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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/10/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2815 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2025 da:
1) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1 residente in [...] C.F._1 con l'Avv. COSANO Maria Cristina, presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. COZZARIZZA Francesca, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castiglione a Casauria (PE), in data 10/5/2003 (Registro Atti di Matrimonio, anno 2003 atto n. 3 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21/12/2020 omologato con decreto n. 196/2021 del 12/1/2021 con i seguenti figli:
- n. a San Vito al Tagliamento (PN) il 19/2/2006 Controparte_1
- n. a San Vito al Tagliamento (PN) il 15/9/2008 Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Confermarsi l'affidamento dei figli (maggiorenne) ed (minorenne) ad CP_1 CP_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa coniugale sita in Spilimbergo (PN), alla via Livenza n.4, immobile che è ora in piena proprietà della sig.ra in forza dell'atto di trasferimento dd. 27.05.2021. a firma del dott. Parte_2
notaio in Spilimbergo, in esecuzione degli accordi di separazione;
Persona_1
2)Confermarsi che il padre terrà con sé a weekend alternati dal venerdì alla domenica CP_2 sera, con ciò occupandosi durante le permanenze anche di accompagnarlo ad eventuali attività scolastiche, extrascolastiche e seguendolo nei compiti assegnati lasciando al “grande minore”, la libertà di accordarsi direttamente con il padre su giornate ed orari, purché venga mantenuto con entrambi i genitori un rapporto significativo continuativo ed equilibrato. Inoltre il padre terrà con sé per CP_2
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo (date da concordare tra le parti ed il figlio entro il 15 maggio di ogni anno)
- ad anni alterni dall'inizio delle vacanze natalizie (come da calendario scolastico) fino al giorno 30 gennaio o da tale data fino al termine delle vacanze suddette periodo da concordarsi anche con il figliolo
- ad anni alterni durante le vacanze pasquali (salvo miglior accordo tra i genitori ed ); CP_2
3)Confermarsi che il signor si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli non ancora autonomi ed autosufficienti, un assegno mensile pari all'importo di euro 705,72= (euro 352,86= per ciascun figliolo), soggetto alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, che verrà versato in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente di spettanza della signora;
quanto alle spese straordinarie Parte_2 da affrontarsi nell'interesse dei figli ed saranno ripartite tra i genitori nella CP_1 CP_2 misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
per l'individuazione, il rimborso e la documentazione delle spese straordinarie legate ai figlioli i genitori si atterranno a quanto previsto dal Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sezione di Pordenone che si unisce al presente atto debitamente sottoscritto dalle parti per conoscenza ed accettazione;
4) l'assegno Unico Universale INPS sarà attribuito in toto alla sig.ra in quanto Parte_2 collocataria prevalente dei figli;
5) Confermarsi che quanto al mutuo gravante sulla residenza familiare, il signor Parte_1 provvederà al pagamento dell'intera rata mensile finchè la signora avrà un reddito netto Parte_2 da lavoro inferiore ad euro 1.000,00=, quando tale reddito avrà un ammontare compreso tra euro 1.000,00= ed euro 1.200,00= la stessa contribuirà al pagamento della suddetta rata mensile nella misura di euro 100,00=, con un reddito da euro 1.201,00= a euro 1.400,00= il contributo della stessa alla rata mensile sarà pari ad euro 200,00=, e infine, con un reddito da euro 1.401,00= in su il contributo della signora alla rata mensile sarà pari ad euro 250,00=; Parte_2
6)Confermarsi che il signor che svolge la professione di militare e si assenta spesso Parte_1 per missioni all'estero, si impegna sin da ora a versare alla signora , quale contributo Parte_2 da imputarsi allo sforzo aggiuntivo ed esclusivo profuso dalla stessa durante tali periodi nell'accudimento dei figli, la somma complessiva corrispondente ad 1/4 dei proventi della missione stessa secondo la seguente modalità: somma versata a mezzo bonifico bancario a rimpatrio avvenuto;
7)Confermarsi che il signor si impegna a versare alla signora , Parte_1 Parte_2 annualmente, una quota parte della tredicesima mensilità determinata in euro 600,00=, su accordo delle parti, entro 10 giorni dall'erogazione della stessa;
8)I ricorrenti signor e infine dichiarano -di non aver Parte_1 Parte_2 nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione, fatta eccezione per quanto previsto nel presente atto - di avere con il presente atto dato compiuta regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale e non connesso alla pregressa unione e per l'effetto, salvo l'adempimento di quanto sopra, di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
9)Spese ed onorari della presente procedura sono interamente suddivisi tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castiglione a Casauria (PE), in data 10/5/2003 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione a Casauria (PE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro Atti di Matrimonio, anno 2003 atto n. 3 parte II serie A).
Così deciso in Pordenone, il 17/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2025 da:
1) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1 residente in [...] C.F._1 con l'Avv. COSANO Maria Cristina, presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. COZZARIZZA Francesca, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castiglione a Casauria (PE), in data 10/5/2003 (Registro Atti di Matrimonio, anno 2003 atto n. 3 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21/12/2020 omologato con decreto n. 196/2021 del 12/1/2021 con i seguenti figli:
- n. a San Vito al Tagliamento (PN) il 19/2/2006 Controparte_1
- n. a San Vito al Tagliamento (PN) il 15/9/2008 Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Confermarsi l'affidamento dei figli (maggiorenne) ed (minorenne) ad CP_1 CP_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa coniugale sita in Spilimbergo (PN), alla via Livenza n.4, immobile che è ora in piena proprietà della sig.ra in forza dell'atto di trasferimento dd. 27.05.2021. a firma del dott. Parte_2
notaio in Spilimbergo, in esecuzione degli accordi di separazione;
Persona_1
2)Confermarsi che il padre terrà con sé a weekend alternati dal venerdì alla domenica CP_2 sera, con ciò occupandosi durante le permanenze anche di accompagnarlo ad eventuali attività scolastiche, extrascolastiche e seguendolo nei compiti assegnati lasciando al “grande minore”, la libertà di accordarsi direttamente con il padre su giornate ed orari, purché venga mantenuto con entrambi i genitori un rapporto significativo continuativo ed equilibrato. Inoltre il padre terrà con sé per CP_2
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo (date da concordare tra le parti ed il figlio entro il 15 maggio di ogni anno)
- ad anni alterni dall'inizio delle vacanze natalizie (come da calendario scolastico) fino al giorno 30 gennaio o da tale data fino al termine delle vacanze suddette periodo da concordarsi anche con il figliolo
- ad anni alterni durante le vacanze pasquali (salvo miglior accordo tra i genitori ed ); CP_2
3)Confermarsi che il signor si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli non ancora autonomi ed autosufficienti, un assegno mensile pari all'importo di euro 705,72= (euro 352,86= per ciascun figliolo), soggetto alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, che verrà versato in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente di spettanza della signora;
quanto alle spese straordinarie Parte_2 da affrontarsi nell'interesse dei figli ed saranno ripartite tra i genitori nella CP_1 CP_2 misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
per l'individuazione, il rimborso e la documentazione delle spese straordinarie legate ai figlioli i genitori si atterranno a quanto previsto dal Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sezione di Pordenone che si unisce al presente atto debitamente sottoscritto dalle parti per conoscenza ed accettazione;
4) l'assegno Unico Universale INPS sarà attribuito in toto alla sig.ra in quanto Parte_2 collocataria prevalente dei figli;
5) Confermarsi che quanto al mutuo gravante sulla residenza familiare, il signor Parte_1 provvederà al pagamento dell'intera rata mensile finchè la signora avrà un reddito netto Parte_2 da lavoro inferiore ad euro 1.000,00=, quando tale reddito avrà un ammontare compreso tra euro 1.000,00= ed euro 1.200,00= la stessa contribuirà al pagamento della suddetta rata mensile nella misura di euro 100,00=, con un reddito da euro 1.201,00= a euro 1.400,00= il contributo della stessa alla rata mensile sarà pari ad euro 200,00=, e infine, con un reddito da euro 1.401,00= in su il contributo della signora alla rata mensile sarà pari ad euro 250,00=; Parte_2
6)Confermarsi che il signor che svolge la professione di militare e si assenta spesso Parte_1 per missioni all'estero, si impegna sin da ora a versare alla signora , quale contributo Parte_2 da imputarsi allo sforzo aggiuntivo ed esclusivo profuso dalla stessa durante tali periodi nell'accudimento dei figli, la somma complessiva corrispondente ad 1/4 dei proventi della missione stessa secondo la seguente modalità: somma versata a mezzo bonifico bancario a rimpatrio avvenuto;
7)Confermarsi che il signor si impegna a versare alla signora , Parte_1 Parte_2 annualmente, una quota parte della tredicesima mensilità determinata in euro 600,00=, su accordo delle parti, entro 10 giorni dall'erogazione della stessa;
8)I ricorrenti signor e infine dichiarano -di non aver Parte_1 Parte_2 nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione, fatta eccezione per quanto previsto nel presente atto - di avere con il presente atto dato compiuta regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale e non connesso alla pregressa unione e per l'effetto, salvo l'adempimento di quanto sopra, di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
9)Spese ed onorari della presente procedura sono interamente suddivisi tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castiglione a Casauria (PE), in data 10/5/2003 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione a Casauria (PE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro Atti di Matrimonio, anno 2003 atto n. 3 parte II serie A).
Così deciso in Pordenone, il 17/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini