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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 591/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Baldichieri d'Asti (AT)
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Baldichieri d'Asti (AT), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BERARDI PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente e successive integrazioni in udienza.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Monale il 06/04/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monale (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: , ad Asti (AT) il 09.10.2002 (c.f. ), Per_1 CodiceFiscale_3
ad Asti (AT) il 16.01.1999 (c.f. ) e ad Asti (AT) il Per_2 CodiceFiscale_4 Per_3
07.08.2007 (c.f. ). CodiceFiscale_5
Con ricorso depositato il 24/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 Con decreto del 28.02.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 08.04.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione con particolare riferimento alla previsione di trasferimento immobiliare.
All'udienza del 08.04.25, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze, che le parti hanno concordemente e parzialmente modificato. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sia assegnata alla OR che continuerà ad abitarla con i figli;
Pt_1
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, insieme ai fratelli Per_3 maggiori, conserverà la residenza presso l'abitazione della madre;
Il figlio minore data l'età (17 anni), vedrà liberamente il padre concordando di volta in volta Per_3 le visite con lo stesso e, comunque, non meno frequentemente di una volta la settimana;
Il padre corrisponderà, fino al momento dell'indipendenza economica del figlio minore Per_3 direttamente alla madre, la somma mensile di € 300,00, a titolo di mantenimento ordinario, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat e che verrà versata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c della OR;
Pt_1
Tutte le spese straordinarie sostenute per il figlio minore saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti 07.07.2017
PRENDE ATTO CHE:
Non sarà previsto alcun contributo al mantenimento dei figli economicamente autosufficienti;
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, il Signor Pt_2
si impegna a cedere a titolo gratuito alla OR – che accetta – la propria
[...] Parte_1 quota pari al 50% della proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Baldichieri d'Asti (AT): Catasto Fabbricati:
• Foglio 6, numero 423, subalterno 4, Strada Statale, Piano T, categoria C/6, metri quadrati 45 (quarantacinque), rendita € 79,02;
• Foglio 6, numero 423, subalterno 5, Strada Statale, Piani T – 1, categoria A/2, Classe 1, vani 7,5 (sette virgola cinque), rendita €259,52;
2 • Foglio 6, numero 77, subalterno 3, Via Nazionale numero 32, piano T, categoria C/7, classe 1, metri quadrati 50 (cinquanta), rendita € 25,82; formanti un sol corpo confinante con eredi di , e Persona_4 Persona_5 Persona_6
, salvo altri. Detto fabbricato si compone di: Persona_7
- Al piano terreno: cucina, disimpegno, camera e vano scala, rimessa e locale caldaia;
- Al piano primo: bagno, cucina, due camere, soggiorno, vano scala;
- Al piano terreno (in corpo staccato): tettoia.
Quanto ceduto è pervenuto a parte cedente con atto per Notaio in data 22 novembre Persona_8
2002, Repertorio n. 86174, Fascicolo n. 16.160, Nota di Trascrizione del 11.12.2002, n. Registro
Generale 13996, N. Reg. Particolare 10742.
Il suddetto trasferimento a titolo gratuito verrà effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare, con tutti i patti, le condizioni e le servitù previste nell'atto di provenienza.
Le parti intendono avvalersi in sede di stipula del rogito notarile, delle agevolazioni fiscali eventualmente previste dalla legge, e, in particolare dell'art. 19 della L. 74/87.
Il possesso sarà trasferito con separato atto notarile da eseguirsi entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La OR sopporterà per intero le spese notarili relative al suddetto trasferimento: assumerà Pt_1
a proprio esclusivo carico, ogni obbligazione derivante dallo stesso.
