancario del 04.12.2015 – la somma di € 21.409,76 ; la sig. anche grazie al sussidio ricevuto ha iniziato a svolgere la propria attività Pt_1 commerciale e in data 22/09/2017 -ossia, decorso il ventiquattresimo mese dalla richiesta di mobilità anticipata e decorso il ventiduesimo mese dalla ricezione della predetta indennità CP_1 ha stipulato un contratto sino al 30.06.2018 di docenza che prevedeva 9 ore su 18 di cattedra e quindi un rapporto a tempo determinato con part-time ;
durante la brevissima vigenza del Rapporto al servizio del MIUR, l'attività d'impresa esercitata dalla ricorrente è sempre rimasta costantemente in essere, per cui la somma ricevuta da ha CP_1 ovviamente rappresento un sussidio per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, la quale ha sempre costituito -anche nel periodo (73 giorni) per cui è causa- la fonte principale del reddito personale della Sig.ra tanto è vero che ha chiusa la Partita Iva di Parte_1 [...]
in data 30/01/2025, quindi ben 7 anni oltre il periodo contestato;
Parte_2 con comunicazione del 02.10.2017 ha richiesto alla Sig.ra la CP_1 Parte_1 corresponsione di € 28.890,45 a titolo di integrale restituzione della prestazione di indennità di mobilità anticipata con la seguente motivazione “è stata corrisposta l'indennità di mobilità anticipata a lavoratore rioccupatosi entro i 24 mesi successivi alla erogazione della prestazione da
04/12/2015 a 04/12/2017”; in data 02/08/2024, tramite comunicazione e-mail, la ricorrente non intendeva affatto
“formalizzare” alcun piano di rateizzazione né, tantomeno, riconoscere alcun debito, bensì, ella , spaventata dall'ingente somma richiesta a proprio danno e nell'impossibilità di far fronte all'ingente importo richiesto in un'unica soluzione, si premurava di richiedere quale fosse la "massima rateizzazione possibile" al solo fine di ottenere maggiori "chiarimenti in merito" e la possibilità di
"interloquire con qualcuno del Vostro ufficio" tramite un incontro presso la sede e l' , in CP_1 CP_1 data 16/09/2024, si limitava a confermare la possibilità di rateizzazione senza fornire alcun chiarimento sulle motivazioni dell'indebito, né proponendo alcun incontro .
Tanto premesso contestava la legittimità della richiesta restitutoria operata dall' con ampie e CP_1 argomentate motivazioni giuridiche.
Il procuratore della ricorrente rilevava in particolare che il contratto di docenza è stato stipulato decorsi 24 mesi dalla comunicazione per il tramite della quale veniva concessa la mobilità CP_1 anticipata “con decorrenza 01.09.2015” e, quantomeno, 22 (ventidue) mesi dalla data di ricezione
- 4 - della prestazione della Mobilita Anticipata;
che la previsione di sole 9 ore di cattedra (rispetto alle
18/21ore che erano state proposte all'odierna ricorrente) dimostra la ferma volontà di Parte_1 di proseguire la propria attività di agente di commercio in forma nettamente ed
[...] assolutamente prevalente rispetto all'attività di docenza, accettata solo a tempo determinato (e a latere dell'attività autonoma principale), esclusivamente per far fronte ad un periodo di difficoltà economiche dovute al “fisiologico” momento di far “ingranare” l'attività autonoma.
Eccepiva inoltre la violazione della circolare n. 36/2025 e dei principi di cui alla Legge n. CP_1
241/1990 con conseguente illegittimità del provvedimento qui opposto in quanto viziato da un'irregolarità procedurale insanabile, nonché la violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3
Cost. nella valutazione delle circostanze concrete affermato dal Consiglio di Stato come presidio delle legittimità dell'agire dell'amministrazione .
