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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 173/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 173/2021 R.G. vertente:
TRA
, nato il [...] a [...] P.G. (ME), C.F. Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 Parte_2
P. Iva n. , e della P. Iva n. , tu rappresentato
[...] P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Corrado Correnti ( ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio professionale dell'avv. Costantino Spatafora sito in Messina (ME) viale Europa n. 83 is. 47.
-Appellante-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale società incorporante già giusto atto Controparte_2 Controparte_3 di fusione per Notaio di Milano del 12.04.2022 Rep. n. 6926 e Racc. 3496, con Persona_1 sede in Parma (PR) via Università n. 1, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Giuseppe Comito ( presso il cui studio professionale sito in Barcellona C.F._3
P.G. (ME) via Operai n. 102, è elettivamente domiciliata.
-Appellata-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 134/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 11.02.2021, nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al R.G. n. 1085/2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1) Ammettere nella forma e nel rito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, annullare e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
2) Accogliere, per l'effetto, tutte le domande di cui all'originario ricorso introduttivo, come di seguito riportate: a) Ritenere e dichiarare che il , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_3 segnalato alla centrale rischi della Banca d'Italia il nominativo del sig. anche quale Parte_1 legale rapp.te della e della per la somma di € 18.763/20.866 da maggio 2004 Parte_2 Parte_3
a gennaio 2006 in difetto di presupposti e condizioni di legge ed in assenza del preteso credito;
b) Dichiarare e ritenere, anche alla luce delle statuizioni della sentenza n. 261/2013 del Tribunale di Barcellona P.G., illegittima e contraria ai canoni di buona fede la segnalazione di cui al punto 1); c) Per l'effetto e conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, CP_4 subiti dal ricorrente in proprio e nelle qualità, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tenuto conto della permanenza della segnalazione per oltre un anno e mezzo dei pregiudizi causati al ricorrente;
3) In via gradata voglia la Corte adita ,in via istruttoria, comunque , se del caso, ove non sufficienti le prove documentanti, anche alla luce della richiesta di liquidazione equitativa , ammettere le prove orali articolati in primo grado, in narrativa richiamate, ovvero CTU di cui al punto 5 delle conclusioni, al fine di quantificare i danni subiti in conseguenza dello svincolo anticipato dei contratti assicurativi e finanziari, propri e dei familiari e/o soci, ovvero il valore dei cespiti vincolati per le garanzie reali , il danno da mancata commerciabilità degli stessi, rispetto ad diminuito odierno valore di mercato, nonché il differenziale tra tassi passivi del c/c e tassi del mutuo fondiario sull'importo di € 250.000, ed ancora il costo del denaro, secondo gli ordinari canali commerciali , per la somma di € 200,000,00 versata dal n.q., all' nell'arco temporale dal 31.12.2004 al 24.3.05 ( di cui Pt_1 CP_5 ai doc.ti 5.6.7. e 8 prodotti con il ricorso introduttivo).
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grada del giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di legge.”
Per l'appellata:
“Dichiarare e ritenere infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da Parte_1 in proprio e nella qualità di leg. rapp.te della e della avverso la sentenza Parte_2 Parte_3
n. 134/21 del Tribunale di Barcellona P. G. e, con qualunque statuizione, rigettarlo. Dichiarare, in ogni caso inammissibili i mezzi istruttori formulati ex adverso e rigettarli. Per il caso in cui la Corte ritenesse di doversi pronunciare per l'ammissibilità dei i mezzi di prova formulati ex adverso, ammettere la riprova con i testi indicati da controparte e per l'ammissione del capitolato relativo al rapporto Controparte_6
Si richiede, infine, che la Corte adotti ogni ulteriore disposizione che riterrà opportuna, utile e/o necessaria, anche in assenza di specifica domanda o richiesta, con vittoria di spese e compensi per questo grado del giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'odierno appellante , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della e della adiva il Tribunale di Parte_2 Parte_3
Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere, previo accertamento, la condanna del
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subìti in proprio e nella qualità, a Controparte_3 causa dell'illegittima iscrizione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia per il periodo da maggio 2004 a gennaio 2006, da liquidarsi anche in via equitativa. A sostegno della pretesa, esponeva: a) di aver appreso, occasionalmente, dell'avvenuta iscrizione del nominativo della società e dei soci ad opera dell'istituto bancario convenuto, per l'asserita insolvenza, da maggio 2004, di un importo pari a euro 18.763,00, somma oggetto di altro giudizio pendente innanzi allo stesso Tribunale conclusosi con l'accertamento del saldo negativo del c/c intrattenuto dalla Parte_2 per un importo di € 3.434,13;
[...]
b) di aver ricevuto grave nocumento (esso deducente oltre ai soci ed alla società dallo stesso rappresentati) consistente nella difficoltà di mantenimento degli affidamenti in essere con gli altri istituti di credito e di accesso a nuovi finanziamenti e mutui atti a garantire la liquidità nei rapporti coi fornitori dell'impresa di distribuzione carburante allo stesso facente capo;
nel necessario riscatto di diverse polizze assicurative utilizzate per “rientrare” dagli scoperti esistenti con gli altri istituti di credito e nella lesione della reputazione e dell'immagine; c) la natura illegittima della segnalazione, in quanto eseguita in violazione delle norme di comportamento imposte dal codice di deontologia e buona condotta (dolendosi della violazione del dovere di svolgere un'accurata istruttoria), nonché della buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
La causa si svolgeva nel contraddittorio dell'istituto di credito resistente, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta dell'8.10.2015, il quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione della con la quale asseriva di non aver mai intrattenuto alcun rapporto;
Parte_3 nel merito instava per il rigetto della domanda principale in quanto infondata, nonché sfornita di prova.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. – previo mutamento del rito disposto giusta ordinanza del 26.10.2015 – la causa veniva istruita attraverso le sole produzioni documentali accluse ai fascicoli delle parti.
Con la sentenza n. 134/2021, emessa e pubblicata in data 11.02.2021, il Tribunale di Barcellona P.G., così statuiva:
“-RIGETTA la domanda per le causali e spiegate in motivazione;
- COMPENSA le spese di lite.” Avverso la succitata pronuncia l'originario ricorrente, rimasto integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 09.03.2021, deducendone l'ingiustizia e l'illegittimità. In particolare, contestava l'erroneità della valutazione delle prove documentali sul danno offerte dal ricorrente e l'omessa dichiarazione di illegittimità della segnalazione.
3 Rappresentava nuovamente le difficoltà imprenditoriali riscontrate a seguito dell'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed affermava che anche solo da questo elemento il Tribunale avrebbe dovuto trarre il convincimento del comprovato nesso di causalità tra segnalazione ed il danno, al di là del carattere ritorsivo di detta condotta, stante l'accertato difetto dei presupposti e delle condizioni di legge per procedere alla segnalazione di sofferenza. In merito all'onere probatorio incombente su di lui, sottolineava di aver fornito adeguato supporto documentale del pregiudizio subìto e dal danno economico patito, consistente nella mancata acquisita liquidità per rigetto istanze di mutui e finanziamenti, da un lato, e dalla necessità di trovare fonti alternative di reperimento di fondi e garanzie, dall'altro, svincolando polizze e titoli per fare cassa, per rientrare dai conti ed evitare ulteriori danni, nonché offrendo garanzie reali su immobili a garanzia della fornitura di carburante. Instava, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure con accoglimento di tutte le domande originariamente articolate in prime cure, e conseguente condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subìti dall'appellante in proprio e nelle qualità, procedendo alla liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 30.06.2021 si costituiva in giudizio l'odierna appellata quale società incorporante il contestando Controparte_1 Controparte_2 la fondatezza delle domande avversarie e chiedendo la conferma in ogni parte della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti con conseguente vittoria di spese e compensi del presente giudizio di secondo grado.
Alla prima udienza di trattazione del 02.07.2021, la Corte rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Il fascicolo in oggetto, previa surroga disposta dal Presidente della I sez., transitava, prima sul ruolo del dott. , salvo poi essere rimesso sul ruolo dell'odierno relatore giusto Controparte_7 decreto n. 6/25 del 09.01.2025. Alla successiva udienza dell'11.03.2025, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, le parti depositavano note scritte di trattazione contenenti la precisazione delle conclusioni, e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la motivazione del provvedimento di prime cure nella parte in cui afferma “Né, del resto, contrariamente all'assunto attoreo, anche considerando la vicenda processuale sfociata nella adozione della sentenza n. 261/2013 (resa dal Tribunale intestato tra
[...]
n.q. di legale rapp.te della e ) può ricavarsi elemento probatorio Parte_1 Parte_2 Controparte_3 idoneo a far ritenere che è dalla illegittima iscrizione che è derivata la contrazione dell'accesso al credito di cui si duole parte attrice”.
4 Deduce il Biondo che l'istituto bancario ha agito in assenza dei presupposti di legge, segnalando a sofferenza un importo di oltre diciottomila euro a fronte di una posizione debitoria effettivamente accertata in altro giudizio di soli € 3.413,00, per cui, sostiene l'appellante, la comunicazione alla Centrale Rischi per la pretesa sofferenza di € 18.763,00 al 31.05.2004, aumentata ad € 20.866,00 fino al 31.01.2006 era del tutto illegittima e ritorsiva. Afferma, dunque, che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto accertare l'illiceità della condotta e accogliere i capi 1 e 2 della domanda attorea, indipendentemente dalla prova del danno, vista la gravità della condotta bancaria e la sua violazione dell'art. 1375 c.c..
§ 2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante , in proprio e Parte_1 nelle qualità, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1175, 1223, 1226,1375 e 2043 c.c.
Contesta il fatto che il primo giudicante non aveva riconosciuto né la responsabilità della banca per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, né il conseguente diritto al risarcimento del danno, liquidabile anche in via equitativa, pur in presenza di fatti incontestati e d'adeguato supporto probatorio. Rammenta parte appellante che, al fine di evitare ulteriori danni alla propria impresa, è stata costretta a pagare il debito, ancorché con riserva di ripetizione, proprio per ottenere la cancellazione di quella pregiudizialità per cui è causa;
e già da tale condotta il primo decidente avrebbe dovuto trarre il convincimento del comprovato nesso di causalità tra la segnalazione e il danno subito. In tema, richiama l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla giudice di legittimità secondo cui, per gli imprenditori, la segnalazione alla Centrale dei Rischi costituirebbe danno in re ipsa, insito nella segnalazione stessa poiché lesivo dell'immagine commerciale, l'onore e la reputazione della persona (fisica o giuridica) segnalata;
e perciò, nel caso di specie, non sarebbe neppure necessaria la prova analitica del danno, ma basterebbe la dimostrazione della condotta illecita.
§ 3. Con il terzo motivo d'appello il deduce che, in ipotesi di accertata illegittima Pt_1 segnalazione del debitore alla Centrale dei Rischi, come nel caso de quo, la giurisprudenza riconosce sia il danno non patrimoniale alla persona, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, sia il danno al patrimonio. Per di più, oltre all'illecito ex art. 2043 c.c., l'appellante sottolinea che la condotta della banca integrerebbe anche inadempimento contrattuale (ex art. 1223 c.c.), per aver violato obblighi di buona fede (art. 1375 c.c.) e correttezza (art. 1175 c.c.) nel rapporto con il cliente.
E proprio in tema di responsabilità contrattuale, asserisce il che era suo onere solo quello Pt_1 di provare il fatto illecito (segnalazione illegittima), mentre invece la banca convenuta in giudizio avrebbe dovuto dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione era dovuto a causa ad essa non imputabile (ex art. 1218 c.c.), ma ciò non è avvenuto.
§ 4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante , sempre in tema di Parte_1 prova del danno sofferto, evidenzia di aver depositato una serie di documenti utili a dimostrare il pregiudizio subìto ed il danno economico dallo stesso patito consistente nella mancata acquisita
5 liquidità per rigetto istanze di mutui e finanziamenti, da un lato, e dalla necessità di trovare fonti alternative di finanziamento, dall'altro, svincolando polizze e titoli per fare cassa, e per rientrare dalle scoperture dei conti ed evitare ulteriori danni, nonché offrendo garanzie reali su immobili a copertura delle forniture di carburante;
ipoteche che, poi, hanno impedito la commercializzazione degli stessi beni con ulteriori danni economici.
Relativamente alla quantificazione di detto danno, asserisce che risulti impossibile o comunque estremamente difficoltosa da determinare, e per tali ragioni chiede che venga stimata secondo l'apprezzamento equitativo del giudice, con funzione di colmare esclusivamente tale inevitabile lacuna relativa alla precisa quantificazione.
§ 5. Con il quinto motivo di gravame l'odierno appellante censura la statuizione con cui il Tribunale di prime cure ha affermato “dalla documentazione versata in atti, non può ritenersi sussistente il nesso causale nel senso della sicura riconducibilità, alla iscrizione operata dal , del diniego di Controparte_3 accesso ai finanziamenti chiesti agli istituti creditizi – quali, per ciò che è documentato, e Banco Controparte_8 di Sicilia - posto che le comunicazioni dei predetti istituti si inseriscono in un contesto caratterizzato dalla presenza di segnalazioni operate da altri enti, diversi dal (cfr. doc. n. 2, n. 3 n. 4 fascicolo attoreo) […] Controparte_3
Sicché, se è vero che la circostanza che esistevano anche altre segnalazioni non può essere invocata come esimente – come assume la difesa attorea – la stessa, tuttavia, è circostanza idonea ad incidere sulla configurazione del nesso causale perché non consente di ritenere che il diniego di concessione di linee di credito palesato dalla Controparte_8
e da Banco di Sicilia sia conseguenza riconducibile, in termini di causalità diretta, alla iscrizione operata ad iniziativa del ”. Controparte_3
L'originario attore, in particolare, sottolinea l'irrilevanza della circostanza che anche altri istituiti bancari avessero fatto analoga segnalazione, come eccepito dalla difesa avversaria, atteso che, come costantemente affermato dalla Corte di cassazione, in tema di concorso e/o responsabilità tutti i corresponsabili rispondono verso il danneggiato, e pertanto il avrebbe Controparte_3 dovuto rispondere indipendentemente per l'illegittima segnalazione.
§ 6. Con il sesto motivo d'impugnazione critica la motivazione della Parte_1 pronuncia di prime cure laddove ha statuito il rigetto della domanda per mancanza di prova, nonostante la mancata ammissione di quelle orali richieste tanto nell'atto introduttivo di primo grado, quanto nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2.
