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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 266/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr.. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Minojetti (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lodi (LO), Corso Ettore C.F._1
Archinti n.13, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio Controparte_1 C.F._2
Gesuè Rizzi Ulmo, (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._3
Ottaviano (NA), Via Trappitella, n. 16/bis, giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1208/2023, pubblicata il
22.12.2023, non notificata.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AN, in riforma della sentenza n. 1208/2023 emessa dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Luisa Dalla Via, nell'ambito del giudizio N.R.G.
532/2022, depositata in cancelleria in data 22/12/2023, non notificata, contrariis rejectis, così giudicare:
A) dichiarare procedibile l'azione di , accertato che la domanda di mediazione è stata Parte_1 depositata dinnanzi all'Organismo di Conciliazione di Lodi territorialmente competente;
B) ove ritenuto di non rimettere la decisione al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio n. 532/2022 R.G. Tribunale di Lodi che di seguito si riportano:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 20/2022 emesso dal
Tribunale di Lodi in data 17/01/2022, depositato in data 27/01/2022 e notificato in data 31/01/2022;
In via pregiudiziale: respingere l'eccezione di incompetenza territoriale poiché infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente, rigettare le domande del Dott. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CP_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 22/2022;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 22/2022, accertato e dichiarato il credito di per euro 7.907,90 così come portato dalle fatture Parte_1 allegate al fascicolo monitorio, condannare il dott. al pagamento della predetta somma, oltre CP_1 agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di pagamento delle singole scadenze al saldo;
In via istruttoria: impregiudicata ogni istanza nei termini;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita così provvedere:
1. dichiarare l'inammissibilità della nuova produzione documentale svolta da parte appellante in quanto violativa dell'art. 345 cpc;
2. rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto e diritto confermando integralmente la gravata sentenza;
3. alla luce delle considerazioni svolte nei propri atti e ai sensi dell'art. 346 cpc dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi essendo competente, ai sensi di ciascuno dei criteri stabiliti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, confermare, per altra motivazione, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
4. in ogni caso rigettare, per le causali tutte di cui alla comparsa relativa al presente giudizio di appello e di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ogni domanda spiegata dalla
nei confronti di in quanto inammissibile, infondata e, comunque, Parte_1 Controparte_1 non provata e, in ogni caso, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, confermare la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
5. in accoglimento della istanza di correzione ex artt. 287 e ss cpc correggere la gravata sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice omette di distrarre le spese legali in favore dell'avv. Tullio
Gesuè Rizzi Ulmo per dichiarazione di averne fatto anticipo;
2
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio di impugnazione con attribuzione degli stessi al sottoscritto difensore per dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari;
7. ci si riporta, in ogni caso, alle conclusioni già rese”
Fatto e motivi della decisione
1. La sentenza oggetto dell'odierno gravame è stata emessa a seguito dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022 del 27/1/2022 con cui il Tribunale di Controparte_1
Lodi gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 7.907,90, oltre Parte_1
interessi a titolo di pagamento delle fatture emesse e non pagate (da ottobre 2020 a giugno 2021) per la fornitura del servizio NI LO (come da domanda), oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente faceva valere, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di
Lodi, in favore del Tribunale di Napoli, per essere egli residente in [...], peraltro luogo in cui era sorta e doveva essere eseguita l'obbligazione di cui al contratto di fornitura stipulato con il Parte_1
22.5.2018. Denunciava altresì l'assenza in atti della procura speciale notarile data dal legale rappresentante della società al procuratore speciale che aveva conferito il mandato alle liti eccependo, pertanto, l'inammissibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo per insussistenza della legittimazione processuale in capo al procuratore speciale.
Quanto al merito, nella prospettazione dell'opponente , le fatture azionate in sede monitoria CP_1
sarebbero riferibili a prestazioni mai erogate poiché nel mese di dicembre del 2020, Parte_1
aveva unilateralmente risolto il rapporto contrattuale, senza più eseguire alcuna prestazione in suo favore;
l'opponente eccepiva, poi, la natura vessatoria della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto (tra l'altro asseritamente mai consegnate all'opponente) che stabiliva l'obbligo per il cliente di versare in ogni caso gli importi pattuiti (anche in caso di cessazione ante tempus del rapporto) sino alla scadenza contrattualmente stabilita e, quindi, la sua nullità per la mancata specifica sottoscrizione;
in subordine, denunciava l'iniquità di detta clausola – laddove venisse qualificata come clausola penale- con richiesta di sua riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c.. Infine, l'opponente eccepiva l'inidoneità delle fatture prodotte da a dimostrare il quantum debeatur, sostenendo Parte_1
inoltre che i corrispettivi riportati erano stati unilateralmente determinati e non concordati.
Da ultimo l'obbligazione, nella prospettazione di , sarebbe querable, con le relative CP_1
conseguenze quanto alla debenza degli interessi moratori.
2. Si costituiva in giudizio (di seguito solo , replicando: quanto Parte_1 Parte_1 all'eccezione di incompetenza territoriale che all'art. 11 – Clausole finali- delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di fornitura del servizio NI LO e, in particolare al n. 11.5
3 rubricato “Legislazione applicabile e Foro Convenzionale Esclusivo”, ed all'art. 11 delle Condizioni
Generali di Intervento e di Fornitura di Servizi relativi all'avviamento-addestramento” era stato espressamente individuato il Tribunale di Lodi quale Foro convenzionale;
quanto all'eccezione di carenza di rappresentanza processuale, la convenuta provvedeva a depositare procura notarile speciale;
nel merito, contestava tutto quanto dedotto dalla controparte, attesa la genericità Parte_1
delle difese avversarie, e rilevava che contrariamente all'assunto di parte opponente, non Parte_1
aveva mai risolto il contratto ma era stato lo a comunicare la sua disdetta con Pec del CP_1
31/5/2019, con cui chiedeva la risoluzione dei contratti in essere con a decorrere dal Parte_1
31/12/2019. La sottolineava di aver dato riscontro a detta comunicazione, con Pec Parte_1 dell'11/06/2019, replicando che – in base alle condizioni contrattuali- la disdetta sarebbe stata ritenuta valida a decorrere dal 31.12.2021, data di scadenza del contratto di abbonamento al servizio LO ed ai servizi correlati, secondo le espresse previsioni delle condizioni generali di contratto (artt. 2, 3.5
e 7 Cond Gen. Contr. Sub. doc. C), specificamente sottoscritte dall'opponente in sede di stipula del contratto (22.5.2018). Osservava poi come le voci inserite in ognuna delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto corrispondessero “ai servizi erogati da come da contratto (sub. doc. Parte_1
E- pag. 4 e 5) e che la relativa quantificazione è stata regolarmente determinata a partire dai valori contrattualmente previsti ed accettati da entrambe le parti”.
