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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, AL D. CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2530/2024 R.G.A.C. promossa da:
, cittadino argentino, nato il [...], a [...]án, Parte_1
Provincia di Tucumán, Argentina, e residente in [...]n. 1424, San
Miguel de Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino . 20-32927759-4; C.F._1
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_2 de Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, ed ivi residente in [...]
n. 1424, San Miguel de Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino CUIL/T. C.F._2
8;
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_3
Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, ed ivi residente in [...]n.
1424, San Miguel de Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino . 27- 32201988- CP_1
8;
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_4
Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, e residente in [...], Lotto F2
s/n, Quartiere Las Rosas II, Yerba Buena, Provincia di Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino . 27-33971111-4; CP_1
minorenne, cittadina argentina, nata il [...], Parte_5 a San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, e residente in [...]
n. 1100, Lotto F2 s/n, Quartiere Las Rosas II, Yerba Buena, Provincia di Tucumán,
Argentina, codice fiscale argentino . 20-34285530-0; CP_1
minorenne, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_6
Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, e residente in [...],
Lotto F2 s/n, Quartiere Las Rosas II, Yerba Buena, Provincia di Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino . , qui rappresentata da entrambi i genitori esercenti CP_1 P.IVA_1 la responsabilità genitoriale, la summenzionata Sig.ra ed il Sig. Parte_4 [...]
cittadino argentino, nato il [...] e residente in [...]
Rosas n. 1100, Lotto F2 s/n, Quartiere Las Rosas II, Yerba Buena, Provincia di Tucumán,
Argentina, codice fiscale argentino . 20- 34285530-0; CP_1
, cittadina argentina, nata il [...], a [...], Provincia Parte_7 di Santa Fe, Argentina, e residente in [...]188 Km 68,5, Pergamino, Provincia di Buenos
Aires, Argentina, codice fiscale argentino . 27-16494848-5; CP_1
, cittadino argentino, nato il [...], a [...], Parte_8
Provincia di Buenos Aires, Argentina, ed ivi residente in [...], codice fiscale argentino CUIL/T. 20-16911825-7;
, cittadina argentina, nata il [...], a Parte_9
Pergamino, Provincia di Buenos Aires, Argentina, e residente in [...],
Città Autonoma di buenos Aires, Argentina, codice fiscale argentino . 27- 36868352- CP_1
9;
cittadina argentina, nata il [...], a Parte_10
Pergamino, Provincia di Buenos Aires, Argentina, e residente in [...],
Città Autonoma di buenos Aires, Argentina, codice fiscale argentino . 23- 39151369- CP_1
4;
, cittadino argentino, nato il [...], a [...], Parte_11
Provincia di Buenos Aires, Argentina, ed ivi residente in [...]188 Km 68,5, codice fiscale argentino . 20-40423730-7; CP_1
, cittadina argentina, nata il [...], a [...], Provincia di Parte_12
Buenos Aires, Argentina, ed ivi residente in [...], codice fiscale argentino
CUIL/T. 27-41025124-3;
, cittadina argentina, nata il [...], a [...], Provincia di Parte_13
Buenos Aires, Argentina, ed ivi residente in [...], codice fiscale argentino
CUIL/T. 27-42053991-1; rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra Ramajo Navarro del Foro di Latina, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille allegate in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 30.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_2 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, nato a [...] il [...], emigrato in Persona_2
Argentina e ivi sposatosi con la Sig.ra mai naturalizzatosi cittadino Persona_3 argentino e che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il , eccependo la carenza di prova della Controparte_2 domanda proposta dai ricorrenti ma senza contestare, nel merito, la domanda e la linea di discendenza esposta in ricorso e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2025, hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve evidenziarsi che la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 142/2025 depositata il 31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data” .
Ulteriormente infondata è l'eccezione di infondatezza e inammissibilità del ricorso per carenza di prova, come eccepito dal nella sua comparsa di risposta. Tale Controparte_2 eccezione, invero tralaticiamente riproposta nelle comparse ministeriale in simili giudizi, è frutto di evidente refuso ed erroneo esame del ricorso di controparte a cui sono sstati allegati i documenti comprovanti la linea genealogica e la discendenza da cittadino italiano.
Tanto premesso in rito la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis,
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n.
25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che nato a [...] il [...], non era Persona_2 stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, (nata in [...] Persona_4 il 26.11.1910) che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti. In particolare, la Sig.ra ha poi contratto matrimonio con il Sig. dalla Persona_4 Persona_5 cui unione nascevano i figli, (nato il [...]) e Persona_6 [...]
( nato il [...]). A loro volta, il Sig. Persona_7 Persona_6 ha contratto matrimonio con la Sig.ra e il Sig. Parte_14 Persona_7 con la Sig.ra , dando alla luce rispettivamente, i
[...] Controparte_4 figli, odierni ricorrenti: del (il 28.12.1955), Pt_2 Pt_2 Persona_8 Per_9
(il 14.01.1963) e (il 23.09.1964). Questi ultimi a loro
[...] Parte_8 volta hanno contratto matrimonio rispettivamente con il Sig. , con Controparte_5 il Sig. e con la Sig.ra , dando alla Controparte_6 Parte_15 luce i figli, odierni ricorrenti, (il 04.05.1986), Parte_3 Persona_10
(il 05.07.1987), (l'11.04.1989),
[...] Parte_4 Parte_9
(l'08.06.1993), (il 13.09.1995),
[...] Parte_10 [...]
(il 13.09.1997), (il 28.02.1998) e Parte_11 Parte_12 Pt_13
(il 06.09.1999).
[...]
Ancora, la Sig.ra ha contratto matrimonio con il Sig. Parte_4 [...]
dando alla luce le figlie, odierne ricorrenti, Persona_11 Parte_5
(il 22.01.2018) e (il 21.03.2023).
[...] Parte_6
Si osserva che le discrasie a proposito dei nomi e, a volte, dell'età delle parti, soprattutto nelle certificazioni risalenti nel tempo non assumono significativo rilievo ove sia indubbia l'identità e discendenza delle parti stesse. Le discordanze nei nomi e delle date devono, infatti ricondursi alla trasposizione in atti ufficiali dello stato civile di Paesi stranieri dei nomi e dichiarazioni di cittadini italiani emigrati e spesso analfabeti.
Nella linea genealogica si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da ai suoi discendenti. Persona_4
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del
1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n. 4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da cittadina italiana.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_2 integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 18 dicembre 2025. IL GIUDICE
AL D. CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, AL D. CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2530/2024 R.G.A.C. promossa da:
, cittadino argentino, nato il [...], a [...]án, Parte_1
Provincia di Tucumán, Argentina, e residente in [...]n. 1424, San
Miguel de Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino . 20-32927759-4; C.F._1
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_2 de Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, ed ivi residente in [...]
n. 1424, San Miguel de Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino CUIL/T. C.F._2
8;
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_3
Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, ed ivi residente in [...]n.
1424, San Miguel de Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino . 27- 32201988- CP_1
8;
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_4
Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, e residente in [...], Lotto F2
s/n, Quartiere Las Rosas II, Yerba Buena, Provincia di Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino . 27-33971111-4; CP_1
minorenne, cittadina argentina, nata il [...], Parte_5 a San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, e residente in [...]
n. 1100, Lotto F2 s/n, Quartiere Las Rosas II, Yerba Buena, Provincia di Tucumán,
Argentina, codice fiscale argentino . 20-34285530-0; CP_1
minorenne, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_6
Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, Argentina, e residente in [...],
Lotto F2 s/n, Quartiere Las Rosas II, Yerba Buena, Provincia di Tucumán, Argentina, codice fiscale argentino . , qui rappresentata da entrambi i genitori esercenti CP_1 P.IVA_1 la responsabilità genitoriale, la summenzionata Sig.ra ed il Sig. Parte_4 [...]
cittadino argentino, nato il [...] e residente in [...]
Rosas n. 1100, Lotto F2 s/n, Quartiere Las Rosas II, Yerba Buena, Provincia di Tucumán,
Argentina, codice fiscale argentino . 20- 34285530-0; CP_1
, cittadina argentina, nata il [...], a [...], Provincia Parte_7 di Santa Fe, Argentina, e residente in [...]188 Km 68,5, Pergamino, Provincia di Buenos
Aires, Argentina, codice fiscale argentino . 27-16494848-5; CP_1
, cittadino argentino, nato il [...], a [...], Parte_8
Provincia di Buenos Aires, Argentina, ed ivi residente in [...], codice fiscale argentino CUIL/T. 20-16911825-7;
, cittadina argentina, nata il [...], a Parte_9
Pergamino, Provincia di Buenos Aires, Argentina, e residente in [...],
Città Autonoma di buenos Aires, Argentina, codice fiscale argentino . 27- 36868352- CP_1
9;
cittadina argentina, nata il [...], a Parte_10
Pergamino, Provincia di Buenos Aires, Argentina, e residente in [...],
Città Autonoma di buenos Aires, Argentina, codice fiscale argentino . 23- 39151369- CP_1
4;
, cittadino argentino, nato il [...], a [...], Parte_11
Provincia di Buenos Aires, Argentina, ed ivi residente in [...]188 Km 68,5, codice fiscale argentino . 20-40423730-7; CP_1
, cittadina argentina, nata il [...], a [...], Provincia di Parte_12
Buenos Aires, Argentina, ed ivi residente in [...], codice fiscale argentino
CUIL/T. 27-41025124-3;
, cittadina argentina, nata il [...], a [...], Provincia di Parte_13
Buenos Aires, Argentina, ed ivi residente in [...], codice fiscale argentino
CUIL/T. 27-42053991-1; rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra Ramajo Navarro del Foro di Latina, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille allegate in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 30.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_2 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, nato a [...] il [...], emigrato in Persona_2
Argentina e ivi sposatosi con la Sig.ra mai naturalizzatosi cittadino Persona_3 argentino e che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il , eccependo la carenza di prova della Controparte_2 domanda proposta dai ricorrenti ma senza contestare, nel merito, la domanda e la linea di discendenza esposta in ricorso e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2025, hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve evidenziarsi che la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 142/2025 depositata il 31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data” .
Ulteriormente infondata è l'eccezione di infondatezza e inammissibilità del ricorso per carenza di prova, come eccepito dal nella sua comparsa di risposta. Tale Controparte_2 eccezione, invero tralaticiamente riproposta nelle comparse ministeriale in simili giudizi, è frutto di evidente refuso ed erroneo esame del ricorso di controparte a cui sono sstati allegati i documenti comprovanti la linea genealogica e la discendenza da cittadino italiano.
Tanto premesso in rito la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis,
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n.
25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che nato a [...] il [...], non era Persona_2 stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, (nata in [...] Persona_4 il 26.11.1910) che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti. In particolare, la Sig.ra ha poi contratto matrimonio con il Sig. dalla Persona_4 Persona_5 cui unione nascevano i figli, (nato il [...]) e Persona_6 [...]
( nato il [...]). A loro volta, il Sig. Persona_7 Persona_6 ha contratto matrimonio con la Sig.ra e il Sig. Parte_14 Persona_7 con la Sig.ra , dando alla luce rispettivamente, i
[...] Controparte_4 figli, odierni ricorrenti: del (il 28.12.1955), Pt_2 Pt_2 Persona_8 Per_9
(il 14.01.1963) e (il 23.09.1964). Questi ultimi a loro
[...] Parte_8 volta hanno contratto matrimonio rispettivamente con il Sig. , con Controparte_5 il Sig. e con la Sig.ra , dando alla Controparte_6 Parte_15 luce i figli, odierni ricorrenti, (il 04.05.1986), Parte_3 Persona_10
(il 05.07.1987), (l'11.04.1989),
[...] Parte_4 Parte_9
(l'08.06.1993), (il 13.09.1995),
[...] Parte_10 [...]
(il 13.09.1997), (il 28.02.1998) e Parte_11 Parte_12 Pt_13
(il 06.09.1999).
[...]
Ancora, la Sig.ra ha contratto matrimonio con il Sig. Parte_4 [...]
dando alla luce le figlie, odierne ricorrenti, Persona_11 Parte_5
(il 22.01.2018) e (il 21.03.2023).
[...] Parte_6
Si osserva che le discrasie a proposito dei nomi e, a volte, dell'età delle parti, soprattutto nelle certificazioni risalenti nel tempo non assumono significativo rilievo ove sia indubbia l'identità e discendenza delle parti stesse. Le discordanze nei nomi e delle date devono, infatti ricondursi alla trasposizione in atti ufficiali dello stato civile di Paesi stranieri dei nomi e dichiarazioni di cittadini italiani emigrati e spesso analfabeti.
Nella linea genealogica si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da ai suoi discendenti. Persona_4
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del
1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n. 4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da cittadina italiana.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_2 integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 18 dicembre 2025. IL GIUDICE
AL D. CA