TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3099/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3099/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
OF ES;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. OF ES.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: ““− dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in località Osimo (AN) in data 12.07.2014 dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 33 - parte II - Serie A dell'anno 2014;
− ordinare al Comune di Osimo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
- 1 - a) la figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
mantenendo la residenza privilegiata presso la madre in Osimo, via Ferrari n. Parte_1
6, ove viene collocata;
b) in virtù del predetto collocamento, l'ex casa familiare di via E. Ferrari n. 6 (di proprietà della sig.ra e della sorella per la quota di ½ pro indiviso e per la Parte_1 Parte_3 quale l'intestato Tribunale, già in sede di omologa della separazione, aveva disposto l'assegnazione) resterà assegnata alla sig.ra la quale vi continuerà ad abitare Parte_1
unitamente alla figlia minorenne;
Per_1
c) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, ecc. saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale la minore di volta in volta si verrà a trovare;
d) il diritto di visita del sig. con la figlia verrà esercitato a weekend Parte_2 Per_1
alterni (1° e 3° del mese) dal venerdì pomeriggio, quando la preleverà dalla scuola per poi riaccompagnarla dalla mamma la domenica sera prima di cena.
Infrasettimanalmente, il diritto di visita del padre con la figlia verrà esercitato, con pernotto, nella giornata di martedì, quando il sig. la preleverà da scuola alle ore 16:00 per Parte_2
poi riaccompagnarla a scuola la mattina successiva. Nelle settimane in cui trascorrerà Per_1
il fine settimana con la mamma, il sig. terrà con sé la figlia infrasettimanalmente, Parte_2
con pernotto, anche nella giornata di venerdì, quando la preleverà dalla scuola alle ore 14:00 per poi essere riaccompagnata dalla mamma il sabato mattina successivo, entro le ore 12:00.
Qualora il padre, in presenza di giustificato impedimento suo o della figlia, non potesse stare con la stessa nei giorni stabiliti, potrà recuperare il tempo perduto, in accordo con la mamma.
Il tutto sempre compatibilmente con le esigenze di salute, con le attività scolastiche ed extrascolastiche della bambina, nonché con gli impegni dei genitori.
Fermo quanto sopra, qualora uno dei genitori dovesse essere impegnato e non potesse tenere con sé nel periodo spettante secondo il calendario concordato, l'altro genitore dovrà Per_1 essere considerato “babysitter di prima chiamata”, potendo egli stesso sopperire all'impossibilità dell'altro, tenendo la figlia con sé.
- 2 - Il presente calendario potrà essere modificato congiuntamente dai sig.ri e Parte_1
purché nel rispetto degli impegni scolastici, di salute e ricreativi della minore, Parte_2
nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Ove le modifiche al presente calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con un congruo anticipo (minimo 2 giorni) e da quest'ultimo accettate. Resta quindi inteso che senza un espresso consenso di entrambi i genitori non potranno essere adottate modifiche agli accordi in questa sede assunti, rimanendo in vigore le modalità di visita stabilite nel presente ricorso.
Il calendario settimanale sarà rispettato anche nei periodi delle vacanze scolastiche di , Per_1
allorquando la bambina sarà prelevata dalla casa familiare anziché da scuola.
e) Per quanto riguarda il diritto di visita dei genitori con la figlia in occasione delle Per_1 varie festività, i ricorrenti sono concordi nell'alternarsi nel seguente modo:
➢ negli anni pari, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Per_1
Natale con il padre, con il quale trascorrerà anche il periodo tra il 26 ed il 31 Dicembre, mentre con la madre trascorrerà i giorni dal 1° al 6 Gennaio. Negli anni dispari, i periodi in cui Per_1 starà con l'uno o con l'altro genitore saranno invertiti.
➢ Negli anni pari, trascorrerà la Domenica di Pasqua con la mamma ed il Lunedì Per_1
dell'Angelo con il papà, mentre per gli anni dispari le giornate di visita verranno invertite.
➢ Quanto al giorno del compleanno di , i genitori seguiranno il normale calendario Per_1
settimanale. Alla eventuale festa di compleanno della minore potranno partecipare entrambi i genitori. Lo stesso dicasi per cerimonie e festeggiamenti relativi alla Comunione, alla cresima, ecc., alle quali potranno partecipare entrambi i genitori unitamente ai parenti di ciascun ramo genitoriale.
➢ La minore potrà trascorrere il giorno del compleanno della mamma con quest'ultima ed il giorno del compleanno del papà con quest'ultimo.
➢ Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, da Giugno a Settembre potrà Per_1
trascorrere 8 giorni consecutivi con ciascun genitore, senza rispettare il calendario settimanale stabilito in tale periodo. Ciascun genitore dovrà comunicare e concordare con l'altro genitore, entro il 15 Giugno di ogni anno, i giorni da trascorrere con la figlia. Resta inteso che, quando
- 3 - la minore trascorrerà il periodo di vacanza con uno dei due genitore, sarà comunque libera di contattare telefonicamente l'altro genitore, nonché di essere dallo stesso contattata.
f) Entrambi i genitori consentono alla minore di contattare nonni, zii, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dai medesimi contattata, anche telefonicamente;
g) i ricorrenti si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minore Le spese di rilascio per Persona_2
i suddetti documenti saranno suddivise al 50% senza necessità di preventivo accorso o consenso.
h) I ricorrenti, nella loro qualifica di genitori e nell'esclusivo interesse della figlia minore, si impegnano sin d'ora a comunicarsi l'un l'altra le rispettive residenze o dimore, nonché recapiti telefonici, nel caso nel corso del tempo dovessero mutare. Entrambi i ricorrenti si impegnano, altresì, a comunicare ogni eventuale spostamento effettuato con la figlia minore in Per_1
località fuori Regione.
i) Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo mensile al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario della figlia , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat-costo della vita. Detta contribuzione verrà versata entro il giorno 21 di ogni mese mediante bonifico bancario, sul conto corrente acceso preso la Unicredit S.p.a. ed intestato alla sig.ra avente il seguente IBAN: IT 82 Parte_1
L 020 0837 4970 0010 1538 277.
j) I ricorrenti convengono che le spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per la figlia verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e, salvo diversi Per_1
accordi, esse saranno versate nella percentuale di spettanza, a semplice richiesta. Le spese straordinarie dovranno essere concordate e documentate dai genitori, ad eccezione di quelle indicate dal Protocollo n. 139 in materia di famiglia, elaborato dalla conferenza distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione del c.d. “Riforma Cartabia” per il settore civile (d. lgs n. 149/2022) sottoscritto in data 10 luglio 2024, che espressamente si richiama e che i genitori dichiarano di conoscere, e che non necessitano di previa concertazione.
In caso di somme per spese straordinarie eventualmente anticipate da uno dei genitori, questi potrà pretendere la restituzione della quota di spettanza dell'altro, previa esibizione della relativa documentazione.
