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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8310/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Trapanese - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165961107739333 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18550/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 8310/25, notificato con il servizio telematico, la sig.ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso intimazione di pagamento n. 20250002165961107739333, notificata in data 5/03/2025, intimante la somma di € 586,77, relativamente alle ingiunzioni nn. 534032743602 534100449602, aventi ad oggetto il mancato pagamento delle Tasse automobilistiche per l'anno 2015.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi, per intervenuta decadenza e prescrizione del tributo sotteso.
La Municipia spa e l'Abaco spa, si sono costituite in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato e chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è inammissibile
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'inammissibilità del ricorso, in quanto la Municipia spa ha correttamente dimostrato che la ricorrente non ha notificato il ricorso anche alla Regione Campania.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene inammissibile il ricorso e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8310/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Trapanese - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165961107739333 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18550/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 8310/25, notificato con il servizio telematico, la sig.ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso intimazione di pagamento n. 20250002165961107739333, notificata in data 5/03/2025, intimante la somma di € 586,77, relativamente alle ingiunzioni nn. 534032743602 534100449602, aventi ad oggetto il mancato pagamento delle Tasse automobilistiche per l'anno 2015.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi, per intervenuta decadenza e prescrizione del tributo sotteso.
La Municipia spa e l'Abaco spa, si sono costituite in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato e chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è inammissibile
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'inammissibilità del ricorso, in quanto la Municipia spa ha correttamente dimostrato che la ricorrente non ha notificato il ricorso anche alla Regione Campania.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene inammissibile il ricorso e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese