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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4412/2024 R.G.
TRA
, n.q. di erede di (n. a Marigliano il 20.1.54 e deceduta i Parte_1 Persona_1
22.5.18), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Chirico
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dai funz. come in atti CP_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 2.7.24, parte istante n.q. agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa del 6.2.24 notificato all'Istituto in data 12.2.24. Precisava che,
CP_ inoltrato altresì il modello Ap 70 e Ap 23, l' in data 6.3.24 inviava certificato di avvenuta presentazione della domanda on-line per il pagamento;
che, decorso il termine di legge per la
CP_ liquidazione, l' rimaneva inerte.
CP_ L' si costituiva in giudizio deducendo e documentando l'intervenuto pagamento con provvedimento di liquidazione del 29.7.24.
Parte istante, alla odierna udienza chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione
CP_ della materia del contendere. L' ha emesso, in data 29.7.24, provvedimento di liquidazione della prestazione concretamente erogata il 20.8.25. L'avvenuto pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. In realtà, la circostanza che parte resistente abbia erogato in via amministrativa la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta.
Le spese di lite (liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite e della definizione in prima udienza) seguono, pertanto, la soccombenza dell' previa CP_2
compensazione per metà atteso che la liquidazione è avvenuta pochi giorni dopo la scadenza del termine di 120 gg all'uopo normativamente previsto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 443,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, 1.7.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4412/2024 R.G.
TRA
, n.q. di erede di (n. a Marigliano il 20.1.54 e deceduta i Parte_1 Persona_1
22.5.18), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Chirico
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dai funz. come in atti CP_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 2.7.24, parte istante n.q. agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa del 6.2.24 notificato all'Istituto in data 12.2.24. Precisava che,
CP_ inoltrato altresì il modello Ap 70 e Ap 23, l' in data 6.3.24 inviava certificato di avvenuta presentazione della domanda on-line per il pagamento;
che, decorso il termine di legge per la
CP_ liquidazione, l' rimaneva inerte.
CP_ L' si costituiva in giudizio deducendo e documentando l'intervenuto pagamento con provvedimento di liquidazione del 29.7.24.
Parte istante, alla odierna udienza chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione
CP_ della materia del contendere. L' ha emesso, in data 29.7.24, provvedimento di liquidazione della prestazione concretamente erogata il 20.8.25. L'avvenuto pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. In realtà, la circostanza che parte resistente abbia erogato in via amministrativa la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta.
Le spese di lite (liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite e della definizione in prima udienza) seguono, pertanto, la soccombenza dell' previa CP_2
compensazione per metà atteso che la liquidazione è avvenuta pochi giorni dopo la scadenza del termine di 120 gg all'uopo normativamente previsto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 443,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, 1.7.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)