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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. DR OF
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 3325 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018
Promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Colonna Parte_1
attrice contro
in nome e per conto della CONSAP- Controparte_1
CP_2
convenuta contumace
Avente ad
OGGETTO: lesione personale – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato in data 29/05/2018 citava in giudizio la Parte_1 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime Controparte_1 della strada per la regione Campania deducendo che in data 28/07/2012 verso le ore
16,30 circa era alla guida della moto targata DM 08267 di proprietà della cugina con a bordo quale trasportata intenta a percorrere Parte_1 Persona_1
l'Autostrada A3 – NA-SA in direzione Napoli nella corsia di destra. Esponeva che, all'altezza del Km. 34,465, nel tratto Nocera – Angri, il conducente di un'autovettura tipo Alfa Romeo 147 di colore grigio scuro, nell'impegnare una curva in fase di sorpasso alla predetta moto, perdeva il controllo della propria vettura e nell'invadere la corsia di marcia dell'attrice collideva con la parte posteriore la ruota anteriore dello scooter.
A seguito del colpo ricevuto perdeva il controllo della moto e dopo essere Parte_1 sbandata batteva violentemente contro il guard- rail mentre il conducente dell'auto Alfa
Romeo si dileguava velocemente facendo perdere le proprie tracce senza dare la possibilità di individuare il proprio numero di targa.
L'attrice rappresentava, poi, di avere riportato a seguito del violento impatto contro il guard-rail gravi lesioni alla persona da risarcire in questa sede a ristoro dei danni non patrimoniali.
Nonostante la rituale notifica la quale impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la regione Campania, convenuta in giudizio stante la mancata identificazione del veicolo danneggiante, non si costituiva e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Innanzitutto, risultano rispettate le condizioni di proponibilità e procedibilità della domanda.
Agli atti, infatti, sono prodotte le richieste stragiudiziali di risarcimento e l'invito alla negoziazione assistita.
Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
In relazione alla dinamica del sinistro, difatti, dal quadro probatorio in atti emerge che la responsabilità dell'evento è ascrivibile al conducente del veicolo rimasto non identificato.
Sul punto occorre innanzitutto evidenziare la validità della testimonianza sulla dinamica dell'incidente resa da terza trasportata sulla moto Persona_1 condotta dall'attrice, in quanto non risulta che la stessa abbia subito lesioni ed abbia quindi un interesse processuale ad agire contro l'assicurazione. All'udienza del 2/07/2020 la testimone dichiarava quanto segue: Persona_1
“…Confermo la circostanza di cui al capo II della prefata memoria……il conducente dell'automobile, nel compiere una curva, perdeva il controllo del veicolo e la parte posteriore destra collideva con la parte latero anteriore sinistra del motociclo intento
a percorrere la corsia di destra. Posso riferire che la velocità di marcia del motociclo si attestava intorno ai 50 km/h. Sia io che la nell'occasione indossavamo il Pt_1 casco……Per l'effetto della descritta collisione la sig. perdeva il controllo del Pt_1 motociclo, in guisa da impattare violentemente contro il guard-rail ….l'altro veicolo coinvolto nel sinistro non ha arrestato la propria marcia e si è allontanato procedendo
a velocità sostenuta”. Dalle dichiarazioni della testimone– che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – emerge che la condotta del conducente del predetto veicolo non identificato ha determinato l'evento procedendo in fase di sorpasso senza adottare le necessarie cautele al fine di mantenere il controllo del mezzo ed evitare pregiudizi a terzi.
Il sinistro, pertanto, non pare ascrivibile a parte attrice, conseguendo all'altrui incauta e pericolosa condotta;
né emergono chiari supporti probatori idonei a sostenere una corresponsabilità di parte attrice nella produzione dell'evento. Parte attrice, che viaggiava indossando il casco ad una velocità consona, si è, infatti, vista arrivare addosso un'autovettura senza avere il tempo di schivarla.
A seguito del sinistro l'attrice ha riportato lesioni personali come comprovato dalla documentazione prodotta e confermato dal consulente tecnico di ufficio (con riguardo alla compatibilità fra danni ed evento); lesioni in ordine alle quali ha Parte_1 diritto al risarcimento.
Inoltre, non vi sono dubbi sulla circostanza che il veicolo - il cui conducente si è reso responsabile dell'incidente - è rimasto ignoto.
Non è stato, infatti, possibile rilevare il numero di targa del veicolo collidente in quanto il conducente dello stesso non si fermava, ma continuava la marcia a velocità sostenuta.
Al riguardo l'attrice ha prodotto certificazione concernente il procedimento penale iscritto per il reato ex art. 590 c.p. commesso in data 28/07/2012 in suo danno definito per intervenuto decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore
(datato 8/04/2014) per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Passando al quantum debeatur afferente la pretesa risarcitoria attorea, la valutazione del danno biologico da parte del CTU dott. alla luce della Persona_2 documentazione medica versata in atti e della diagnosi da parte dei medici che ebbero in cura , appare eccessiva mentre affidabile ed attendibile è da ritenersi la Parte_1 valutazione proposta dall'attrice che rimanda alla relazione medico-legale redatta dalla
U.O.A. Struttura complessa di medicina legale e delle Assicurazioni dell'Ospedale A.
Cardarelli. I postumi permanenti residuati a carico di sono pertanto quantificabili Parte_1 nella misura del 13%, e, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi giorni 90 quale periodo di inabilità temporanea totale e giorni 90 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%.
In relazione alle spese documentate, esse sono pari ad euro 944,96. Ne consegue che il danno risarcibile a parte attorea, tenuto conto dell'età al momento del sinistro, dell'incremento per la sofferenza soggettiva (presuntivamente sussistente a fronte dell'improvviso evento traumatico), della personalizzazione massima ed escluse le voci non provate, ammonta ad € 74.616,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dall'evento al soddisfo e calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. sentenza n. 1712/1995. Le spese del giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa (fra € 52001,00 ed euro 260000,00) ed alle fasi svolte, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da nei limiti indicati in parte motiva e, Parte_1 per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di euro 74.616,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dall'evento al soddisfo e calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. sentenza n. 1712/1995.
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso, euro 545,00 per esborsi, rimborso spese di CTU (poste totalmente a carico di parte convenuta), rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 9/02/2025
Il giudice dott. DR OF