- 4 - k) I ricorrenti concordano che l'assegno unico familiare venga erogato dall'Inps a favore della sig.ra ed il sig. si impegna a collaborare in tal senso anche per la Parte_1 Parte_2
richiesta a favore della sig.ra Parte_1
l) I sig.ri e dichiarano espressamente di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti, potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese l'uno nei confronti dell'altro a nessun titolo, avendo definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Osimo il 12/07/2014, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (in data 27/11/2014) e che, dopo diversi anni di Per_1 matrimonio, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente e da allora non vi è stata alcuna riconciliazione tra loro.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 05/08/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 4010/2022 del 20/04/2022 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 12/04/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 5 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Osimo il
12/07/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo al n. 33, parte 2, serie A, dell'anno 2014.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
Osimo il 12/07/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Osimo al n. 33, parte 2, serie A, dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3099/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
OF ES;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. OF ES.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: ““− dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in località Osimo (AN) in data 12.07.2014 dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 33 - parte II - Serie A dell'anno 2014;
− ordinare al Comune di Osimo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
- 1 - a) la figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
mantenendo la residenza privilegiata presso la madre in Osimo, via Ferrari n. Parte_1
6, ove viene collocata;
b) in virtù del predetto collocamento, l'ex casa familiare di via E. Ferrari n. 6 (di proprietà della sig.ra e della sorella per la quota di ½ pro indiviso e per la Parte_1 Parte_3 quale l'intestato Tribunale, già in sede di omologa della separazione, aveva disposto l'assegnazione) resterà assegnata alla sig.ra la quale vi continuerà ad abitare Parte_1
unitamente alla figlia minorenne;
Per_1
c) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, ecc. saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale la minore di volta in volta si verrà a trovare;
d) il diritto di visita del sig. con la figlia verrà esercitato a weekend Parte_2 Per_1
alterni (1° e 3° del mese) dal venerdì pomeriggio, quando la preleverà dalla scuola per poi riaccompagnarla dalla mamma la domenica sera prima di cena.
Infrasettimanalmente, il diritto di visita del padre con la figlia verrà esercitato, con pernotto, nella giornata di martedì, quando il sig. la preleverà da scuola alle ore 16:00 per Parte_2
poi riaccompagnarla a scuola la mattina successiva. Nelle settimane in cui trascorrerà Per_1
il fine settimana con la mamma, il sig. terrà con sé la figlia infrasettimanalmente, Parte_2
con pernotto, anche nella giornata di venerdì, quando la preleverà dalla scuola alle ore 14:00 per poi essere riaccompagnata dalla mamma il sabato mattina successivo, entro le ore 12:00.
Qualora il padre, in presenza di giustificato impedimento suo o della figlia, non potesse stare con la stessa nei giorni stabiliti, potrà recuperare il tempo perduto, in accordo con la mamma.
Il tutto sempre compatibilmente con le esigenze di salute, con le attività scolastiche ed extrascolastiche della bambina, nonché con gli impegni dei genitori.
Fermo quanto sopra, qualora uno dei genitori dovesse essere impegnato e non potesse tenere con sé nel periodo spettante secondo il calendario concordato, l'altro genitore dovrà Per_1 essere considerato “babysitter di prima chiamata”, potendo egli stesso sopperire all'impossibilità dell'altro, tenendo la figlia con sé.
- 2 - Il presente calendario potrà essere modificato congiuntamente dai sig.ri e Parte_1
purché nel rispetto degli impegni scolastici, di salute e ricreativi della minore, Parte_2
nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Ove le modifiche al presente calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con un congruo anticipo (minimo 2 giorni) e da quest'ultimo accettate. Resta quindi inteso che senza un espresso consenso di entrambi i genitori non potranno essere adottate modifiche agli accordi in questa sede assunti, rimanendo in vigore le modalità di visita stabilite nel presente ricorso.
Il calendario settimanale sarà rispettato anche nei periodi delle vacanze scolastiche di , Per_1
allorquando la bambina sarà prelevata dalla casa familiare anziché da scuola.
e) Per quanto riguarda il diritto di visita dei genitori con la figlia in occasione delle Per_1 varie festività, i ricorrenti sono concordi nell'alternarsi nel seguente modo:
➢ negli anni pari, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Per_1
Natale con il padre, con il quale trascorrerà anche il periodo tra il 26 ed il 31 Dicembre, mentre con la madre trascorrerà i giorni dal 1° al 6 Gennaio. Negli anni dispari, i periodi in cui Per_1 starà con l'uno o con l'altro genitore saranno invertiti.
➢ Negli anni pari, trascorrerà la Domenica di Pasqua con la mamma ed il Lunedì Per_1
dell'Angelo con il papà, mentre per gli anni dispari le giornate di visita verranno invertite.
➢ Quanto al giorno del compleanno di , i genitori seguiranno il normale calendario Per_1
settimanale. Alla eventuale festa di compleanno della minore potranno partecipare entrambi i genitori. Lo stesso dicasi per cerimonie e festeggiamenti relativi alla Comunione, alla cresima, ecc., alle quali potranno partecipare entrambi i genitori unitamente ai parenti di ciascun ramo genitoriale.
➢ La minore potrà trascorrere il giorno del compleanno della mamma con quest'ultima ed il giorno del compleanno del papà con quest'ultimo.
➢ Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, da Giugno a Settembre potrà Per_1
trascorrere 8 giorni consecutivi con ciascun genitore, senza rispettare il calendario settimanale stabilito in tale periodo. Ciascun genitore dovrà comunicare e concordare con l'altro genitore, entro il 15 Giugno di ogni anno, i giorni da trascorrere con la figlia. Resta inteso che, quando
- 3 - la minore trascorrerà il periodo di vacanza con uno dei due genitore, sarà comunque libera di contattare telefonicamente l'altro genitore, nonché di essere dallo stesso contattata.
f) Entrambi i genitori consentono alla minore di contattare nonni, zii, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dai medesimi contattata, anche telefonicamente;
g) i ricorrenti si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minore Le spese di rilascio per Persona_2
i suddetti documenti saranno suddivise al 50% senza necessità di preventivo accorso o consenso.
h) I ricorrenti, nella loro qualifica di genitori e nell'esclusivo interesse della figlia minore, si impegnano sin d'ora a comunicarsi l'un l'altra le rispettive residenze o dimore, nonché recapiti telefonici, nel caso nel corso del tempo dovessero mutare. Entrambi i ricorrenti si impegnano, altresì, a comunicare ogni eventuale spostamento effettuato con la figlia minore in Per_1
località fuori Regione.
i) Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo mensile al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario della figlia , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat-costo della vita. Detta contribuzione verrà versata entro il giorno 21 di ogni mese mediante bonifico bancario, sul conto corrente acceso preso la Unicredit S.p.a. ed intestato alla sig.ra avente il seguente IBAN: IT 82 Parte_1
L 020 0837 4970 0010 1538 277.
j) I ricorrenti convengono che le spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per la figlia verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e, salvo diversi Per_1
accordi, esse saranno versate nella percentuale di spettanza, a semplice richiesta. Le spese straordinarie dovranno essere concordate e documentate dai genitori, ad eccezione di quelle indicate dal Protocollo n. 139 in materia di famiglia, elaborato dalla conferenza distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione del c.d. “Riforma Cartabia” per il settore civile (d. lgs n. 149/2022) sottoscritto in data 10 luglio 2024, che espressamente si richiama e che i genitori dichiarano di conoscere, e che non necessitano di previa concertazione.
In caso di somme per spese straordinarie eventualmente anticipate da uno dei genitori, questi potrà pretendere la restituzione della quota di spettanza dell'altro, previa esibizione della relativa documentazione.
- 4 - k) I ricorrenti concordano che l'assegno unico familiare venga erogato dall'Inps a favore della sig.ra ed il sig. si impegna a collaborare in tal senso anche per la Parte_1 Parte_2
richiesta a favore della sig.ra Parte_1
l) I sig.ri e dichiarano espressamente di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti, potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese l'uno nei confronti dell'altro a nessun titolo, avendo definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Osimo il 12/07/2014, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (in data 27/11/2014) e che, dopo diversi anni di Per_1 matrimonio, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente e da allora non vi è stata alcuna riconciliazione tra loro.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 05/08/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 4010/2022 del 20/04/2022 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 12/04/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 5 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Osimo il
12/07/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo al n. 33, parte 2, serie A, dell'anno 2014.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
Osimo il 12/07/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Osimo al n. 33, parte 2, serie A, dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -