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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg15890 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15890 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. IANNUZZO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
E rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. IANNUZZO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il
23/09/2024, le parti, e Parte_1 Controparte_1
, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del
[...]
1 matrimonio da loro contratto presso il Consolato Generale d'Italia in
Shangai il 08/02/2006 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione erano nati due figli:
1) nato a [...] il [...] Persona_1
e residente in [...], Damsterkade 1, 9711, SE, (OLANDA),
2) nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Pamplona, Avenida di Zaragoza, 44, 31005, SPAGNA, entrambi riconosciuti dal padre, maggiorenni e cittadini italiani;
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 24.01.2025; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto. Il marito vivrà in Kuala Lumpur (Malesia) e la moglie a Pagbilao
(Filippine) e saranno liberi di fissare altrove o di cambiare la propria residenza;
2)i coniugi dichiarano di non avere beni in comune in Italia e all'estero, e di aver provveduto a definire tutti i rapporti economici tra essi pendenti;
3)i coniugi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti, sicché nessuno di loro ha pretese economiche nei confronti dell'altro;
4)i figli - nato a [...] il [...] - Persona_1
e - nata a [...] il [...] - studenti e maggiorenni, Parte_2
attualmente impegnati all'estero per motivi di studio ed ivi residenti (il primogenito a
Groningen – OLANDA - e la secondogenita a Pamplona - SPAGNA), resteranno esclusivamente a carico del padre. Questi provvederà al loro completo mantenimento, compreso il pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie sino a quando non diventeranno autosufficienti economicamente.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
2 Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 30/10/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 490/2025 pubblicata in data 28/03/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 23.01.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti presso il
3 Consolato Generale d'Italia in Shangai l'08/02/2006 (atto n.1, parte I, serie unica, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica al Consolato Generale d'Italia in
Shangai per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att.
c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15890 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. IANNUZZO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
E rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. IANNUZZO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il
23/09/2024, le parti, e Parte_1 Controparte_1
, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del
[...]
1 matrimonio da loro contratto presso il Consolato Generale d'Italia in
Shangai il 08/02/2006 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione erano nati due figli:
1) nato a [...] il [...] Persona_1
e residente in [...], Damsterkade 1, 9711, SE, (OLANDA),
2) nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Pamplona, Avenida di Zaragoza, 44, 31005, SPAGNA, entrambi riconosciuti dal padre, maggiorenni e cittadini italiani;
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 24.01.2025; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto. Il marito vivrà in Kuala Lumpur (Malesia) e la moglie a Pagbilao
(Filippine) e saranno liberi di fissare altrove o di cambiare la propria residenza;
2)i coniugi dichiarano di non avere beni in comune in Italia e all'estero, e di aver provveduto a definire tutti i rapporti economici tra essi pendenti;
3)i coniugi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti, sicché nessuno di loro ha pretese economiche nei confronti dell'altro;
4)i figli - nato a [...] il [...] - Persona_1
e - nata a [...] il [...] - studenti e maggiorenni, Parte_2
attualmente impegnati all'estero per motivi di studio ed ivi residenti (il primogenito a
Groningen – OLANDA - e la secondogenita a Pamplona - SPAGNA), resteranno esclusivamente a carico del padre. Questi provvederà al loro completo mantenimento, compreso il pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie sino a quando non diventeranno autosufficienti economicamente.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
2 Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 30/10/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 490/2025 pubblicata in data 28/03/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 23.01.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti presso il
3 Consolato Generale d'Italia in Shangai l'08/02/2006 (atto n.1, parte I, serie unica, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica al Consolato Generale d'Italia in
Shangai per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att.
c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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