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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/08/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1713/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Partigiana 86/c, C.F. , elettivamente domiciliata in Modica, Variante SS 115 C.F._1
n 4, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cappello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi res. in Modica, Via Controparte_1
Circonvallazione Ortisiana n. 62, C.F. elettivamente domiciliato in Scicli C.F._2
C.so Umberto I n. 83, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede. Rimessa al collegio per la decisione il 2.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio, contratto con in Modica il 29.09.2007, con atto trascritto nel Controparte_1 registro dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 61, parte II, Serie A, anno 2007, e dal quale è nato il figlio il 20.11.2008; Per_1 la ricorrente, la quale ha all'uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi, omologata con decreto n. 19205/2021 del 10.11.2021, reso tra le parti dal Tribunale di Ragusa, non reclamata, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, ha chiesto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con ampio diritto di visita Per_1 da parte del padre, l'assegnazione della casa coniugale di cui la ricorrente è proprietaria, e porre a carico del resistente l'obbligo di versarle mensilmente la somma di euro 300,00, a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie, ed euro 200,00 quale assegno divorzile;
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda relativa alla pronuncia Controparte_1 sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio né a quella relativa all'affidamento congiunto e al collocamento del minore, mentre ha chiesto di quantificare in euro 200,00 l'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente in favore del minore, ridotto ad euro 100,00 nel mese estivo in cui il padre terrà con sé il minore per 15 giorni consecutivi, oltre al 50 % delle spese straordinarie e la percezione al 50 % dell'assegno unico, nonché di rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al presidente delegato, sono stati assegnati alle parti termini di giorni 30 per il deposito di documenti e note autorizzate e ulteriori 10 giorni per repliche, e disposto il rinvio ad altra udienza, in esito alla quale è stato disposto l'ascolto del minore;
Per_1 che dopo aver sentito il minore, con successiva ordinanza del 12.03.2024, è stato disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, determinati i tempi di permanenza del Per_1 minore con il padre, e posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio , con il versamento entro il giorno cinque di ogni mese, della somma Per_1 di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico, riconosciuto per l'intero alla ricorrente, rigettando ogni alta domanda avanzata dalla , e rimettendo la causa al Collegio per la decisione all'udienza Pt_1 del giorno 02.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'473-bis 28 c.p.c; gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 19205/2021 del 10.11.2021, reso tra le parti dal Tribunale di Ragusa, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle stesse nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
relativamente all'affidamento e al collocamento del figlio minore , di anni 16, così come Per_1 richiesto da entrambe le parti del presente giudizio, si ritiene conforme all'interesse dello stesso disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale, dove il minore ha sempre vissuto, di proprietà esclusiva della ricorrente da assegnarsi alla medesima;
relativamente alle modalità di esercizio del diritto di visita del minore con il genitore non collocatario, vista l'età di , quasi diciasettenne, rilevata la capacità di autodeterminarsi dello Per_1 stesso, appare opportuno non prevedere una regolamentazione dettagliata, se non quella descritta dal minore all'udienza del 14.02.2024, il quale ha espressamente richiesto di mantenere inalterata la modalità di frequentazione con il padre, ossia durante i fine settimana, tenendo primariamente in conto degli impegni e della volontà di;
Per_1 passando alla questione relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre in favore del figlio minore , ai fini di una corretta quantificazione deve CP_1 Per_1 opportunamente prendersi in considerazione l'attuale situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori, e, in ogni caso, indipendentemente dagli effettivi redditi accertati, anche della capacità potenziale dei medesimi di produrre reddito, in relazione alle competenze professionali acquisite nel tempo ed al tenore di vita goduto in fatto dai medesimi;
in particolare, la ricorrente ha espressamente dichiarato di aver lavorato come banconista (lavoro da cui si è dimessa in data 26.09.2023, per cause imputabili, a detta della ricorrente, alla necessità di accudire la madre e la sorella, oltre al fatto di non poter sostenere le ore di viaggio necessarie per raggiungere il luogo di lavoro), e prima ancora, per circa nove anni, presso la società ortofrutticola
“Colle d'oro”; la , la quale risulta essere proprietaria della casa coniugale, ha, inoltre, affermato di essere Pt_1 attualmente disoccupata e di aver dovuto lasciare la funzione di banconista per problemi fisici legati alla schiena e causati dal lavoro svolto presso il magazzino agricolo sopra menzionato, anche se dalle risultanze in atti si evince che la stessa, dopo le dimissioni sopra citate, ha aperto un'attività di risto-bar a Ragusa, di cui è stata comunicata la cessazione in data 24.01.2025 (cfr. allegati alla comparsa conclusionale di parte ricorrente, e sempre in prossimità dell'udienza); nonostante la ricorrente abbia depositato in atti taluni certificati medici attestanti le diagnosi in merito ai problemi legati alla schiena, la stessa, tuttavia, non ha documentato un'accertata inabilità
e/o impossibilità lavorativa, tant'è che dalla certificazione medica rilasciata dal Dott. si Per_2 evince come lo stesso abbia “sconsigliato” alla ricorrente esclusivamente “lavori pesanti o che comportino flessioni o torsioni del busto o guida prolungata di automezzi o stazione eretta prolungata” (cfr. doc. 1 delle note autorizzate del 13.11.2023 di parte ricorrente), oltre al fatto che dalla documentazione in atti risulta che la ha presentato la domanda per l'accertamento Pt_1 dell'invalidità civile solo in data 26.03.2025, avendo essa stessa dichiarato di non aver proceduto prima a tale richiesta, precludendosi la possibilità di ricevere la pensione di invalidità, “per timore di essere dichiarata non più abile al lavoro” (cfr. note autorizzate del 22.02.2024 di parte ricorrente); di contro, appare essersi ripristinata la condizione lavorativa del il quale, mentre in sede CP_1 di udienza di comparizione dei coniugi aveva affermato di essere disoccupato, ha, da ultimo, riferito di svolgere la professione di imbianchino con un guadagno di circa euro 1.200,00/1.400,00 al mese;
inoltre, il resistente, il quale deve sostenere mensilmente il pagamento di circa euro 480,00 per la rata del mutuo acceso in data 26.01.2022 ed euro 180,00 quale rata del finanziamento concesso in data 12.04.2023 (cfr. doc. 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta), ha chiesto che venga confermato l'assegno di mantenimento per il minore da porre a suo carico per come Per_1 quantificato con ordinanza del 12.03.2024, ossia nella misura di euro 250,00 mensili;
tutto ciò premesso, rilevate le rispettive condizioni economico – patrimoniali di entrambe le parti, ritenuto che le esigenze di vita, personali e scolastiche del minore , appaiono immutate Per_1 rispetto a quelle già valutata in sede di emissione dell'ordinanza del 12.03.2024, avvenuta un anno fa, attesa la percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente, appare congruo stabilire in euro 250,00 mensili l'assegno da porsi a carico del quale contributo al CP_1 mantenimento del minore , da versarsi entro giorno cinque alla ricorrente, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
passando adesso all'ulteriore questione rimasta oggetto di contrasto tra le parti, va ritenuto doversi rigettare la domanda della resistente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile per le ragioni di seguito illustrate;
invero, in primo luogo, va rilevato che secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite n.
18287/2018, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa (Cass. SU 18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto
2019 n. 21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882); che secondo la linea interpretativa che il Collegio ritiene di dover seguire, in quanto maggiormente aderente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del 2018 nella cennata decisione n.
18287/2018, nonché alla lettura della disposizione normativa di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, che non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione a quantificazione dell'assegno divorzile, la quale non troverebbe perciò alcun fondamento normativo,
e non senza poter omettere che la funzione assistenziale in senso ampio non limitata alla mancanza di indipendenza economica è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
che in tal senso Cass. n. 36088/2021 ha così ampiamente espresso i principi che devono guidare nel giudizio di attribuzione o meno dell'assegno divorzile, chiarendo che “ 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021). In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; che, pertanto, va riconosciuta all'assegno divorzile una finalità non solo assistenziale, ma anche l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune: che ha pertanto avuto modo di ulteriormente chiarire la Corte “ anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e dalle successive pronunce di questo giudice di legittimità
(cfr. in motivazione, Cass. 21926/2019, nella cui ordinanza questa Corte ha evidenziato come
l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può "ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari", sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti); ciò premesso, nel caso in esame, rilevato che parte ricorrente sulla circostanza circa il contributo offerto alla comunione familiare nulla ha specificamente dedotto, avendo affermato, invece, di aver lavorato in costanza di matrimonio, ragione per la quale in sede di separazione consensuale la non ha preteso alcun mantenimento economico da parte del resistente, non può, Pt_1 conseguentemente, essere riconosciuta nel caso che ci occupa l'eventuale funzione compensativa dell'assegno divorzile in favore della richiedente, in difetto di qualsiasi allegazione e dimostrazione al riguardo;
si rileva, inoltre, come non posa essere presa in riferimento neppure la componente assistenziale di detto assegno, che potrebbe in qualche modo fondare il presupposto per il riconoscimento del relativo contributo, in quanto non sussiste, nel caso di specie, uno squilibrio economico tra le parti, rilevato che la , la quale risulta essere proprietaria della casa coniugale sita in Modica, Pt_1 seppur disoccupata, non ha prodotto in atti apposita documentazione che consente di assumere un giudizio di inidoneità a svolgere attività lavorativa, tanto più se si considera l'età della stessa, di anni 45, e la possibilità di immettersi in maniera competitiva nel mondo del lavoro svolgendo funzioni maggiormente confacenti al suo stato di salute, mentre il resistente, come sopra detto, benché goda di uno stipendio mensile di circa 1200-1400 euro al mese, risulta, tuttavia, gravato da un mutuo con una rata mensile di circa euro 480,00, un finanziamento di euro 180,00, oltre ad euro
250,00, per l'assegno di mantenimento di;
Per_1 infine, appare opportuno evidenziare che a nulla rileva quanto sostenuto dal resistente circa la asserita relazione stabile che la ricorrente intratterrebbe con tale , dato che il Per_3 CP_1 oltre a non avere documentato la relazione suddetta, non ha neppure provato e /o dedotto nulla in merito ad un eventuale stabile convivenza tra i due, considerando che solo tale circostanza potrebbe incidere nel riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della;
di fatti, sul punto, Pt_1 costante giurisprudenza afferma che “la convivenza more uxorio ha da essere intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all'integrazione del fatto giuridico” (cfr. Cass. civile n. 14151/22). nel caso di specie, dunque, per come sopra rilevato, osta al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della l'insussistenza di presupposti relativi sia alla componente compensativa - Pt_1 perequativa che a quella assistenziale, atteso che non risulta alcuna sperequazione tra le parti, né, oltretutto, nessuna inadeguatezza dei mezzi della ricorrente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
infine, relativamente alla domanda avanzata dall'odierna ricorrente in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Modica, Via Resistenza Partigiana 86/c, sulla stessa non vi è da statuire nulla stante la collocazione prevalente del minore con la madre che ne è proprietaria esclusiva;
Per_1 relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca sia pure parziale soccombenza (in punto di assegno di mantenimento per il figlio e di assegno divorzile dall'altro) le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, in Modica, il 29.09.2007, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Modica al n. 61, parte II, Serie A, anno 2007;
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore , con collocamento prevalente Per_1 presso la madre , regolamentando il diritto di visita con il padre per come in parte motiva;
Pt_1
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , con Controparte_1 Per_1 il versamento entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di euro 250,00, al netto dell'assegno unico che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie;
Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1713/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Partigiana 86/c, C.F. , elettivamente domiciliata in Modica, Variante SS 115 C.F._1
n 4, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cappello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi res. in Modica, Via Controparte_1
Circonvallazione Ortisiana n. 62, C.F. elettivamente domiciliato in Scicli C.F._2
C.so Umberto I n. 83, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede. Rimessa al collegio per la decisione il 2.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio, contratto con in Modica il 29.09.2007, con atto trascritto nel Controparte_1 registro dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 61, parte II, Serie A, anno 2007, e dal quale è nato il figlio il 20.11.2008; Per_1 la ricorrente, la quale ha all'uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi, omologata con decreto n. 19205/2021 del 10.11.2021, reso tra le parti dal Tribunale di Ragusa, non reclamata, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, ha chiesto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con ampio diritto di visita Per_1 da parte del padre, l'assegnazione della casa coniugale di cui la ricorrente è proprietaria, e porre a carico del resistente l'obbligo di versarle mensilmente la somma di euro 300,00, a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie, ed euro 200,00 quale assegno divorzile;
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda relativa alla pronuncia Controparte_1 sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio né a quella relativa all'affidamento congiunto e al collocamento del minore, mentre ha chiesto di quantificare in euro 200,00 l'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente in favore del minore, ridotto ad euro 100,00 nel mese estivo in cui il padre terrà con sé il minore per 15 giorni consecutivi, oltre al 50 % delle spese straordinarie e la percezione al 50 % dell'assegno unico, nonché di rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al presidente delegato, sono stati assegnati alle parti termini di giorni 30 per il deposito di documenti e note autorizzate e ulteriori 10 giorni per repliche, e disposto il rinvio ad altra udienza, in esito alla quale è stato disposto l'ascolto del minore;
Per_1 che dopo aver sentito il minore, con successiva ordinanza del 12.03.2024, è stato disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, determinati i tempi di permanenza del Per_1 minore con il padre, e posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio , con il versamento entro il giorno cinque di ogni mese, della somma Per_1 di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico, riconosciuto per l'intero alla ricorrente, rigettando ogni alta domanda avanzata dalla , e rimettendo la causa al Collegio per la decisione all'udienza Pt_1 del giorno 02.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'473-bis 28 c.p.c; gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 19205/2021 del 10.11.2021, reso tra le parti dal Tribunale di Ragusa, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle stesse nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
relativamente all'affidamento e al collocamento del figlio minore , di anni 16, così come Per_1 richiesto da entrambe le parti del presente giudizio, si ritiene conforme all'interesse dello stesso disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale, dove il minore ha sempre vissuto, di proprietà esclusiva della ricorrente da assegnarsi alla medesima;
relativamente alle modalità di esercizio del diritto di visita del minore con il genitore non collocatario, vista l'età di , quasi diciasettenne, rilevata la capacità di autodeterminarsi dello Per_1 stesso, appare opportuno non prevedere una regolamentazione dettagliata, se non quella descritta dal minore all'udienza del 14.02.2024, il quale ha espressamente richiesto di mantenere inalterata la modalità di frequentazione con il padre, ossia durante i fine settimana, tenendo primariamente in conto degli impegni e della volontà di;
Per_1 passando alla questione relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre in favore del figlio minore , ai fini di una corretta quantificazione deve CP_1 Per_1 opportunamente prendersi in considerazione l'attuale situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori, e, in ogni caso, indipendentemente dagli effettivi redditi accertati, anche della capacità potenziale dei medesimi di produrre reddito, in relazione alle competenze professionali acquisite nel tempo ed al tenore di vita goduto in fatto dai medesimi;
in particolare, la ricorrente ha espressamente dichiarato di aver lavorato come banconista (lavoro da cui si è dimessa in data 26.09.2023, per cause imputabili, a detta della ricorrente, alla necessità di accudire la madre e la sorella, oltre al fatto di non poter sostenere le ore di viaggio necessarie per raggiungere il luogo di lavoro), e prima ancora, per circa nove anni, presso la società ortofrutticola
“Colle d'oro”; la , la quale risulta essere proprietaria della casa coniugale, ha, inoltre, affermato di essere Pt_1 attualmente disoccupata e di aver dovuto lasciare la funzione di banconista per problemi fisici legati alla schiena e causati dal lavoro svolto presso il magazzino agricolo sopra menzionato, anche se dalle risultanze in atti si evince che la stessa, dopo le dimissioni sopra citate, ha aperto un'attività di risto-bar a Ragusa, di cui è stata comunicata la cessazione in data 24.01.2025 (cfr. allegati alla comparsa conclusionale di parte ricorrente, e sempre in prossimità dell'udienza); nonostante la ricorrente abbia depositato in atti taluni certificati medici attestanti le diagnosi in merito ai problemi legati alla schiena, la stessa, tuttavia, non ha documentato un'accertata inabilità
e/o impossibilità lavorativa, tant'è che dalla certificazione medica rilasciata dal Dott. si Per_2 evince come lo stesso abbia “sconsigliato” alla ricorrente esclusivamente “lavori pesanti o che comportino flessioni o torsioni del busto o guida prolungata di automezzi o stazione eretta prolungata” (cfr. doc. 1 delle note autorizzate del 13.11.2023 di parte ricorrente), oltre al fatto che dalla documentazione in atti risulta che la ha presentato la domanda per l'accertamento Pt_1 dell'invalidità civile solo in data 26.03.2025, avendo essa stessa dichiarato di non aver proceduto prima a tale richiesta, precludendosi la possibilità di ricevere la pensione di invalidità, “per timore di essere dichiarata non più abile al lavoro” (cfr. note autorizzate del 22.02.2024 di parte ricorrente); di contro, appare essersi ripristinata la condizione lavorativa del il quale, mentre in sede CP_1 di udienza di comparizione dei coniugi aveva affermato di essere disoccupato, ha, da ultimo, riferito di svolgere la professione di imbianchino con un guadagno di circa euro 1.200,00/1.400,00 al mese;
inoltre, il resistente, il quale deve sostenere mensilmente il pagamento di circa euro 480,00 per la rata del mutuo acceso in data 26.01.2022 ed euro 180,00 quale rata del finanziamento concesso in data 12.04.2023 (cfr. doc. 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta), ha chiesto che venga confermato l'assegno di mantenimento per il minore da porre a suo carico per come Per_1 quantificato con ordinanza del 12.03.2024, ossia nella misura di euro 250,00 mensili;
tutto ciò premesso, rilevate le rispettive condizioni economico – patrimoniali di entrambe le parti, ritenuto che le esigenze di vita, personali e scolastiche del minore , appaiono immutate Per_1 rispetto a quelle già valutata in sede di emissione dell'ordinanza del 12.03.2024, avvenuta un anno fa, attesa la percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente, appare congruo stabilire in euro 250,00 mensili l'assegno da porsi a carico del quale contributo al CP_1 mantenimento del minore , da versarsi entro giorno cinque alla ricorrente, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
passando adesso all'ulteriore questione rimasta oggetto di contrasto tra le parti, va ritenuto doversi rigettare la domanda della resistente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile per le ragioni di seguito illustrate;
invero, in primo luogo, va rilevato che secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite n.
18287/2018, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa (Cass. SU 18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto
2019 n. 21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882); che secondo la linea interpretativa che il Collegio ritiene di dover seguire, in quanto maggiormente aderente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del 2018 nella cennata decisione n.
18287/2018, nonché alla lettura della disposizione normativa di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, che non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione a quantificazione dell'assegno divorzile, la quale non troverebbe perciò alcun fondamento normativo,
e non senza poter omettere che la funzione assistenziale in senso ampio non limitata alla mancanza di indipendenza economica è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
che in tal senso Cass. n. 36088/2021 ha così ampiamente espresso i principi che devono guidare nel giudizio di attribuzione o meno dell'assegno divorzile, chiarendo che “ 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021). In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; che, pertanto, va riconosciuta all'assegno divorzile una finalità non solo assistenziale, ma anche l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune: che ha pertanto avuto modo di ulteriormente chiarire la Corte “ anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e dalle successive pronunce di questo giudice di legittimità
(cfr. in motivazione, Cass. 21926/2019, nella cui ordinanza questa Corte ha evidenziato come
l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può "ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari", sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti); ciò premesso, nel caso in esame, rilevato che parte ricorrente sulla circostanza circa il contributo offerto alla comunione familiare nulla ha specificamente dedotto, avendo affermato, invece, di aver lavorato in costanza di matrimonio, ragione per la quale in sede di separazione consensuale la non ha preteso alcun mantenimento economico da parte del resistente, non può, Pt_1 conseguentemente, essere riconosciuta nel caso che ci occupa l'eventuale funzione compensativa dell'assegno divorzile in favore della richiedente, in difetto di qualsiasi allegazione e dimostrazione al riguardo;
si rileva, inoltre, come non posa essere presa in riferimento neppure la componente assistenziale di detto assegno, che potrebbe in qualche modo fondare il presupposto per il riconoscimento del relativo contributo, in quanto non sussiste, nel caso di specie, uno squilibrio economico tra le parti, rilevato che la , la quale risulta essere proprietaria della casa coniugale sita in Modica, Pt_1 seppur disoccupata, non ha prodotto in atti apposita documentazione che consente di assumere un giudizio di inidoneità a svolgere attività lavorativa, tanto più se si considera l'età della stessa, di anni 45, e la possibilità di immettersi in maniera competitiva nel mondo del lavoro svolgendo funzioni maggiormente confacenti al suo stato di salute, mentre il resistente, come sopra detto, benché goda di uno stipendio mensile di circa 1200-1400 euro al mese, risulta, tuttavia, gravato da un mutuo con una rata mensile di circa euro 480,00, un finanziamento di euro 180,00, oltre ad euro
250,00, per l'assegno di mantenimento di;
Per_1 infine, appare opportuno evidenziare che a nulla rileva quanto sostenuto dal resistente circa la asserita relazione stabile che la ricorrente intratterrebbe con tale , dato che il Per_3 CP_1 oltre a non avere documentato la relazione suddetta, non ha neppure provato e /o dedotto nulla in merito ad un eventuale stabile convivenza tra i due, considerando che solo tale circostanza potrebbe incidere nel riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della;
di fatti, sul punto, Pt_1 costante giurisprudenza afferma che “la convivenza more uxorio ha da essere intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all'integrazione del fatto giuridico” (cfr. Cass. civile n. 14151/22). nel caso di specie, dunque, per come sopra rilevato, osta al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della l'insussistenza di presupposti relativi sia alla componente compensativa - Pt_1 perequativa che a quella assistenziale, atteso che non risulta alcuna sperequazione tra le parti, né, oltretutto, nessuna inadeguatezza dei mezzi della ricorrente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
infine, relativamente alla domanda avanzata dall'odierna ricorrente in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Modica, Via Resistenza Partigiana 86/c, sulla stessa non vi è da statuire nulla stante la collocazione prevalente del minore con la madre che ne è proprietaria esclusiva;
Per_1 relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca sia pure parziale soccombenza (in punto di assegno di mantenimento per il figlio e di assegno divorzile dall'altro) le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, in Modica, il 29.09.2007, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Modica al n. 61, parte II, Serie A, anno 2007;
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore , con collocamento prevalente Per_1 presso la madre , regolamentando il diritto di visita con il padre per come in parte motiva;
Pt_1
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , con Controparte_1 Per_1 il versamento entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di euro 250,00, al netto dell'assegno unico che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie;
Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti