Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 07/03/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01900/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05403/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5403 del 2024, proposto da
SC IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cardito, Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Torre del Greco sulla
“ISTANZA DI DETRASCRIZIONE per l’ottemperanza alla sentenza TAR Campania, Napoli, sez. IV, R.G. n. 00521/2001 e R.G. n. 12979/2003, 31 ottobre 2022 n. 6718, emessa nei giudizi proposti da SC IS contro il Comune di Torre del Greco, notificata il 02.11.2022 e passata in giudicato” trasmessa a mezzo PEC il 04.12.2023 e acquisita al prot. dell’Ente con il n. 0056661/2023 del 04.12.2023;
e per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Torre del Greco di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso sull’istanza di cui innanzi, ovvero di adottare, comunque, un
provvedimento espresso positivo, disponendo la detrascrizione dell’immobile oggetto dell’istanza,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. SC IS era proprietario dell’immobile sito in Torre del Greco, alla Via
Cimitero, n. 16, catastalmente individuato al Foglio 20 particella n. 1281, sub. 2.
In data 23.10.2000, il Comune di Torre del Greco ingiungeva, con provvedimento n. 1065/2001, la demolizione di un manufatto abusivo realizzato sul predetto suolo.
Il Sig. IS presentava domanda di sanatoria ex art. 13, l n. 47/1985 ed impugnava l’ordinanza di demolizione con ricorso notificato il 18.12.2000, recante r.g. n. 521/2001. Nelle more del giudizio, il Comune di Torre del procedeva alla acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, con provvedimento n. 41061 del 27.06.2003, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, anch’esso impugnato innanzi a questo Tribunale. I giudizi venivano dichiarati perenti e successivamente riassunti e, quindi, una volta riuniti, conclusi con sentenza del 31.10.2022, n. 6718/2022, con la quale questo Tribunale, vista la domanda di condono edilizio presentata in data 10 dicembre 2004, dichiarava inefficace tanto l’ordine di demolizione quanto i successivi atti e provvedimenti che ne costituivano conseguenza.
Il ricorrente, a questo punto, chiedeva al Comune di provvedere alla detrascrizione dell’immobile.
L’istanza, acquisita al prot. con il n. 0056661/2023 del 04.12.2023 rimaneva inevasa, così come il sollecito acquisito al prot. dell’Ente con il n. 00012267 dell’11.03.2024.
Con il presente gravame, infine, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e l’accertamento dell’obbligo dell’ente locale di procedere alla detrascrizione dell’immobile, trattandosi di attività dovuta in forza della succitata pronuncia del Giudice Amministrativo.
Il Comune di Torre del Greco si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto non si configurerebbe, nella specie, alcuna ipotesi di silenzio inadempimento; l’istanza, inoltre, dovrebbe semmai essere discussa in sede di giudizio di ottemperanza.
Il ricorrente ha replicato con memoria del 22.12.2024 nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e chiesto, in subordine, la conversione della presente azione giudiziale in azione per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a.
Pervenuta alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Torre del Greco sull'istanza il n. 0056661/2023 del 04.12.2023, reiterata con sollecito n. 00012267 del 11.03.2024.
In proposito, il Collegio, in primo luogo, rileva che, per la formazione del silenzio e l'attivazione del rimedio giudiziario ex art. 117 c.p.a. è necessario che sussistano, quali presupposti, l’obbligo di provvedere e il decorso del previsto termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato: "perché possa sussistere silenzio inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, bensì è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato, che sussiste, sia nei casi previsti dalla legge, sia nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni" (C.d.S., Sez. VI, n. 961/2018). Invero sicure esigenze di giustizia sostanziale impongono la conclusione del procedimento, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione, “in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia” (ex multis C.d.S., Sez. VI, n. 2318 / 2007).
Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti posto che il Comune resistente, a fronte della istanza presentata dal ricorrente, non ha fornito alcun riscontro con un provvedimento espresso.
Sussistono, quindi, i presupposti per l’accoglimento della domanda e va conseguentemente ordinato al Comune di Torre del Greco di pronunciarsi sulla istanza sopra indicata con l'adozione di un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di detrascrizione presentata dall'odierno ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Torre del Greco sull'istanza in epigrafe;
- ordina al Comune di Torre del Greco di pronunciarsi con l'adozione di un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di detrascrizione presentata dall'odierno ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
-condanna il Comune di Torre del Greco alla refusione delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 1500,00 con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO