Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7127/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] C.F._1
Barakaldo (Spagna), il 30/06/1971, residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paola Pepe (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Ida Ciurlo (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 16/01/2025 e del 03/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto che venisse
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt.337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Per_ 1) Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) La casa familiare, situata in Genova, Via Tomaso Reggio 10/3 di proprietà di entrambi i ricorrenti, sarà assegnata alla signora che l'abiterà unitamente al figlio in Parte_1
quanto genitore collocatario. È concordato fra i signori e che nella Pt_1 Pt_2
predetta casa non sarà consentita la coabitazione /convivenza con persone diverse dal figlio Per_ eccetto fratelli, sorelle e/o genitori della signora Pt_1
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa
Per_ mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo e che stesso possa ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio;
le decisioni di maggiore importanza che riguarderanno il minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 Per_ 4) quanto al regime di frequentazione del figlio con il padre, salva, comunque, una diversa e maggiore frequentazione a favore dello stesso, previo accordo con la madre e sentito il figlio minore:
Per_
- infrasettimanalmente, starà con il padre due giorni liberi, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e gli impegni scolastici del figlio,
- fine settimana in alternanza fra i genitori. In particolare nel week end di spettanza
Per_ paterna, resterà con il padre dal venerdì pomeriggio, dopo il lavoro e, compatibilmente
Per_ con gli impegni lavorativi dello stesso, sino al lunedì mattina. Sarà decisione del figlio se pernottare o meno nella casa paterna, così come per i pernottamenti infrasettimanali;
- quanto alle festività natalizie si seguirà il metodo dell'alternanza fra i genitori: in particolare in alternanza annuale le giornate del 25 e del 26 dicembre;
sempre in alternanza fra i genitori le vacanze invernali ovvero primo periodo (I) dal 27 dicembre al 1 gennaio compreso, con un genitore e secondo periodo (II) dal 2 gennaio fino al 6 gennaio e/o rientro a scuola compreso, con l'altro genitore;
- in alternanza fra i genitori anche le settimane di sospensione scolastica autunnale ed invernale;
Per_
- quanto alle festività pasquali i genitori trascorreranno con l'intera giornata di
Pasqua o del lunedì di Pasqua, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- quanto alle vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà trascorrere tre settimane, anche non consecutive, con il figlio, da concordarsi, compatibilmente con gli impegni lavorativi, entro e non oltre il 1° maggio di ogni anno;
- in alternanza fra i genitori le altre festività civili e religiose
- i genitori potranno recuperare tutti i giorni di loro spettanza che non avranno potuto trascorrere con Iker per vari motivi quali ad es. indisposizione o malattia propria o del figlio, impegni di lavoro previa intesa tra le parti;
- salvi gli imprevisti, gli impedimenti dovranno essere comunicati con almeno una settimana di anticipo;
- ciascun genitore avrà diritto, anche durante i periodi di vacanza, a mantenere rapporti quotidiani con il figlio, contattandolo telefonicamente;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 - i genitori si impegnano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé il minore;
Per_ 5) quale assegno di mantenimento a favore del figlio il Sig. corrisponderà Pt_2
alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario, l'importo concordato di Euro 400,00 mensili (oltre aggiornamento Istat a decorrere dal prossimo anno). Il predetto importo verrà corrisposto con decorrenza dal mese gennaio 2025 ovvero dal mese in cui il signor lascerà definitivamente la Pt_3
casa famigliare per trasferirsi in altra abitazione, condotta in locazione;
6) entrambi i genitori sono fin d'ora d'accordo che il predetto assegno di mantenimento a
Per_ favore del figlio sarà oggetto di revisione e/o rimodulazione in diminuzione nel
Per_ quantum qualora il figlio intraprenda un percorso scolastico/formativo/universitario fuori Genova;
Per_ 7) le spese straordinarie per il figlio resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, previamente concordate e documentate, come da documento di orientamento uniforme della IV Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15 settembre
Per_ 2016 che si richiama integralmente. Entrambi i genitori danno atto che il figlio attualmente è iscritto al decimo (X) anno della scuola privata DSG – Scuola Germanica, e che terminerà la predetta scuola (presumibilmente ancora 3 anni, compreso l'attuale anno scolastico); che tale scelta è stata concordata da entrambi i genitori e che conseguentemente tutte le spese e/o i costi relativi e connessi alla predetta scuola privata, nessuno escluso, resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ; il tutto con decorrenza dal mese di Gennaio 2025.Il rimborso delle spese straordinarie avverrà, a favore del genitore che le ha sostenute/anticipate dall'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta di rimborso e previa esibizione del documento di pagamento e/o richiesta di pagamento.
8) la signora continuerà a percepire il 100% degli assegni familiari per il Parte_1
figlio minore;
9) entrambi i genitori beneficeranno delle rispettive detrazioni e dei benefici fiscali per i figli a carico, nella misura del 50% ciascuno, salvo il caso che il Sig. non potesse Pt_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 usufruirne ed in quel solo caso saranno al 100% a favore della signora e/o Pt_1
viceversa;
10) i Sigg.ri e si concedono reciprocamente l'autorizzazione al Parte_1 Pt_2 rilascio e/ o rinnovo del passaporto con l'inserimento del minore e/o al rilascio del passaporto per il minore e/o altri documenti equipollenti per l'espatrio;
11) Il sig. ha lasciato la casa familiare a dicembre 2024; Pt_2
12) signora ha provveduto a proprie spese a volturare le utenze di gas ed Parte_1
energia elettrica.
13) le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5