In ragione della certezza e liquidità dell'obbligazione, considerato che la quantificazione degli importi indicati nelle fatture deriva dai prezzi dei servizi contrattualmente pattuiti dalle parti (con la sola aggiunta dell'Iva), il credito di era – in tesi- determinato e determinabile su dati oggettivi, Parte_1
sulla base del semplice calcolo aritmetico, con conseguente natura portable dell'obbligazione, da adempiere presso il domicilio del creditore, e decorrenza degli interessi a partire dalla data di scadenza del pagamento delle singole fatture.
3. Il Tribunale di Lodi con la sentenza n. 1208/2023, dopo aver preliminarmente superato l'eccezione di difetto di rappresentanza in giudizio di a seguito del deposito di valida procura alle liti, Parte_1
definiva il giudizio con la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria da e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 22/2022 del Tribunale di Lodi. Parte_1
Il Tribunale rilevava, pregiudizialmente, che con l'ordinanza del 14.11.2022 aveva disposto l'esperimento della mediazione delegata ex officio prevista dall'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28/2010, ma aveva erroneamente proposto la domanda di mediazione dinanzi all'Organismo di Parte_1 conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di AN, invece che a quello di Lodi, quale luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.Lgs 28/2010).
Quindi, richiamando un orientamento affermato dalla giurisprudenza di merito secondo il quale la domanda di mediazione presentata dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente non
4 produce alcun effetto, il primo giudice dichiarava la domanda di improcedibile con revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sulle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti, ritenute tutte assorbite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello lamentando con un unico motivo Parte_1
l'erroneità della motivazione del primo giudice quanto alla dichiarata improcedibilità della domanda proposta da Parte_1
Lamenta l'appellante che il primo giudice non abbia considerato che non esiste un Organismo di conciliazione presso l'Ordine forense di Lodi ma che l'Organismo di conciliazione forense dell'Ordine degli Avvocati di AN è l'unico competente anche in merito alle domande di mediazione relative a controversie rientranti nella competenza territoriale del Tribunale di Lodi. A riprova di ciò l'appellante richiama il documento prodotto sub. C, ma disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lodi nell'apposita sezione Mediazione-Normativa, in cui viene riportato il protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di AN e quello di Lodi per la promozione dell'istituto della mediazione, da cui risulta – sottolinea l'appellante- come presso il Tribunale di Lodi sia operativa una sede distaccata dell'Organismo di Conciliazione forense di AN (che utilizza la modulistica predisposta dall'organismo di AN); a riprova dell'unicità dell'Organismo, competente anche per le cause del Tribunale di Lodi, vi sarebbe anche l'elenco dei mediatori dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di AN, prodotto per consentire all'udienza del 25.6.2024 dalla difesa per consentire l'immediata verifica al Collegio, Parte_1
da cui risultano i nomi dei mediatori di Lodi. Il procedimento di mediazione sarebbe dunque stato correttamente incardinato presso la sede distaccata dell'Organismo di Mediazione di AN, territorialmente competente anche per Lodi, con avveramento della condizione di procedibilità, come tra l'altro dimostrato dallo stesso verbale di mediazione, che in calce indica Lodi come luogo del primo incontro della procedura. chiede, dunque, una volta accertata la procedibilità della domanda, ove ritenuto di non Parte_1
rimettere la decisione al giudice di primo grado, di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e, quindi, preliminarmente di voler rigettate l'eccezione di incompetenza territoriale, con conferma, nel merito, del decreto ingiuntivo n. 22/2022; in via subordinata, voler accertare e dichiarare il credito di per Euro 7.907,90, con la condanna di al Parte_1 Controparte_1
pagamento di tale somma, oltre agli interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 dalla data di pagamento delle singole scadenze al saldo.
5. Si è costituito in giudizio il sig. , chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
proposta da rilevando, in particolare, come: i) l'appellato avesse ricevuto notifica a mezzo Parte_1
p.e.c. di una domanda di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati
5 di AN;
ii) il verbale di mediazione dell'incontro tenutosi telematicamente recasse l'intestazione
“Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di AN” e non, dunque, l'intestazione delle sede di Lodi;
iii) all'udienza del 31.3.2023 egli avesse eccepito il mancato verificarsi della condizione di procedibilità, per essere stata presentata domanda dinanzi ad organismo territorialmente incompetente e la difesa nulla aveva replicato. Parte_1
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 25/6/2024, la difesa di Parte_1 dichiarava di soprassedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e la causa veniva rinviata all'udienza del 3/12/2024 ai sensi dell'art.352 c.p.c.
A tale udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra riportate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del 9/12/2024.
*****
6. Il motivo d'impugnazione proposto da è fondato. Parte_1
6.1. Al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che ha ritenuto che la società (allora opposta e dunque attrice sostanziale) avesse erroneamente incardinato la procedura di mediazione innanzi all'Organismo di AN, in luogo di quello di Lodi, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28/2010 si è integrata. Risulta infatti che presso il Consiglio dell'Ordine di
Lodi non vi sia un autonomo organismo di mediazione: dalla documentazione prodotta (ma la circostanza è immediatamente verificabile con il semplice accesso al sito dell'Ordine degli Avvocati di Lodi) risulta che nel 2011 è stato siglato un accordo dall'Ordine degli Avvocati di AN con quello di Lodi per la promozione dell'istituto della mediazione, in virtù del quale è stata resa operativa una sede distaccata dell'Organismo di Conciliazione forense di AN presso Lodi. Dunque, per avviare un incontro di mediazione presso la sede distaccata di Lodi, la parte interessata può presentare istanza sia presso la Segreteria dell'Ordine di Lodi, sia presso la Segreteria dell'Organismo di AN;
il modulo della domanda di mediazione, il cui form è disponibile sul sito dell'Ordine del Consiglio di Lodi, reca l'intestazione “Organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di AN” e nell'elenco dei mediatori di AN risultano essere iscritti una serie di avvocati del foro di Lodi.
Non risulta quindi alcun errore di nell'avviare il procedimento di mediazione, che peraltro Parte_1
– come risulta dal verbale – si è sì tenuto telematicamente, ma presso il mediatore della controversia
Avv. Zuccala, iscritta nell'elenco dei mediatori di AN, sottosezione di Lodi.
Tra l'altro si ritiene che l'eccezione d'incompetenza dell'organismo di mediazione sollevata dalla difesa dello solo in sede giudiziale e non avanti al mediatore, in occasione dell'incontro CP_1
tenutosi ed a cui ha partecipato, sia comunque tardiva ed inammissibile, essendosi comunque radicata la competenza avanti all'organismo adito.
