Sentenza breve 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 23/02/2023, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 00583/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2023, proposto da
Serena S.p.A. - Casa di Cura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandé e Tiziana Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D;
contro
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ufficio legale dell’Azienda, in Palermo, via Pindemonte n. 88;
- l’Assessorato della Salute della Regione SIna, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- della nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Palermo, Dipartimento Attività Ospedaliere, U.O.C. Ospedalità Privata, prot. in arrivo 3498 del 16 dicembre 2022 e prot. ASP n. 248708 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto “Nuova elaborazione Superamento tasso occupazionale reparto 62 “neonatologia” anno 2021. Dopo sentenza n. 01339 del 2022”, con la quale l'ASP ha contestato alla Casa di Cura Villa Serena il superamento del tasso occupazionale massimo del 100% nelle degenze del reparto 62 di Neonatologia con un'eccedenza di 356 giornate contestando che il valore della produzione erogata oltre il limite dell'accreditamento ammonta ad €. 311.356,66;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Palermo, Dipartimento Attività Ospedaliere, U.O.C. Ospedalità Privata, prot. ASP n. 248692 del 16 dicembre 2022 nella parte in cui ha rielaborato il calcolo del tasso occupazionale del reparto di neonatologia accertandolo in €. 311.365,66 e decurtandolo dalla produzione 2021;
- di ogni ulteriore atto e documento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visto il ricorso introduttivo;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione SIna;
Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con le relative deduzioni difensive e la documentazione;
Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 20 gennaio 2023, la Casa di Cura istante – operante in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale – ha impugnato le note del 16 dicembre 2022 con le quali l’intimata Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha contestato alla predetta il superamento del tasso occupazionale massimo del 100% nelle degenze del reparto di Neonatologia con un’eccedenza di 356 giornate, contestando che il valore della produzione erogata oltre il limite dell’accreditamento ammonta ad €. 311.356,66; con conseguente decurtazione di tale somma dalla produzione 2021;
- espone di essere stata riconosciuta come Punto Nascita di primo livello, con una media delle nascite che da anni si attesta intorno a 1.200 parti/anno e un numero di neonati ricoverati in Neonatologia in linea con i dati statistici nazionali; e di essere dotata di tutte le risorse necessarie per gestire un numero di neonati patologici ben superiore ai quattro posti letto per i quali la predetta è stata accreditata con D.D.S. n. 110 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della Salute;
- rappresenta inoltre di non avere erogato, per l’anno 2021, prestazioni oltre il limite del budget assegnato e, ciononostante, di avere ricevuto la nota dell’intimata Azienda, prot. n. 248708 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato comunicato che, a seguito della definizione di un altro giudizio davanti a questo T.A.R. (R.G. n. 1339/2022), l’Amministrazione aveva proceduto ad una nuova istruttoria, rielaborando i conteggi – peraltro farraginosi – per la determinazione del tasso di occupazione in neonatologia e contestando il superamento del tasso occupazionale massimo del 100% nelle degenze del reparto di Neonatologia;
- il precedente contenzioso nasce dall’attività di controllo analitico della Regione, nel periodo marzo-luglio 2022, nell’ambito del quale l’intimata ASP ha eseguito in due volte i controlli presso la struttura ricorrente, esaminato numerose cartelle cliniche dell’anno 2021, con contestazioni riguardanti soprattutto il reparto specialistico di neonatologia con particolare riguardo al contestato ricovero di un certo numero di neonati qualificati dall’Azienda come “sani” e, pertanto, non necessitanti il ricovero presso l’Unità specialistica; conseguentemente, tali prestazioni sono state ritenute inappropriate con applicazione di abbattimenti sulla produzione erogata nel 2021;
- è seguito il su citato contenzioso, definito da questa Sezione con sentenza n. 2664/2022, di parziale accoglimento del ricorso solo per gli abbattimenti relativi al secondo campionamento; sentenza avverso la quale l’ASP ha proposto appello al C.G.A. definito, successivamente alla proposizione del ricorso all’esame, con sentenza n. 150/2023 di inammissibilità per difetto di giurisdizione;
Premesso tutto ciò, la casa di cura istante si duole delle note dell’Azienda, deducendo i vizi di:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2019 (ARTT. 7 E SS. DELLA L. N. 241/1990) –VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI PARTECIPAZIONE –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. SANCITO DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 7/2019 (ART. 3 L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, DI EFFICIENZA E DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE DELLA P.A. ;
3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI SANZIONI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 OCTIES DEL D.LGS. N. 502/1992 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI ;
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE E VIOLAZIONE DEI LIVELLI MINIMI DI ASSISTENZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 E DELL’ART. 25 DELLA L.R. N. 5/2009 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 QUINQUIES DEL D.LGS N. 502/1992 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 28 DELLA L.R. N. 2/2002 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.A. N. 24/2022 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA MANCATA VALUTAZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL’ U.O. DI NEONATOLOGIA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA MANCATA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA IN TERMINI DI MANCATA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ASSISTENZIALE – ECCESSO DI POTERE PER NE ;
5) IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.A. N. 2563/2011 –ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER CONTRADDITTORIETÀ CON QUANTO PREVISTO DAL D.A. N. 2563/2011 – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA NE IN RAPPORTO AGLI STANDARD RICHIESTI AI PUNTI NASCITA ;
6) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA NE IN ORDINE ALLA METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA DALL’ASP PER CALCOLARE IL SUPERAMENTO DEL TASSO DI OCCUPAZIONE MASSIMO – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA ;
- ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previo accoglimento dell’istanza cautelare, con il favore delle spese;
- si è costituito in giudizio l’Assessorato della Salute della Regione SIna;
- si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, depositando documentazione ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, per mancata notifica ad almeno una casa di cura controinteressata e per carenza di interesse a ricorrere; chiedendo nel merito la reiezione del ricorso, e della contestuale istanza cautelare, in quanto infondato; con vittoria di spese;
- alla camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023, presenti i difensori delle parti costituite, sono stati resi chiarimenti sull’eccezione di difetto di giurisdizione, e la difesa erariale ha evidenziato il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale della Salute; quindi il difensore dell’Azienda ha insistito nelle difese chiedendo la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, alla quale si è opposto il difensore della ricorrente, e la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto preliminarmente:
- di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti, possibilità, questa, espressamente richiesta dal difensore dell’ASP;
- non osta a tale definizione la formale opposizione del difensore di parte ricorrente, in quanto il rito previsto dall’art. 60 cod. proc. amm. non ha natura consensuale, e la scelta di definire il giudizio in forma semplificata è lasciata alla valutazione altamente discrezionale del giudice, salvo che non sussistano le cause impeditive (nella specie non sussistenti) indicate dall’art. 60 (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045);
- di dovere dare atto, come indicato dalla difesa erariale, del difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale della Salute, al quale non risulta che il ricorso in esame sia stato notificato – non essendo stato contestato alcun atto regionale – e che, pertanto, risulta costituito per mero errore;
Ritenuto, sempre in via preliminare:
- di dovere esaminare l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritualmente sollevata dalla difesa dell’Azienda;
- che l’eccezione è fondata e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto, sul punto, di dovere richiamare la recentissima sentenza n. 150/2023 del C.G.A., con la quale è stato definito il giudizio promosso dall’Azienda avverso la su citata sentenza di questa Sezione n. 2664/2022; decisione con la quale il Giudice di appello ha accolto il motivo relativo al difetto di giurisdizione, rilevando che “… con riferimento alle controversie relative all’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle Aziende sanitarie provinciali sulle strutture private accreditate, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario: “Le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate.” (Cass., SS.UU., sent. n. 1602 del 2022; conforme id., ord. n. 31029 del 2019), senza che tale conclusione, in punto di giurisdizione, possa mutare a seconda della causa petendi e dei motivi di ricorso dedotti dalla parte (se attinenti alla debenza e all’importo della sanzione, oppure alla correttezza del procedimento amministrativo condotto dalla Azienda sanitaria), rimanendo comunque fermo il petitum concernente la sanzione impugnata … (cfr. C.G.A., Sez. giurisdiz., 20 febbraio 2023, n. 150);
Ritenuto che:
- nel caso in esame la contestazione dell’Azienda attiene all’obiettivo superamento del numero dei posti letto per la disciplina di Neonatologia, pari a quattro come previsto dal decreto di accreditamento operante per la ricorrente nel periodo temporale interessato (anno 2021);
- l’Azienda ha pertanto verificato il rispetto dell’indice occupazionale, con un atto dovuto di riscontro del superamento delle degenze giornaliere previste per la specialità su indicata, al quale è conseguito il mancato riconoscimento economico da parte della stessa Azienda, la quale ha poi effettuato una rimodulazione del valore della produzione erogata oltre il limite dell’accreditamento;
- oggetto del ricorso in esame, pertanto, è l’esito del controllo, che si sostanzia in un accertamento privo di carattere autoritativo o discrezionale, con il quale l’ASP, a seguito della verifica, ha accertato che le prestazioni erogate come Neonatologia avevano superato – il che è, peraltro, incontestato – l’indice di occupazione massimo del 100% dei posti letto accreditati, risultante all’esito del controllo pari al 125%, con un’eccedenza di 365 giornate a fronte di un massimo di 1.460 in base al numero dei posti letto per i quali la casa di cura è stata accreditata;
- ed invero, il numero dei posti letto accreditati per singola specialità costituisce limite oggettivo ed insuperabile alla erogabilità e remunerabilità delle prestazioni a carico del SSR, senza che residui margine di apprezzamento discrezionale né esigenza di specifiche valutazioni di ordine tecnico- scientifico che possano richiedere adeguata procedimentalizzazione (circostanza questa che differenzia la fattispecie all’esame da quella esaminata e definita con la sentenza n. 2664/2022);
- pertanto, in linea con quanto statuito dal Giudice regolatore della giurisdizione (v. Cass., SS.UU., 19 gennaio 2022, n. 1602) e dal C.G.A. (v. sent. n. 150/2023 cit.), il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice ordinario presso il quale il processo potrà essere riproposto entro i termini decadenziali di cui all’art. 11, co. 2. cod. proc. amm.;
- avuto riguardo alla definizione del giudizio per un profilo in rito, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO