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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1161/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di SO, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario LE NT, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1161 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Parte_1 TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa, in virtù di procura alle liti su atto separato allegato in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Giuseppe De Rubertis presso il cui studio professionale, in SO via A. Scatolone n. 13, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Giacinto Macchiarola presso il cui studio professionale, in SO via Muricchio n. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.7.2022, l'impresa Geom. riferiva di essere Parte_2
proprietaria di ponteggi per l'edilizia, marca FR e marca PI, che tra il 2019 e 2020, su richiesta della società convenuta concedeva in comodato senza la Controparte_2
stipula dell'atto scritto né la determinazione del termine per la restituzione in ragione dello stretto rapporto di parentela con il sig. Assumeva, in particolare, di aver consegnato alla Controparte_1
convenuta circa 750 metri di ponteggio marca FR e 800 metri di ponteggio marca PI oltre una sagomatrice elettrica ed una troncatrice elettrica da utilizzare per la lavorazione del ferro. Dopo
richiesta formale di restituzione di detti beni avanzata nell'anno 2021, stante la mancata restituzione,
pagina 1 di 9 conveniva perciò in giudizio l' chiedendo la sua condanna alla restituzione Controparte_2
dei suddetti beni o, in alternativa, la condanna al pagamento del loro controvalore, quantificato in euro
60.000,00, oltre al risarcimento del danno per il ritardo nella restituzione dei beni a decorrere dalla richiesta formalizzata in data 25.1.2022 sino alla effettiva riconsegna, parametrato al costo del nolo per attrezzature analoghe, pari a euro 1.500,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta contestando ogni Pt_2 Controparte_1
avversa pretesa e deduzione, evidenziando anzitutto come la domanda era improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, eccepiva poi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, affermava che non era mai intercorso con la parte attrice alcun contratto di comodato nè era in possesso dei beni chiesti in restituzione.
Esperita la mediazione e ammesse le prove orali dedotte dalle parti, si provvedeva all'escussione dei testi ammessi. Esaurita l'istruttoria orale e ritenuta superflua la C.T.U. pure dedotta dalla parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2025 concedendo alle parti termine per il deposito delle note di rito.
Preliminarmente, sull'eccezione di improcedibilità della domanda, non vi è ragione di pronunciarsi,
stante l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo (cfr. all. n. 1 e 2 delle note depositate in data 23.5.2023).
Ritiene il Tribunale che debba essere disattesa anche l'ulteriore eccezione preliminare di nullità
dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., avanzata dalla parte convenuta.
L'art. 164, comma 4, cpc chiarisce come la citazione è nulla: “se è omesso o risulta assolutamente
incerto il requisito stabilito nell'art. 163 c.p.c. n. 3 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4
dello stesso articolo”; tuttavia, con riguardo ai vizi dell'edictio actionis, la Suprema Corte ha precisato che la nullità ex art. 164, comma 4, cpc si produce solo quando risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda, oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto o pagina 2 di 9 delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allegati (cfr. Cass. n. 14071/2016).
Nel caso in esame, la domanda è stata compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum,
soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, comma 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Parte convenuta, infatti, ha approntato una compiuta linea di difesa contestando sotto tutti i profili la domanda della società attrice.
Ciò premesso, si osserva, in diritto, che il contratto di comodato non richiede la prova che i beni siano di proprietà del comodante, in quanto la concessione di godimento precario di un bene mobile a terzi è
facoltà che non spetta esclusivamente al proprietario, bensì anche a chi ne ha il possesso o la detenzione (Cfr. Corte di Cass. n.25052/2018; Cass. 16742/2021: “l'azione personale di restituzione è
destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza
volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non
presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione
di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei
confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui
accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”.
Entrando nel merito della vicenda di cui si discute, risulta anzitutto, in relazione alle domande tutte formulate dalla parte attrice, per la restituzione di beni ed attrezzature che si assumono concessi in comodato gratuito alla società convenuta per l'impiego nella sua attività di imprenditore edile, che le parti non hanno sottoscritto alcun contratto, tuttavia il comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non è soggetto a particolare forma e quello previsto nel caso in esame, in base alle deduzioni di parte attrice, deve qualificarsi come comodato c.d. precario di cui all'art. 1810 c.c., che si connota per la mancata pattuizione di un termine per la restituzione e l'impossibilità di desumerlo dall'uso al quale il bene è destinato, per cui il comodatario deve restituirlo a richiesta. pagina 3 di 9 Quindi, parte attrice assume di aver concesso in forza di un contratto di comodato verbale il godimento dei beni ed attrezzature alla società convenuta e di aver richiesto invano la restituzione;
l'odierna convenuta ha fermamente contestato che le attrezzature in questione le fossero state concesse in comodato o di averne il possesso.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, spetta a parte attrice l'onere della prova del comodato che invoca e, pertanto, in assenza di prove concrete e dirette del contratto la domanda di restituzione basata su un presunto comodato non può essere accolta (cfr. Cass. n. 9310/2025).
Sulla base di tale condivisibile principio di legittimità occorre verificare se parte attrice, a mezzo della documentazione depositata e delle prove espletate, abbia o meno assolto il proprio onere probatorio.
Premesso che dal materiale documentale prodotto non è possibile stabilire con certezza la corrispondenza tra i beni che la società attrice avrebbe acquistato nel 2002 e nel 2004 e quelli asseritamente consegnati alla convenuta tra il 2019 e il 2020 e che dall'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società convenuta non è possibile desumere alcuna confessione in merito alla consegna dei ponteggi oggetto di causa, vengono in rilevo a questo punto le risultanze delle prove testimoniali.
Ascoltato il teste di parte attrice: 1) ha riferito che in più Testimone_1 Parte_2
occasioni ha concesso all'impresa i ponteggi marca FR e marca PI, Controparte_1
unitamente agli accessori, tuttavia ha precisato: “ nulla so con riferimento al contratto di comodato
….relativamente agli anni 2019-2020 non posso dire nulla in quanto avevo smesso di lavorare con
l' dall'anno 2010”. Inoltre, alla specifica domanda se è vero che tra il 2019 e il Parte_2
2020, su richiesta della impresa l'impresa del geom. aveva CP_1 Parte_2
provveduto a consegnare all'impresa convenuta 750 metri circa di ponteggio completo marca FR,
800 metri circa di ponteggio completo marca PI, una sagomatrice elettrica e una troncatrice elettrica, il teste ha risposto: “ nulla so, ho già precisato le ragioni sopra”. Interrogato sulle circostanze se è vero che tutti i beni innanzi elencati venivano prelevati dal deposito dell'attrice sito in SO pagina 4 di 9 alla C/da Coste n.106 e che il sig. autista dell'impresa per conto Persona_1 CP_1
di quest'ultima si recava in più occasioni, e da ultimo nel 2020, presso la sede dell'
[...]
, in c.da Coste 106 di SO, per ritirare entrambe le impalcature (FR e Parte_2
PI) ed altra strumentazione edile, e trasportarle sui cantieri dell'impresa il teste ha CP_1
risposto: “ Si è vero, la circostanza mi risulta però fino all'anno 2010, anno in cui ho smesso di
lavorare per l' .per quanto mi riguarda io ho montato la impalcatura marca Parte_3
FR e PI di proprietà del , soltanto nel cantiere aperto presso il Castello Monforte Parte_2
di SO, orientativamente intorno agli anni 2006 e 2007”; sulla ulteriore circostanza se è vero che sui cantieri di Busso (Chiesa), RA (Chiesa), SO (Cattedrale e Castello Monforte),
SO (Marzitelli) e LL NI, le impalcature FR e PI di proprietà
dell'impresa erano state montate dai signori e Parte_2 Testimone_1 CP_3
, operai dell' , il teste ha riferito: “ Posso solo dire che le impalcature che mi
[...] Parte_2
vengono mostrate in foto, sono certamente di marca FR e PI, ma non posso dire di chi
sono”…non posso dire se i ponteggi FR e PI sono quelli concessi in comodato dal sig.
all'Impresa ma posso dire che il ponteggio FR è zincato e quello PI è Parte_2 CP_1
verniciato in rosso…i ponteggi FR quando escono dalla fabbrica hanno apposto in ogni singolo
elemento il punzone della marca e dell'anno di produzione”; 2) , teste di parte Testimone_2
convenuta, ascoltato a prova diretta e contraria sulle circostanze di cui alla seconda memoria di parte attrice, ha riferito: “l' e l' si prestavano/scambiavano i ponteggi di Parte_2 Controparte_2
marca FR e PI, lo so perché io li andavo a caricare presso l' ” , tuttavia ha Parte_2
precisato di non sapere nulla sull'esistenza di un contratto di comodato e che tra l'anno 2019 e l'anno
2020 non vi era stata alcuna consegna di ponteggi da parte del : “in questi anni, da quello che Parte_2
mi risulta, l' non ha prestato nessun ponteggio all'Impresa quello Parte_2 Parte_4
che io ricordo, i suddetti ponteggi sono stati prelevati intorno agli anni 2015/2016…non è vero per
quanto riguarda l'anno 2020”; ha riferito che nessuna impalcatura di proprietà della società attrice era pagina 5 di 9 stata installata a mezzo degli operai della stessa sui cantieri di Busso (Chiesa), RA (Chiesa),
SO (Cattedrale e Castello Monforte), SO (Marzitelli) e LL NI,
precisando che: “ la marca delle impalcature (le cui foto venivano poste in visione al teste) corrisponde
a quella di marca FR e PI, ma non posso dire di chi sono….il ponteggio PI è rosso e
quello FR è zincato”. Il teste interrogato, poi, sui capitoli di prova contraria indiretta della memoria n. 3 ex art. 182 c.p.c. di parte convenuta, se è vero che l'Impresa aveva mai svolto CP_1
lavori presso il Castello Monforte di SO, il teste ha risposto: “ non mi risulta” , mentre ha risposto affermativamente che durante il periodo Covid i cantieri erano chiusi con un lucchetto e potevano accedere solo gli operai autorizzati (“ avevamo una bacheca con i nominativi di coloro che
potevano accedere al cantiere”) e che sui cantieri della ditta i ponteggi venivano montati CP_1
solo dagli operai della stessa Ditta;
3) , teste di parte attrice, ha confermato che le Controparte_3
due imprese si: “prestavano reciprocamente attrezzi vari tra cui anche le impalcature di marca
FR e PI, che erano di proprietà, a me risulta, del sig. , tanto so in quanto sono Parte_2
stato dipendente del sig. sino al 2012 e, precedentemente, per alcuni periodi, sono stato Parte_2
dipendente anche del sig. , nulla invece è a sua conoscenza sull'esistenza di un contratto di CP_4
comodato per i fatti oggetto di causa ed ha riferito che:” nel 2019 non ero più dipendente né dell'una né
dell'altra impresa, per cui non sono a conoscenza di eventuali prestiti/consegne effettuati in quel
periodo…..durante il periodo in cui c'ero è vero, per il periodo successivo nulla posso riferire….come
ho già detto è vero che il sig. , nel periodo in cui io lavoravo presso l' , ha Per_1 Parte_2
ritirato le impalcature FR e PI per portarle sui cantieri dell' ma nulla Controparte_2
posso riferire per gli anni successivi al 2012….ho montato l'impalcatura FR e PI di
proprietà del solo nel cantiere di Marzitelli e non posso dire se c'era anche . Su Parte_2 Tes_1
detto cantiere eseguivo anche altri lavori, mi riferisco agli anni 2010/2011…..non so nemmeno dove
fosse allestito in Mirabella il cantiere di Dalle foto che mi vengono mostrate può essere che CP_1
i ponteggi siano quelli di proprietà del , comunque si somigliano e sono certamente Parte_2
pagina 6 di 9 impalcature di marca FR e PI, riconosco le impalature perché le abbiamo montate più volte
in altri cantieri. Preciso inoltre che in giro vi sono altre impalcature simili, anche se di quella marca
FR, di quella qualità, in giro ve ne sono di meno….sull'impalcatura FR è incisa la data di
fabbricazione che, per la impalcatura di proprietà del , era dell'anno 2003 o forse anche Parte_2
prima. L'impalcatura PI era più usata, l'impalcatura FR era più nuova….i due ponteggi
prestati da all si distinguevano tra di loro in quanto il ponteggio FR Parte_2 Controparte_2
era zincato e quello PI era rosso, seppur consumato per l'uso”; 4) , teste di Testimone_3
parte convenuta, interrogato a prova contraria diretta sulle circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di cui ai capi da 1) a 5)
della suddetta memoria, mentre ha negato che presso i cantieri elencati nel capo 6) fossero stati montati le impalcature di proprietà della società attrice, precisando che “noi non abbiamo mai lavorato sul
cantiere del Castello Monforte a SO” , confermando infine i capitoli di prova di cui alla memoria n. 3 ex art. 183 cpc di parte convenuta e, in particolare, che sui cantieri i ponteggi CP_1
venivano montati “ solo dagli operai della ditta medesima”.
Poiché, come detto in premessa, per giurisprudenza costante, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha il solo onere di dimostrarne la consegna ed il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento (cfr. Cass. 13975/2014), tuttavia, nella specie, parte convenuta, che ha fermamente contestato l'esistenza del contratto di comodato o di possedere beni di proprietà della società attrice,
non ha alcun onere di provare il fatto estintivo costituito dalla intervenuta restituzione dei beni o il fatto impeditivo dell'obbligo restitutorio e, pertanto, continua a permanere su parte attrice l'originario onere di dimostrare l'avvenuta consegna dei ponteggi.
Ebbene, dall'esame dei testi escussi e dalla documentazione prodotta, come condivisibilmente rilevato dalla convenuta nella propria comparsa conclusionale, manca in effetti prova adeguata e sufficiente delle circostanze allegate dalla società attrice in merito al supposto rapporto di comodato stipulato con pagina 7 di 9 la Società convenuta per l'uso delle attrezzature in questione e, soprattutto, manca la prova della consegna dei ponteggi da parte della società attrice in favore della società convenuta, come inequivocabilmente emerso dalle prove testimoniali dalle quali è sì emersa la prova che tra le due società vi era intesa per “prestarsi/scambiarsi i ponteggi”, tuttavia non è emersa la prova che tale
modus operandi sia avvenuto anche nel periodo 2019/2020, come allegato dall'attrice nel proprio atto introduttivo.
Dunque, a fronte delle circostanze così acclarate, non può affermarsi in alcun modo accertato che i ponteggi in questione siano stati oggetto di specifiche pattuizioni tra le parti e siano stati consegnati e concretamente utilizzati nell'attività edile dalla Società convenuta nel periodo considerato, laddove risulta peraltro accertato, dalla documentazione prodotta dalla convenuta e dai testi escussi, che nel cantiere di Busso il ponteggio è stato montato un anno prima rispetto agli anni indicati dalla società
attrice, nel cantiere di Marzitelli risulta utilizzato un ponteggio di marca diversa rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione e nel cantiere presso il Castello Monforte di SO i ponteggi sono stati utilizzati intorno agli anni 2006 e 2007. Insomma, se è vero che tra le due società la consegna dei ponteggi è sicuramente avvenuta negli anni precedenti ed evidentemente regolarmente riconsegnati dalla all , non è invece emersa la prova dell'asserita ulteriore Controparte_2 Parte_2
consegna dei suddetti ponteggi all'impresa convenuta tra il 2019 e il 2020.
Ritiene perciò il Tribunale che risultano radicalmente infondate le pretese restitutorie formulate dall'odierna società attrice, difettando la prova di una consegna dei ponteggi in questione nel periodo considerato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di SO, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
LE NT, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società
[...]
nei riguardi di , così provvede: Parte_2 Controparte_2 pagina 8 di 9 - rigetta la domanda attrice;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte convenuta, delle Parte_2
competenze di lite che si liquidano in euro 5.077,50 oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e cpa.
Così deciso in SO il 29 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
LE NT
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di SO, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario LE NT, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1161 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Parte_1 TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa, in virtù di procura alle liti su atto separato allegato in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Giuseppe De Rubertis presso il cui studio professionale, in SO via A. Scatolone n. 13, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Giacinto Macchiarola presso il cui studio professionale, in SO via Muricchio n. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.7.2022, l'impresa Geom. riferiva di essere Parte_2
proprietaria di ponteggi per l'edilizia, marca FR e marca PI, che tra il 2019 e 2020, su richiesta della società convenuta concedeva in comodato senza la Controparte_2
stipula dell'atto scritto né la determinazione del termine per la restituzione in ragione dello stretto rapporto di parentela con il sig. Assumeva, in particolare, di aver consegnato alla Controparte_1
convenuta circa 750 metri di ponteggio marca FR e 800 metri di ponteggio marca PI oltre una sagomatrice elettrica ed una troncatrice elettrica da utilizzare per la lavorazione del ferro. Dopo
richiesta formale di restituzione di detti beni avanzata nell'anno 2021, stante la mancata restituzione,
pagina 1 di 9 conveniva perciò in giudizio l' chiedendo la sua condanna alla restituzione Controparte_2
dei suddetti beni o, in alternativa, la condanna al pagamento del loro controvalore, quantificato in euro
60.000,00, oltre al risarcimento del danno per il ritardo nella restituzione dei beni a decorrere dalla richiesta formalizzata in data 25.1.2022 sino alla effettiva riconsegna, parametrato al costo del nolo per attrezzature analoghe, pari a euro 1.500,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta contestando ogni Pt_2 Controparte_1
avversa pretesa e deduzione, evidenziando anzitutto come la domanda era improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, eccepiva poi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, affermava che non era mai intercorso con la parte attrice alcun contratto di comodato nè era in possesso dei beni chiesti in restituzione.
Esperita la mediazione e ammesse le prove orali dedotte dalle parti, si provvedeva all'escussione dei testi ammessi. Esaurita l'istruttoria orale e ritenuta superflua la C.T.U. pure dedotta dalla parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2025 concedendo alle parti termine per il deposito delle note di rito.
Preliminarmente, sull'eccezione di improcedibilità della domanda, non vi è ragione di pronunciarsi,
stante l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo (cfr. all. n. 1 e 2 delle note depositate in data 23.5.2023).
Ritiene il Tribunale che debba essere disattesa anche l'ulteriore eccezione preliminare di nullità
dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., avanzata dalla parte convenuta.
L'art. 164, comma 4, cpc chiarisce come la citazione è nulla: “se è omesso o risulta assolutamente
incerto il requisito stabilito nell'art. 163 c.p.c. n. 3 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4
dello stesso articolo”; tuttavia, con riguardo ai vizi dell'edictio actionis, la Suprema Corte ha precisato che la nullità ex art. 164, comma 4, cpc si produce solo quando risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda, oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto o pagina 2 di 9 delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allegati (cfr. Cass. n. 14071/2016).
Nel caso in esame, la domanda è stata compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum,
soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, comma 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Parte convenuta, infatti, ha approntato una compiuta linea di difesa contestando sotto tutti i profili la domanda della società attrice.
Ciò premesso, si osserva, in diritto, che il contratto di comodato non richiede la prova che i beni siano di proprietà del comodante, in quanto la concessione di godimento precario di un bene mobile a terzi è
facoltà che non spetta esclusivamente al proprietario, bensì anche a chi ne ha il possesso o la detenzione (Cfr. Corte di Cass. n.25052/2018; Cass. 16742/2021: “l'azione personale di restituzione è
destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza
volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non
presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione
di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei
confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui
accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”.
Entrando nel merito della vicenda di cui si discute, risulta anzitutto, in relazione alle domande tutte formulate dalla parte attrice, per la restituzione di beni ed attrezzature che si assumono concessi in comodato gratuito alla società convenuta per l'impiego nella sua attività di imprenditore edile, che le parti non hanno sottoscritto alcun contratto, tuttavia il comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non è soggetto a particolare forma e quello previsto nel caso in esame, in base alle deduzioni di parte attrice, deve qualificarsi come comodato c.d. precario di cui all'art. 1810 c.c., che si connota per la mancata pattuizione di un termine per la restituzione e l'impossibilità di desumerlo dall'uso al quale il bene è destinato, per cui il comodatario deve restituirlo a richiesta. pagina 3 di 9 Quindi, parte attrice assume di aver concesso in forza di un contratto di comodato verbale il godimento dei beni ed attrezzature alla società convenuta e di aver richiesto invano la restituzione;
l'odierna convenuta ha fermamente contestato che le attrezzature in questione le fossero state concesse in comodato o di averne il possesso.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, spetta a parte attrice l'onere della prova del comodato che invoca e, pertanto, in assenza di prove concrete e dirette del contratto la domanda di restituzione basata su un presunto comodato non può essere accolta (cfr. Cass. n. 9310/2025).
Sulla base di tale condivisibile principio di legittimità occorre verificare se parte attrice, a mezzo della documentazione depositata e delle prove espletate, abbia o meno assolto il proprio onere probatorio.
Premesso che dal materiale documentale prodotto non è possibile stabilire con certezza la corrispondenza tra i beni che la società attrice avrebbe acquistato nel 2002 e nel 2004 e quelli asseritamente consegnati alla convenuta tra il 2019 e il 2020 e che dall'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società convenuta non è possibile desumere alcuna confessione in merito alla consegna dei ponteggi oggetto di causa, vengono in rilevo a questo punto le risultanze delle prove testimoniali.
Ascoltato il teste di parte attrice: 1) ha riferito che in più Testimone_1 Parte_2
occasioni ha concesso all'impresa i ponteggi marca FR e marca PI, Controparte_1
unitamente agli accessori, tuttavia ha precisato: “ nulla so con riferimento al contratto di comodato
….relativamente agli anni 2019-2020 non posso dire nulla in quanto avevo smesso di lavorare con
l' dall'anno 2010”. Inoltre, alla specifica domanda se è vero che tra il 2019 e il Parte_2
2020, su richiesta della impresa l'impresa del geom. aveva CP_1 Parte_2
provveduto a consegnare all'impresa convenuta 750 metri circa di ponteggio completo marca FR,
800 metri circa di ponteggio completo marca PI, una sagomatrice elettrica e una troncatrice elettrica, il teste ha risposto: “ nulla so, ho già precisato le ragioni sopra”. Interrogato sulle circostanze se è vero che tutti i beni innanzi elencati venivano prelevati dal deposito dell'attrice sito in SO pagina 4 di 9 alla C/da Coste n.106 e che il sig. autista dell'impresa per conto Persona_1 CP_1
di quest'ultima si recava in più occasioni, e da ultimo nel 2020, presso la sede dell'
[...]
, in c.da Coste 106 di SO, per ritirare entrambe le impalcature (FR e Parte_2
PI) ed altra strumentazione edile, e trasportarle sui cantieri dell'impresa il teste ha CP_1
risposto: “ Si è vero, la circostanza mi risulta però fino all'anno 2010, anno in cui ho smesso di
lavorare per l' .per quanto mi riguarda io ho montato la impalcatura marca Parte_3
FR e PI di proprietà del , soltanto nel cantiere aperto presso il Castello Monforte Parte_2
di SO, orientativamente intorno agli anni 2006 e 2007”; sulla ulteriore circostanza se è vero che sui cantieri di Busso (Chiesa), RA (Chiesa), SO (Cattedrale e Castello Monforte),
SO (Marzitelli) e LL NI, le impalcature FR e PI di proprietà
dell'impresa erano state montate dai signori e Parte_2 Testimone_1 CP_3
, operai dell' , il teste ha riferito: “ Posso solo dire che le impalcature che mi
[...] Parte_2
vengono mostrate in foto, sono certamente di marca FR e PI, ma non posso dire di chi
sono”…non posso dire se i ponteggi FR e PI sono quelli concessi in comodato dal sig.
all'Impresa ma posso dire che il ponteggio FR è zincato e quello PI è Parte_2 CP_1
verniciato in rosso…i ponteggi FR quando escono dalla fabbrica hanno apposto in ogni singolo
elemento il punzone della marca e dell'anno di produzione”; 2) , teste di parte Testimone_2
convenuta, ascoltato a prova diretta e contraria sulle circostanze di cui alla seconda memoria di parte attrice, ha riferito: “l' e l' si prestavano/scambiavano i ponteggi di Parte_2 Controparte_2
marca FR e PI, lo so perché io li andavo a caricare presso l' ” , tuttavia ha Parte_2
precisato di non sapere nulla sull'esistenza di un contratto di comodato e che tra l'anno 2019 e l'anno
2020 non vi era stata alcuna consegna di ponteggi da parte del : “in questi anni, da quello che Parte_2
mi risulta, l' non ha prestato nessun ponteggio all'Impresa quello Parte_2 Parte_4
che io ricordo, i suddetti ponteggi sono stati prelevati intorno agli anni 2015/2016…non è vero per
quanto riguarda l'anno 2020”; ha riferito che nessuna impalcatura di proprietà della società attrice era pagina 5 di 9 stata installata a mezzo degli operai della stessa sui cantieri di Busso (Chiesa), RA (Chiesa),
SO (Cattedrale e Castello Monforte), SO (Marzitelli) e LL NI,
precisando che: “ la marca delle impalcature (le cui foto venivano poste in visione al teste) corrisponde
a quella di marca FR e PI, ma non posso dire di chi sono….il ponteggio PI è rosso e
quello FR è zincato”. Il teste interrogato, poi, sui capitoli di prova contraria indiretta della memoria n. 3 ex art. 182 c.p.c. di parte convenuta, se è vero che l'Impresa aveva mai svolto CP_1
lavori presso il Castello Monforte di SO, il teste ha risposto: “ non mi risulta” , mentre ha risposto affermativamente che durante il periodo Covid i cantieri erano chiusi con un lucchetto e potevano accedere solo gli operai autorizzati (“ avevamo una bacheca con i nominativi di coloro che
potevano accedere al cantiere”) e che sui cantieri della ditta i ponteggi venivano montati CP_1
solo dagli operai della stessa Ditta;
3) , teste di parte attrice, ha confermato che le Controparte_3
due imprese si: “prestavano reciprocamente attrezzi vari tra cui anche le impalcature di marca
FR e PI, che erano di proprietà, a me risulta, del sig. , tanto so in quanto sono Parte_2
stato dipendente del sig. sino al 2012 e, precedentemente, per alcuni periodi, sono stato Parte_2
dipendente anche del sig. , nulla invece è a sua conoscenza sull'esistenza di un contratto di CP_4
comodato per i fatti oggetto di causa ed ha riferito che:” nel 2019 non ero più dipendente né dell'una né
dell'altra impresa, per cui non sono a conoscenza di eventuali prestiti/consegne effettuati in quel
periodo…..durante il periodo in cui c'ero è vero, per il periodo successivo nulla posso riferire….come
ho già detto è vero che il sig. , nel periodo in cui io lavoravo presso l' , ha Per_1 Parte_2
ritirato le impalcature FR e PI per portarle sui cantieri dell' ma nulla Controparte_2
posso riferire per gli anni successivi al 2012….ho montato l'impalcatura FR e PI di
proprietà del solo nel cantiere di Marzitelli e non posso dire se c'era anche . Su Parte_2 Tes_1
detto cantiere eseguivo anche altri lavori, mi riferisco agli anni 2010/2011…..non so nemmeno dove
fosse allestito in Mirabella il cantiere di Dalle foto che mi vengono mostrate può essere che CP_1
i ponteggi siano quelli di proprietà del , comunque si somigliano e sono certamente Parte_2
pagina 6 di 9 impalcature di marca FR e PI, riconosco le impalature perché le abbiamo montate più volte
in altri cantieri. Preciso inoltre che in giro vi sono altre impalcature simili, anche se di quella marca
FR, di quella qualità, in giro ve ne sono di meno….sull'impalcatura FR è incisa la data di
fabbricazione che, per la impalcatura di proprietà del , era dell'anno 2003 o forse anche Parte_2
prima. L'impalcatura PI era più usata, l'impalcatura FR era più nuova….i due ponteggi
prestati da all si distinguevano tra di loro in quanto il ponteggio FR Parte_2 Controparte_2
era zincato e quello PI era rosso, seppur consumato per l'uso”; 4) , teste di Testimone_3
parte convenuta, interrogato a prova contraria diretta sulle circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di cui ai capi da 1) a 5)
della suddetta memoria, mentre ha negato che presso i cantieri elencati nel capo 6) fossero stati montati le impalcature di proprietà della società attrice, precisando che “noi non abbiamo mai lavorato sul
cantiere del Castello Monforte a SO” , confermando infine i capitoli di prova di cui alla memoria n. 3 ex art. 183 cpc di parte convenuta e, in particolare, che sui cantieri i ponteggi CP_1
venivano montati “ solo dagli operai della ditta medesima”.
Poiché, come detto in premessa, per giurisprudenza costante, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha il solo onere di dimostrarne la consegna ed il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento (cfr. Cass. 13975/2014), tuttavia, nella specie, parte convenuta, che ha fermamente contestato l'esistenza del contratto di comodato o di possedere beni di proprietà della società attrice,
non ha alcun onere di provare il fatto estintivo costituito dalla intervenuta restituzione dei beni o il fatto impeditivo dell'obbligo restitutorio e, pertanto, continua a permanere su parte attrice l'originario onere di dimostrare l'avvenuta consegna dei ponteggi.
Ebbene, dall'esame dei testi escussi e dalla documentazione prodotta, come condivisibilmente rilevato dalla convenuta nella propria comparsa conclusionale, manca in effetti prova adeguata e sufficiente delle circostanze allegate dalla società attrice in merito al supposto rapporto di comodato stipulato con pagina 7 di 9 la Società convenuta per l'uso delle attrezzature in questione e, soprattutto, manca la prova della consegna dei ponteggi da parte della società attrice in favore della società convenuta, come inequivocabilmente emerso dalle prove testimoniali dalle quali è sì emersa la prova che tra le due società vi era intesa per “prestarsi/scambiarsi i ponteggi”, tuttavia non è emersa la prova che tale
modus operandi sia avvenuto anche nel periodo 2019/2020, come allegato dall'attrice nel proprio atto introduttivo.
Dunque, a fronte delle circostanze così acclarate, non può affermarsi in alcun modo accertato che i ponteggi in questione siano stati oggetto di specifiche pattuizioni tra le parti e siano stati consegnati e concretamente utilizzati nell'attività edile dalla Società convenuta nel periodo considerato, laddove risulta peraltro accertato, dalla documentazione prodotta dalla convenuta e dai testi escussi, che nel cantiere di Busso il ponteggio è stato montato un anno prima rispetto agli anni indicati dalla società
attrice, nel cantiere di Marzitelli risulta utilizzato un ponteggio di marca diversa rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione e nel cantiere presso il Castello Monforte di SO i ponteggi sono stati utilizzati intorno agli anni 2006 e 2007. Insomma, se è vero che tra le due società la consegna dei ponteggi è sicuramente avvenuta negli anni precedenti ed evidentemente regolarmente riconsegnati dalla all , non è invece emersa la prova dell'asserita ulteriore Controparte_2 Parte_2
consegna dei suddetti ponteggi all'impresa convenuta tra il 2019 e il 2020.
Ritiene perciò il Tribunale che risultano radicalmente infondate le pretese restitutorie formulate dall'odierna società attrice, difettando la prova di una consegna dei ponteggi in questione nel periodo considerato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di SO, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
LE NT, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società
[...]
nei riguardi di , così provvede: Parte_2 Controparte_2 pagina 8 di 9 - rigetta la domanda attrice;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte convenuta, delle Parte_2
competenze di lite che si liquidano in euro 5.077,50 oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e cpa.
Così deciso in SO il 29 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
LE NT
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