6 All'accoglimento dell'unico motivo di appello proposto da non consegue la rimessione Parte_1
della causa al Tribunale di primo grado, seppur richiesta dalla società, poiché il giudice d'appello può rimettere la causa a quello di primo grado solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c., tra i quali non rientra quello oggetto del presente giudizio.
6.2 Si rende dunque necessario esaminare le questioni sollevate nel giudizio in primo grado, e perciò, innanzitutto, valutare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da avanti a Tribunale, CP_1
reiterata nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado.
Più nello specifico, l'appellato ritiene competente il foro di Napoli e non quello di Lodi in ragione della sua residenza in provincia di Napoli, luogo in cui peraltro sarebbe sorta l'obbligazione (per essere il luogo in cui ha avuto conoscenza dell'accettazione di controparte). Tra l'altro, nella CP_1
prospettazione di , l'obbligazione derivante dal contratto di fornitura con sarebbe CP_1 Parte_1 illiquida, dunque Napoli sarebbe anche il luogo di esecuzione dell'obbligazione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1182 comma 4 c.c.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Diversamente però da quanto sostenuto dall'appellato, che in primo grado ha negato di aver ricevuto copia delle condizioni generali di contratto (relative all'utilizzo di applicativi e oggi Parte_1
sostiene la mancanza di un'approvazione specifica di eventuali clausole derogatorie della competenza, dalla lettura degli atti di causa risulta che:
- nel contratto siglato dalle parti (doc. E – fascicolo di primo grado difesa risulta Parte_1
chiaramente e letteralmente riportato a pag. 2 – subito dopo l'indicazione del corrispettivo pattuito e delle modalità di pagamento –: “il cliente dichiara di conoscere e accettare che l'Ordine sarà regolato dalle condizioni generali di abbonamento per l'utilizzo dei servizi applicativi Parte_1
erogati in modalità LO depositate con rep. n. 179038/35593 il 19 ottobre 2017 presso lo
[...]
studio del Dr Notaio in Lodi, nonché pubblicate e disponibili a seguente indirizzo Persona_1
internet: www.succhetti.it/condizioni/cloud_191017.pdf che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente ordine e del contratto conseguente”;
- lo stesso contratto di abbonamento per l'utilizzo dei servizi applicativi erogati in modalità LO riporta, in calce, tra le clausole oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. le “clausole finali” di cui all'art. 11 delle condizioni generali di detto contratto;
- detto art. 11 delle condizioni generali del contratto di abbonamento alla clausola 11.5 prevede l'individuazione del Tribunale di Lodi quale foro convenzionale esclusivo per qualsiasi controversia insorta in relazione alla materia regolamentata dal contratto;
-inoltre, analoga clausola indicativa del foro di Lodi come foro esclusivo è contenuta nell'art. 11 delle condizioni generali di intervento e di fornitura di servizi relativi all'avviamento-addestramento (doc.
7 D – fascicolo di primo grado difesa , documento pacificamente e specificamente conosciuto Parte_1
e sottoscritto . Controparte_1
Tali clausole, per espressa previsione contrattuale, sono parte integrante e sostanziale del contratto di abbonamento, e sono oggetto sia di approvazione “in blocco” che in forma specifica nella parte finale del documento.
A prescindere da ciò, comunque, l'obbligazione di è a tutti gli effetti (e quindi anche del CP_1 forum destinatae solutionis) un'obbligazione pecuniaria da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. in ragione della sua liquidità, posto che il contratto indicava criteri determinativi non discrezionali del corrispettivo dovuto dallo per l'attivazione, CP_1
l'abbonamento e l'assistenza relativi al Servizio “OMNIA CLOUD” della (cfr. pag. 4 Parte_1
contratto 22.5.2018 – doc. E fascicolo di primo grado : la quantificazione degli importi Parte_1
chiesti nelle singole fatture non deriva, infatti, che dai prezzi dei servizi contrattualmente pattuiti dalle parti ed era dunque del tutto determinata/determinabile dal cliente . CP_1
6.3 Respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, occorre esaminare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria di per complessivi Euro 7.907,90 (cfr. fatture n. 77385/P-M del Parte_1
30/10/2020, n. 26964/P-M del 02/01/2021, n. 44371/P-M del 28/02/2021, n. 55313/P-M del
30/04/2021 e n. 67384/P-M del 30/06/2021).
Secondo l'odierno appellato le fatture poste a fondamento della pretesa monitoria si riferiscono a prestazioni mai erogate, in quanto nel mese di dicembre del 2020 aveva unilateralmente Parte_1
risolto il rapporto contrattuale e da allora non aveva eseguito più alcuna prestazione in favore dell'opponente. Inoltre, i prezzi indicati sarebbero stati unilateralmente determinati dalla e Parte_1
la clausola 3.5 delle condizioni generali di contratto che testualmente prevede che rimane in ogni caso obbligato a versare al quanto dovuto anche in caso di sospensione Parte_2
del Servizio per mancato pagamento, fino alla naturale scadenza del periodo contrattuale>> sarebbe qualificabile come penale iniqua, che il Collegio dovrebbe ridurre sulla base di una valutazione equitativa.
Risulta però agli atti come in realtà non sia stata la ma lo stesso ad inviare alla Parte_1 CP_1 società una missiva in cui, dopo aver dato atto di “sopravvenute difficoltà economiche”, chiedeva che
“tutti i contratti stipulati e in essere abbiano fine il 31/12/2019; e dal 1/02/2020 stipulare un nuovo contratto per il solo settore paghe”(doc. F - fascicolo di primo grado difesa;
a tale p.e.c. Parte_1 rispondeva esponendo che “la disdetta sarà ritenuta valida, ai sensi delle condizioni Parte_1
contrattuali, a partire dalla Data chiusura indicata” individuata nel 31/12/2021 “Più precisamente la disdetta non è stata da Voi comunicata con il preavviso di cui alle condizioni regolanti la dura del contratto relativo ai prodotti indicati” (doc. G - fascicolo di primo grado difesa . Parte_1
8 Ebbene, l'art. 2 “Durata e decorrenza del contratto” delle condizioni generali di contatto prevede che il contratto di abbonamento abbia durata dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione fino al 31.12 della terza annualità successiva a quella di sottoscrizione del contratto e che alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da spedirsi da una delle Parti con raccomandata 7 mesi prima dell'inizio dell'anno di rinnovo, fermo restando l'adempimento dei rispettivi impegni assunti, (…). Precisa poi che “limitatamente al primo periodo di durata (dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione fino al 31.12 della terza annualità successiva a quella di sottoscrizione) il potrà recedere liberamente dal Parte_2 contratto, in relazione a tutti i servizi oggetto dello stesso o solo ad alcuni”, escludendo dunque la possibilità di un libero recesso dello;
“successivamente al primo periodo, in caso di rinnovo, CP_1
entrambe le parti potranno comunicare disdetta a mezzo raccomandata da spedirsi con preavviso di
7 mesi. Il contenuto di tali clausole è chiaro ed univoco quanto alla previsione che il contratto di abbonamento per i servizi applicativi erogati in modalità LO dovesse durare sino al 31.12 della terza annualità successiva alla data di sottoscrizione (che – sui ricorda- era avvenuta il 22/05/2018)
e, quindi, nel caso di specie la prima scadenza del contratto era fissata al 31/12/2021; era stata espressamente pattuita la possibilità di recesso libero da parte dello unicamente CP_1 nell'eventualità di un rinnovo del contratto dopo la sua naturale scadenza in data 31.12.2021 (nel purché nel rispetto dei previsti termini di preavviso).
Essendo la missiva dello antecedente a questa data (perché datata 31.5.2019), egli non aveva CP_1
la facoltà di recedere liberamente ed era pertanto tenuto a corrispondere la propria prestazione sino al 31.12.2021, come si evince dalla clausola 3.5 delle condizioni generali di contratto che prevede che pattuito autorizza il FORNITORE alla sospensione del Servizio e della manutenzione di eventuali licenze software concesse al CLIENTE trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora da parte del . […] Eventuali somme corrisposte a titolo di anticipo saranno trattenute dal Parte_2
FORNITORE a copertura del Servizio. Il CLIENTE rimane in ogni caso obbligato a versare al
quanto dovuto anche in caso di sospensione del Servizio per mancato pagamento, fino Parte_2
alla naturale scadenza del periodo contrattuale. >>). Tale clausola non riveste natura di clausola penale, come ha sostenuto , perché l'obbligo di versare il corrispettivo non è correlato CP_1
all'inadempimento del cliente, bensì all'obbligo di rispettare gli impegni contrattualmente assunti sino alla prima scadenza pattuita del contratto e quindi, ha la finalità di rendere oneroso l'eventuale recesso del cliente per i primi tre anni di durata del contratto.
Pertanto, la disdetta dal contratto “NI LO” comunicata dallo il 31/05/2019 era valida CP_1
ma solo a decorrere dal 31/12/2021 e sino a quella data il contratto da quello stipulato con Parte_1
9 proseguiva con la prestazione dei servizi puntualmente elencati dalla fornitrice, come comunicato dalla stessa allo con la pec dell'11/06/2019. Parte_1 CP_1
Tra l'altro non risulta, né lo ha allegato che abbia sospeso le prestazioni oggetto CP_1 Parte_1 dell'abbonamento o abbia rifiutato di prestare il servizio di manutenzione e, attesa la tipologia dei servizi “LO” oggetto del contratto di abbonamento stipulato tra le parti e la incontestata erogazione dei servizi successivamente alla stipula del contratto e sicuramente sino a tutto il mese di dicembre
2020 (come emerge dalle difese dell'appellato) senza che mai abbia contestato alcuna CP_1
mancata erogazione prima dell'introduzione del presente giudizio, la mera e generica eccezione dell'appellata di non aver ricevuto la prestazione “in quanto la nel mese di dicembre 2020 Parte_1
risolveva unilateralmente il rapporto contrattuale e da allora non eseguiva più alcuna prestazione in favore dell'opponente” non può valere a paralizzare e confutare la pretesa creditoria di Parte_1
le fatture azionate si riferiscono a periodo in cui il contratto era valido e non scaduto, è inesistente e non provata la risoluzione del contratto da parte di e manca alcuna specifica allegazione Parte_1
fattuale e probatoria che la fornitrice abbia interrotto o anche solo sospeso alcuno dei servizi erogati con gli applicativi forniti. In ogni caso, in base alle clausole contrattuali, era comunque tenuto CP_1
al pagamento delle prestazioni sino alla naturale scadenza del periodo contrattuale, anche nel caso indimostrato fosse stato sospeso da il servizio per mancato pagamento del corrispettivo. Parte_1
Sulla base di queste considerazioni si ritiene fondata la pretesa di di vedersi Parte_1
corrisposto il corrispettivo di cui alle fatture sopraindicate, con conseguente condanna dell'appellato al pagamento in favore di della somma di Euro 7.907,90, oltre interessi ex art. 5 Parte_1
D.Lgs n. 231/2002 dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo effettivo.
In conclusione, l'appello proposto da va integralmente accolto con riforma della sentenza Parte_1
di primo grado e integrale rigetto – per infondatezza- dell'opposizione proposta da CP_1
[...]
Atteso il carattere sostitutivo dell'appello, la cui sentenza è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, alla declaratoria di rigetto dell'opposizione proposta da consegue Controparte_1 la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo ormai revocato, oltre agli interessi maturati ed alle spese del procedimento monitorio (come liquidate nel medesimo decreto ingiuntivo), andando così a riprodurre il contenuto del titolo monitorio erroneamente caducato.
All'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza di primo grado, consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla rifusione in favore Controparte_1
di delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo Parte_1
grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Lodi (e non contestata) di complessivi € 2.499,00
10 per compensi (oltre spese forfettarie, spese documentate ed oneri accessori) e quanto al presente grado, tenuto conto del valore della controversia, applicati i criteri indicati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, attesa la media complessità delle questioni trattate, e i valori minimi per la fase di trattazione contenute nella sola partecipazione all'udienza, vengono liquidate nella misura complessiva di € 4.888,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge, nonché rimborso spese per il contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1208/2023, pubblicata il 22.12.2023, in
[...]
accoglimento del proposto appello e in conseguente riforma della impugnata sentenza, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022 emesso il 27/01/2022 dal Tribunale di Lodi e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma, come già intimata con il decreto ingiuntivo, di € 7.907,90 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n.
231/2002 dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo effettivo, oltre € 685,50 per spese della procedura monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo (di cui € 540,00 per compensi professionali, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese, più iva e c.p.a.,);
2. condanna alla refusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado nella misura già determinata dal Tribunale di Lodi di complessivi € 2.499,00 per compensi, oltre spese forfettarie, spese documentate ed oneri accessori e, per il presente grado d'appello, nella misura sopra liquidata di complessivi di € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge, nonché rimborso spese per il contributo unificato.
