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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/04/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 159/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.468/2022”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Matera al Vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
Santochirico Vincenzo (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._1
virtù di delibera G.M. 140/2022 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante, eletti- Controparte_1 P.IVA_2
vamente domiciliato in Paterno alla via castagne n.96 presso lo studio dell'avv. Anto- nella Fortunato (C.F. ; C.F._2
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza dell'11/4/2024, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n.468 resa il 21/10/2022 dal Giudice di Parte_1
1 Pace di Matera che ha accolto l'opposizione proposta dalla annullando il Controparte_1
verbale di contestazione n.14506T/2021 redatto dal Comando della Polizia Municipale di per avere l'auto tg.FS341EN di proprietà dell'appellata circolato il Pt_1
18/10/2021 sulla SS 7 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art.142
C.d.S..
A sostegno del gravame ha dedotto che erroneamente nella sentenza impugnata, alla stregua dell'orientamento di taluni giudici di merito, é stata sancita l'illegittimità delle sanzioni irrogate con rilevazione compiuta tramite apparecchio non omologato, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa com- petente con la taratura e la verifica di funzionalità sia idonea per la rilevazione della ve- locità, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese legali.
La benché ritualmente citata presso il domicilio eletto in primo grado, Controparte_1
non si è costituita in appello, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
Il primo giudice ha ritenuto l'inidoneità dell'approvazione del dispositivo di rilevamen- to elettronico della velocità, essendo invece necessaria l'omologazione dello stesso, ai sensi dell'art.192 C.d.S. All'uopo si premette che per approvazione s'intende un prov- vedimento amministrativo adottato nell'esercizio di funzione di controllo con cui l'organo pubblico richiesto esprime giudizio favorevole in ordine a quanto sottoposto al suo esame, mentre per omologazione s'intende l'atto con il quale l'autorità o organo competente riconosce legittimo e valido qualche atto o fatto, dopo averne verificato la conformità a determinate leggi, disposizioni e simili: con entrambi i termini citati, quin- di, si fa riferimento alla manifestazione di giudizio che un soggetto deputato esprime all'esito di procedimento di verifica e controllo. Ciò premesso, si reputa nella specie che con i termini “approvazione” ed “omologazione”, richiamati da varie norme in materia di circolazione stradale, il legislatore ha fatto riferimento alle procedure di verifica della corretta funzionalità degli apparecchi utilizzati per il controllo della velocità e la regola- zione del traffico, nonché per l'accertamento e rilevamento automatico delle infrazioni alle norme di circolazione. In particolare, l'art. 45 comma sesto C.d.S. dispone che: nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che,
2 per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle ca- ratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro neces- sario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, per cui tale norma prevede che la funzionalità dell'apparecchio utilizzato ai fini ivi indicati, sia verificata tramite una procedura di approvazione o omologazione, le quali sono tra loro alternative e, comunque, entrambe finalizzate ad abilitare le appa- recchiature agli utilizzi previsti nella citata norma. Il richiamato art.142 comma VI
C.d.S., nel disciplinare i limiti di velocità stabilisce che “per la determinazione dell'os- servanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparec- chiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percor- renza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e documenti re- lativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”: la norma non prevede tra gli apparecchi di rilevamento della velocità quelli approvati, ma tale mancata speci- ficazione deve ritenersi frutto di mera dimenticanza del legislatore, atteso che all'approvazione fanno riferimento altre norme in materia. Infatti, l'art.192
Reg.es. C.d.S. disciplina sia l'omologazione che l'approvazione “di mezzi tecnici per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione”, mentre il successivo art. 345 medesimo Regolamento, inserito nel Titolo V Par. 1, rela- tivo alle “limitazioni di velocità”, al comma secondo prevede che “le singole apparec- chiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”, senza fare riferi- mento all'omologazione. Va, infine, considerato il D.L. n. 121/2002 (“Disposizioni ur- genti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, convertito in legge n.168/2002) il quale, all'art. 4 comma primo dispone che “sulle autostrade e sulle stra- de extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legi- slativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 comma
I del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal nter- Org_1
no, sentito il possono utilizzare o installa- Organizzazione_2
re dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui é data informazione agli au- tomobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di compor- tamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì
3 utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, in- dividuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma due”, mentre al comma terzo dispone che “nei casi indicati dal comma primo, la violazione deve essere docu- mentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel ri- spetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti ille- cito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabi- le della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 comma VI decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285”: anche quest'ultima norma, emanata a distan- za di circa dieci anni dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione ed ese- cuzione, conferma che gli apparecchi in questione sono validamente utilizzati se, in mo- do alternativo, approvati od omologati.
Nella specie il rilevatore automatico della velocità utilizzato Kria T-EXSPEED V.20 matr.2087 ril.242 é stato installato su strada extraurbana e nel verbale di contestazione è fatto esplicito riferimento al decreto ministeriale del 27/10/2011 prot. 5298 con il quale
é stato approvato detto apparecchio, mediante procedimento che deve essere valutato come alternativo rispetto all'omologazione e non inficia certo l'attestazione di validità del sistema di rilevazione della velocità del veicolo fatta dagli agenti. Inoltre
l'appellante ha prodotto il certificato di taratura E789_2020_ACCRFR_VX Num_1
dell'11/5/2020 e quello redatto dalla Polizia Locale il 2/9/2021 di verifica della funzio- nalità del dispositivo usato, in base al disposto dell'art. 45 C.d.S. ed alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale n.113/2015, a riprova dell'equiparazione tra omo- logazione e approvazione e dell'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente, relativa alla carenza di funzionalità dello stesso.
Peraltro non costituendosi nel presente giudizio, non ha confutato in Controparte_1 alcun modo le argomentazioni svolte da controparte sull'equiparazione dell'approvazione all'omologazione del dispositivo di rilevazione della velocità.
4 In ragione di ciò va riformata l'impugnata sentenza e rigettata l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n.14506T/2021 redatto dal Controparte_1 Org_3
[...
Polizia Municipale di il 26/12/2021. Pt_1
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. e non ricor- rendo giusti motivi per disporne la compensazione, l'appellata va altresì condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, sono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il primo grado in € 250,00 (€ 50 per lo studio, € 50 per fase introduttiva, € 50 per istruttoria, € 100 per decisione) e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 350,00 per onorari (€ 75 per lo studio, €
75 per fase introduttiva, € 100 trattazione ed € 100 per decisione), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato in data 30/1/2023 avverso la sentenza n.468 resa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Matera il 21/10/2022, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il verbale di contestazione n.14506T redatto dal Comando Polizia Municipale di il 26/12/2022; Pt_1
- condanna l'appellata al pagamento in favore del delle spese giu- Parte_1
diziali che liquida per il primo grado in € 250,00 per onorari e per il giudizio di secondo grado in € 64,50 per esborsi ed € 350,00 per onorari, oltre, per entrambi i gradi, rimbor- so spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, l'11/4/2024.
Il Giudice
Gaetano Catalani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 159/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.468/2022”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Matera al Vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
Santochirico Vincenzo (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._1
virtù di delibera G.M. 140/2022 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante, eletti- Controparte_1 P.IVA_2
vamente domiciliato in Paterno alla via castagne n.96 presso lo studio dell'avv. Anto- nella Fortunato (C.F. ; C.F._2
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza dell'11/4/2024, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n.468 resa il 21/10/2022 dal Giudice di Parte_1
1 Pace di Matera che ha accolto l'opposizione proposta dalla annullando il Controparte_1
verbale di contestazione n.14506T/2021 redatto dal Comando della Polizia Municipale di per avere l'auto tg.FS341EN di proprietà dell'appellata circolato il Pt_1
18/10/2021 sulla SS 7 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art.142
C.d.S..
A sostegno del gravame ha dedotto che erroneamente nella sentenza impugnata, alla stregua dell'orientamento di taluni giudici di merito, é stata sancita l'illegittimità delle sanzioni irrogate con rilevazione compiuta tramite apparecchio non omologato, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa com- petente con la taratura e la verifica di funzionalità sia idonea per la rilevazione della ve- locità, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese legali.
La benché ritualmente citata presso il domicilio eletto in primo grado, Controparte_1
non si è costituita in appello, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
Il primo giudice ha ritenuto l'inidoneità dell'approvazione del dispositivo di rilevamen- to elettronico della velocità, essendo invece necessaria l'omologazione dello stesso, ai sensi dell'art.192 C.d.S. All'uopo si premette che per approvazione s'intende un prov- vedimento amministrativo adottato nell'esercizio di funzione di controllo con cui l'organo pubblico richiesto esprime giudizio favorevole in ordine a quanto sottoposto al suo esame, mentre per omologazione s'intende l'atto con il quale l'autorità o organo competente riconosce legittimo e valido qualche atto o fatto, dopo averne verificato la conformità a determinate leggi, disposizioni e simili: con entrambi i termini citati, quin- di, si fa riferimento alla manifestazione di giudizio che un soggetto deputato esprime all'esito di procedimento di verifica e controllo. Ciò premesso, si reputa nella specie che con i termini “approvazione” ed “omologazione”, richiamati da varie norme in materia di circolazione stradale, il legislatore ha fatto riferimento alle procedure di verifica della corretta funzionalità degli apparecchi utilizzati per il controllo della velocità e la regola- zione del traffico, nonché per l'accertamento e rilevamento automatico delle infrazioni alle norme di circolazione. In particolare, l'art. 45 comma sesto C.d.S. dispone che: nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che,
2 per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle ca- ratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro neces- sario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, per cui tale norma prevede che la funzionalità dell'apparecchio utilizzato ai fini ivi indicati, sia verificata tramite una procedura di approvazione o omologazione, le quali sono tra loro alternative e, comunque, entrambe finalizzate ad abilitare le appa- recchiature agli utilizzi previsti nella citata norma. Il richiamato art.142 comma VI
C.d.S., nel disciplinare i limiti di velocità stabilisce che “per la determinazione dell'os- servanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparec- chiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percor- renza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e documenti re- lativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”: la norma non prevede tra gli apparecchi di rilevamento della velocità quelli approvati, ma tale mancata speci- ficazione deve ritenersi frutto di mera dimenticanza del legislatore, atteso che all'approvazione fanno riferimento altre norme in materia. Infatti, l'art.192
Reg.es. C.d.S. disciplina sia l'omologazione che l'approvazione “di mezzi tecnici per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione”, mentre il successivo art. 345 medesimo Regolamento, inserito nel Titolo V Par. 1, rela- tivo alle “limitazioni di velocità”, al comma secondo prevede che “le singole apparec- chiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”, senza fare riferi- mento all'omologazione. Va, infine, considerato il D.L. n. 121/2002 (“Disposizioni ur- genti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, convertito in legge n.168/2002) il quale, all'art. 4 comma primo dispone che “sulle autostrade e sulle stra- de extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legi- slativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 comma
I del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal nter- Org_1
no, sentito il possono utilizzare o installa- Organizzazione_2
re dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui é data informazione agli au- tomobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di compor- tamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì
3 utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, in- dividuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma due”, mentre al comma terzo dispone che “nei casi indicati dal comma primo, la violazione deve essere docu- mentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel ri- spetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti ille- cito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabi- le della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 comma VI decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285”: anche quest'ultima norma, emanata a distan- za di circa dieci anni dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione ed ese- cuzione, conferma che gli apparecchi in questione sono validamente utilizzati se, in mo- do alternativo, approvati od omologati.
Nella specie il rilevatore automatico della velocità utilizzato Kria T-EXSPEED V.20 matr.2087 ril.242 é stato installato su strada extraurbana e nel verbale di contestazione è fatto esplicito riferimento al decreto ministeriale del 27/10/2011 prot. 5298 con il quale
é stato approvato detto apparecchio, mediante procedimento che deve essere valutato come alternativo rispetto all'omologazione e non inficia certo l'attestazione di validità del sistema di rilevazione della velocità del veicolo fatta dagli agenti. Inoltre
l'appellante ha prodotto il certificato di taratura E789_2020_ACCRFR_VX Num_1
dell'11/5/2020 e quello redatto dalla Polizia Locale il 2/9/2021 di verifica della funzio- nalità del dispositivo usato, in base al disposto dell'art. 45 C.d.S. ed alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale n.113/2015, a riprova dell'equiparazione tra omo- logazione e approvazione e dell'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente, relativa alla carenza di funzionalità dello stesso.
Peraltro non costituendosi nel presente giudizio, non ha confutato in Controparte_1 alcun modo le argomentazioni svolte da controparte sull'equiparazione dell'approvazione all'omologazione del dispositivo di rilevazione della velocità.
4 In ragione di ciò va riformata l'impugnata sentenza e rigettata l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n.14506T/2021 redatto dal Controparte_1 Org_3
[...
Polizia Municipale di il 26/12/2021. Pt_1
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. e non ricor- rendo giusti motivi per disporne la compensazione, l'appellata va altresì condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, sono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il primo grado in € 250,00 (€ 50 per lo studio, € 50 per fase introduttiva, € 50 per istruttoria, € 100 per decisione) e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 350,00 per onorari (€ 75 per lo studio, €
75 per fase introduttiva, € 100 trattazione ed € 100 per decisione), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato in data 30/1/2023 avverso la sentenza n.468 resa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Matera il 21/10/2022, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il verbale di contestazione n.14506T redatto dal Comando Polizia Municipale di il 26/12/2022; Pt_1
- condanna l'appellata al pagamento in favore del delle spese giu- Parte_1
diziali che liquida per il primo grado in € 250,00 per onorari e per il giudizio di secondo grado in € 64,50 per esborsi ed € 350,00 per onorari, oltre, per entrambi i gradi, rimbor- so spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, l'11/4/2024.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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