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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2555/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti N.5 92024 Canicatti' AG
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7073 ADD.PROV. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7073 ADD.PROV. 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7073 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7073 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe di sentenza emesso dal Comune di Canicattì ed afferente Tari per l'anno 2018.
Assume: il difetto di motivazione dell'atto;
l'illegittimità della procedura notificatoria, sotto vari aspetti;
la prescrizione delle pretese per imposta, sanzioni ed interessi;
il difetto di sottoscrizione dell'atto;
Si è costituito il Comune convenuto, sostenendo l'inammissibilità del ricorso, per tardività, e l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Con ordinanza 17.12.2025 onerando entrambe le parti il deposito della documentazione comprovante la data di notifica del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria con documentazione.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché neppure il Comune ha fornito prova della data di notifica dell'accertamento, non può ritenersi provata la dedotta inammissibilità del ricorso per tardività.
Appare fondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto, non indicando questo i riferimenti catastali di identificazione del bene (foglio, particella, subalterno) ed impedendo pertanto l'esatta identificazione dell'immobile cui l'accertamento si riferisce. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in € 350,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. che si distraggono in favore del difensore avv. Valentina Lo Giudice, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il Comune convenuto alla rifusione al ricorrente delle spese di lite che liquida in € 350,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che distrae in favore del difensore avv. Valentina Lo Giudice, dichiaratasi antistataria. Agrigento, 18.2.2026 Il giudice Cesare Zucchetto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2555/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti N.5 92024 Canicatti' AG
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7073 ADD.PROV. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7073 ADD.PROV. 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7073 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7073 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe di sentenza emesso dal Comune di Canicattì ed afferente Tari per l'anno 2018.
Assume: il difetto di motivazione dell'atto;
l'illegittimità della procedura notificatoria, sotto vari aspetti;
la prescrizione delle pretese per imposta, sanzioni ed interessi;
il difetto di sottoscrizione dell'atto;
Si è costituito il Comune convenuto, sostenendo l'inammissibilità del ricorso, per tardività, e l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Con ordinanza 17.12.2025 onerando entrambe le parti il deposito della documentazione comprovante la data di notifica del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria con documentazione.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché neppure il Comune ha fornito prova della data di notifica dell'accertamento, non può ritenersi provata la dedotta inammissibilità del ricorso per tardività.
Appare fondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto, non indicando questo i riferimenti catastali di identificazione del bene (foglio, particella, subalterno) ed impedendo pertanto l'esatta identificazione dell'immobile cui l'accertamento si riferisce. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in € 350,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. che si distraggono in favore del difensore avv. Valentina Lo Giudice, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il Comune convenuto alla rifusione al ricorrente delle spese di lite che liquida in € 350,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che distrae in favore del difensore avv. Valentina Lo Giudice, dichiaratasi antistataria. Agrigento, 18.2.2026 Il giudice Cesare Zucchetto