In via subordinata contestava la somma ingiunta frutto di un palese errore di calcolo atteso che la ricorrente ha percepito la minore somma netta di € 21.409,76
In via ulteriormente subordinata rilevava che l'attività imprenditoriale a fronte della quale la ricorrente ha potuto anticipatamente beneficiare della prestazione è proseguita per ben 22 mesi della sottoscrizione del contratto a termine stipulato con il MIM ed è proseguita, quindi, fino al
30.01.2025 come attività principale della Sig.ra con la conseguenza che la richiesta da Pt_1 parte di di restituzione integrale della prestazione percepita è sproporzionata ed irragionevole CP_1
e deve essere riparametrata al periodo dal 22/09/2017, data d'inizio del rapporto di docenza, al
04/12/2017, data di scadenza per una eventuale rioccupazione (→ € 21.409,76 per 24 mesi → €
892,07 / MESE periodo da settembre 2017 a Dicembre 2017 → 3 MESI , cifra da eventualmente restituire, riparametrata coi criteri di cui sopra: € 2.676,21 )
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso con altrettante argomentate motivazioni CP_1
In punto di fatto il procuratore dell' esponeva che la sig.ra Controparte_2 Parte_1 ha presentato domanda di indennità di mobilità in data 08/07/2013 a seguito di licenziamento collettivo avvenuto il 05/07/2013 da parte del datore di lavoro Evoluzione S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo , che le sarebbe spettata per un periodo dal 13/07/2013 al 05/03/2018, e che successivamente, in data 01/09/2015, ha presentato istanza di anticipazione della mobilità, con numero DOMUS 6088690400131 ; che, di conseguenza, la liquidazione dell'indennità di mobilità
è stata interrotta al 31/08/2015, per essere erogata in forma anticipata per il periodo dal 01/09/2015 al 05/03/2018 e tuttavia, in data 22/09/2017, la sig.ra ha ripreso un'attività lavorativa presso Pt_1
l'Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova, con qualifica di docente di lingue straniere, con contratto fino al 30/06/2018.
- 5 - Tanto premesso deduceva la piena legittimità dell'operato dell' in perfetta aderenza con le CP_1 previsioni dell'art. 7, comma 5 della Legge n. 223/1991 e delle circolari n . 124/1993 e n. CP_1
67/2011. CP_ Concludeva affermando che la ricorrente è dunque tenuta a rimborsare all' l'indennità di mobilità ottenuta in via anticipata a nulla rilevando le argomentazioni avversarie che tra l'altro paiono riferirsi all'anticipazione Naspi, istituto del tutto diverso.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Andrà premesso che è pacifico che la ricorrente ha ricevuto l'anticipazione della indennità di mobilità e che la domanda 1.9.2015 a tal fine presentata dalla stessa ha comportato l'interruzione della erogazione mensile del suddetto beneficio già riconosciutele a seguito della precedente domanda presentata dalla in data 8.7.13 . Pt_1
L'art. 7 comma 5 L. n. 223/1991 prevede che “I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16 comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' in mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6.”
Veniva, pertanto, emanato il D.M. n. 142/1993 il quale all'art. 3 ( Modalita' e condizioni per la restituzione delle somme in caso di occupazione alle altrui dipendenze) prevede che “1. I lavoratori che dopo aver percepito le somme di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si occupino alle dipendenze di terzi entro i ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione delle somme stesse, sono tenuti, entro dieci giorni dall'assunzione, a darne comunicazione per
- 6 - iscritto alla sede che ha effettuato la liquidazione delle somme.
2. In tutti i casi di CP_1 rioccupazione intervenuta nel suddetto pagina 3 di 6 periodo, l' provvede al recupero delle CP_1 somme liquidate a titolo di anticipazione. La somma da recuperare deve essere restituita in un'unica soluzione ovvero, a domanda, in non piu' di dodici rate mensili. In caso di omissione ovvero di ritardo nella comunicazione della intervenuta rioccupazione da parte del lavoratore, la somma da recuperare deve essere restituita, in ogni caso, in un'unica soluzione maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal momento in cui e' sorto l'obbligo della restituzione”.
Il procuratore della ricorrente , sostanzialmente, sostiene che la sig. non potrebbe essere Pt_1 condannato alla restituzione dell'anticipo, pur risultando avere prestato attività di lavoro dipendente in favore del dal 22.9.17 al 20.6.2018 atteso che la finalità Controparte_3 dell'art. 7 comma 5 L 223/91, cioè quella di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome concedendogli l'anticipazione necessaria per sopperire alle spese iniziali dell'attività, deve ritenersi essere stata pienamente rispettata , giacchè il contratto di docenza è stata stipulato decorsi 24 mesi dalla comunicazione con la quale stata concessa la mobilità CP_1 anticipata con decorrenza 1.9.2015 e, infine, in quanto la richiesta di ripetizione viola il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Ebbene, pur non negandosi che nel caso di specie l'anticipazione erogata alla ricorrente abbia effettivamente raggiunto la sua finalità, ossia consentire l'avvio di una attività autonoma, tuttavia, la legge 223/1991, ancor prima del D.M. esecutivo, ha posto chiaramente un divieto per chi ottenga l'anticipazione di rioccuparsi nel corso dei 24 mesi successivi all'erogazione, pena la perdita della stessa.
Come affermato dalla Suprema Corte (v Sentenza n. 17174 del 18/08/2016) la ratio della norma “è quella di istituire un incentivo alla ricollocazione dei lavoratori in mobilità al di fuori dell'area congestionata del lavoro subordinato (ex plurimis, Cass. 28 gennaio 2004 n. 1587; v. pure Cass., 25 maggio 2010, n.12746; Cass., 2 ottobre 2014, n. 20826). A tal fine, la norma consente al lavoratore che sia stato collocato in mobilità di poter usufruire di un certo capitale per di intraprendere un'attività di lavoro autonomo che rappresenti per lui la soluzione ai problemi di reperimento del reddito, che il collocamento in mobilità consente di fronteggiare solo in via transitoria. Tuttavia, nel perseguire tale obiettivo, il legislatore si è altresì preoccupato che tale finalità non fosse vanificata, eventualità che vi verificherebbe allorché il lavoratore, successivamente alla corresponsione anticipata dell'indennità, si rioccupasse nuovamente alle dipendenze altrui (senza quindi ricollocarsi fuori dal mercato del lavoro subordinato). La norma in esame ha però voluto differenziare il caso del lavoratore che - pur avendo tentato seriamente di intraprendere un'attività lavorativa autonoma- sia stato costretto successivamente a tornare ad occupazioni di lavoro subordinato. Il legislatore,
- 7 - quindi, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di dover contemperare tali contrapposte esigenze, prevedendo, da un lato, che in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme in parola, il lavoratore che abbia usufruito dell'anticipazione debba restituirla;
dall'altro, stabilendo che tale obbligo non sussista più una volta decorso tale lasso di tempo, ritenendo evidentemente che esso sia indicativo della serietà del tentativo del lavoratore stesso di intraprendere un'attività di lavoro autonomo. La soluzione adottata dal legislatore appare d'altronde opportuna, anche al fine di evitare un accertamento caso per caso della serietà del tentativo di avviare un'attività autonoma da parte dei beneficiari dell'indennità di mobilità in via anticipata”. Secondo la Corte, dunque, se “l'erogazione in un'unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicché l'indennità perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (cfr, ex plurimis, Cass. n.
9007/2002 cit.), risulterebbe contraddittorio con la ratio legis (oltreché, come detto, contrario alla lettera della legge) ritenere che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i 24 mesi successivi alla erogazione dell'anticipazione, le somme percepite debbano essere restituite non già per intero, ma solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 12746 del 25/05/2010 emessa in un caso simile al presente in cui il lavoratore aveva prestato attività lavorativa solo per tre mesi).
Alla luce, dunque, del chiaro disposto normativo e di quanto affermato dal giudice della nomofilachia non vi sono spazi per ritenere che la ricorrente non sia obbligato alla restituzione, per intero, dell'anticipo ricevuto, pur essendosi rioccupata per un orario lavorativo di sole 9 ore la settimana .
In punto quantum è pacifico che la ricorrente ha percepito a titolo di indennità di mobilità anticipata la somma netta di euro 21.409,76 che, dunque, sarà quella da lei dovuta in restituzione e non, invece, la diversa somma di euro 28.890,45 pretesa dall' , in quanto calcolata al lordo CP_1 delle ritenute fiscali.
Infatti, similmente a quanto accade quando sia il datore di lavoro ad erogare retribuzioni non dovute, l'obbligo di restituzione in capo al lavoratore è limitato alla somma da lui effettivamente percepita, potendo eventualmente il sostituto d'imposta provvedere a richiedere la restituzione al fisco di quanto pagato in più (v. Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012:“nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può
- 8 - ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”).