Sostiene l'appellante che, a fronte della specifica richiesta di prova orale in ordine alle difficoltà economiche causate dalla segnalazione e al ricorso a prestiti di amici e conoscenti per rimediare agli effetti delle restrizioni creditizie e ai dinieghi di mutui e finanziamenti, il rigetto della domanda per difetto di prova risulta illegittimo, in violazione del suo diritto di difesa.
§ 7. Infine, con il settimo motivo di gravame impugna la statuizione sulle spese contenuta in sentenza in quanto emessa in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Afferma che, tenuto conto della condotta della banca, il primo decidente avrebbe dovuto porre le spese del procedimento a carico della controparte, anche in caso di mancato accoglimento della domanda di risarcimento.
6 § 8. Di converso, l'appellata quale società incorporante il Controparte_1 [...]
contesta la fondatezza delle domande avversarie, e ne chiede il rigetto. Controparte_2
In punto di fatto, ribadisce che emerge incontrovertibilmente dalla certificazione prodotta dalla stessa parte attrice che la ha iniziato ad essere segnalata alla Centrale dei Rischi nel Parte_2 gennaio del 2004 ad opera della Banca Intesa S.p.a., che indicò un credito a sofferenza (cod. 551000), per un importo di € 40.858, privo di garanzie reali (cod. 110), dovuti per utilizzo (cod. 33) di una linea di credito. La segnalazione della odierna appellata (per € 18.763,00) inizia nel Maggio 2004 e dura fino al gennaio 2006; mentre dal settembre 2004, alle segnalazioni esistenti, si aggiunse la per un credito di € 21.505 e dal gennaio Controparte_9
2006 la Castello Finance s.r.l. per un credito di € 47.120. Pertanto, sostiene la banca che nulla avrebbe mutato la condizione di “segnalato a sofferenza” della né avrebbe in qualche modo potuto aggravare la posizione di fronte al sistema Parte_2 bancario., e dunque, nessun danno sarebbe derivato alla società attrice dal comportamento della banca convenuta. L'appellata ribadisce, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione della soggetto Parte_3 assolutamente diverso dalla e dalla individuale, con le quali deduce Parte_2 CP_10 di non aver mai avuto nessun rapporto contrattuale. Per le superiori argomentazioni, insiste per l'integrale conferma delle statuizioni di prime cure con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
§§§
§ 9.Venendo all'esame del merito, anzitutto, occorre rilevare che tutti i motivi di appello meritano di essere trattati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: essi, infatti, muovono dall'assunto che la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia di cui al ricorso introduttivo di prime cure è ingiusta in quanto fondata su un'erronea valutazione delle prove documentali, nonché sulla presunta inesistenza del danno da liquidarsi in via equitativa.
Invero, l'odierno appellante lamenta l'erroneità della statuizione pronunciata dal giudice di prime cure, allorquando, rigettando la domanda di condanna al risarcimento del danno subito, ha ritenuto che non sussistessero sufficienti elementi per concludere nel senso dell'esistenza del danno e del nesso causale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito. A tal proposito, afferma che il suddetto pregiudizio è dipeso dalla condotta illegittima dell'istituto bancario e deve essere risarcito sotto due diversi profili: a) il danno non patrimoniale subìto dalla persona, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, risarcibile anche in favore della persona giuridica, b) il danno al patrimonio direttamente connesso alla condotta serbata dalla convenuta per violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuali accertate nel corso del giudizio a titolo di inadempimento contrattuale.
7 In prima battuta, è bene operare una breve premessa per inquadrare la domanda di risarcimento del pregiudizio subito a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia. La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla Banca d'Italia (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da varie norme prevalentemente secondarie (Delib. CICR 16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D. Lgs. n. 385 del 1993); D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e;
Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994); decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 luglio 2012, n. 663; successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d'Italia). La Suprema Corte, nell'interpretare le norme di cui sopra, ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, essa presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (così, ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 09.07.2014 n. 15609, Rv. 631843 - 01).
Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito per cui: anche il debitore, il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione;
od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso;
si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi. Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l'usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi.
Ma se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: a) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
b) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
Sempre in tema, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 15609 del 09.07.2014, Rv. 631843 - 01).
8 § 10. Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, il giudice di prime cure pur dando per presupposta, nel caso de quo, un'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, ciò nonostante, ha rilevato l'assenza di prova in merito all'esatta consistenza del pregiudizio patito, nonché del nesso di causalità tra la condotta illecita e il peggioramento dell'andamento economico del danneggiato.
Ora, secondo l'appellante la prova di detto nesso causale deriverebbe dai seguenti documenti prodotti in giudizio: a) Rigetto di mutuo di € 250.000 da parte di (doc. 9.1.2006); CP_5
b) Rigetto finanziamento BDS (doc. 4 del 5/2005); c) Rientro conto corrente dal 31.12.2004 al 24.3.2005 di oltre € 200.000 (doc.ti 6,7,8 CP_5
e 9); d) Anticipato riscatto di polizza San OL vita (doc.10, 24.3.2005); e) Anticipato riscatto polizza vita moglie (doc.11, 24.3.2005); f) Riscatto anticipato altra polizza (doc.12, 29.3.2005); g) Riscatto anticipato polizza moglie (doc.13, 21.3.2005); h) Riscatto polizza moglie (doc.14, 20.4.2005); i) Riscatto quote fondo credit ras (doc. 15, 8.9.2005); l) Concessione ipoteca € 400.000 a garanzia pagamento forniture carburanti (doc.16, 8.4.2005).
Di converso, l'appellato istituto bancario - rammentando che la ha iniziato ad essere Parte_2 segnalata alla Centrale dei Rischi nel gennaio del 2004 ad opera della Banca Intesa S.p.a., che indicò un credito a sofferenza (cod. 551000), per un importo di € 40.858, privo di garanzie reali (cod. 110), dovuti per utilizzo (cod. 33) di una linea di credito – sostiene che nessun danno può essere derivato alla società attrice dal comportamento della banca convenuta atteso che la segnalazione di Banca Intesa è iniziata prima ed è perdurata dopo la cessazione di quella del
, non mutando in alcun modo la condizione di “segnalato a sofferenza” della Controparte_3
rispetto al sistema bancario. Parte_2
Dunque, per una compiuta trattazione dell'odierna contesa, si ritiene opportuno a questo punto verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta illecita dell'odierna appellata e il danno sofferto dall'impresa appellante.
Ebbene, secondo l'autorevole insegnamento giurisprudenziale condiviso dalla Suprema Corte, l'accertamento del danno patrimoniale causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.). (Cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - n. 29252 del 13.11.2024 (Rv. 672856
- 01)
9 Orbene, è noto che, in tema di responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della “condicio sine qua non”), nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili. Stante la diversità dei valori in gioco, la valutazione del nesso causale in sede civile presenta, rispetto all'accertamento penale, notevoli divergenze in relazione al regime probatorio applicabile: a differenza di quanto richiesto in sede penale (ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”), nel processo civile vige la regola della “preponderanza dell'evidenza” (altrimenti definita del “più probabile che non”) in coerenza con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò non toglie che l'accertamento in parola richieda la concorrente valutazione, da un lato, della (astratta) idoneità della condotta a cagionare il danno lamentato, dall'altro, della (effettiva) correlazione con l'evento in concreto verificatosi, apprezzata sulla scorta delle circostanze esistenti nella loro irripetibile singolarità per come emergenti dall'istruzione probatoria condotta nel processo. Ne consegue che non potrà ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta illegittima e il pregiudizio prospettato come sua possibile e normale conseguenza, qualora essa, pur se astrattamente idonea a provocare il danno lamentato, non ne costituisca l'effettiva ragione, per essere questo riconducibile in concreto - secondo la valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della inadeguatezza o illogicità della motivazione - ad un fatto diverso, idoneo a interrompere il nesso di causalità.
Più specificatamente, si è condivisibilmente affermato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno solo «… ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee …» (Cfr. Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 8778 del 3/4/2024).
Poste tali necessarie premesse, in riferimento al caso di specie, se può ritenersi sussistente la prova documentale del pregiudizio subìto dall'attore, relativamente alla mancata acquisita liquidità per rigetto istanze di mutui e finanziamenti e alla conseguente necessità di trovare fonti alternative di reperimento di fondi e garanzie (svincolando polizze e titoli di proprietà del e della Pt_1 coniuge per fare cassa, per rientrare dai conti ed evitare ulteriori danni Parte_4 all'impresa), presuntivamente ricollegabile, stante la stretta successione temporale, alle varie segnalazioni di cui si assume la illegittimità, ciò non basta a ritenere fondata la specifica domanda avanzata dalla società nei confronti dell'appellata.
10 Appare, invero, necessario nel caso di specie attenzionare due aspetti: 1) la sussistenza, per tutta la durata della segnalazione, di un'ulteriore “credito passato a sofferenza” ed iscritto alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia per un importo di gran lunga superiore rispetto a quello indicato dalla banca odierna appellata;
2) la totale assenza di prove utili a dimostrare che alla contrazione dei finanziamenti abbia fatto seguito un peggioramento dell'andamento economico dell'impresa danneggiata, in modo da ritenere l'esistenza del richiesto doppio nesso causale.
Il primo assume rilevanza pregnante proprio in funzione della verifica della sussistenza o meno del nesso di causalità tra il fatto illecito dedotto e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
difatti, se da una parte è incontestabile che l'originario attore si è visto rigettare una prima richiesta di finanziamento con missiva del 2005 ed anche la successiva richiesta di mutuo nel gennaio del 2006, d'altra parte è facilmente pronosticabile che le istanze di assistenza creditizia della non sarebbero state egualmente suscettibili di accoglimento Pt_2 data l'esistenza di una pregressa segnalazione a sofferenza (sin da gennaio 2004) ad opera della Banca Intesa S.p.a., che indicava un credito per un importo di € 40.858,00 privo di garanzie reali. A ciò si aggiunga che ancor prima di inoltrare la richiesta di finanziamento – poi declinata da Banco di Sicilia nel maggio 2005 – a far data dal 30.09.2004 si era inoltre aggiunta un'altra iscrizione “a sofferenza” di un credito vantato da Banca Antonveneta per l'importo di € 21.505,00. Ed ancora dal gennaio 2005 – sempre in data antecedente al diniego di finanziamento
– risultano iscritte ulteriori due segnalazioni da parte di Unicredit Banca d'impresa S.p.a. per un importo totale di € 654.464,00.
Inoltre, come rettamente evidenziato dal giudice di prime cure, le suddette lettere di diniego di concessione del finanziamento prima, e del mutuo poi, non contengono alcuno specifico riferimento alla segnalazione operata dal idoneo, eventualmente, a Controparte_3 ricondurre la responsabilità del danno contestato alla comunicazione operata dalla banca convenuta.
La sussistenza dei summenzionati eventi, precedenti e successivi, non permette, quindi, di stabilire con opportuna certezza la presenza di indizi da cui possa dedursi una causalità diretta tra la segnalazione ed il rigetto delle istanze di accesso al credito bancario e, dunque, del conseguente pregiudizio risentito dall'originario attore.
Al riguardo il Supremo Consesso ha più volte avuto modo di chiarire che:
«In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse» (Cass. Civ. Sez. 3, n. 19033 del 06.07.2021 - Rv. 661748 - 01).
11 Invero, l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia operata dall'odierna appellata oggi pur se astrattamente idonea a Controparte_3 Controparte_1 provocare il danno lamentato, indubbiamente non ne costituisce l'effettiva ragione, anzi facendo applicazione dei criteri di matrice giurisprudenziale della cd. “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”, è possibile ritenere che essa non sia la causa più probabile del danno rispetto a tutte le altre cause ad essa ricollegabili, specie dati i riscontri probatori presenti nel fascicolo.
Venendo al secondo aspetto - anch'esso di fondamentale importanza ai fini della risarcibilità del danno lamentato dal -, fermo restando che il danno subìto in conseguenza della Pt_1 segnalazione a sofferenza ben può essere provato anche a mezzo di presunzioni (Cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 3 n. 29252 del 13.11.2024; Cass. Civ. Sez. 3 n. 3133 del 10.02.2020), giova rimarcare l'assenza di qualsiasi prova utile a dimostrare il successivo nesso di causalità tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Difatti, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, la chiusura delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale da parte d'un istituto bancario o, come nel caso di specie, la mancata concessione di mutui o finanziamenti, potrebbe, in teoria, causarne la decozione tout court, oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile, od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate. Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell'accertamento del danno in esame, sia in sé, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi.
Ciò significa che il risarcimento va escluso se viene accertato, ad esempio, che si tratta di una società in crisi da anni, ed in egual modo anche laddove manchi la prova che la stretta sui finanziamenti sia collegata al comportamento illegittimo del soggetto segnalante (banca o intermediario).
Ebbene, nel caso de quo, l'accurato esame del compendio probatorio in atti non consente di affermare né che il pregiudizio lamentato si fosse posto -come detto- quale conseguenza immediata e diretta dell'illegittima segnalazione compiuta dall'appellata, né tantomeno che il diniego all'accesso al credito abbia provocato un significativo peggioramento dell'andamento economico dell'impresa qualificabile in termini di danno patrimoniale, aspetto non oggetto di puntuale di dimostrazione ad opera della parte onerata della relativa prova.
Le medesime considerazioni valgono riguardo al dedotto danno all'immagine e alla reputazione commerciale che il assume aver subito in conseguenza dell'illegittima segnalazione alla Pt_1
Centrale Rischi.
Stanti le superiori argomentazioni, questo Collegio non può che condividere le statuizioni pronunciate dal primo giudicante in ordine all'accertamento del danno e del nesso causale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito, nonché del nesso causale tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento
12 economico del soggetto danneggiato, il che conduce al rigetto di tutte le censure articolate dall'appellante poiché infondate.
§
Ne discende l'integrale rigetto dei motivi di appello articolati dall'appellante
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della e della Parte_1 Parte_2 [...]
con conseguente conferma della sentenza di prime cure n. 134/2021, emessa e Parte_3 pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 11.02.2021 a definizione del procedimento di primo grado iscritto al R.G. n. 1085/2015.
§§§
La soccombenza dell'odierno appellante impone la condanna di Parte_1 quest'ultimo, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore Controparte_1
quale società incorporante il in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, liquidate, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello, secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: «il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.» (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
e della nei confronti di quale società Parte_2 Parte_3 Controparte_1 incorporante il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 avverso la sentenza n. 134/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 11.02.2021 nell'ambito del procedimento di primo grado iscritto al R.G. n. 1085/2015, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna l'appellante , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della e della al pagamento delle spese del Parte_2 Parte_3 presente grado di giudizio in favore dell'appellata quale società Controparte_1 incorporante il in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, liquidate in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 173/2021 R.G. vertente:
TRA
, nato il [...] a [...] P.G. (ME), C.F. Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 Parte_2
P. Iva n. , e della P. Iva n. , tu rappresentato
[...] P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Corrado Correnti ( ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio professionale dell'avv. Costantino Spatafora sito in Messina (ME) viale Europa n. 83 is. 47.
-Appellante-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale società incorporante già giusto atto Controparte_2 Controparte_3 di fusione per Notaio di Milano del 12.04.2022 Rep. n. 6926 e Racc. 3496, con Persona_1 sede in Parma (PR) via Università n. 1, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Giuseppe Comito ( presso il cui studio professionale sito in Barcellona C.F._3
P.G. (ME) via Operai n. 102, è elettivamente domiciliata.
-Appellata-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 134/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 11.02.2021, nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al R.G. n. 1085/2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1) Ammettere nella forma e nel rito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, annullare e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
2) Accogliere, per l'effetto, tutte le domande di cui all'originario ricorso introduttivo, come di seguito riportate: a) Ritenere e dichiarare che il , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_3 segnalato alla centrale rischi della Banca d'Italia il nominativo del sig. anche quale Parte_1 legale rapp.te della e della per la somma di € 18.763/20.866 da maggio 2004 Parte_2 Parte_3
a gennaio 2006 in difetto di presupposti e condizioni di legge ed in assenza del preteso credito;
b) Dichiarare e ritenere, anche alla luce delle statuizioni della sentenza n. 261/2013 del Tribunale di Barcellona P.G., illegittima e contraria ai canoni di buona fede la segnalazione di cui al punto 1); c) Per l'effetto e conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, CP_4 subiti dal ricorrente in proprio e nelle qualità, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tenuto conto della permanenza della segnalazione per oltre un anno e mezzo dei pregiudizi causati al ricorrente;
3) In via gradata voglia la Corte adita ,in via istruttoria, comunque , se del caso, ove non sufficienti le prove documentanti, anche alla luce della richiesta di liquidazione equitativa , ammettere le prove orali articolati in primo grado, in narrativa richiamate, ovvero CTU di cui al punto 5 delle conclusioni, al fine di quantificare i danni subiti in conseguenza dello svincolo anticipato dei contratti assicurativi e finanziari, propri e dei familiari e/o soci, ovvero il valore dei cespiti vincolati per le garanzie reali , il danno da mancata commerciabilità degli stessi, rispetto ad diminuito odierno valore di mercato, nonché il differenziale tra tassi passivi del c/c e tassi del mutuo fondiario sull'importo di € 250.000, ed ancora il costo del denaro, secondo gli ordinari canali commerciali , per la somma di € 200,000,00 versata dal n.q., all' nell'arco temporale dal 31.12.2004 al 24.3.05 ( di cui Pt_1 CP_5 ai doc.ti 5.6.7. e 8 prodotti con il ricorso introduttivo).
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grada del giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di legge.”
Per l'appellata:
“Dichiarare e ritenere infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da Parte_1 in proprio e nella qualità di leg. rapp.te della e della avverso la sentenza Parte_2 Parte_3
n. 134/21 del Tribunale di Barcellona P. G. e, con qualunque statuizione, rigettarlo. Dichiarare, in ogni caso inammissibili i mezzi istruttori formulati ex adverso e rigettarli. Per il caso in cui la Corte ritenesse di doversi pronunciare per l'ammissibilità dei i mezzi di prova formulati ex adverso, ammettere la riprova con i testi indicati da controparte e per l'ammissione del capitolato relativo al rapporto Controparte_6
Si richiede, infine, che la Corte adotti ogni ulteriore disposizione che riterrà opportuna, utile e/o necessaria, anche in assenza di specifica domanda o richiesta, con vittoria di spese e compensi per questo grado del giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'odierno appellante , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della e della adiva il Tribunale di Parte_2 Parte_3
Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere, previo accertamento, la condanna del
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subìti in proprio e nella qualità, a Controparte_3 causa dell'illegittima iscrizione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia per il periodo da maggio 2004 a gennaio 2006, da liquidarsi anche in via equitativa. A sostegno della pretesa, esponeva: a) di aver appreso, occasionalmente, dell'avvenuta iscrizione del nominativo della società e dei soci ad opera dell'istituto bancario convenuto, per l'asserita insolvenza, da maggio 2004, di un importo pari a euro 18.763,00, somma oggetto di altro giudizio pendente innanzi allo stesso Tribunale conclusosi con l'accertamento del saldo negativo del c/c intrattenuto dalla Parte_2 per un importo di € 3.434,13;
[...]
b) di aver ricevuto grave nocumento (esso deducente oltre ai soci ed alla società dallo stesso rappresentati) consistente nella difficoltà di mantenimento degli affidamenti in essere con gli altri istituti di credito e di accesso a nuovi finanziamenti e mutui atti a garantire la liquidità nei rapporti coi fornitori dell'impresa di distribuzione carburante allo stesso facente capo;
nel necessario riscatto di diverse polizze assicurative utilizzate per “rientrare” dagli scoperti esistenti con gli altri istituti di credito e nella lesione della reputazione e dell'immagine; c) la natura illegittima della segnalazione, in quanto eseguita in violazione delle norme di comportamento imposte dal codice di deontologia e buona condotta (dolendosi della violazione del dovere di svolgere un'accurata istruttoria), nonché della buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
La causa si svolgeva nel contraddittorio dell'istituto di credito resistente, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta dell'8.10.2015, il quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione della con la quale asseriva di non aver mai intrattenuto alcun rapporto;
Parte_3 nel merito instava per il rigetto della domanda principale in quanto infondata, nonché sfornita di prova.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. – previo mutamento del rito disposto giusta ordinanza del 26.10.2015 – la causa veniva istruita attraverso le sole produzioni documentali accluse ai fascicoli delle parti.
Con la sentenza n. 134/2021, emessa e pubblicata in data 11.02.2021, il Tribunale di Barcellona P.G., così statuiva:
“-RIGETTA la domanda per le causali e spiegate in motivazione;
- COMPENSA le spese di lite.” Avverso la succitata pronuncia l'originario ricorrente, rimasto integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 09.03.2021, deducendone l'ingiustizia e l'illegittimità. In particolare, contestava l'erroneità della valutazione delle prove documentali sul danno offerte dal ricorrente e l'omessa dichiarazione di illegittimità della segnalazione.
3 Rappresentava nuovamente le difficoltà imprenditoriali riscontrate a seguito dell'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed affermava che anche solo da questo elemento il Tribunale avrebbe dovuto trarre il convincimento del comprovato nesso di causalità tra segnalazione ed il danno, al di là del carattere ritorsivo di detta condotta, stante l'accertato difetto dei presupposti e delle condizioni di legge per procedere alla segnalazione di sofferenza. In merito all'onere probatorio incombente su di lui, sottolineava di aver fornito adeguato supporto documentale del pregiudizio subìto e dal danno economico patito, consistente nella mancata acquisita liquidità per rigetto istanze di mutui e finanziamenti, da un lato, e dalla necessità di trovare fonti alternative di reperimento di fondi e garanzie, dall'altro, svincolando polizze e titoli per fare cassa, per rientrare dai conti ed evitare ulteriori danni, nonché offrendo garanzie reali su immobili a garanzia della fornitura di carburante. Instava, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure con accoglimento di tutte le domande originariamente articolate in prime cure, e conseguente condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subìti dall'appellante in proprio e nelle qualità, procedendo alla liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 30.06.2021 si costituiva in giudizio l'odierna appellata quale società incorporante il contestando Controparte_1 Controparte_2 la fondatezza delle domande avversarie e chiedendo la conferma in ogni parte della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti con conseguente vittoria di spese e compensi del presente giudizio di secondo grado.
Alla prima udienza di trattazione del 02.07.2021, la Corte rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Il fascicolo in oggetto, previa surroga disposta dal Presidente della I sez., transitava, prima sul ruolo del dott. , salvo poi essere rimesso sul ruolo dell'odierno relatore giusto Controparte_7 decreto n. 6/25 del 09.01.2025. Alla successiva udienza dell'11.03.2025, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, le parti depositavano note scritte di trattazione contenenti la precisazione delle conclusioni, e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la motivazione del provvedimento di prime cure nella parte in cui afferma “Né, del resto, contrariamente all'assunto attoreo, anche considerando la vicenda processuale sfociata nella adozione della sentenza n. 261/2013 (resa dal Tribunale intestato tra
[...]
n.q. di legale rapp.te della e ) può ricavarsi elemento probatorio Parte_1 Parte_2 Controparte_3 idoneo a far ritenere che è dalla illegittima iscrizione che è derivata la contrazione dell'accesso al credito di cui si duole parte attrice”.
4 Deduce il Biondo che l'istituto bancario ha agito in assenza dei presupposti di legge, segnalando a sofferenza un importo di oltre diciottomila euro a fronte di una posizione debitoria effettivamente accertata in altro giudizio di soli € 3.413,00, per cui, sostiene l'appellante, la comunicazione alla Centrale Rischi per la pretesa sofferenza di € 18.763,00 al 31.05.2004, aumentata ad € 20.866,00 fino al 31.01.2006 era del tutto illegittima e ritorsiva. Afferma, dunque, che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto accertare l'illiceità della condotta e accogliere i capi 1 e 2 della domanda attorea, indipendentemente dalla prova del danno, vista la gravità della condotta bancaria e la sua violazione dell'art. 1375 c.c..
§ 2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante , in proprio e Parte_1 nelle qualità, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1175, 1223, 1226,1375 e 2043 c.c.
Contesta il fatto che il primo giudicante non aveva riconosciuto né la responsabilità della banca per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, né il conseguente diritto al risarcimento del danno, liquidabile anche in via equitativa, pur in presenza di fatti incontestati e d'adeguato supporto probatorio. Rammenta parte appellante che, al fine di evitare ulteriori danni alla propria impresa, è stata costretta a pagare il debito, ancorché con riserva di ripetizione, proprio per ottenere la cancellazione di quella pregiudizialità per cui è causa;
e già da tale condotta il primo decidente avrebbe dovuto trarre il convincimento del comprovato nesso di causalità tra la segnalazione e il danno subito. In tema, richiama l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla giudice di legittimità secondo cui, per gli imprenditori, la segnalazione alla Centrale dei Rischi costituirebbe danno in re ipsa, insito nella segnalazione stessa poiché lesivo dell'immagine commerciale, l'onore e la reputazione della persona (fisica o giuridica) segnalata;
e perciò, nel caso di specie, non sarebbe neppure necessaria la prova analitica del danno, ma basterebbe la dimostrazione della condotta illecita.
§ 3. Con il terzo motivo d'appello il deduce che, in ipotesi di accertata illegittima Pt_1 segnalazione del debitore alla Centrale dei Rischi, come nel caso de quo, la giurisprudenza riconosce sia il danno non patrimoniale alla persona, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, sia il danno al patrimonio. Per di più, oltre all'illecito ex art. 2043 c.c., l'appellante sottolinea che la condotta della banca integrerebbe anche inadempimento contrattuale (ex art. 1223 c.c.), per aver violato obblighi di buona fede (art. 1375 c.c.) e correttezza (art. 1175 c.c.) nel rapporto con il cliente.
E proprio in tema di responsabilità contrattuale, asserisce il che era suo onere solo quello Pt_1 di provare il fatto illecito (segnalazione illegittima), mentre invece la banca convenuta in giudizio avrebbe dovuto dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione era dovuto a causa ad essa non imputabile (ex art. 1218 c.c.), ma ciò non è avvenuto.
§ 4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante , sempre in tema di Parte_1 prova del danno sofferto, evidenzia di aver depositato una serie di documenti utili a dimostrare il pregiudizio subìto ed il danno economico dallo stesso patito consistente nella mancata acquisita
5 liquidità per rigetto istanze di mutui e finanziamenti, da un lato, e dalla necessità di trovare fonti alternative di finanziamento, dall'altro, svincolando polizze e titoli per fare cassa, e per rientrare dalle scoperture dei conti ed evitare ulteriori danni, nonché offrendo garanzie reali su immobili a copertura delle forniture di carburante;
ipoteche che, poi, hanno impedito la commercializzazione degli stessi beni con ulteriori danni economici.
Relativamente alla quantificazione di detto danno, asserisce che risulti impossibile o comunque estremamente difficoltosa da determinare, e per tali ragioni chiede che venga stimata secondo l'apprezzamento equitativo del giudice, con funzione di colmare esclusivamente tale inevitabile lacuna relativa alla precisa quantificazione.
§ 5. Con il quinto motivo di gravame l'odierno appellante censura la statuizione con cui il Tribunale di prime cure ha affermato “dalla documentazione versata in atti, non può ritenersi sussistente il nesso causale nel senso della sicura riconducibilità, alla iscrizione operata dal , del diniego di Controparte_3 accesso ai finanziamenti chiesti agli istituti creditizi – quali, per ciò che è documentato, e Banco Controparte_8 di Sicilia - posto che le comunicazioni dei predetti istituti si inseriscono in un contesto caratterizzato dalla presenza di segnalazioni operate da altri enti, diversi dal (cfr. doc. n. 2, n. 3 n. 4 fascicolo attoreo) […] Controparte_3
Sicché, se è vero che la circostanza che esistevano anche altre segnalazioni non può essere invocata come esimente – come assume la difesa attorea – la stessa, tuttavia, è circostanza idonea ad incidere sulla configurazione del nesso causale perché non consente di ritenere che il diniego di concessione di linee di credito palesato dalla Controparte_8
e da Banco di Sicilia sia conseguenza riconducibile, in termini di causalità diretta, alla iscrizione operata ad iniziativa del ”. Controparte_3
L'originario attore, in particolare, sottolinea l'irrilevanza della circostanza che anche altri istituiti bancari avessero fatto analoga segnalazione, come eccepito dalla difesa avversaria, atteso che, come costantemente affermato dalla Corte di cassazione, in tema di concorso e/o responsabilità tutti i corresponsabili rispondono verso il danneggiato, e pertanto il avrebbe Controparte_3 dovuto rispondere indipendentemente per l'illegittima segnalazione.
§ 6. Con il sesto motivo d'impugnazione critica la motivazione della Parte_1 pronuncia di prime cure laddove ha statuito il rigetto della domanda per mancanza di prova, nonostante la mancata ammissione di quelle orali richieste tanto nell'atto introduttivo di primo grado, quanto nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2.
Sostiene l'appellante che, a fronte della specifica richiesta di prova orale in ordine alle difficoltà economiche causate dalla segnalazione e al ricorso a prestiti di amici e conoscenti per rimediare agli effetti delle restrizioni creditizie e ai dinieghi di mutui e finanziamenti, il rigetto della domanda per difetto di prova risulta illegittimo, in violazione del suo diritto di difesa.
§ 7. Infine, con il settimo motivo di gravame impugna la statuizione sulle spese contenuta in sentenza in quanto emessa in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Afferma che, tenuto conto della condotta della banca, il primo decidente avrebbe dovuto porre le spese del procedimento a carico della controparte, anche in caso di mancato accoglimento della domanda di risarcimento.
6 § 8. Di converso, l'appellata quale società incorporante il Controparte_1 [...]
contesta la fondatezza delle domande avversarie, e ne chiede il rigetto. Controparte_2
In punto di fatto, ribadisce che emerge incontrovertibilmente dalla certificazione prodotta dalla stessa parte attrice che la ha iniziato ad essere segnalata alla Centrale dei Rischi nel Parte_2 gennaio del 2004 ad opera della Banca Intesa S.p.a., che indicò un credito a sofferenza (cod. 551000), per un importo di € 40.858, privo di garanzie reali (cod. 110), dovuti per utilizzo (cod. 33) di una linea di credito. La segnalazione della odierna appellata (per € 18.763,00) inizia nel Maggio 2004 e dura fino al gennaio 2006; mentre dal settembre 2004, alle segnalazioni esistenti, si aggiunse la per un credito di € 21.505 e dal gennaio Controparte_9
2006 la Castello Finance s.r.l. per un credito di € 47.120. Pertanto, sostiene la banca che nulla avrebbe mutato la condizione di “segnalato a sofferenza” della né avrebbe in qualche modo potuto aggravare la posizione di fronte al sistema Parte_2 bancario., e dunque, nessun danno sarebbe derivato alla società attrice dal comportamento della banca convenuta. L'appellata ribadisce, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione della soggetto Parte_3 assolutamente diverso dalla e dalla individuale, con le quali deduce Parte_2 CP_10 di non aver mai avuto nessun rapporto contrattuale. Per le superiori argomentazioni, insiste per l'integrale conferma delle statuizioni di prime cure con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
§§§
§ 9.Venendo all'esame del merito, anzitutto, occorre rilevare che tutti i motivi di appello meritano di essere trattati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: essi, infatti, muovono dall'assunto che la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia di cui al ricorso introduttivo di prime cure è ingiusta in quanto fondata su un'erronea valutazione delle prove documentali, nonché sulla presunta inesistenza del danno da liquidarsi in via equitativa.
Invero, l'odierno appellante lamenta l'erroneità della statuizione pronunciata dal giudice di prime cure, allorquando, rigettando la domanda di condanna al risarcimento del danno subito, ha ritenuto che non sussistessero sufficienti elementi per concludere nel senso dell'esistenza del danno e del nesso causale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito. A tal proposito, afferma che il suddetto pregiudizio è dipeso dalla condotta illegittima dell'istituto bancario e deve essere risarcito sotto due diversi profili: a) il danno non patrimoniale subìto dalla persona, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, risarcibile anche in favore della persona giuridica, b) il danno al patrimonio direttamente connesso alla condotta serbata dalla convenuta per violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuali accertate nel corso del giudizio a titolo di inadempimento contrattuale.
7 In prima battuta, è bene operare una breve premessa per inquadrare la domanda di risarcimento del pregiudizio subito a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia. La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla Banca d'Italia (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da varie norme prevalentemente secondarie (Delib. CICR 16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D. Lgs. n. 385 del 1993); D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e;
Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994); decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 luglio 2012, n. 663; successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d'Italia). La Suprema Corte, nell'interpretare le norme di cui sopra, ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, essa presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (così, ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 09.07.2014 n. 15609, Rv. 631843 - 01).
Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito per cui: anche il debitore, il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione;
od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso;
si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi. Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l'usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi.
Ma se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: a) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
b) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
Sempre in tema, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 15609 del 09.07.2014, Rv. 631843 - 01).
8 § 10. Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, il giudice di prime cure pur dando per presupposta, nel caso de quo, un'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, ciò nonostante, ha rilevato l'assenza di prova in merito all'esatta consistenza del pregiudizio patito, nonché del nesso di causalità tra la condotta illecita e il peggioramento dell'andamento economico del danneggiato.
Ora, secondo l'appellante la prova di detto nesso causale deriverebbe dai seguenti documenti prodotti in giudizio: a) Rigetto di mutuo di € 250.000 da parte di (doc. 9.1.2006); CP_5
b) Rigetto finanziamento BDS (doc. 4 del 5/2005); c) Rientro conto corrente dal 31.12.2004 al 24.3.2005 di oltre € 200.000 (doc.ti 6,7,8 CP_5
e 9); d) Anticipato riscatto di polizza San OL vita (doc.10, 24.3.2005); e) Anticipato riscatto polizza vita moglie (doc.11, 24.3.2005); f) Riscatto anticipato altra polizza (doc.12, 29.3.2005); g) Riscatto anticipato polizza moglie (doc.13, 21.3.2005); h) Riscatto polizza moglie (doc.14, 20.4.2005); i) Riscatto quote fondo credit ras (doc. 15, 8.9.2005); l) Concessione ipoteca € 400.000 a garanzia pagamento forniture carburanti (doc.16, 8.4.2005).
Di converso, l'appellato istituto bancario - rammentando che la ha iniziato ad essere Parte_2 segnalata alla Centrale dei Rischi nel gennaio del 2004 ad opera della Banca Intesa S.p.a., che indicò un credito a sofferenza (cod. 551000), per un importo di € 40.858, privo di garanzie reali (cod. 110), dovuti per utilizzo (cod. 33) di una linea di credito – sostiene che nessun danno può essere derivato alla società attrice dal comportamento della banca convenuta atteso che la segnalazione di Banca Intesa è iniziata prima ed è perdurata dopo la cessazione di quella del
, non mutando in alcun modo la condizione di “segnalato a sofferenza” della Controparte_3
rispetto al sistema bancario. Parte_2
Dunque, per una compiuta trattazione dell'odierna contesa, si ritiene opportuno a questo punto verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta illecita dell'odierna appellata e il danno sofferto dall'impresa appellante.
Ebbene, secondo l'autorevole insegnamento giurisprudenziale condiviso dalla Suprema Corte, l'accertamento del danno patrimoniale causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.). (Cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - n. 29252 del 13.11.2024 (Rv. 672856
- 01)
9 Orbene, è noto che, in tema di responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della “condicio sine qua non”), nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili. Stante la diversità dei valori in gioco, la valutazione del nesso causale in sede civile presenta, rispetto all'accertamento penale, notevoli divergenze in relazione al regime probatorio applicabile: a differenza di quanto richiesto in sede penale (ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”), nel processo civile vige la regola della “preponderanza dell'evidenza” (altrimenti definita del “più probabile che non”) in coerenza con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò non toglie che l'accertamento in parola richieda la concorrente valutazione, da un lato, della (astratta) idoneità della condotta a cagionare il danno lamentato, dall'altro, della (effettiva) correlazione con l'evento in concreto verificatosi, apprezzata sulla scorta delle circostanze esistenti nella loro irripetibile singolarità per come emergenti dall'istruzione probatoria condotta nel processo. Ne consegue che non potrà ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta illegittima e il pregiudizio prospettato come sua possibile e normale conseguenza, qualora essa, pur se astrattamente idonea a provocare il danno lamentato, non ne costituisca l'effettiva ragione, per essere questo riconducibile in concreto - secondo la valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della inadeguatezza o illogicità della motivazione - ad un fatto diverso, idoneo a interrompere il nesso di causalità.
Più specificatamente, si è condivisibilmente affermato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno solo «… ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee …» (Cfr. Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 8778 del 3/4/2024).
Poste tali necessarie premesse, in riferimento al caso di specie, se può ritenersi sussistente la prova documentale del pregiudizio subìto dall'attore, relativamente alla mancata acquisita liquidità per rigetto istanze di mutui e finanziamenti e alla conseguente necessità di trovare fonti alternative di reperimento di fondi e garanzie (svincolando polizze e titoli di proprietà del e della Pt_1 coniuge per fare cassa, per rientrare dai conti ed evitare ulteriori danni Parte_4 all'impresa), presuntivamente ricollegabile, stante la stretta successione temporale, alle varie segnalazioni di cui si assume la illegittimità, ciò non basta a ritenere fondata la specifica domanda avanzata dalla società nei confronti dell'appellata.
10 Appare, invero, necessario nel caso di specie attenzionare due aspetti: 1) la sussistenza, per tutta la durata della segnalazione, di un'ulteriore “credito passato a sofferenza” ed iscritto alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia per un importo di gran lunga superiore rispetto a quello indicato dalla banca odierna appellata;
2) la totale assenza di prove utili a dimostrare che alla contrazione dei finanziamenti abbia fatto seguito un peggioramento dell'andamento economico dell'impresa danneggiata, in modo da ritenere l'esistenza del richiesto doppio nesso causale.
Il primo assume rilevanza pregnante proprio in funzione della verifica della sussistenza o meno del nesso di causalità tra il fatto illecito dedotto e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
difatti, se da una parte è incontestabile che l'originario attore si è visto rigettare una prima richiesta di finanziamento con missiva del 2005 ed anche la successiva richiesta di mutuo nel gennaio del 2006, d'altra parte è facilmente pronosticabile che le istanze di assistenza creditizia della non sarebbero state egualmente suscettibili di accoglimento Pt_2 data l'esistenza di una pregressa segnalazione a sofferenza (sin da gennaio 2004) ad opera della Banca Intesa S.p.a., che indicava un credito per un importo di € 40.858,00 privo di garanzie reali. A ciò si aggiunga che ancor prima di inoltrare la richiesta di finanziamento – poi declinata da Banco di Sicilia nel maggio 2005 – a far data dal 30.09.2004 si era inoltre aggiunta un'altra iscrizione “a sofferenza” di un credito vantato da Banca Antonveneta per l'importo di € 21.505,00. Ed ancora dal gennaio 2005 – sempre in data antecedente al diniego di finanziamento
– risultano iscritte ulteriori due segnalazioni da parte di Unicredit Banca d'impresa S.p.a. per un importo totale di € 654.464,00.
Inoltre, come rettamente evidenziato dal giudice di prime cure, le suddette lettere di diniego di concessione del finanziamento prima, e del mutuo poi, non contengono alcuno specifico riferimento alla segnalazione operata dal idoneo, eventualmente, a Controparte_3 ricondurre la responsabilità del danno contestato alla comunicazione operata dalla banca convenuta.
La sussistenza dei summenzionati eventi, precedenti e successivi, non permette, quindi, di stabilire con opportuna certezza la presenza di indizi da cui possa dedursi una causalità diretta tra la segnalazione ed il rigetto delle istanze di accesso al credito bancario e, dunque, del conseguente pregiudizio risentito dall'originario attore.
Al riguardo il Supremo Consesso ha più volte avuto modo di chiarire che:
«In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse» (Cass. Civ. Sez. 3, n. 19033 del 06.07.2021 - Rv. 661748 - 01).
11 Invero, l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia operata dall'odierna appellata oggi pur se astrattamente idonea a Controparte_3 Controparte_1 provocare il danno lamentato, indubbiamente non ne costituisce l'effettiva ragione, anzi facendo applicazione dei criteri di matrice giurisprudenziale della cd. “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”, è possibile ritenere che essa non sia la causa più probabile del danno rispetto a tutte le altre cause ad essa ricollegabili, specie dati i riscontri probatori presenti nel fascicolo.
Venendo al secondo aspetto - anch'esso di fondamentale importanza ai fini della risarcibilità del danno lamentato dal -, fermo restando che il danno subìto in conseguenza della Pt_1 segnalazione a sofferenza ben può essere provato anche a mezzo di presunzioni (Cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 3 n. 29252 del 13.11.2024; Cass. Civ. Sez. 3 n. 3133 del 10.02.2020), giova rimarcare l'assenza di qualsiasi prova utile a dimostrare il successivo nesso di causalità tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Difatti, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, la chiusura delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale da parte d'un istituto bancario o, come nel caso di specie, la mancata concessione di mutui o finanziamenti, potrebbe, in teoria, causarne la decozione tout court, oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile, od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate. Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell'accertamento del danno in esame, sia in sé, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi.
Ciò significa che il risarcimento va escluso se viene accertato, ad esempio, che si tratta di una società in crisi da anni, ed in egual modo anche laddove manchi la prova che la stretta sui finanziamenti sia collegata al comportamento illegittimo del soggetto segnalante (banca o intermediario).
Ebbene, nel caso de quo, l'accurato esame del compendio probatorio in atti non consente di affermare né che il pregiudizio lamentato si fosse posto -come detto- quale conseguenza immediata e diretta dell'illegittima segnalazione compiuta dall'appellata, né tantomeno che il diniego all'accesso al credito abbia provocato un significativo peggioramento dell'andamento economico dell'impresa qualificabile in termini di danno patrimoniale, aspetto non oggetto di puntuale di dimostrazione ad opera della parte onerata della relativa prova.
Le medesime considerazioni valgono riguardo al dedotto danno all'immagine e alla reputazione commerciale che il assume aver subito in conseguenza dell'illegittima segnalazione alla Pt_1
Centrale Rischi.
Stanti le superiori argomentazioni, questo Collegio non può che condividere le statuizioni pronunciate dal primo giudicante in ordine all'accertamento del danno e del nesso causale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito, nonché del nesso causale tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento
12 economico del soggetto danneggiato, il che conduce al rigetto di tutte le censure articolate dall'appellante poiché infondate.
§
Ne discende l'integrale rigetto dei motivi di appello articolati dall'appellante
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della e della Parte_1 Parte_2 [...]
con conseguente conferma della sentenza di prime cure n. 134/2021, emessa e Parte_3 pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 11.02.2021 a definizione del procedimento di primo grado iscritto al R.G. n. 1085/2015.
§§§
La soccombenza dell'odierno appellante impone la condanna di Parte_1 quest'ultimo, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore Controparte_1
quale società incorporante il in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, liquidate, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello, secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: «il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.» (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
e della nei confronti di quale società Parte_2 Parte_3 Controparte_1 incorporante il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 avverso la sentenza n. 134/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 11.02.2021 nell'ambito del procedimento di primo grado iscritto al R.G. n. 1085/2015, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna l'appellante , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della e della al pagamento delle spese del Parte_2 Parte_3 presente grado di giudizio in favore dell'appellata quale società Controparte_1 incorporante il in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, liquidate in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
14