I ricorrenti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
- Gli arredi, gli elettrodomestici ed i corredi presenti nell'immobile rimarranno di esclusiva proprietà della OR mentre i beni di esclusiva proprietà di ciascun coniuge rimarranno nella loro Pt_1 piena ed esclusiva disponibilità;
- I coniugi dichiarano di nulla doversi a titolo di contribuzione mensile l'un l'altra e, fatto salvo quanto sopra esposto, di aver già prima d'ora risolto ogni altra questione di natura patrimoniale;
- I coniugi prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio nonché dei documenti pertinenti il figlio minore Per_3
- Le spese e gli oneri tutti del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monale di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 591/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Baldichieri d'Asti (AT)
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Baldichieri d'Asti (AT), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BERARDI PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente e successive integrazioni in udienza.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Monale il 06/04/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monale (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: , ad Asti (AT) il 09.10.2002 (c.f. ), Per_1 CodiceFiscale_3
ad Asti (AT) il 16.01.1999 (c.f. ) e ad Asti (AT) il Per_2 CodiceFiscale_4 Per_3
07.08.2007 (c.f. ). CodiceFiscale_5
Con ricorso depositato il 24/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 Con decreto del 28.02.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 08.04.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione con particolare riferimento alla previsione di trasferimento immobiliare.
All'udienza del 08.04.25, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze, che le parti hanno concordemente e parzialmente modificato. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sia assegnata alla OR che continuerà ad abitarla con i figli;
Pt_1
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, insieme ai fratelli Per_3 maggiori, conserverà la residenza presso l'abitazione della madre;
Il figlio minore data l'età (17 anni), vedrà liberamente il padre concordando di volta in volta Per_3 le visite con lo stesso e, comunque, non meno frequentemente di una volta la settimana;
Il padre corrisponderà, fino al momento dell'indipendenza economica del figlio minore Per_3 direttamente alla madre, la somma mensile di € 300,00, a titolo di mantenimento ordinario, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat e che verrà versata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c della OR;
Pt_1
Tutte le spese straordinarie sostenute per il figlio minore saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti 07.07.2017
PRENDE ATTO CHE:
Non sarà previsto alcun contributo al mantenimento dei figli economicamente autosufficienti;
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, il Signor Pt_2
si impegna a cedere a titolo gratuito alla OR – che accetta – la propria
[...] Parte_1 quota pari al 50% della proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Baldichieri d'Asti (AT): Catasto Fabbricati:
• Foglio 6, numero 423, subalterno 4, Strada Statale, Piano T, categoria C/6, metri quadrati 45 (quarantacinque), rendita € 79,02;
• Foglio 6, numero 423, subalterno 5, Strada Statale, Piani T – 1, categoria A/2, Classe 1, vani 7,5 (sette virgola cinque), rendita €259,52;
2 • Foglio 6, numero 77, subalterno 3, Via Nazionale numero 32, piano T, categoria C/7, classe 1, metri quadrati 50 (cinquanta), rendita € 25,82; formanti un sol corpo confinante con eredi di , e Persona_4 Persona_5 Persona_6
, salvo altri. Detto fabbricato si compone di: Persona_7
- Al piano terreno: cucina, disimpegno, camera e vano scala, rimessa e locale caldaia;
- Al piano primo: bagno, cucina, due camere, soggiorno, vano scala;
- Al piano terreno (in corpo staccato): tettoia.
Quanto ceduto è pervenuto a parte cedente con atto per Notaio in data 22 novembre Persona_8
2002, Repertorio n. 86174, Fascicolo n. 16.160, Nota di Trascrizione del 11.12.2002, n. Registro
Generale 13996, N. Reg. Particolare 10742.
Il suddetto trasferimento a titolo gratuito verrà effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare, con tutti i patti, le condizioni e le servitù previste nell'atto di provenienza.
Le parti intendono avvalersi in sede di stipula del rogito notarile, delle agevolazioni fiscali eventualmente previste dalla legge, e, in particolare dell'art. 19 della L. 74/87.
Il possesso sarà trasferito con separato atto notarile da eseguirsi entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La OR sopporterà per intero le spese notarili relative al suddetto trasferimento: assumerà Pt_1
a proprio esclusivo carico, ogni obbligazione derivante dallo stesso.
I ricorrenti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
- Gli arredi, gli elettrodomestici ed i corredi presenti nell'immobile rimarranno di esclusiva proprietà della OR mentre i beni di esclusiva proprietà di ciascun coniuge rimarranno nella loro Pt_1 piena ed esclusiva disponibilità;
- I coniugi dichiarano di nulla doversi a titolo di contribuzione mensile l'un l'altra e, fatto salvo quanto sopra esposto, di aver già prima d'ora risolto ogni altra questione di natura patrimoniale;
- I coniugi prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio nonché dei documenti pertinenti il figlio minore Per_3
- Le spese e gli oneri tutti del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monale di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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