Vi è da aggiungere che nel rapporto tra l' e il beneficiario della prestazione, il Controparte_2 primo eroga quest'ultima al netto delle ritenute fiscali;
ne deriva quindi che la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto interessato non può che avere ad oggetto somme da quest'ultimo “percepite”, vale a dire esclusivamente quanto è effettivamente, entrato nella sfera patrimoniale del beneficiario: in sostanza, se quest'ultimo ha percepito somme al netto delle ritenute fiscali sono solo dette somme , effettivamente ricevute, che possono essere ripetute.
Tanto, peraltro, in conformità con il consolidato indirizzo della S.C. formatosi in merito alla limitazione della pretesa restitutoria del datore di lavoro nei confronti del lavoratore in relazione a retribuzioni percepite e poi rivelatesi in tutto o in parte indebite (cfr. Cass. nn. 1464/12 e 23093/14).
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato ed emessa condanna per la minor somma sopra determinata. Considerata la parziale reciproca soccombenza, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
L'esito della lite (parziale reciproca soccombenza) e , soprattutto, motivi di equità alla luce del disequilibrio patrimoniale non solo tra le parti ma anche tra vantaggio ottenuto e sanzione irrogata, inducono a compensare integralmente tre le parti le spese di lite
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.68/25 e dichiara che è tenuta alla restituzione Parte_1 all' della somma di euro 21.409,76, oltre interessi;
CP_1 dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova , il 9.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
- 9 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. MASTRI VANESSA Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA Controparte_1
Oggi 09/12/2025 sono comparsi i procuratori della parte ricorrente , la ricorrente personalmente , l'avv. MICONI in sost. avv. Savona
Liberamente interrogata la ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma integralmente
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
Gli Avvocati Mastri e Giorgetti precisano altresì quanto segue: CP_ L' , nella propria memoria di costituzione (pag. 2), ha espressamente confermato che l'indennità di mobilità anticipata è stata liquidata “per il periodo dal 01/09/2015 al 05/03/2018”. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tale data deve ritenersi pertanto pacifica ed incontestata. Da ciò consegue che il termine biennale previsto dall'art. 7, comma 5, L. 223/1991 per la rioccupazione decorre dal 1° settembre 2015 e si è esaurito il 1° settembre 2017. La rioccupazione della ricorrente, avvenuta in data 22 settembre 2017, risulta quindi successiva e irrilevante ai fini restitutori. È pertanto CP_ evidente la totale insussistenza del presupposto normativo invocato dall' per la richiesta di restituzione, risultando la pretesa in oggettivo contrasto con la disposizione normativa. In ragione di quanto appena esposto si insiste espressamente per l'accoglimento della domanda principale spiegata in atti dalla ricorrente e per la conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto. CP_ In via subordinata, gli Avvocati Mastri e Giorgetti osservano che l' , nella propria memoria di costituzione in giudizio, non ha articolato alcuna contestazione specifica circa le eccezioni di parte ricorrente relative: alla eventuale esclusiva debenza dell'importo netto pari ad € 21.409,76, come da documentazione fiscale allegata al ricorso;
all'applicazione del principio di proporzionalità, con eventuale restituzione riparametrata al solo periodo di sovrapposizione in ragione della comprovata prosecuzione dell'attività autonoma per un apprezzabile periodo di tempo così come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 citata nel ricorso introduttivo del giudizio. CP_ La condotta processuale di configura acquiescenza o comunque mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda principale, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, per il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà. L'avv. Miconi contesta quanto sopra riportandosi agli atti e sottolineando che la ricorrente ha fatto istanza di rateizzazione con cio' riconoscendo la debenza del debito ingiunto . L'avv. Giorgetti come già rilevato in atti rileva che la ricorrente si è solo informata e non ha mai fatto istanza di rateizzazione I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio Terminata la camera di consiglio, il giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - Procedimento 531/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 9.12.2025 visto l'art. 429 c.p.c ha pronunciato , con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 8.7.2025 da assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Vanessa Mastri e dall'Avv. Parte_1
OL Giorgetti
- ricorrente -
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Eugenia Savona CP_1
- resistente-
CONCUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
IN VIA PRELIMINARE
- Sin da ora, se richiesta dal soggetto opposto, si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del sopra indicato decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni sopra esposte.
IN VIA PRINCIPALE
- 2 - - Respingere ogni domanda avversaria e revocare, dichiarare nullo, annullabile, infondato ed inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto, stante la carenza di idonea prova scritta e stante la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme delle quali è chiesto il pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633, 634 e 635 c.p.c. e per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte e, per l'effetto
- Revocare il Decreto Ingiuntivo N. 68/2025 DEL 21/04/2025 R.G. 289/2025 emesso nei confronti di in data 21.04.2025, in quanto infondato, illegittimo, nullo annullabile per tutte Parte_1 le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da nei Parte_1 confronti dell'Ente per qualsivoglia titolo CP_1
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere le domande sopra spiegate, voglia ridurre le somme eventualmente dovute a quella minore somma giudizialmente accertata in relazione alle difese in diritto sopra spiegate.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali per la presente causa distratti a favore dei sottoscritti Patrocinanti Procuratori.
PER LA PARTE CONVENUTA CP_ Per tutto quanto esposto l' insiste per il rigetto della presente opposizione e per la conferma dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, nonché per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.3.2025 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 68/2025 del 21/04/2025 con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 28.890,45 in favore dell' a titolo di restituzione della NASPI liquidata in anticipo, CP_1 quale incentivo all'iniziativa di autoimprenditorialità
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue : nel corso dell'anno 2015 la Sig.ra è stata licenziata dal proprio posto di lavoro Parte_1 subordinato e in data 1/07/2015 ha richiesto l'attribuzione di partita Iva sotto forma di ditta individuale per svolgere le attività di Agente di Commercio / Consulenza Imprenditoriale
Amministrativa, nonché l'iscrizione alla Gestione Autonomi - Esercenti Attività CP_1
Commerciali; ricorrendone i presupposti di legge, in data 01.09.2015 ha richiesto all' la cd. “indennità di CP_1 mobilità anticipata” con domanda n ° 6088690400131 che consiste nella liquidazione in un'unica
- 3 - soluzione dell'importo complessivo dell'indennità NASpI che sarebbe spettata con percezione mensile a titolo di incentivo e supporto finanziario a coloro che intendono avviare un'attività lavorativa autonoma;
l'istanza veniva accolta e provvedeva a corrispondere alla Sig.ra – per il CP_1 Parte_1 tramite di bonifico bancario del 04.12.2015 – la somma di € 21.409,76 ; la sig. anche grazie al sussidio ricevuto ha iniziato a svolgere la propria attività Pt_1 commerciale e in data 22/09/2017 -ossia, decorso il ventiquattresimo mese dalla richiesta di mobilità anticipata e decorso il ventiduesimo mese dalla ricezione della predetta indennità CP_1 ha stipulato un contratto sino al 30.06.2018 di docenza che prevedeva 9 ore su 18 di cattedra e quindi un rapporto a tempo determinato con part-time ;
durante la brevissima vigenza del Rapporto al servizio del MIUR, l'attività d'impresa esercitata dalla ricorrente è sempre rimasta costantemente in essere, per cui la somma ricevuta da ha CP_1 ovviamente rappresento un sussidio per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, la quale ha sempre costituito -anche nel periodo (73 giorni) per cui è causa- la fonte principale del reddito personale della Sig.ra tanto è vero che ha chiusa la Partita Iva di Parte_1 [...]
in data 30/01/2025, quindi ben 7 anni oltre il periodo contestato;
Parte_2 con comunicazione del 02.10.2017 ha richiesto alla Sig.ra la CP_1 Parte_1 corresponsione di € 28.890,45 a titolo di integrale restituzione della prestazione di indennità di mobilità anticipata con la seguente motivazione “è stata corrisposta l'indennità di mobilità anticipata a lavoratore rioccupatosi entro i 24 mesi successivi alla erogazione della prestazione da
04/12/2015 a 04/12/2017”; in data 02/08/2024, tramite comunicazione e-mail, la ricorrente non intendeva affatto
“formalizzare” alcun piano di rateizzazione né, tantomeno, riconoscere alcun debito, bensì, ella , spaventata dall'ingente somma richiesta a proprio danno e nell'impossibilità di far fronte all'ingente importo richiesto in un'unica soluzione, si premurava di richiedere quale fosse la "massima rateizzazione possibile" al solo fine di ottenere maggiori "chiarimenti in merito" e la possibilità di
"interloquire con qualcuno del Vostro ufficio" tramite un incontro presso la sede e l' , in CP_1 CP_1 data 16/09/2024, si limitava a confermare la possibilità di rateizzazione senza fornire alcun chiarimento sulle motivazioni dell'indebito, né proponendo alcun incontro .
Tanto premesso contestava la legittimità della richiesta restitutoria operata dall' con ampie e CP_1 argomentate motivazioni giuridiche.
Il procuratore della ricorrente rilevava in particolare che il contratto di docenza è stato stipulato decorsi 24 mesi dalla comunicazione per il tramite della quale veniva concessa la mobilità CP_1 anticipata “con decorrenza 01.09.2015” e, quantomeno, 22 (ventidue) mesi dalla data di ricezione
- 4 - della prestazione della Mobilita Anticipata;
che la previsione di sole 9 ore di cattedra (rispetto alle
18/21ore che erano state proposte all'odierna ricorrente) dimostra la ferma volontà di Parte_1 di proseguire la propria attività di agente di commercio in forma nettamente ed
[...] assolutamente prevalente rispetto all'attività di docenza, accettata solo a tempo determinato (e a latere dell'attività autonoma principale), esclusivamente per far fronte ad un periodo di difficoltà economiche dovute al “fisiologico” momento di far “ingranare” l'attività autonoma.
Eccepiva inoltre la violazione della circolare n. 36/2025 e dei principi di cui alla Legge n. CP_1
241/1990 con conseguente illegittimità del provvedimento qui opposto in quanto viziato da un'irregolarità procedurale insanabile, nonché la violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3
Cost. nella valutazione delle circostanze concrete affermato dal Consiglio di Stato come presidio delle legittimità dell'agire dell'amministrazione .
In via subordinata contestava la somma ingiunta frutto di un palese errore di calcolo atteso che la ricorrente ha percepito la minore somma netta di € 21.409,76
In via ulteriormente subordinata rilevava che l'attività imprenditoriale a fronte della quale la ricorrente ha potuto anticipatamente beneficiare della prestazione è proseguita per ben 22 mesi della sottoscrizione del contratto a termine stipulato con il MIM ed è proseguita, quindi, fino al
30.01.2025 come attività principale della Sig.ra con la conseguenza che la richiesta da Pt_1 parte di di restituzione integrale della prestazione percepita è sproporzionata ed irragionevole CP_1
e deve essere riparametrata al periodo dal 22/09/2017, data d'inizio del rapporto di docenza, al
04/12/2017, data di scadenza per una eventuale rioccupazione (→ € 21.409,76 per 24 mesi → €
892,07 / MESE periodo da settembre 2017 a Dicembre 2017 → 3 MESI , cifra da eventualmente restituire, riparametrata coi criteri di cui sopra: € 2.676,21 )
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso con altrettante argomentate motivazioni CP_1
In punto di fatto il procuratore dell' esponeva che la sig.ra Controparte_2 Parte_1 ha presentato domanda di indennità di mobilità in data 08/07/2013 a seguito di licenziamento collettivo avvenuto il 05/07/2013 da parte del datore di lavoro Evoluzione S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo , che le sarebbe spettata per un periodo dal 13/07/2013 al 05/03/2018, e che successivamente, in data 01/09/2015, ha presentato istanza di anticipazione della mobilità, con numero DOMUS 6088690400131 ; che, di conseguenza, la liquidazione dell'indennità di mobilità
è stata interrotta al 31/08/2015, per essere erogata in forma anticipata per il periodo dal 01/09/2015 al 05/03/2018 e tuttavia, in data 22/09/2017, la sig.ra ha ripreso un'attività lavorativa presso Pt_1
l'Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova, con qualifica di docente di lingue straniere, con contratto fino al 30/06/2018.
- 5 - Tanto premesso deduceva la piena legittimità dell'operato dell' in perfetta aderenza con le CP_1 previsioni dell'art. 7, comma 5 della Legge n. 223/1991 e delle circolari n . 124/1993 e n. CP_1
67/2011. CP_ Concludeva affermando che la ricorrente è dunque tenuta a rimborsare all' l'indennità di mobilità ottenuta in via anticipata a nulla rilevando le argomentazioni avversarie che tra l'altro paiono riferirsi all'anticipazione Naspi, istituto del tutto diverso.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Andrà premesso che è pacifico che la ricorrente ha ricevuto l'anticipazione della indennità di mobilità e che la domanda 1.9.2015 a tal fine presentata dalla stessa ha comportato l'interruzione della erogazione mensile del suddetto beneficio già riconosciutele a seguito della precedente domanda presentata dalla in data 8.7.13 . Pt_1
L'art. 7 comma 5 L. n. 223/1991 prevede che “I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16 comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' in mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6.”
Veniva, pertanto, emanato il D.M. n. 142/1993 il quale all'art. 3 ( Modalita' e condizioni per la restituzione delle somme in caso di occupazione alle altrui dipendenze) prevede che “1. I lavoratori che dopo aver percepito le somme di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si occupino alle dipendenze di terzi entro i ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione delle somme stesse, sono tenuti, entro dieci giorni dall'assunzione, a darne comunicazione per
- 6 - iscritto alla sede che ha effettuato la liquidazione delle somme.
2. In tutti i casi di CP_1 rioccupazione intervenuta nel suddetto pagina 3 di 6 periodo, l' provvede al recupero delle CP_1 somme liquidate a titolo di anticipazione. La somma da recuperare deve essere restituita in un'unica soluzione ovvero, a domanda, in non piu' di dodici rate mensili. In caso di omissione ovvero di ritardo nella comunicazione della intervenuta rioccupazione da parte del lavoratore, la somma da recuperare deve essere restituita, in ogni caso, in un'unica soluzione maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal momento in cui e' sorto l'obbligo della restituzione”.
Il procuratore della ricorrente , sostanzialmente, sostiene che la sig. non potrebbe essere Pt_1 condannato alla restituzione dell'anticipo, pur risultando avere prestato attività di lavoro dipendente in favore del dal 22.9.17 al 20.6.2018 atteso che la finalità Controparte_3 dell'art. 7 comma 5 L 223/91, cioè quella di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome concedendogli l'anticipazione necessaria per sopperire alle spese iniziali dell'attività, deve ritenersi essere stata pienamente rispettata , giacchè il contratto di docenza è stata stipulato decorsi 24 mesi dalla comunicazione con la quale stata concessa la mobilità CP_1 anticipata con decorrenza 1.9.2015 e, infine, in quanto la richiesta di ripetizione viola il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Ebbene, pur non negandosi che nel caso di specie l'anticipazione erogata alla ricorrente abbia effettivamente raggiunto la sua finalità, ossia consentire l'avvio di una attività autonoma, tuttavia, la legge 223/1991, ancor prima del D.M. esecutivo, ha posto chiaramente un divieto per chi ottenga l'anticipazione di rioccuparsi nel corso dei 24 mesi successivi all'erogazione, pena la perdita della stessa.
Come affermato dalla Suprema Corte (v Sentenza n. 17174 del 18/08/2016) la ratio della norma “è quella di istituire un incentivo alla ricollocazione dei lavoratori in mobilità al di fuori dell'area congestionata del lavoro subordinato (ex plurimis, Cass. 28 gennaio 2004 n. 1587; v. pure Cass., 25 maggio 2010, n.12746; Cass., 2 ottobre 2014, n. 20826). A tal fine, la norma consente al lavoratore che sia stato collocato in mobilità di poter usufruire di un certo capitale per di intraprendere un'attività di lavoro autonomo che rappresenti per lui la soluzione ai problemi di reperimento del reddito, che il collocamento in mobilità consente di fronteggiare solo in via transitoria. Tuttavia, nel perseguire tale obiettivo, il legislatore si è altresì preoccupato che tale finalità non fosse vanificata, eventualità che vi verificherebbe allorché il lavoratore, successivamente alla corresponsione anticipata dell'indennità, si rioccupasse nuovamente alle dipendenze altrui (senza quindi ricollocarsi fuori dal mercato del lavoro subordinato). La norma in esame ha però voluto differenziare il caso del lavoratore che - pur avendo tentato seriamente di intraprendere un'attività lavorativa autonoma- sia stato costretto successivamente a tornare ad occupazioni di lavoro subordinato. Il legislatore,
- 7 - quindi, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di dover contemperare tali contrapposte esigenze, prevedendo, da un lato, che in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme in parola, il lavoratore che abbia usufruito dell'anticipazione debba restituirla;
dall'altro, stabilendo che tale obbligo non sussista più una volta decorso tale lasso di tempo, ritenendo evidentemente che esso sia indicativo della serietà del tentativo del lavoratore stesso di intraprendere un'attività di lavoro autonomo. La soluzione adottata dal legislatore appare d'altronde opportuna, anche al fine di evitare un accertamento caso per caso della serietà del tentativo di avviare un'attività autonoma da parte dei beneficiari dell'indennità di mobilità in via anticipata”. Secondo la Corte, dunque, se “l'erogazione in un'unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicché l'indennità perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (cfr, ex plurimis, Cass. n.
9007/2002 cit.), risulterebbe contraddittorio con la ratio legis (oltreché, come detto, contrario alla lettera della legge) ritenere che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i 24 mesi successivi alla erogazione dell'anticipazione, le somme percepite debbano essere restituite non già per intero, ma solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 12746 del 25/05/2010 emessa in un caso simile al presente in cui il lavoratore aveva prestato attività lavorativa solo per tre mesi).
Alla luce, dunque, del chiaro disposto normativo e di quanto affermato dal giudice della nomofilachia non vi sono spazi per ritenere che la ricorrente non sia obbligato alla restituzione, per intero, dell'anticipo ricevuto, pur essendosi rioccupata per un orario lavorativo di sole 9 ore la settimana .
In punto quantum è pacifico che la ricorrente ha percepito a titolo di indennità di mobilità anticipata la somma netta di euro 21.409,76 che, dunque, sarà quella da lei dovuta in restituzione e non, invece, la diversa somma di euro 28.890,45 pretesa dall' , in quanto calcolata al lordo CP_1 delle ritenute fiscali.
Infatti, similmente a quanto accade quando sia il datore di lavoro ad erogare retribuzioni non dovute, l'obbligo di restituzione in capo al lavoratore è limitato alla somma da lui effettivamente percepita, potendo eventualmente il sostituto d'imposta provvedere a richiedere la restituzione al fisco di quanto pagato in più (v. Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012:“nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può
- 8 - ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”).
Vi è da aggiungere che nel rapporto tra l' e il beneficiario della prestazione, il Controparte_2 primo eroga quest'ultima al netto delle ritenute fiscali;
ne deriva quindi che la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto interessato non può che avere ad oggetto somme da quest'ultimo “percepite”, vale a dire esclusivamente quanto è effettivamente, entrato nella sfera patrimoniale del beneficiario: in sostanza, se quest'ultimo ha percepito somme al netto delle ritenute fiscali sono solo dette somme , effettivamente ricevute, che possono essere ripetute.
Tanto, peraltro, in conformità con il consolidato indirizzo della S.C. formatosi in merito alla limitazione della pretesa restitutoria del datore di lavoro nei confronti del lavoratore in relazione a retribuzioni percepite e poi rivelatesi in tutto o in parte indebite (cfr. Cass. nn. 1464/12 e 23093/14).
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato ed emessa condanna per la minor somma sopra determinata. Considerata la parziale reciproca soccombenza, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
L'esito della lite (parziale reciproca soccombenza) e , soprattutto, motivi di equità alla luce del disequilibrio patrimoniale non solo tra le parti ma anche tra vantaggio ottenuto e sanzione irrogata, inducono a compensare integralmente tre le parti le spese di lite
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.68/25 e dichiara che è tenuta alla restituzione Parte_1 all' della somma di euro 21.409,76, oltre interessi;
CP_1 dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova , il 9.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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