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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/09/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 1004/2024 del R.G.A.C., avente a oggetto
“Responsabilità professionale”, pendente tra
, nato a [...] il [...] (codice Parte_1 fiscale ) ed ivi residente al Largo Lucio Cocceio n. 21; CodiceFiscale_1
, nato a [...] l'[...] (codice fiscale Parte_2
), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità CodiceFiscale_2 genitoriale sui figli minori , nata a [...] il Persona_1 6 febbraio 2011 (codice fiscale , CodiceFiscale_3 [...]
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_3 [...]
) e , nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_4 (codice fiscale , tutti residenti a [...] 175; , nato a [...] il [...] (codice Controparte_1 fiscale ), e residente in [...] al Largo Lucio CodiceFiscale_6 Cocceio 21; e , nata a [...] il [...] Parte_5
(codice fiscale ) e residente in [...] 44, tutti in proprio e quali congiunti ed eredi della signora Persona_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procure rilasciate su fogli separati,
[...] allegati al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Angelini (codice fiscale
[...]
fax 06 C.F._8 Email_1
56561395) e Francesco Barucco (codice fiscale CodiceFiscale_9
fax 06 56561395) presso il cui studio Email_2 in Roma, Piazza Adriana n. 4, sono elettivamente domiciliati,
- ATTORI - e
con sede in Fratta- Controparte_2 maggiore alla Via Lupoli, 27,C.F. - P.IVA in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del Direttore Generale legale rappresentante p.t. dott. Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Renato Gallo, presso il cui studio in Napoli alla Via San Nicola alla Dogana n.15 elettivamente domicilia;
- CONVENUTA - CONCLUSIONI Per gli attori: “Si chiede, pertanto, che venga disposto il rinnovo della CTU, affidando l'incarico ad un diverso collegio peritale che possa riesaminare il caso fin dal principio. In subordine, si chiede che venga disposto il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., ovvero che il giudizio prosegua nelle forme del rito semplificato, assegnando in questo caso alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., vista la necessità di approfondire le
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questioni trattate e di formulare ulteriori istanze istruttorie. In ogni caso, qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non accogliere tali richieste, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 281 undecies introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui trascritte”. Per la convenuta: “Questa difesa si riporta alla propria comparsa di risposta che qui si intenda integralmente richiamata insistendo per il rigetto del ricorso promosso, anche per la valutazione sulla legittimazione attiva dei ricorrenti, e quindi per la mancata prova del nesso causale, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”. Con ricorso depositato in data 5.2.2024 e ritualmente notificato alla controparte, gli istanti in qualità di congiunti ed eredi della sig. , Persona_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord l' al CP_4 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- acquisire agli atti del presente giudizio la relazione di CTU resa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sopra richiamato (RG 7706/2022), unitamente al fascicolo d'ufficio; nel merito: a) accertare e dichiarare che il decesso della signora è Persona_2 riconducibile a fatto e colpa esclusivi del Controparte_5
e dei suoi sanitari, per la carente e/o inadeguata cura,
[...] gestione ed assistenza diagnostico/terapeutica somministrate alla paziente, come meglio esposto in narrativa;
b) accertare e dichiarare, quindi, la responsabilità della , che gestisce il predetto Ospedale ed i sanitari ivi Controparte_6 operanti, per il decesso della signora , in ragione dell'inadempimento al Per_2 contratto di cura ed assistenza sanitaria (di spedalità) con esso intercorso;
c) Cont condannare, per l'effetto, la in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni riportati dalla signora
, così come esposti in narrativa, nella misura ritenuta dal Giudicante Per_2 equa e giusta, anche sulla base delle Tabelle in uso presso il Tribunale adito, da liquidarsi iure hereditatis in favore dei figli e del marito della de cuius secondo le rispettive quote ereditarie sancite dal codice civile;
d) accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità extracontrattuale della , in persona Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, per la lesione dei diritti degli istanti, condannandola al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dai medesimi iure proprio, così come esposti in narrativa, nella misura ritenuta dal Giudicante equa e giusta, anche sulla base delle Tabelle in uso presso il Tribunale adito;
e) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse escludere la ricorrenza del nesso causale fra l'intervenuto decesso della signora e la responsabilità del Per_2 [...] e dei suoi sanitari, riconducendo il danno Controparte_5 patito dalla paziente alla perdita delle sue chance di guarigione ovvero
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sopravvivenza, condannare la resistente , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i relativi danni riportati dalla signora , così come esposti in narrativa, nella misura ritenuta dal Per_2 Giudicante equa e giusta, da liquidarsi iure hereditatis in favore dei figli e del marito della de cuius, secondo le rispettive quote ereditarie sancite dal codice civile, oltre che di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dai ricorrenti, iure proprio, così come esposti in narrativa, nella misura ritenuta dal Giudicante equa e giusta;
f) il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate dall'evento di danno fino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché ulteriori interessi legali da tale data fino all'effettivo soddisfo;
g) e con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio e di quello precedente per accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c., oltre spese generali ed accessori di legge, nonché oltre al rimborso delle spese di CTU e quelle eventuali ed ulteriori da sostenere, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”. Esponevano gli istanti (marito, figli e nipoti) che la loro congiunta Persona_2
, affetta da diabete in terapia con ipoglicemizzanti orali, portatrice di
[...] pacemaker, con anamnesi di pregresso carcinoma mammario in follow-up, alle ore 18:33 del 16.11.2018 accedeva al Pronto Soccorso del
[...]
di per la “comparsa nel pomeriggio di dolore Controparte_5 CP_5 in regione lombare” in assenza di traumi;
che durante la permanenza della paziente in Pronto Soccorso, protrattasi per oltre 16 ore (dimissione alle ore 10:46 del 17.11.2018), non vennero rivalutati i parametri vitali, non venne effettuata alcuna indagine, non venne eseguita alcuna ulteriore valutazione clinica dopo quella iniziale, neanche al momento della dimissione;
che l'unico accertamento effettuato dai sanitari consisteva in una ripetizione (alle ore 05:52 del 17.11) degli esami ematochimici, che documentarono un netto e rapidissimo incremento degli indici di flogosi;
che dopo poche ore alle 10.46, la paziente fi dimessa con diagnosi definitiva di “Lombalgia” e le seguenti prescrizioni: “Si consiglia TAC rachide lombosacrale in elezione e consulenza ortopedica. Si consiglia Voltaren
+ RI 1 fl im mattina e sera per 7 giorni. Continua terapia in atto controllando la glicemia”; che non venne prescritta alcuna terapia antibiotica, ma una volta rientrata a casa, il peggiorare delle condizioni cliniche, caratterizzate, in particolare, da un progressivo obnubilamento del sensorio, indusse i familiari della signora ad allertare, alle ore 14:32 del 19.11.2018, il servizio 118 e Per_2 in data 19.11.2018, alle ore 15:09, pertanto, la paziente accedeva nuovamente al Pronto Soccorso del predetto presidio di e sottoposta a TC cranio, ad CP_5 esami ematochimici e puntura rachidea all'esito dei quali fu dimessa alle ore 19:11 con diagnosi di “Meningite da batteri non specificati” per essere trasferita presso il Pronto Soccorso infettivologico degli Ospedali dei Colli di Napoli;
infine che la paziente, in stato comatoso, venne ricoverata presso la UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva con la diagnosi di ingresso era quella di:
“Insufficienza respiratoria sospetta meningite a liquor torbido in paziente già intubata diabetica, obesa, ipertesa” e sottoposta ad una serie di esami e a terapia antibiotica;
infine che il quadro clinico della paziente peggiorò progressivamente, senza mai ripresa dello stato di coscienza, fino al decesso, avvenuto in data 30.01.2019.
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Deducevano gli istanti che il decesso della congiunta era conseguenza della carente ed inadeguata gestione della paziente durante la permanenza di oltre 16 ore in Pronto Soccorso per il grave ritardo diagnostico e nella somministrazione della terapia corretta da parte dei sanitari del PO di che infatti, i sanitari CP_5 non riconoscevano un quadro di sepsi nei sintomi della paziente, lombalgia (insorto acutamente ed in assenza di traumi), iperpiressia (TC 39.6 °C) e il riscontro di indici di flogosi nei due esami ematochimici effettuati a distanza di poche ore;
che a fronte di questo quadro i sanitari non avrebbero dovuto dimettere la paziente ma sospettare una irritazione meningea per la lombosciatalgia in assenza di traumi, eseguire ulteriori indagini volte ad individuare il focus infettivo, in particolare a livello polmonare tramite una radiografia del torace e la immediata prescrizione di terapia antibiotica (inizialmente ovviamente empirica); che stante la correlazione secondo il “criterio del più probabile che non” tra il decesso della paziente e la condotta dei sanitari, spettano agli eredi e congiunti della de cuius il risarcimento del danno terminale biologico e morale patito da , il danno morale e da perdita del rapporto parentale Persona_2 e per perdita di chance di sopravvivenza;
infine che veniva espletato procedimento di ATP, RG 7706/22, ma il Collegio Peritale erroneamente escludeva la responsabilità dei sanitari ritenendo che non andassero applicati i protocolli diagnostici della sepsi in assenza degli esami preliminari necessari ad escluderla e ignorando le osservazioni dei consulenti di parte degli istante. Si è costituita in giudizio innanzi all'adito Tribunale di Napoli la convenuta
[...]
la quale, richiamando le risultanze del procedimento di ATP CP_4 contestava la sussistenza di qualsivoglia condotta connotata da colpa medica in capo ai sanitari del pronto soccorso che ebbero in cura la paziente e in ogni caso insistendo per l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo delle voci di danno di cui è chiesto ristoro e della relativa quantificazione. Acquisita la consulenza svolta nel procedimento RG 7706/22, la causa di natura documentale è decisa sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti e riportate in epigrafe. Preliminarmente, deve essere dichiarata la validità di tutti gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr., in tal senso, Cass. 6 agosto 2007, n. 17180). Nel merito, la domanda attorea è infondata e non può essere accolta. Prima di valutare il merito delle domande formulate dall'attrice, è necessario affrontare la questione relativa all'oggetto e alla natura della responsabilità dei convenuti;
si pone, pertanto, il problema di inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame e il conseguente regime probatorio. A partire dalle Sezioni Unite n° 577/2008, il rapporto è stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può
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conseguire ex art. 1218 c.c., “oltre che dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario ex art. 1228 c.c., quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato” (Cassazione Civile, n° 24285/2017). E' infatti pacifico che tra ente ospedaliero (pubblico o privato) e paziente si instaura un complesso rapporto obbligatorio, dal momento che l'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione (cfr. Cassazione, n° 19658/2014). Più nello specifico, è stato sostenuto che “la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale, ha natura contrattuale”, ossia che si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto
“contratto di spedalità”) che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo
“lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cassazione Civile, Sezione III, 14 giugno 2007, n° 13593; Cassazione Civile, Sezione III, 26 gennaio 2006, n° 1698; Cassazione Civile, Sezione III, 14 luglio 2004, n° 13066; Cassazione Civile, Sezione III, 8 gennaio 1999, n° 103). In virtù di tale contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Pertanto, in base a tale rapporto obbligatorio trovano applicazione le norme relative alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e, in particolar modo, la norma secondo la quale, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 c.c.). Occorre esaminare la condotta tenuta dai medici che hanno assistito la paziente durante il successivo parto, oltre ai profili di colpa della condotta nonché all'esistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento che si assume dannoso (art. 1228 c.c.). Solo all'esito di tale indagine potrà dirsi se, nel caso di specie, l'
[...] convenuta sia tenuta a risarcire integralmente i danni derivati CP_4 dall'operato dei suoi dipendenti e dei collaboratori di cui si è avvalsa (artt. 1218 e 1228 c.c.). In definitiva, quindi, la struttura convenuta risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dalla paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la clinica si avvale si avvale (Cassazione
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Civile, Sezione III, n° 1620 del 3 febbraio 2012 nonché, più di recente, Cassazione n° 1043/2019). La novella normativa introdotta con la L. 24/2017 (cosiddetta “Legge Gelli- Bianco”), ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo sulla responsabilità della struttura sanitaria, modificando unicamente il regime della responsabilità del medico che risponde per responsabilità extracontrattuale, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994), è prevista la seguente disciplina:
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché' attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”. Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. La tesi, più volte ripresa e perfezionata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata definitivamente fatta propria dalla Cassazione, Sezioni Unite, n° 577/2008, secondo cui tanto la responsabilità della struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) quanto l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale, ancorché tale ultima responsabilità non sia fondata sul contratto, in senso stretto, quanto piuttosto sul “contatto sociale” venutosi ad instaurare tra il medico ed il paziente. La Corte di Cassazione ha altresì chiarito la questione relativa agli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, richiamando i principi già espressi nella pronuncia a Sezioni Unite n° 13533/2001 in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento;
in tale storica pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero
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dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento. Partendo da questa premessa, nella sentenza n° 577/2008, le Sezioni Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che, in tema di responsabilità medica, l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. “qualificato”, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico cioè a dire “qualificato” che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. In questo senso, è stato sostenuto che “l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno” (così, da ultimo, Cassazione, n° 4928/2018, richiamandosi ai principi espressi dalle Sezioni Unite n° 13533 del 30 ottobre 2001; cfr. anche, in tal senso, Cassazione n° 18392/2017 e Cassazione n° 2061/2018, secondo cui spetta al creditore di provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - fatto costitutivo del diritto - ed al debitore provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione - fatto estintivo del diritto -; cfr. anche Cassazione, n° 7044/2018). In buona sostanza, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico/sanitaria è onere dell'attore provare l'esistenza del contratto ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia nonché l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, anch'esso oggetto di specifico onere deduttivo e probatorio, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cassazione Civile, Sezione III, 12 settembre 2013, n° 20904: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
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l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale con l'intervento medico ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; in senso conforme, tra le tante, Cassazione, n° 5128/2020; Cassazione, n° 18392/2017; Cassazione n° 24073/17; Cassazione, n° 5590/2015; Cassazione, n° 21177/2015). Questo giudice non ignora che tale orientamento è stato oggetto di ripensamento da una parte della giurisprudenza, che ha ritenuto sufficiente un'allegazione meramente generica del fatto costitutivo della responsabilità, in quanto più rispettosa del principio della vicinanza della prova ammettendo che a fronte di una determinata allegazione dell'errore del sanitario effettuata nell'atto introduttivo, tale prospettazione possa essere mutata anche all'esito dell'istruttoria e in sede conclusionale (cfr. Cass., ord. n. 13269/2012 “nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria;
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato”). In senso contrario, è stato invece ritenuto che “in tema di responsabilità medica, qualora sia proposta domanda di risarcimento dei danni per l'inesatta esecuzione di un intervento chirurgico, la sentenza che condanna al risarcimento in ragione dell'erronea valutazione riguardo alla sua necessità viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, pone a fondamento della sentenza una "causa petendi" diversa da quella allegata dall'attore” (Cass., ord. n. 2719/2023). Ebbene, il Tribunale ritiene maggiormente condivisibile la soluzione scelta dalla giurisprudenza appena poco sopra richiamata, nella misura in cui risulta realizzare un giusto contemperamento degli opposti interessi di attore e convenuto, determinando una distribuzione degli oneri probatori conforme ai principi di vicinanza della prova e di disponibilità dei fatti, senza gravare nessuna delle due parti processuali di oneri probatori che non siano assolvibili, ovvero che risultino eccessivi o penalizzanti per una delle parti. In altri termini, tale opzione ermeneutica non grava il paziente-danneggiato di oneri eccessivi, ponendo però a suo carico uno specifico onere di allegare i fatti, astrattamente idonei a causare i lamentati danni, che integrano l'inadempimento (o l'inesatto adempimento). D'altra parte, tale onere di precisa allegazione incombente sul paziente – danneggiato non appare manifestamente eccessivo, dal momento che il più delle volte quest'ultimo fin dalla fase introduttiva del giudizio, è assistito da un proprio consulente medico di fiducia o comunque si è sottoposto ad accertamenti medico legali, svolti da professionisti di fiducia e cristallizzati nelle relazioni di parte, sulla scorta delle quali sono enucleati i fatti costitutivi della responsabilità dei sanitari.
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Tale onere di allegazione è funzionale ad evitare, da un lato, azioni pretestuose, dall'altro, soprattutto, a mettere la parte convenuta in condizione di potersi difendere compiutamente, senza apprestare difese generiche e di stile, ma riuscendo ad articolare una difesa completa e svolta con piena cognizione dei fatti lamentati dall'attore. A ben vedere, tale soluzione appare anche la più rispettosa del principio di non contestazione, oggi codificato nel nuovo art.115 c.p.c., ma considerato dalla giurisprudenza della Cassazione già operante precedentemente alla riforma, alla stregua del principio generale che informa il processo civile, e che rinviene il proprio fondamento ultimo non solo e non tanto su singole specifiche norme, ma anche e soprattutto sulla natura dispositiva del processo civile, sul dovere di lealtà e probità delle parti ex art.88 c.p.c. e sul principio di economia processuale desumibile dall'art.111 Cost. (cfr. Cass. n.8933/09; n.18202/08). Così, sul punto, la Suprema Corte nella sentenza n.5356/2009: “ l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”. Non vi è chi non veda come strettamente connesso al principio di non contestazione sia proprio l'onere di allegazione: infatti, come evidenziato da attenta dottrina e da parte della giurisprudenza, per poter rendere effettivamente operante la non contestazione, occorre che, a monte, sia rispettato da parte dell'attore l'onere di allegazione, ovvero l'onere di allegare fatti e circostanze specifiche e non generiche. Così sul punto si esprime la Suprema Corte con la sentenza n.6936/04 secondo cui “in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione - quale indice, in positivo e di per sè, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, - in quanto l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto;
altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere
- dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art. 167 cod. proc. civ., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ.” Il diritto al risarcimento dei danni derivanti da errore medico appartiene, indubbiamente, alla categoria dei diritti cd. “eterodeterminati”, talché, in buona approssimazione, ogni fatto illecito integra una autonoma “causa petendi”: in proposito, un danno può trovarsi in rapporto di causalità con fatti tra loro diversi, e, di conseguenze, generare distinte domande. Ciò premesso, venendo al caso di specie, dall'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio di tipo medico – legale, effettuata dai prof./dott. e Controparte_7 è chiaramente emerso come 1) gli elementi clinici e gli esami CP_8 effettuati in occasione del primo accesso al Pronto Soccorso non rilevano alcun elemento che consenta di poter sospettare una sepsi in atto e pertanto di estendere come da protocollo sepsi gli esami da effettuare;
2) gli elementi clinici e di
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laboratorio solo al secondo accesso in PS consentono di porre diagnosi di sospetta meningite a liquor torbido, diagnosi con cui la paziente accede a ricovero presso l'Ospedale Cotugno. Pertanto, non era formulabile diagnosi di meningite al primo accesso in PS del 16-11-2018. Allo stesso tempo dagli elementi clinici, rilevabili dagli atti depositati, e dagli esami effettuati in tale circostanza non vi erano elementi che consentivano di poter sospettare una sepsi in atto. A riguardo, il collegio peritale ripercorreva le linee guida dell'epoca che raccomandavano per la diagnosi di sepsi: 1) Rilevazione dei seguenti dati oggettivi al Triage nei pazienti ritenuti potenzialmente settici (FC, SatO2, FR, PA, Tc, STATO DI COSCIENZA) Tipo di raccomandazione: A (fortemente raccomandato) Consenso: 100% Livello di evidenza: VI (opinione di esperti). 2) Utilizzo del qSOFA per l'identificazione della sepsi in ambito preospedaliero Tipo di raccomandazione: A (fortemente raccomandato) Consenso: 100% Livello di evidenza: III (studi di coorte non randomizzati). Il qSOFA si basa sull'utilizzo di 3 parametri obiettivi: livello di coscienza alterato [GSC < 15 o AVPU ≠da A(vedasi dopo)], PAS < 100 mmHg, FR > 22/min. In presenza di almeno due di questi parametri alterati in presenza di infezione si pone il sospetto di sepsi;
3) Uso combinato del qSOFA con criteri di allerta aggiuntivi per aumentarne la sensibilità per l'identificazione del paziente settico al Triage di Pronto Soccorso (…). Tali essendo le linee guide per la diagnosi di sepsi, i dott.ri e hanno CP_8 CP_7 concluso – rispondendo puntualmente alle osservazioni della parte attrice: 1) che
“calando tali informazioni secondo un giudizio ex ante non vi erano i criteri per poter definire la paziente in una condizione di sepsi. Si ribadiscono i parametri alterati secondo la NEWS 2 era la sola febbre cui andava attribuito un valore di 2, punteggio inferiore a 3, valore del quale si può parlare di sospetta sepsi. Gli altri parametri erano nella norma. Analoga considerazione va fatta per il qSOFA”; 2) che secondo la parte attrice, l'incremento dei neutrofili, della PCR della creatininemia negli esami ematochimici effettuati il 16.11.2018 e il 17.11.2018 in associazione con la febbre doveva indurre i sanitari a effettuare la diagnosi di sepsi;
tuttavia, tale conclusione è fondata su criteri non più in uso all'epoca dei fatti e in ogni caso, non si può parlare di sospetta sepsi neppure secondo i criteri utilizzati dal consulente parte attrice [tabella pag. 43 ” Orbene alla lettura, secondo la tabella indicata dal CTP parte attrice, gli ultimi due parametri non posso essere considerati alterati in quanto per i globuli bianchi vanno considerati o una diminuzione sotto i 4.000 o un incremento oltre i 12.000
o la presenza di globuli bianchi normali con la presenza di forme immature superiori al 10% (nessuna di dette circostanze ricorre nel caso in esame); per la creatinimenina è da considerarsi un incremento superiore a 0.5 mg/dl (ben lontano dalla variazione osservata di 0.24 passando da 1.28 a 1.52). Per quanto attiene alla PCR va precisato che essa non è un indice specifico di infezione ma può essere espressione anche di uno stato infiammatorio, a tal riguardo obiettivamente era stata evidenziata una lombosciatalgia dx, patologia acuta, che poteva giustificare l'aumento della PCR”]; 3) che una radiografia del torace effettuata in data 16-11-2018 non avrebbe evidenziato con una elevata probabilità, prossima alla certezza, alcun reperto radiografico patologico (come quello evidenziato al momento del secondo accesso del 19.11.2018) in considerazione del processo evolutivo che caratterizza le polmoniti da streptococcus pneumoniae
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(“Infatti nel caso in esame si ha lo sviluppo dell'addensamento ma solo alla TC del 20-11-2018 mentre quello evidenziato alla rx del 19-11-2018 come riportato nella bozza di relazione il processo interessa la zona peribroncoilare, quindi non ancora esteso all'intero segmento polmonare (postero-basale alla TC) e non ancora esteso agli altri ambiti polmonari, ovvero non si era di fronte all'addensamento che viene rilevato il giorno 20-11. Inoltre si rileva la presenza di velatura pleurogena basale sinistra, ovvero il processo ha interessato anche la pleura, ma alla TC non è evidente alcun versamento segno che il processo a tale livello era in possibile evoluzione. Ergo il processo broncopenumonico, dal punto di vista radiologico, si rende manifesto il giorno 20-11 con la TC “interessamento del segmento postero – basale del lobo inferiore di sinistra e multipli piccoli infiltrati parenchimali in parte tendenti alla confluenza, si apprezzano a carico di entrambi gli ambiti polmonari”. Tali caratteristiche non sono presenti alla RX del Torace effettuata il giorno prima, dove si evidenzia solo un interessamento della sola zona peribroncoilare, pertanto a maggior ragione non poteva essere evidenziato il giorno 16-17); 4) la mancata citazione nella diagnosi di uscita della eventuale iperpiressia” così come “la mancanza di riferimenti ad eventuale terapia antipiretica sempre nella terapia e nelle note alla dimissione lasciano supporre che la febbre fosse stata risolta e ciò in quanto il rilievo di una eventuale iperpiressia durante le ore di permanenza in PS avrebbe necessariamente comportato il ricovero o in sua assenza la prescrizione di terapia antibiotica ed antipiretica. Per inciso la febbre era stata rilevata in circostanza del ricovero stesso e nessun riferimento anamnestico è presente alla sua eventuale insorgenza prima del ricovero in PS. Ebbene, le conclusioni, cui giunge il collegio e che questo Tribunale ritiene di poter far proprie in ragione della intrinseca coerenza, conducono ad escludere l'esistenza di un nesso di derivazione causale tra la attività diagnostico - terapeutica concretamente eseguita dai sanitari e l'evoluzione della patologia che ha portato alla morte della sig.ra , posto che “l'assenza di Persona_2 segni di sepsi non poneva indicazione nella esecuzione di ulteriori esami nè ad instaurare terapia antibiotica empirica,” pertanto nessuna responsabilità può essere addebitata alla struttura sanitaria convenuta. Può quindi concludersi nel senso che le acquisite risultanze processuali consentono di ritenere raggiunta la prova liberatoria gravante sui sanitari della struttura convenuta. Ed infatti, il materiale istruttorio in atti, per un verso, avvalora la tesi che i sanitari abbiano seguito il corretto iter diagnostico terapeutico. Per tutti questi motivi complessivamente considerati la domanda della parte attrice non può essere accolta. La peculiarità della fattispecie in esame, unitamente alla complessità degli accertamenti medico – legali, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., ad esclusione di quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio che vanno definitivamente poste a carico di parte attrice. Con il che, naturalmente, non rimane esclusa la natura solidale di tale obbligazione nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 19 settembre
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2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli (Cass. 8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n. 245). Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del c.t.u., che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti. Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il c.t.u. può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli, anche se poste pro quota a carico di ciascuna delle parti.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 1004 R.G.A.C. dell'anno 2024, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio;
3) pone, definitivamente, a carico di parte attrice le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già complessivamente liquidate in atti.
Così deciso, in Aversa, in data 20.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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