Così deciso, in AN il 9.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr.. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Minojetti (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lodi (LO), Corso Ettore C.F._1
Archinti n.13, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio Controparte_1 C.F._2
Gesuè Rizzi Ulmo, (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._3
Ottaviano (NA), Via Trappitella, n. 16/bis, giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1208/2023, pubblicata il
22.12.2023, non notificata.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AN, in riforma della sentenza n. 1208/2023 emessa dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Luisa Dalla Via, nell'ambito del giudizio N.R.G.
532/2022, depositata in cancelleria in data 22/12/2023, non notificata, contrariis rejectis, così giudicare:
A) dichiarare procedibile l'azione di , accertato che la domanda di mediazione è stata Parte_1 depositata dinnanzi all'Organismo di Conciliazione di Lodi territorialmente competente;
B) ove ritenuto di non rimettere la decisione al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio n. 532/2022 R.G. Tribunale di Lodi che di seguito si riportano:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 20/2022 emesso dal
Tribunale di Lodi in data 17/01/2022, depositato in data 27/01/2022 e notificato in data 31/01/2022;
In via pregiudiziale: respingere l'eccezione di incompetenza territoriale poiché infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente, rigettare le domande del Dott. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CP_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 22/2022;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 22/2022, accertato e dichiarato il credito di per euro 7.907,90 così come portato dalle fatture Parte_1 allegate al fascicolo monitorio, condannare il dott. al pagamento della predetta somma, oltre CP_1 agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di pagamento delle singole scadenze al saldo;
In via istruttoria: impregiudicata ogni istanza nei termini;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita così provvedere:
1. dichiarare l'inammissibilità della nuova produzione documentale svolta da parte appellante in quanto violativa dell'art. 345 cpc;
2. rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto e diritto confermando integralmente la gravata sentenza;
3. alla luce delle considerazioni svolte nei propri atti e ai sensi dell'art. 346 cpc dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi essendo competente, ai sensi di ciascuno dei criteri stabiliti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, confermare, per altra motivazione, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
4. in ogni caso rigettare, per le causali tutte di cui alla comparsa relativa al presente giudizio di appello e di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ogni domanda spiegata dalla
nei confronti di in quanto inammissibile, infondata e, comunque, Parte_1 Controparte_1 non provata e, in ogni caso, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, confermare la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
5. in accoglimento della istanza di correzione ex artt. 287 e ss cpc correggere la gravata sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice omette di distrarre le spese legali in favore dell'avv. Tullio
Gesuè Rizzi Ulmo per dichiarazione di averne fatto anticipo;
2
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio di impugnazione con attribuzione degli stessi al sottoscritto difensore per dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari;
7. ci si riporta, in ogni caso, alle conclusioni già rese”
Fatto e motivi della decisione
1. La sentenza oggetto dell'odierno gravame è stata emessa a seguito dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022 del 27/1/2022 con cui il Tribunale di Controparte_1
Lodi gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 7.907,90, oltre Parte_1
interessi a titolo di pagamento delle fatture emesse e non pagate (da ottobre 2020 a giugno 2021) per la fornitura del servizio NI LO (come da domanda), oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente faceva valere, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di
Lodi, in favore del Tribunale di Napoli, per essere egli residente in [...], peraltro luogo in cui era sorta e doveva essere eseguita l'obbligazione di cui al contratto di fornitura stipulato con il Parte_1
22.5.2018. Denunciava altresì l'assenza in atti della procura speciale notarile data dal legale rappresentante della società al procuratore speciale che aveva conferito il mandato alle liti eccependo, pertanto, l'inammissibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo per insussistenza della legittimazione processuale in capo al procuratore speciale.
Quanto al merito, nella prospettazione dell'opponente , le fatture azionate in sede monitoria CP_1
sarebbero riferibili a prestazioni mai erogate poiché nel mese di dicembre del 2020, Parte_1
aveva unilateralmente risolto il rapporto contrattuale, senza più eseguire alcuna prestazione in suo favore;
l'opponente eccepiva, poi, la natura vessatoria della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto (tra l'altro asseritamente mai consegnate all'opponente) che stabiliva l'obbligo per il cliente di versare in ogni caso gli importi pattuiti (anche in caso di cessazione ante tempus del rapporto) sino alla scadenza contrattualmente stabilita e, quindi, la sua nullità per la mancata specifica sottoscrizione;
in subordine, denunciava l'iniquità di detta clausola – laddove venisse qualificata come clausola penale- con richiesta di sua riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c.. Infine, l'opponente eccepiva l'inidoneità delle fatture prodotte da a dimostrare il quantum debeatur, sostenendo Parte_1
inoltre che i corrispettivi riportati erano stati unilateralmente determinati e non concordati.
Da ultimo l'obbligazione, nella prospettazione di , sarebbe querable, con le relative CP_1
conseguenze quanto alla debenza degli interessi moratori.
2. Si costituiva in giudizio (di seguito solo , replicando: quanto Parte_1 Parte_1 all'eccezione di incompetenza territoriale che all'art. 11 – Clausole finali- delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di fornitura del servizio NI LO e, in particolare al n. 11.5
3 rubricato “Legislazione applicabile e Foro Convenzionale Esclusivo”, ed all'art. 11 delle Condizioni
Generali di Intervento e di Fornitura di Servizi relativi all'avviamento-addestramento” era stato espressamente individuato il Tribunale di Lodi quale Foro convenzionale;
quanto all'eccezione di carenza di rappresentanza processuale, la convenuta provvedeva a depositare procura notarile speciale;
nel merito, contestava tutto quanto dedotto dalla controparte, attesa la genericità Parte_1
delle difese avversarie, e rilevava che contrariamente all'assunto di parte opponente, non Parte_1
aveva mai risolto il contratto ma era stato lo a comunicare la sua disdetta con Pec del CP_1
31/5/2019, con cui chiedeva la risoluzione dei contratti in essere con a decorrere dal Parte_1
31/12/2019. La sottolineava di aver dato riscontro a detta comunicazione, con Pec Parte_1 dell'11/06/2019, replicando che – in base alle condizioni contrattuali- la disdetta sarebbe stata ritenuta valida a decorrere dal 31.12.2021, data di scadenza del contratto di abbonamento al servizio LO ed ai servizi correlati, secondo le espresse previsioni delle condizioni generali di contratto (artt. 2, 3.5
e 7 Cond Gen. Contr. Sub. doc. C), specificamente sottoscritte dall'opponente in sede di stipula del contratto (22.5.2018). Osservava poi come le voci inserite in ognuna delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto corrispondessero “ai servizi erogati da come da contratto (sub. doc. Parte_1
E- pag. 4 e 5) e che la relativa quantificazione è stata regolarmente determinata a partire dai valori contrattualmente previsti ed accettati da entrambe le parti”.
In ragione della certezza e liquidità dell'obbligazione, considerato che la quantificazione degli importi indicati nelle fatture deriva dai prezzi dei servizi contrattualmente pattuiti dalle parti (con la sola aggiunta dell'Iva), il credito di era – in tesi- determinato e determinabile su dati oggettivi, Parte_1
sulla base del semplice calcolo aritmetico, con conseguente natura portable dell'obbligazione, da adempiere presso il domicilio del creditore, e decorrenza degli interessi a partire dalla data di scadenza del pagamento delle singole fatture.
3. Il Tribunale di Lodi con la sentenza n. 1208/2023, dopo aver preliminarmente superato l'eccezione di difetto di rappresentanza in giudizio di a seguito del deposito di valida procura alle liti, Parte_1
definiva il giudizio con la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria da e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 22/2022 del Tribunale di Lodi. Parte_1
Il Tribunale rilevava, pregiudizialmente, che con l'ordinanza del 14.11.2022 aveva disposto l'esperimento della mediazione delegata ex officio prevista dall'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28/2010, ma aveva erroneamente proposto la domanda di mediazione dinanzi all'Organismo di Parte_1 conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di AN, invece che a quello di Lodi, quale luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.Lgs 28/2010).
Quindi, richiamando un orientamento affermato dalla giurisprudenza di merito secondo il quale la domanda di mediazione presentata dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente non
4 produce alcun effetto, il primo giudice dichiarava la domanda di improcedibile con revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sulle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti, ritenute tutte assorbite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello lamentando con un unico motivo Parte_1
l'erroneità della motivazione del primo giudice quanto alla dichiarata improcedibilità della domanda proposta da Parte_1
Lamenta l'appellante che il primo giudice non abbia considerato che non esiste un Organismo di conciliazione presso l'Ordine forense di Lodi ma che l'Organismo di conciliazione forense dell'Ordine degli Avvocati di AN è l'unico competente anche in merito alle domande di mediazione relative a controversie rientranti nella competenza territoriale del Tribunale di Lodi. A riprova di ciò l'appellante richiama il documento prodotto sub. C, ma disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lodi nell'apposita sezione Mediazione-Normativa, in cui viene riportato il protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di AN e quello di Lodi per la promozione dell'istituto della mediazione, da cui risulta – sottolinea l'appellante- come presso il Tribunale di Lodi sia operativa una sede distaccata dell'Organismo di Conciliazione forense di AN (che utilizza la modulistica predisposta dall'organismo di AN); a riprova dell'unicità dell'Organismo, competente anche per le cause del Tribunale di Lodi, vi sarebbe anche l'elenco dei mediatori dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di AN, prodotto per consentire all'udienza del 25.6.2024 dalla difesa per consentire l'immediata verifica al Collegio, Parte_1
da cui risultano i nomi dei mediatori di Lodi. Il procedimento di mediazione sarebbe dunque stato correttamente incardinato presso la sede distaccata dell'Organismo di Mediazione di AN, territorialmente competente anche per Lodi, con avveramento della condizione di procedibilità, come tra l'altro dimostrato dallo stesso verbale di mediazione, che in calce indica Lodi come luogo del primo incontro della procedura. chiede, dunque, una volta accertata la procedibilità della domanda, ove ritenuto di non Parte_1
rimettere la decisione al giudice di primo grado, di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e, quindi, preliminarmente di voler rigettate l'eccezione di incompetenza territoriale, con conferma, nel merito, del decreto ingiuntivo n. 22/2022; in via subordinata, voler accertare e dichiarare il credito di per Euro 7.907,90, con la condanna di al Parte_1 Controparte_1
pagamento di tale somma, oltre agli interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 dalla data di pagamento delle singole scadenze al saldo.
5. Si è costituito in giudizio il sig. , chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
proposta da rilevando, in particolare, come: i) l'appellato avesse ricevuto notifica a mezzo Parte_1
p.e.c. di una domanda di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati
5 di AN;
ii) il verbale di mediazione dell'incontro tenutosi telematicamente recasse l'intestazione
“Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di AN” e non, dunque, l'intestazione delle sede di Lodi;
iii) all'udienza del 31.3.2023 egli avesse eccepito il mancato verificarsi della condizione di procedibilità, per essere stata presentata domanda dinanzi ad organismo territorialmente incompetente e la difesa nulla aveva replicato. Parte_1
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 25/6/2024, la difesa di Parte_1 dichiarava di soprassedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e la causa veniva rinviata all'udienza del 3/12/2024 ai sensi dell'art.352 c.p.c.
A tale udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra riportate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del 9/12/2024.
*****
6. Il motivo d'impugnazione proposto da è fondato. Parte_1
6.1. Al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che ha ritenuto che la società (allora opposta e dunque attrice sostanziale) avesse erroneamente incardinato la procedura di mediazione innanzi all'Organismo di AN, in luogo di quello di Lodi, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28/2010 si è integrata. Risulta infatti che presso il Consiglio dell'Ordine di
Lodi non vi sia un autonomo organismo di mediazione: dalla documentazione prodotta (ma la circostanza è immediatamente verificabile con il semplice accesso al sito dell'Ordine degli Avvocati di Lodi) risulta che nel 2011 è stato siglato un accordo dall'Ordine degli Avvocati di AN con quello di Lodi per la promozione dell'istituto della mediazione, in virtù del quale è stata resa operativa una sede distaccata dell'Organismo di Conciliazione forense di AN presso Lodi. Dunque, per avviare un incontro di mediazione presso la sede distaccata di Lodi, la parte interessata può presentare istanza sia presso la Segreteria dell'Ordine di Lodi, sia presso la Segreteria dell'Organismo di AN;
il modulo della domanda di mediazione, il cui form è disponibile sul sito dell'Ordine del Consiglio di Lodi, reca l'intestazione “Organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di AN” e nell'elenco dei mediatori di AN risultano essere iscritti una serie di avvocati del foro di Lodi.
Non risulta quindi alcun errore di nell'avviare il procedimento di mediazione, che peraltro Parte_1
– come risulta dal verbale – si è sì tenuto telematicamente, ma presso il mediatore della controversia
Avv. Zuccala, iscritta nell'elenco dei mediatori di AN, sottosezione di Lodi.
Tra l'altro si ritiene che l'eccezione d'incompetenza dell'organismo di mediazione sollevata dalla difesa dello solo in sede giudiziale e non avanti al mediatore, in occasione dell'incontro CP_1
tenutosi ed a cui ha partecipato, sia comunque tardiva ed inammissibile, essendosi comunque radicata la competenza avanti all'organismo adito.
6 All'accoglimento dell'unico motivo di appello proposto da non consegue la rimessione Parte_1
della causa al Tribunale di primo grado, seppur richiesta dalla società, poiché il giudice d'appello può rimettere la causa a quello di primo grado solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c., tra i quali non rientra quello oggetto del presente giudizio.
6.2 Si rende dunque necessario esaminare le questioni sollevate nel giudizio in primo grado, e perciò, innanzitutto, valutare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da avanti a Tribunale, CP_1
reiterata nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado.
Più nello specifico, l'appellato ritiene competente il foro di Napoli e non quello di Lodi in ragione della sua residenza in provincia di Napoli, luogo in cui peraltro sarebbe sorta l'obbligazione (per essere il luogo in cui ha avuto conoscenza dell'accettazione di controparte). Tra l'altro, nella CP_1
prospettazione di , l'obbligazione derivante dal contratto di fornitura con sarebbe CP_1 Parte_1 illiquida, dunque Napoli sarebbe anche il luogo di esecuzione dell'obbligazione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1182 comma 4 c.c.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Diversamente però da quanto sostenuto dall'appellato, che in primo grado ha negato di aver ricevuto copia delle condizioni generali di contratto (relative all'utilizzo di applicativi e oggi Parte_1
sostiene la mancanza di un'approvazione specifica di eventuali clausole derogatorie della competenza, dalla lettura degli atti di causa risulta che:
- nel contratto siglato dalle parti (doc. E – fascicolo di primo grado difesa risulta Parte_1
chiaramente e letteralmente riportato a pag. 2 – subito dopo l'indicazione del corrispettivo pattuito e delle modalità di pagamento –: “il cliente dichiara di conoscere e accettare che l'Ordine sarà regolato dalle condizioni generali di abbonamento per l'utilizzo dei servizi applicativi Parte_1
erogati in modalità LO depositate con rep. n. 179038/35593 il 19 ottobre 2017 presso lo
[...]
studio del Dr Notaio in Lodi, nonché pubblicate e disponibili a seguente indirizzo Persona_1
internet: www.succhetti.it/condizioni/cloud_191017.pdf che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente ordine e del contratto conseguente”;
- lo stesso contratto di abbonamento per l'utilizzo dei servizi applicativi erogati in modalità LO riporta, in calce, tra le clausole oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. le “clausole finali” di cui all'art. 11 delle condizioni generali di detto contratto;
- detto art. 11 delle condizioni generali del contratto di abbonamento alla clausola 11.5 prevede l'individuazione del Tribunale di Lodi quale foro convenzionale esclusivo per qualsiasi controversia insorta in relazione alla materia regolamentata dal contratto;
-inoltre, analoga clausola indicativa del foro di Lodi come foro esclusivo è contenuta nell'art. 11 delle condizioni generali di intervento e di fornitura di servizi relativi all'avviamento-addestramento (doc.
7 D – fascicolo di primo grado difesa , documento pacificamente e specificamente conosciuto Parte_1
e sottoscritto . Controparte_1
Tali clausole, per espressa previsione contrattuale, sono parte integrante e sostanziale del contratto di abbonamento, e sono oggetto sia di approvazione “in blocco” che in forma specifica nella parte finale del documento.
A prescindere da ciò, comunque, l'obbligazione di è a tutti gli effetti (e quindi anche del CP_1 forum destinatae solutionis) un'obbligazione pecuniaria da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. in ragione della sua liquidità, posto che il contratto indicava criteri determinativi non discrezionali del corrispettivo dovuto dallo per l'attivazione, CP_1
l'abbonamento e l'assistenza relativi al Servizio “OMNIA CLOUD” della (cfr. pag. 4 Parte_1
contratto 22.5.2018 – doc. E fascicolo di primo grado : la quantificazione degli importi Parte_1
chiesti nelle singole fatture non deriva, infatti, che dai prezzi dei servizi contrattualmente pattuiti dalle parti ed era dunque del tutto determinata/determinabile dal cliente . CP_1
6.3 Respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, occorre esaminare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria di per complessivi Euro 7.907,90 (cfr. fatture n. 77385/P-M del Parte_1
30/10/2020, n. 26964/P-M del 02/01/2021, n. 44371/P-M del 28/02/2021, n. 55313/P-M del
30/04/2021 e n. 67384/P-M del 30/06/2021).
Secondo l'odierno appellato le fatture poste a fondamento della pretesa monitoria si riferiscono a prestazioni mai erogate, in quanto nel mese di dicembre del 2020 aveva unilateralmente Parte_1
risolto il rapporto contrattuale e da allora non aveva eseguito più alcuna prestazione in favore dell'opponente. Inoltre, i prezzi indicati sarebbero stati unilateralmente determinati dalla e Parte_1
la clausola 3.5 delle condizioni generali di contratto che testualmente prevede che rimane in ogni caso obbligato a versare al quanto dovuto anche in caso di sospensione Parte_2
del Servizio per mancato pagamento, fino alla naturale scadenza del periodo contrattuale>> sarebbe qualificabile come penale iniqua, che il Collegio dovrebbe ridurre sulla base di una valutazione equitativa.
Risulta però agli atti come in realtà non sia stata la ma lo stesso ad inviare alla Parte_1 CP_1 società una missiva in cui, dopo aver dato atto di “sopravvenute difficoltà economiche”, chiedeva che
“tutti i contratti stipulati e in essere abbiano fine il 31/12/2019; e dal 1/02/2020 stipulare un nuovo contratto per il solo settore paghe”(doc. F - fascicolo di primo grado difesa;
a tale p.e.c. Parte_1 rispondeva esponendo che “la disdetta sarà ritenuta valida, ai sensi delle condizioni Parte_1
contrattuali, a partire dalla Data chiusura indicata” individuata nel 31/12/2021 “Più precisamente la disdetta non è stata da Voi comunicata con il preavviso di cui alle condizioni regolanti la dura del contratto relativo ai prodotti indicati” (doc. G - fascicolo di primo grado difesa . Parte_1
8 Ebbene, l'art. 2 “Durata e decorrenza del contratto” delle condizioni generali di contatto prevede che il contratto di abbonamento abbia durata dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione fino al 31.12 della terza annualità successiva a quella di sottoscrizione del contratto e che alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da spedirsi da una delle Parti con raccomandata 7 mesi prima dell'inizio dell'anno di rinnovo, fermo restando l'adempimento dei rispettivi impegni assunti, (…). Precisa poi che “limitatamente al primo periodo di durata (dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione fino al 31.12 della terza annualità successiva a quella di sottoscrizione) il potrà recedere liberamente dal Parte_2 contratto, in relazione a tutti i servizi oggetto dello stesso o solo ad alcuni”, escludendo dunque la possibilità di un libero recesso dello;
“successivamente al primo periodo, in caso di rinnovo, CP_1
entrambe le parti potranno comunicare disdetta a mezzo raccomandata da spedirsi con preavviso di
7 mesi. Il contenuto di tali clausole è chiaro ed univoco quanto alla previsione che il contratto di abbonamento per i servizi applicativi erogati in modalità LO dovesse durare sino al 31.12 della terza annualità successiva alla data di sottoscrizione (che – sui ricorda- era avvenuta il 22/05/2018)
e, quindi, nel caso di specie la prima scadenza del contratto era fissata al 31/12/2021; era stata espressamente pattuita la possibilità di recesso libero da parte dello unicamente CP_1 nell'eventualità di un rinnovo del contratto dopo la sua naturale scadenza in data 31.12.2021 (nel purché nel rispetto dei previsti termini di preavviso).
Essendo la missiva dello antecedente a questa data (perché datata 31.5.2019), egli non aveva CP_1
la facoltà di recedere liberamente ed era pertanto tenuto a corrispondere la propria prestazione sino al 31.12.2021, come si evince dalla clausola 3.5 delle condizioni generali di contratto che prevede che pattuito autorizza il FORNITORE alla sospensione del Servizio e della manutenzione di eventuali licenze software concesse al CLIENTE trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora da parte del . […] Eventuali somme corrisposte a titolo di anticipo saranno trattenute dal Parte_2
FORNITORE a copertura del Servizio. Il CLIENTE rimane in ogni caso obbligato a versare al
quanto dovuto anche in caso di sospensione del Servizio per mancato pagamento, fino Parte_2
alla naturale scadenza del periodo contrattuale. >>). Tale clausola non riveste natura di clausola penale, come ha sostenuto , perché l'obbligo di versare il corrispettivo non è correlato CP_1
all'inadempimento del cliente, bensì all'obbligo di rispettare gli impegni contrattualmente assunti sino alla prima scadenza pattuita del contratto e quindi, ha la finalità di rendere oneroso l'eventuale recesso del cliente per i primi tre anni di durata del contratto.
Pertanto, la disdetta dal contratto “NI LO” comunicata dallo il 31/05/2019 era valida CP_1
ma solo a decorrere dal 31/12/2021 e sino a quella data il contratto da quello stipulato con Parte_1
9 proseguiva con la prestazione dei servizi puntualmente elencati dalla fornitrice, come comunicato dalla stessa allo con la pec dell'11/06/2019. Parte_1 CP_1
Tra l'altro non risulta, né lo ha allegato che abbia sospeso le prestazioni oggetto CP_1 Parte_1 dell'abbonamento o abbia rifiutato di prestare il servizio di manutenzione e, attesa la tipologia dei servizi “LO” oggetto del contratto di abbonamento stipulato tra le parti e la incontestata erogazione dei servizi successivamente alla stipula del contratto e sicuramente sino a tutto il mese di dicembre
2020 (come emerge dalle difese dell'appellato) senza che mai abbia contestato alcuna CP_1
mancata erogazione prima dell'introduzione del presente giudizio, la mera e generica eccezione dell'appellata di non aver ricevuto la prestazione “in quanto la nel mese di dicembre 2020 Parte_1
risolveva unilateralmente il rapporto contrattuale e da allora non eseguiva più alcuna prestazione in favore dell'opponente” non può valere a paralizzare e confutare la pretesa creditoria di Parte_1
le fatture azionate si riferiscono a periodo in cui il contratto era valido e non scaduto, è inesistente e non provata la risoluzione del contratto da parte di e manca alcuna specifica allegazione Parte_1
fattuale e probatoria che la fornitrice abbia interrotto o anche solo sospeso alcuno dei servizi erogati con gli applicativi forniti. In ogni caso, in base alle clausole contrattuali, era comunque tenuto CP_1
al pagamento delle prestazioni sino alla naturale scadenza del periodo contrattuale, anche nel caso indimostrato fosse stato sospeso da il servizio per mancato pagamento del corrispettivo. Parte_1
Sulla base di queste considerazioni si ritiene fondata la pretesa di di vedersi Parte_1
corrisposto il corrispettivo di cui alle fatture sopraindicate, con conseguente condanna dell'appellato al pagamento in favore di della somma di Euro 7.907,90, oltre interessi ex art. 5 Parte_1
D.Lgs n. 231/2002 dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo effettivo.
In conclusione, l'appello proposto da va integralmente accolto con riforma della sentenza Parte_1
di primo grado e integrale rigetto – per infondatezza- dell'opposizione proposta da CP_1
[...]
Atteso il carattere sostitutivo dell'appello, la cui sentenza è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, alla declaratoria di rigetto dell'opposizione proposta da consegue Controparte_1 la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo ormai revocato, oltre agli interessi maturati ed alle spese del procedimento monitorio (come liquidate nel medesimo decreto ingiuntivo), andando così a riprodurre il contenuto del titolo monitorio erroneamente caducato.
All'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza di primo grado, consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla rifusione in favore Controparte_1
di delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo Parte_1
grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Lodi (e non contestata) di complessivi € 2.499,00
10 per compensi (oltre spese forfettarie, spese documentate ed oneri accessori) e quanto al presente grado, tenuto conto del valore della controversia, applicati i criteri indicati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, attesa la media complessità delle questioni trattate, e i valori minimi per la fase di trattazione contenute nella sola partecipazione all'udienza, vengono liquidate nella misura complessiva di € 4.888,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge, nonché rimborso spese per il contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1208/2023, pubblicata il 22.12.2023, in
[...]
accoglimento del proposto appello e in conseguente riforma della impugnata sentenza, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022 emesso il 27/01/2022 dal Tribunale di Lodi e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma, come già intimata con il decreto ingiuntivo, di € 7.907,90 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n.
231/2002 dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo effettivo, oltre € 685,50 per spese della procedura monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo (di cui € 540,00 per compensi professionali, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese, più iva e c.p.a.,);
2. condanna alla refusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado nella misura già determinata dal Tribunale di Lodi di complessivi € 2.499,00 per compensi, oltre spese forfettarie, spese documentate ed oneri accessori e, per il presente grado d'appello, nella misura sopra liquidata di complessivi di € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge, nonché rimborso spese per il contributo unificato.
Così deciso, in AN il 9.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
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