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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/09/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 306/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 13.05.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data 3.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, C.F._2 dall'Avv. Emanuela Sodano, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Palma Campania
(NA), alla Via Municipio;
-ATTORI-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura a margine della P_ C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Italia Ferraro, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Palma Campania (NA), al Largo Parrocchia n. 1;
-CONVENUTA-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine P_ C.F._4 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mariagiovanna Peluso, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Palma Campania (NA), alla Via Nuova Nola n. 147;
-CONVENUTO-
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine CP_3 C.F._5 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Ferraro, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Palma Campania (NA), al Largo Parrocchia, n. 1;
-CONVENUTO- Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.01.2018, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio , e , al fine di Parte_2 CP_3 P_ P_ sentir dichiarare l'inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., di una serie di atti di disposizione patrimoniale, in particolare: a) l'atto di donazione, trascritto il 13/01/2013 al n.1397 gen.le e 1175, part. a rogito del Notaio di Pontecagnano, con il quale e Persona_1 CP_3 CP_4
donarono alla figlia il fabbricato sito in Nola alla via Circumvallazione, Ident. al Foglio
[...] P_
16, part. 82 sub. 7, cat. C/6, classe 8 ed il fabbricato sito in Nola, alla via Circumvallazione, Ident. al
Foglio 16, part. 82, sub. 15, Cat. A/2, classe 7, vani 7, limitatamente alla quota di proprietà di CP_3
pari al 50%; b) l'atto di permuta, trascritto il 03/05/13 al Reg.Gen.n°15336 e Reg. Part.
[...]
11503, a rogito del Notaio di Siano, con il quale cedette a titolo di permuta Persona_2 P_ al NO l'immobile sito in Nola alla via Circumvallazione, Ident. al Foglio 16, part. 82 P_ sub. 7, cat. C/6, classe 8 e , a sua volta, trasferì a titolo di permuta l'immobile sito in P_
Nola alla via Principessa Margherita 11, Foglio 40, part. 744, sub. 105, di 4 vani;
per l'effetto, hanno domandato ordinarsi al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione degli atti indicati. In via subordinata, parte attrice ha domandato accertarsi e dichiararsi la responsabilità, ex art. 2043 c.c., di P_
e per avere, con il loro comportamento, sottratto il bene alla garanzia del credito e P_ conseguentemente condannare e/o al pagamento, a titolo di risarcimento P_ P_ del danno, della somma pari al 50% del valore degli immobili donati a - Fabbricato sito P_ in Nola alla via Circumvallazione, Ident. al Foglio 16, part. 82 sub. 7, cat. C/6, classe 8; Fabbricato sito in Nola, alla via Circumvallazione, Ident. al Foglio 16, part. 82, sub. 15, Cat. A/2, classe 7, vani
7 - all'epoca della permuta o a quella somma ritenuta equa e giusta dal Tribunale. Hanno concluso, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato costituito in qualità di antistatario, ex art. 93 c.p.c.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell'accoglimento dell'azione, allegando, in particolare che:
- con sentenza n. 4194/2012, emessa in data 21.11.12 e pubblicata in data 18.12.12, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 2064/2006, condannò la in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
in solido tra di loro, ed i convenuti e al pagamento,
[...] Controparte_8 CP_3 nella misura del 50% per ciascuna parte, in favore dei coniugi , della somma di € Controparte_9
200.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, per il danno da loro subito per il decesso della figlia avvenuto in seguito ad un incendio doloso che nel 1983 coinvolse due immobili, di cui uno locato dai medesimi attori;
- la sentenza de qua era passata in giudicato, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per
Cassazione proposto da , come da sentenza n. 25349/15 del 17.12.15; CP_3
- nei 4 mesi successivi all'emissione della citata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, CP_3 effettuò una serie di atti di disposizione patrimoniale in modo da impedire il recupero del
[...] credito vantato dagli attori, in particolare: a) in data 17/12/2012, con atto per AR , Per_1 trascritto il 11/01/2013, unitamente alla moglie donò alla figlia CP_3 CP_4
, la sua quota di proprietà, pari al 50%, degli immobili siti in Nola alla via Circumvallazione P_
(immobile, Ident. al Foglio 16, part. 82 sub. 7, cat. C/6, classe 8 e fabbricato, Ident. al Foglio 16, part. 82, sub. 15, Cat. A/2, classe 7, vani 7), precisamente un immobile di sette vani, Cat. A/2, Rendita €
777.27 ed un locale garage, Cat. C/6, Rendita € 90,90; b) sorella di a distanza Parte_3 CP_3 di qualche giorno dalla trascrizione dell'atto di donazione ed a distanza di circa un mese dalla pubblicazione della sentenza della Corte d'appello, in data 21/01/2013, presentò ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Nola con il quale chiese ingiungersi a il pagamento CP_3 della somma di € 280.000,00 per presunti prestiti da ella eseguiti in suo favore tra gli anni 2000/2004
e per i quali sottoscrisse una dichiarazione di riconoscimento del debito. A seguito CP_3 di ciò, il Tribunale di Nola ingiunse a (decreto ingiuntivo n°175/13 emesso il CP_3
05/02/13 depositato il 06/02/13) il pagamento della somma di € 280.000,00 concedendo, vista la
"dichiarazione di debito", la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
c) in data 12/04/13, a distanza di tre mesi dalla trascrizione della donazione, con atto per AR P_ Per_2 trascritto il 03/05/13 (Reg.Gen. 15336-Reg. Part. 11503) traferì al FR , a titolo di permuta, P_ gli immobili ad ella donati dai genitori e , a sua volta, trasferì alla sorella , a titolo di P_ P_ permuta, l'immobile sito in Nola, alla Via Principessa Margherita, foglio 40, part. 774, sub 105, Cat.
A/2;
- lo stretto vincolo di parentela sussistente tra i soggetti richiamati ed autori degli spostamenti patrimoniali de quibus aveva reso questi ultimi presuntivamente consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori.
Tanto evidenziato, parte attrice ha, quindi, domandato l'accoglimento della domanda rassegnando le conclusioni di cui in premessa.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha contrastato estensivamente le avverse CP_3 difese, in fatto e in diritto, contestando, altresì, la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice. In particolare, ha dedotto che l'atto di donazione a favore della figlia del 17.12.2012 è P_ avvenuto in epoca antecedente alla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli resa in data 18.12.2012, sottolineando, in particolare, che alla data dell'atto di disposizione il credito vantato dagli odierni attori era pari ad € 25.000,00 sulla scorta della pronuncia di prime cure resa dal Tribunale di Nola, di talché, ha specificato che alcun intento distrattivo delle garanzie del credito era concretamente enucleabile dall'atto donativo de quo. Ulteriormente, parte convenuta ha eccepito che, in ogni caso, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli aveva posto a carico di solidalmente CP_3 con da un lato, e gli amministratori della nella Controparte_8 Controparte_5 misura del 50 % per ciascuna parte, il pagamento di € 200.000,00 a favore di ciascuno degli odierni istanti. Ancora, ha precisato che alla data della donazione alla figlia il suo patrimonio non P_ poteva dirsi incapiente, essendo composto da una serie di immobili e terreni (precisati nella comparsa di costituzione e risposta), altresì, il convenuto era titolare di pensione INPS pari ad € 1.402,05 e pensione INTERCASSA pari ad € 676,99, oltre che di un patrimonio finanziario di € 145.899,33 e di fondi Sicav con Banca Generali per un totale di € 18.705,72. Ulteriormente, ha contestato la ricostruzione effettuata da parte attrice quanto ai rapporti di credito-debito sussistenti con la sorella specificando che la stessa non era stata parte dei giudizi precedenti che avevano Parte_3 coinvolto il convenuto con gli odierni istanti ed, altresì, ha dedotto che la stessa gli aveva prestato una somma di denaro pari ad € 280.000,00 e, in seguito al passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, per il timore di perdere le garanzie del proprio credito, gli aveva ingiunto il pagamento di quanto ex ante gli aveva attribuito a titolo di prestito personale. Infine, quanto all'atto di permuta tra e ha dedotto che la permuta de qua aveva P_ P_ permesso ai fratelli di adeguare da un punto di vista formale il reale rapporto dei germani con gli immobili in esame, precisando che l'immobile oggetto di donazione alla figlia e poi oggetto di P_ permuta era, già dal 2010, di fatto occupato da , mentre, era nella P_ P_ disponibilità di fatto dell'immobile di titolarità di , fabbricato parimenti oggetto di P_ permuta. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite, con attribuzione al procuratore costituito, in qualità di anticipatario.
3. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato la ricostruzione attorea in fatto e in P_ diritto, mediante argomentazioni difensive analoghe a quelle già spese dal convenuto CP_3
Ha precisato, in primo luogo, che la donazione degli immobili descritti in citazione era
[...] stata effettuata in epoca antecedente alla pronuncia della Corte d'Appello ed in occasione delle sue nozze oltre che per operare un trattamento economico egualitario con i fratelli e P_0 P_ già destinatari di atti di liberalità da parte del padre, ; in secondo luogo, quanto alla CP_3 permuta degli immobili per cui è causa intervenuta con il FR , la convenuta ha dedotto P_ che con l'atto de quo i fratelli avevano inteso adeguare i rispettivi rapporti di fatto con gli immobili a quella di diritto, sottolineando, da un lato, che , dal 2010, aveva la disponibilità P_ dell'immobile sito in Nola, alla via Circumvallazione, a lei pervenuto in donazione dai genitori e, dall'altro, che lei stessa era residente presso l'immobile sito in Nola, alla Via Principessa Margherita, immobile di proprietà del FR . Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno ex P_ art. 2043 c.c. ha dedotto l'insussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi della domanda azionata, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito in qualità di anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
4. Si è costituito, altresì, in giudizio , il quale ha eccepito estensivamente le avverse P_ difese, in fatto e in diritto, ed ha dedotto, analogamente agli altri convenuti, l'infondatezza della domanda attorea, concludendo, per il rigetto della stessa con vittoria di spese di lite, con attribuzione al procuratore costituito in qualità di antistatario, ex art. 93 c.p.c.
5. Incardinatosi il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allore Giudice istruttore all'udienza dell'8.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato
(divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata rinviata, per l'esigenza di garantire lo smaltimento delle cause di iscrizione a ruolo fino all'anno 2016 entro il 31 dicembre
2024, in prosieguo conclusioni all'udienza del 13.05.2025 e a tale ultima udienza è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio degli scritti difensivi finali, termini venuti a scadere in data 3.09.2025, così giungendo alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis deve dichiararsi la procedibilità della domanda de qua rilevato che “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010” (Cassazione civile, Sez.
II, ordinanza n. 25855 del 23 settembre 2021).
2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
2.1 In diritto, giova osservare che l'azione revocatoria ordinaria, prevista dall'art. 2901 c.c., presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In ordine quindi ai requisiti oggettivi, la ragione di credito rileva anche se non accertata giudizialmente od esigibile, essendo sufficiente un'aspettativa non pretestuosa (cfr. Cass. sez. II, n.
2008/2002). Sul punto, in particolare, la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo
a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4212 del 19 febbraio 2020).
Quanto all'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza, da valutare alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura effettiva realizzazione del credito dell'attore in revocazione, realizzazione che potrà anche non avvenire sul bene oggetto dell'atto stesso (Cass. n. 19131/2004), non essendo richiesta, dunque, “la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso con la precisazione che rimangono invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15866 del 17 maggio 2022).
In ordine invece ai requisiti soggettivi, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore.
Il requisito della "scientia damni" può peraltro essere provato per presunzioni (cfr. Cass. Sez. II, n.
1068/2007).
Ulteriormente, si afferma che l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito, come nel caso di specie, non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore
(cfr. Cass. civ. n. 12045/10). Si argomenta che, quando l'atto sia a titolo gratuito a giustificare la revoca basti la frode del debitore, la quale colora di illecito l'atto e si proietta di riflesso anche sulla posizione del beneficiario, destinatario di un approfittamento lucrativo, di talché nel raffronto fra le due condizioni — quella del creditore qui certat de damno vitando, e quella del terzo qui certat de lucro captando — deve essere anteposta la prima sulla seconda.
Unico limite alla revocabilità dell'atto dispositivo, sia esso a titolo gratuito o oneroso, pur a fronte della sussistenza delle condizioni prescritte, è costituito dal IV comma dell'art. 2901 c.c., ove si precisa, attraverso una clausola di salvaguardia e chiusura del sistema, che “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. In particolare, la norma de qua tutela il terzo acquirente di buona fede e a titolo oneroso che abbia acquistato il bene oggetto dell'azione revocatoria ordinaria dal soggetto avente causa del debitore, sempre che l'atto traslativo de quo sia stato trascritto, ex art 2643
c.c., anteriormente alla eventuale trascrizione della domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2652, n. 5,
c.c. Difatti, in ragione del principio della priorità delle trascrizioni, di cui all'art. 2644 c.c. - per cui seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione successiva di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore - solo ove la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta in epoca antecedente alla trascrizione dell'atto traslativo successivo con il terzo acquirente è possibile dichiarare, nei confronti del creditore che abbia agito in giudizio, l'inefficacia dell'atto dispositivo originario e di quelli a valle, ciò in virtù del c.d. effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale per cui la successiva trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda revocatoria retroagisce al momento della trascrizione della domanda, rendendo inopponibile all'istante eventuali atti dispositivi compiuti nel successivo arco temporale.
2.2. Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie l'azione revocatoria del contratto di donazione del 17/12/2012 (atto per AR , trascritto il 11/01/2013) attraverso Per_1 il quale donò alla figlia la sua quota di proprietà, pari al 50%, degli immobili CP_3 P_ siti in Nola alla via Circumvallazione (immobile, Ident. al Foglio 16, part. 82 sub. 7, cat. C/6, classe
8 e fabbricato, Ident. al Foglio 16, part. 82, sub. 15, Cat. A/2, classe 7, vani 7), precisamente un immobile di sette vani ed un locale garage, oggetto di successiva permuta tra la donataria, P_
, ed il FR , pur a fronte della positiva sussistenza dei requisiti oggettivi e
[...] P_ soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., non può trovare diretto accoglimento, ciò in ragione della trascrizione dell'atto di permuta, stipulato in data 12/04/2013, con atto per AR trascritto il Per_2
03/05/13 (Reg.Gen. 15336-Reg. Part. 11503), mediante il quale, si ripete, traferì al P_ FR , a titolo di permuta, l'immobile ad ella donato, come sopra specificato, e P_ P_
, a sua volta, trasferì alla sorella , l'immobile sito in Nola, alla Via Principessa
[...] P_
Margherita, foglio 40, part. 774, sub 105, Cat. A/2.
Ebbene, tanto rilevato, verificato, altresì, che nel caso in esame parte attrice non ha proceduto alla trascrizione della domanda in epoca antecedente alla trascrizione dell'atto traslativo successivo alla liberalità oggetto di revocatoria, ritenuto, pertanto, inoperante il meccanismo del c.d. effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., proposta in via principale da parte attrice e tesa alla dichiarazione di inopponibilità nei suoi confronti dell'atto donativo de quo non può trovare accoglimento.
3. Diversamente, risulta pienamente fondata la domanda revocatoria risarcitoria proposta in via subordinata da parte attrice nei confronti dei convenuti e , onde ottenere P_ P_ il risarcimento, ex art. 2043 c.c., del danno subito a fronte della sottrazione del bene immobile oggetto di lite alla garanzia del credito.
3.1. In via preliminare, è da precisare che la domanda revocatoria c.d. risarcitoria è la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e alla contestuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, riduttivo della garanzia patrimoniale generica del debitore, ex art. 2740 c.c.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che la revocatoria risarcitoria mutua da quella ordinaria, ex art. 2901 c.c., i presupposti di operatività, sia oggettivi che soggettivi (Cassazione Civile,
Sez. sesta, 19.03.2018, n. 6702).
Tanto premesso, in fatto, rileva il Giudicante che è documentalmente provato che parte attrice sia titolare di un credito di € 400.000,00 (€ 200.000,00 per ciascun istante) nei confronti del convenuto
, scaturente dalla sentenza n. 4194/2012, emessa in data 21.11.12 e pubblicata in CP_3 data 18.12.12, dalla Corte d'Appello di Napoli con la quale, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Nola n. 2064/2006, i Giudici di II grado condannarono la Controparte_5 in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra di loro, Controparte_6 Controparte_7 ed i convenuti e , al pagamento, nella misura del 50% per ciascuna Controparte_8 CP_3 parte, in favore dei coniugi , della somma di € 200.000,00 ciascuno, oltre interessi Controparte_9 legali dalla sentenza al soddisfo.
Sul punto, per vero, priva di pregio è l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito all'anteriorità dell'atto donativo degli immobili siti in Nola alla Via Circumvallazione, del 17/12/2012, rispetto alla pronuncia della Corte d'Appello citata, rilevato che “sia la revocatoria ordinaria che quella risarcitoria possono essere proposte non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. In quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale, successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere
l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il consilium fraudis” (Cassazione Civile, Sez. sesta,
19.03.2018, n. 6702). In definitiva, quindi, “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
22161 del 5 settembre 2019).
Nella specie, l'atto di disposizione, oggetto di revocatoria, deve ritenersi posto in essere successivamente al sorgere del credito, dal momento che, mentre la donazione veniva effettuata in data 17/12/2012, il credito consistente vantato dagli odierni istanti nei confronti del convenuto CP_3
risale a fatti avvenuti nel 1983 – in particolare, un incendio doloso nel quale perse la vita
[...] la figlia degli attori - ed accertati dapprima con la sentenza del Tribunale di Nola n. 2064/2006 e poi con la sentenza n. 4194/2012 della Corte d'Appello di Napoli, peraltro emessa in data antecedente alla donazione de qua, ovvero in data 21.11.12 e pubblicata in data 18.12.12.
Ulteriormente, sempre in relazione ai requisiti oggettivi dell'azione, in particolare, quanto all'eventus damni la Giurisprudenza ha precisato che il suo accertamento “non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
26310 del 29 settembre 2021).
Sul punto, per vero, privo di pregio è l'argomento difensivo speso dal convenuto per sostenere l'assenza di un pregiudizio in danno del creditore in considerazione della asserita capienza del proprio patrimonio, considerato che, in primo luogo, parte convenuta si è limitata nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie istruttorie ad un mero elenco di immobili e terreni di cui asserisce di essere titolare, mancando di specificare la natura di questi immobili, la loro conformazione ed il relativo valore di mercato;
in secondo luogo, il medesimo convenuto, CP_3
ha certificato di aver avuto necessità di chiedere degli aiuti economici alla sorella
[...] Pt_3 che, difatti, gli aveva attribuito a titolo di prestito personale una somma di denaro, pari ad €
[...]
280.000,00, e la stessa, in seguito al passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d'Appello di
Napoli, per il timore di perdere le garanzie del proprio credito, gli aveva ingiunto il pagamento di quanto ex ante prestato (come confermato dal decreto ingiuntivo n. 175/13 emesso il 05/02/13 dal
Tribunale di Nola). Ancora, a dispetto della ricostruzione operata da parte convenuta non assume rilevanza, in questa sede, la natura solidale del credito tutelato da parte attrice con la domanda de qua, rilevato che
“qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 33391 del 11 novembre 2022).
Ciò posto, quanto al requisito soggettivo della scientia damni questa deve essere vagliata sotto un duplice angolo prospettico, in relazione sia all'atto di liberalità sia in relazione al contratto di permuta stipulato tra e . P_ CP_3
In particolare, quanto alla donazione effettuata da nei confronti della figlia è CP_3 P_ da rilevare che la vicinanza temporale sussistente tra la pubblicazione della sentenza delle Corte
d'Appello (emessa in data 21.11.2012 e depositata in data 18.12.2012) e l'atto di donazione (datato
17.12.2012) è oggettivamente sospetta e sintomatica del fine distrattivo dell'atto, il quale è stato evidentemente posto in essere per spogliare il debitore della sua quota di titolarità dell'immobile.
Peraltro, trattandosi di atto a titolo gratuito è da precisare che il beneficiario della liberalità non deve essere necessariamente a conoscenza, unitamente al debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, avendo comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben potrebbe vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr. Cass. civ. n. 12045/10).
Analogamente, la scientia damni è enucleabile rispetto al successivo atto di permuta intervenuto tra i germani, attraverso cui la convenuta traferì, al FR , gli immobili siti in P_ P_
Nola alla Via Circumvallazione, che gli erano pervenuti in donazione;
trasferì alla P_ sorella l'immobile sito in Nola alla Via Principessa Margherita. P_
Ebbene, in relazione a tale ultimo atto traslativo la partecipazione dei fratelli al fine distrattivo del bene dalla garanzia patrimoniale del debitore si desume dal rapporto di parentela che lega questi ultimi al disponente, pacificamente figli del – difatti, la vicinanza determinata dal CP_3 rapporto familiare è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva della partecipaio fraudis, considerato che tale vincolo rende estremamente inverosimile che non fosse a P_ conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente - dal dato temporale, rilevato che l'atto di permuta è stato effettuato in data 12/04/2013, quindi 3 mesi dopo la trascrizione dell'atto di donazione (avvenuta in data 11.01.2013) e, infine, dalla circostanza dedotta dalle stesse parti convenute, che , dal 2010, non ha abitato nell'immobile sito in Nola alla Via P_
Principessa Margherita ma nell'immobile ricevuto in permuta dalla sorella ed oggetto del precedente atto di liberalità effettuato in suo favore dal padre . CP_3
3.2 Conclusivamente, quindi, ritenuto provato l'an della domanda risarcitoria azionata, il quantum di tale danno va liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c.
Sul punto, “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13515 del 29 aprile 2022).
Ritiene, pertanto, il Giudicante di utilizzare come base di calcolo il credito enucleabile dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4194/2012, pari ad 400.000,00 (200.000,00 per ciascun istante) ed il valore degli immobili dichiarato dalle parti convenute nell'atto di permuta, pari ad € 200.000,00
e, pertanto, di stimare congrua la somma di € 100.000,00 pari al 50% del valore degli immobili medesimi - in ragione della natura solidale del credito tutelato con la domanda de qua e in considerazione del dato per cui alla data dell'atto di liberalità era titolare di una CP_3 quota pari al 50% dell'immobile oggetto di donazione - ; oltre rivalutazione ed interessi, dalla data dell'atto sino al soddisfo.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.
17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni i convenuti, e , dovranno corrispondere P_ P_ agli istanti, gli interessi legali, dal mese di aprile 2013 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro 100.000,00 già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
La somma complessivamente determinata è dunque pari ad € 113.547,85 (di cui € 82.304,53 pari alla devalutazione della somma di € 100.000,00 al momento del fatto – 13.04.2013 - per il primo anno e
€ 31.243,32 a titolo di rivalutazione ed interessi).
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate, gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Quanto al governo delle spese di lite, rileva il Tribunale che, avuto riguardo all'esito del giudizio, le stesse debbano seguire la soccombenza delle parti convenute (art. 91 c.p.c.), e P_
, in solido tra loro in ragione della comunanza di interesse alla causa ai sensi dell'art. 97 P_
c.p.c..
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del Dm 55/14, così come integrato dal D.M. 37/2018, ratione temporis applicabile, sulla base del decisum, applicati i parametri medi eccezion fatta per la fase istruttoria, da liquidarsi ai minimi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta caratterizzata dallo scambio cartolare delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria viva.
4.1 Quanto alla regolazione dei rapporti tra parte attrice ed il convenuto , il Tribunale CP_3 ritiene di doversi procedere con la compensazione spese di lite, ex art. 92, comma 2 c.p.c. - nella versione consegnata dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale del 7 marzo - 19 aprile 2018,
n.77 – valorizzando, quali gravi ed eccezionali ragioni, che il mancato accoglimento della domanda principale ex art. 2901 c.c. proposta da parte istante e tesa ad una dichiarazione di inefficacia dell'atto donativo effettuato da nei confronti della figlia è dipesa, a fronte della CP_3 P_ coesistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della domanda medesima, esclusivamente dal successivo trasferimento del bene da parte della donataria nei confronti del NO , P_ trasferimento trascritto nei pubblici registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. rigetta la domanda di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., promossa in via principale da parte attrice, per le ragioni esplicitate in parte motiva;
2. accoglie la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti,
e , solidalmente, al pagamento della somma di € 113.547,85, (di cui € P_ P_
82.304,53 pari alla devalutazione della somma di € 100.000,00 al momento del fatto – 13.04.2013 - per il primo anno e € 31.243,32 a titolo di rivalutazione ed interessi) oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
3. condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in euro 129,57 per esborsi (escludendosi dal computo il contributo unificato in quanto non versato), euro 11.810,00 (di cui euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 3.780,00 per quella istruttoria ed euro 4.050,00 per quella decisionale) per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta come per legge, con attribuzione al patrono costituito di parte attrice in qualità di anticipatario;
4. Compensa le spese di lite tra parte attrice e il convenuto . CP_3
Così deciso in Nola, 08.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 13.05.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data 3.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, C.F._2 dall'Avv. Emanuela Sodano, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Palma Campania
(NA), alla Via Municipio;
-ATTORI-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura a margine della P_ C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Italia Ferraro, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Palma Campania (NA), al Largo Parrocchia n. 1;
-CONVENUTA-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine P_ C.F._4 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mariagiovanna Peluso, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Palma Campania (NA), alla Via Nuova Nola n. 147;
-CONVENUTO-
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine CP_3 C.F._5 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Ferraro, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Palma Campania (NA), al Largo Parrocchia, n. 1;
-CONVENUTO- Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.01.2018, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio , e , al fine di Parte_2 CP_3 P_ P_ sentir dichiarare l'inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., di una serie di atti di disposizione patrimoniale, in particolare: a) l'atto di donazione, trascritto il 13/01/2013 al n.1397 gen.le e 1175, part. a rogito del Notaio di Pontecagnano, con il quale e Persona_1 CP_3 CP_4
donarono alla figlia il fabbricato sito in Nola alla via Circumvallazione, Ident. al Foglio
[...] P_
16, part. 82 sub. 7, cat. C/6, classe 8 ed il fabbricato sito in Nola, alla via Circumvallazione, Ident. al
Foglio 16, part. 82, sub. 15, Cat. A/2, classe 7, vani 7, limitatamente alla quota di proprietà di CP_3
pari al 50%; b) l'atto di permuta, trascritto il 03/05/13 al Reg.Gen.n°15336 e Reg. Part.
[...]
11503, a rogito del Notaio di Siano, con il quale cedette a titolo di permuta Persona_2 P_ al NO l'immobile sito in Nola alla via Circumvallazione, Ident. al Foglio 16, part. 82 P_ sub. 7, cat. C/6, classe 8 e , a sua volta, trasferì a titolo di permuta l'immobile sito in P_
Nola alla via Principessa Margherita 11, Foglio 40, part. 744, sub. 105, di 4 vani;
per l'effetto, hanno domandato ordinarsi al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione degli atti indicati. In via subordinata, parte attrice ha domandato accertarsi e dichiararsi la responsabilità, ex art. 2043 c.c., di P_
e per avere, con il loro comportamento, sottratto il bene alla garanzia del credito e P_ conseguentemente condannare e/o al pagamento, a titolo di risarcimento P_ P_ del danno, della somma pari al 50% del valore degli immobili donati a - Fabbricato sito P_ in Nola alla via Circumvallazione, Ident. al Foglio 16, part. 82 sub. 7, cat. C/6, classe 8; Fabbricato sito in Nola, alla via Circumvallazione, Ident. al Foglio 16, part. 82, sub. 15, Cat. A/2, classe 7, vani
7 - all'epoca della permuta o a quella somma ritenuta equa e giusta dal Tribunale. Hanno concluso, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato costituito in qualità di antistatario, ex art. 93 c.p.c.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell'accoglimento dell'azione, allegando, in particolare che:
- con sentenza n. 4194/2012, emessa in data 21.11.12 e pubblicata in data 18.12.12, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 2064/2006, condannò la in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
in solido tra di loro, ed i convenuti e al pagamento,
[...] Controparte_8 CP_3 nella misura del 50% per ciascuna parte, in favore dei coniugi , della somma di € Controparte_9
200.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, per il danno da loro subito per il decesso della figlia avvenuto in seguito ad un incendio doloso che nel 1983 coinvolse due immobili, di cui uno locato dai medesimi attori;
- la sentenza de qua era passata in giudicato, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per
Cassazione proposto da , come da sentenza n. 25349/15 del 17.12.15; CP_3
- nei 4 mesi successivi all'emissione della citata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, CP_3 effettuò una serie di atti di disposizione patrimoniale in modo da impedire il recupero del
[...] credito vantato dagli attori, in particolare: a) in data 17/12/2012, con atto per AR , Per_1 trascritto il 11/01/2013, unitamente alla moglie donò alla figlia CP_3 CP_4
, la sua quota di proprietà, pari al 50%, degli immobili siti in Nola alla via Circumvallazione P_
(immobile, Ident. al Foglio 16, part. 82 sub. 7, cat. C/6, classe 8 e fabbricato, Ident. al Foglio 16, part. 82, sub. 15, Cat. A/2, classe 7, vani 7), precisamente un immobile di sette vani, Cat. A/2, Rendita €
777.27 ed un locale garage, Cat. C/6, Rendita € 90,90; b) sorella di a distanza Parte_3 CP_3 di qualche giorno dalla trascrizione dell'atto di donazione ed a distanza di circa un mese dalla pubblicazione della sentenza della Corte d'appello, in data 21/01/2013, presentò ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Nola con il quale chiese ingiungersi a il pagamento CP_3 della somma di € 280.000,00 per presunti prestiti da ella eseguiti in suo favore tra gli anni 2000/2004
e per i quali sottoscrisse una dichiarazione di riconoscimento del debito. A seguito CP_3 di ciò, il Tribunale di Nola ingiunse a (decreto ingiuntivo n°175/13 emesso il CP_3
05/02/13 depositato il 06/02/13) il pagamento della somma di € 280.000,00 concedendo, vista la
"dichiarazione di debito", la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
c) in data 12/04/13, a distanza di tre mesi dalla trascrizione della donazione, con atto per AR P_ Per_2 trascritto il 03/05/13 (Reg.Gen. 15336-Reg. Part. 11503) traferì al FR , a titolo di permuta, P_ gli immobili ad ella donati dai genitori e , a sua volta, trasferì alla sorella , a titolo di P_ P_ permuta, l'immobile sito in Nola, alla Via Principessa Margherita, foglio 40, part. 774, sub 105, Cat.
A/2;
- lo stretto vincolo di parentela sussistente tra i soggetti richiamati ed autori degli spostamenti patrimoniali de quibus aveva reso questi ultimi presuntivamente consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori.
Tanto evidenziato, parte attrice ha, quindi, domandato l'accoglimento della domanda rassegnando le conclusioni di cui in premessa.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha contrastato estensivamente le avverse CP_3 difese, in fatto e in diritto, contestando, altresì, la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice. In particolare, ha dedotto che l'atto di donazione a favore della figlia del 17.12.2012 è P_ avvenuto in epoca antecedente alla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli resa in data 18.12.2012, sottolineando, in particolare, che alla data dell'atto di disposizione il credito vantato dagli odierni attori era pari ad € 25.000,00 sulla scorta della pronuncia di prime cure resa dal Tribunale di Nola, di talché, ha specificato che alcun intento distrattivo delle garanzie del credito era concretamente enucleabile dall'atto donativo de quo. Ulteriormente, parte convenuta ha eccepito che, in ogni caso, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli aveva posto a carico di solidalmente CP_3 con da un lato, e gli amministratori della nella Controparte_8 Controparte_5 misura del 50 % per ciascuna parte, il pagamento di € 200.000,00 a favore di ciascuno degli odierni istanti. Ancora, ha precisato che alla data della donazione alla figlia il suo patrimonio non P_ poteva dirsi incapiente, essendo composto da una serie di immobili e terreni (precisati nella comparsa di costituzione e risposta), altresì, il convenuto era titolare di pensione INPS pari ad € 1.402,05 e pensione INTERCASSA pari ad € 676,99, oltre che di un patrimonio finanziario di € 145.899,33 e di fondi Sicav con Banca Generali per un totale di € 18.705,72. Ulteriormente, ha contestato la ricostruzione effettuata da parte attrice quanto ai rapporti di credito-debito sussistenti con la sorella specificando che la stessa non era stata parte dei giudizi precedenti che avevano Parte_3 coinvolto il convenuto con gli odierni istanti ed, altresì, ha dedotto che la stessa gli aveva prestato una somma di denaro pari ad € 280.000,00 e, in seguito al passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, per il timore di perdere le garanzie del proprio credito, gli aveva ingiunto il pagamento di quanto ex ante gli aveva attribuito a titolo di prestito personale. Infine, quanto all'atto di permuta tra e ha dedotto che la permuta de qua aveva P_ P_ permesso ai fratelli di adeguare da un punto di vista formale il reale rapporto dei germani con gli immobili in esame, precisando che l'immobile oggetto di donazione alla figlia e poi oggetto di P_ permuta era, già dal 2010, di fatto occupato da , mentre, era nella P_ P_ disponibilità di fatto dell'immobile di titolarità di , fabbricato parimenti oggetto di P_ permuta. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite, con attribuzione al procuratore costituito, in qualità di anticipatario.
3. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato la ricostruzione attorea in fatto e in P_ diritto, mediante argomentazioni difensive analoghe a quelle già spese dal convenuto CP_3
Ha precisato, in primo luogo, che la donazione degli immobili descritti in citazione era
[...] stata effettuata in epoca antecedente alla pronuncia della Corte d'Appello ed in occasione delle sue nozze oltre che per operare un trattamento economico egualitario con i fratelli e P_0 P_ già destinatari di atti di liberalità da parte del padre, ; in secondo luogo, quanto alla CP_3 permuta degli immobili per cui è causa intervenuta con il FR , la convenuta ha dedotto P_ che con l'atto de quo i fratelli avevano inteso adeguare i rispettivi rapporti di fatto con gli immobili a quella di diritto, sottolineando, da un lato, che , dal 2010, aveva la disponibilità P_ dell'immobile sito in Nola, alla via Circumvallazione, a lei pervenuto in donazione dai genitori e, dall'altro, che lei stessa era residente presso l'immobile sito in Nola, alla Via Principessa Margherita, immobile di proprietà del FR . Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno ex P_ art. 2043 c.c. ha dedotto l'insussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi della domanda azionata, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito in qualità di anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
4. Si è costituito, altresì, in giudizio , il quale ha eccepito estensivamente le avverse P_ difese, in fatto e in diritto, ed ha dedotto, analogamente agli altri convenuti, l'infondatezza della domanda attorea, concludendo, per il rigetto della stessa con vittoria di spese di lite, con attribuzione al procuratore costituito in qualità di antistatario, ex art. 93 c.p.c.
5. Incardinatosi il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allore Giudice istruttore all'udienza dell'8.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato
(divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata rinviata, per l'esigenza di garantire lo smaltimento delle cause di iscrizione a ruolo fino all'anno 2016 entro il 31 dicembre
2024, in prosieguo conclusioni all'udienza del 13.05.2025 e a tale ultima udienza è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio degli scritti difensivi finali, termini venuti a scadere in data 3.09.2025, così giungendo alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis deve dichiararsi la procedibilità della domanda de qua rilevato che “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010” (Cassazione civile, Sez.
II, ordinanza n. 25855 del 23 settembre 2021).
2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
2.1 In diritto, giova osservare che l'azione revocatoria ordinaria, prevista dall'art. 2901 c.c., presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In ordine quindi ai requisiti oggettivi, la ragione di credito rileva anche se non accertata giudizialmente od esigibile, essendo sufficiente un'aspettativa non pretestuosa (cfr. Cass. sez. II, n.
2008/2002). Sul punto, in particolare, la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo
a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4212 del 19 febbraio 2020).
Quanto all'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza, da valutare alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura effettiva realizzazione del credito dell'attore in revocazione, realizzazione che potrà anche non avvenire sul bene oggetto dell'atto stesso (Cass. n. 19131/2004), non essendo richiesta, dunque, “la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso con la precisazione che rimangono invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15866 del 17 maggio 2022).
In ordine invece ai requisiti soggettivi, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore.
Il requisito della "scientia damni" può peraltro essere provato per presunzioni (cfr. Cass. Sez. II, n.
1068/2007).
Ulteriormente, si afferma che l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito, come nel caso di specie, non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore
(cfr. Cass. civ. n. 12045/10). Si argomenta che, quando l'atto sia a titolo gratuito a giustificare la revoca basti la frode del debitore, la quale colora di illecito l'atto e si proietta di riflesso anche sulla posizione del beneficiario, destinatario di un approfittamento lucrativo, di talché nel raffronto fra le due condizioni — quella del creditore qui certat de damno vitando, e quella del terzo qui certat de lucro captando — deve essere anteposta la prima sulla seconda.
Unico limite alla revocabilità dell'atto dispositivo, sia esso a titolo gratuito o oneroso, pur a fronte della sussistenza delle condizioni prescritte, è costituito dal IV comma dell'art. 2901 c.c., ove si precisa, attraverso una clausola di salvaguardia e chiusura del sistema, che “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. In particolare, la norma de qua tutela il terzo acquirente di buona fede e a titolo oneroso che abbia acquistato il bene oggetto dell'azione revocatoria ordinaria dal soggetto avente causa del debitore, sempre che l'atto traslativo de quo sia stato trascritto, ex art 2643
c.c., anteriormente alla eventuale trascrizione della domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2652, n. 5,
c.c. Difatti, in ragione del principio della priorità delle trascrizioni, di cui all'art. 2644 c.c. - per cui seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione successiva di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore - solo ove la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta in epoca antecedente alla trascrizione dell'atto traslativo successivo con il terzo acquirente è possibile dichiarare, nei confronti del creditore che abbia agito in giudizio, l'inefficacia dell'atto dispositivo originario e di quelli a valle, ciò in virtù del c.d. effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale per cui la successiva trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda revocatoria retroagisce al momento della trascrizione della domanda, rendendo inopponibile all'istante eventuali atti dispositivi compiuti nel successivo arco temporale.
2.2. Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie l'azione revocatoria del contratto di donazione del 17/12/2012 (atto per AR , trascritto il 11/01/2013) attraverso Per_1 il quale donò alla figlia la sua quota di proprietà, pari al 50%, degli immobili CP_3 P_ siti in Nola alla via Circumvallazione (immobile, Ident. al Foglio 16, part. 82 sub. 7, cat. C/6, classe
8 e fabbricato, Ident. al Foglio 16, part. 82, sub. 15, Cat. A/2, classe 7, vani 7), precisamente un immobile di sette vani ed un locale garage, oggetto di successiva permuta tra la donataria, P_
, ed il FR , pur a fronte della positiva sussistenza dei requisiti oggettivi e
[...] P_ soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., non può trovare diretto accoglimento, ciò in ragione della trascrizione dell'atto di permuta, stipulato in data 12/04/2013, con atto per AR trascritto il Per_2
03/05/13 (Reg.Gen. 15336-Reg. Part. 11503), mediante il quale, si ripete, traferì al P_ FR , a titolo di permuta, l'immobile ad ella donato, come sopra specificato, e P_ P_
, a sua volta, trasferì alla sorella , l'immobile sito in Nola, alla Via Principessa
[...] P_
Margherita, foglio 40, part. 774, sub 105, Cat. A/2.
Ebbene, tanto rilevato, verificato, altresì, che nel caso in esame parte attrice non ha proceduto alla trascrizione della domanda in epoca antecedente alla trascrizione dell'atto traslativo successivo alla liberalità oggetto di revocatoria, ritenuto, pertanto, inoperante il meccanismo del c.d. effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., proposta in via principale da parte attrice e tesa alla dichiarazione di inopponibilità nei suoi confronti dell'atto donativo de quo non può trovare accoglimento.
3. Diversamente, risulta pienamente fondata la domanda revocatoria risarcitoria proposta in via subordinata da parte attrice nei confronti dei convenuti e , onde ottenere P_ P_ il risarcimento, ex art. 2043 c.c., del danno subito a fronte della sottrazione del bene immobile oggetto di lite alla garanzia del credito.
3.1. In via preliminare, è da precisare che la domanda revocatoria c.d. risarcitoria è la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e alla contestuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, riduttivo della garanzia patrimoniale generica del debitore, ex art. 2740 c.c.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che la revocatoria risarcitoria mutua da quella ordinaria, ex art. 2901 c.c., i presupposti di operatività, sia oggettivi che soggettivi (Cassazione Civile,
Sez. sesta, 19.03.2018, n. 6702).
Tanto premesso, in fatto, rileva il Giudicante che è documentalmente provato che parte attrice sia titolare di un credito di € 400.000,00 (€ 200.000,00 per ciascun istante) nei confronti del convenuto
, scaturente dalla sentenza n. 4194/2012, emessa in data 21.11.12 e pubblicata in CP_3 data 18.12.12, dalla Corte d'Appello di Napoli con la quale, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Nola n. 2064/2006, i Giudici di II grado condannarono la Controparte_5 in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra di loro, Controparte_6 Controparte_7 ed i convenuti e , al pagamento, nella misura del 50% per ciascuna Controparte_8 CP_3 parte, in favore dei coniugi , della somma di € 200.000,00 ciascuno, oltre interessi Controparte_9 legali dalla sentenza al soddisfo.
Sul punto, per vero, priva di pregio è l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito all'anteriorità dell'atto donativo degli immobili siti in Nola alla Via Circumvallazione, del 17/12/2012, rispetto alla pronuncia della Corte d'Appello citata, rilevato che “sia la revocatoria ordinaria che quella risarcitoria possono essere proposte non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. In quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale, successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere
l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il consilium fraudis” (Cassazione Civile, Sez. sesta,
19.03.2018, n. 6702). In definitiva, quindi, “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
22161 del 5 settembre 2019).
Nella specie, l'atto di disposizione, oggetto di revocatoria, deve ritenersi posto in essere successivamente al sorgere del credito, dal momento che, mentre la donazione veniva effettuata in data 17/12/2012, il credito consistente vantato dagli odierni istanti nei confronti del convenuto CP_3
risale a fatti avvenuti nel 1983 – in particolare, un incendio doloso nel quale perse la vita
[...] la figlia degli attori - ed accertati dapprima con la sentenza del Tribunale di Nola n. 2064/2006 e poi con la sentenza n. 4194/2012 della Corte d'Appello di Napoli, peraltro emessa in data antecedente alla donazione de qua, ovvero in data 21.11.12 e pubblicata in data 18.12.12.
Ulteriormente, sempre in relazione ai requisiti oggettivi dell'azione, in particolare, quanto all'eventus damni la Giurisprudenza ha precisato che il suo accertamento “non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
26310 del 29 settembre 2021).
Sul punto, per vero, privo di pregio è l'argomento difensivo speso dal convenuto per sostenere l'assenza di un pregiudizio in danno del creditore in considerazione della asserita capienza del proprio patrimonio, considerato che, in primo luogo, parte convenuta si è limitata nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie istruttorie ad un mero elenco di immobili e terreni di cui asserisce di essere titolare, mancando di specificare la natura di questi immobili, la loro conformazione ed il relativo valore di mercato;
in secondo luogo, il medesimo convenuto, CP_3
ha certificato di aver avuto necessità di chiedere degli aiuti economici alla sorella
[...] Pt_3 che, difatti, gli aveva attribuito a titolo di prestito personale una somma di denaro, pari ad €
[...]
280.000,00, e la stessa, in seguito al passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d'Appello di
Napoli, per il timore di perdere le garanzie del proprio credito, gli aveva ingiunto il pagamento di quanto ex ante prestato (come confermato dal decreto ingiuntivo n. 175/13 emesso il 05/02/13 dal
Tribunale di Nola). Ancora, a dispetto della ricostruzione operata da parte convenuta non assume rilevanza, in questa sede, la natura solidale del credito tutelato da parte attrice con la domanda de qua, rilevato che
“qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 33391 del 11 novembre 2022).
Ciò posto, quanto al requisito soggettivo della scientia damni questa deve essere vagliata sotto un duplice angolo prospettico, in relazione sia all'atto di liberalità sia in relazione al contratto di permuta stipulato tra e . P_ CP_3
In particolare, quanto alla donazione effettuata da nei confronti della figlia è CP_3 P_ da rilevare che la vicinanza temporale sussistente tra la pubblicazione della sentenza delle Corte
d'Appello (emessa in data 21.11.2012 e depositata in data 18.12.2012) e l'atto di donazione (datato
17.12.2012) è oggettivamente sospetta e sintomatica del fine distrattivo dell'atto, il quale è stato evidentemente posto in essere per spogliare il debitore della sua quota di titolarità dell'immobile.
Peraltro, trattandosi di atto a titolo gratuito è da precisare che il beneficiario della liberalità non deve essere necessariamente a conoscenza, unitamente al debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, avendo comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben potrebbe vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr. Cass. civ. n. 12045/10).
Analogamente, la scientia damni è enucleabile rispetto al successivo atto di permuta intervenuto tra i germani, attraverso cui la convenuta traferì, al FR , gli immobili siti in P_ P_
Nola alla Via Circumvallazione, che gli erano pervenuti in donazione;
trasferì alla P_ sorella l'immobile sito in Nola alla Via Principessa Margherita. P_
Ebbene, in relazione a tale ultimo atto traslativo la partecipazione dei fratelli al fine distrattivo del bene dalla garanzia patrimoniale del debitore si desume dal rapporto di parentela che lega questi ultimi al disponente, pacificamente figli del – difatti, la vicinanza determinata dal CP_3 rapporto familiare è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva della partecipaio fraudis, considerato che tale vincolo rende estremamente inverosimile che non fosse a P_ conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente - dal dato temporale, rilevato che l'atto di permuta è stato effettuato in data 12/04/2013, quindi 3 mesi dopo la trascrizione dell'atto di donazione (avvenuta in data 11.01.2013) e, infine, dalla circostanza dedotta dalle stesse parti convenute, che , dal 2010, non ha abitato nell'immobile sito in Nola alla Via P_
Principessa Margherita ma nell'immobile ricevuto in permuta dalla sorella ed oggetto del precedente atto di liberalità effettuato in suo favore dal padre . CP_3
3.2 Conclusivamente, quindi, ritenuto provato l'an della domanda risarcitoria azionata, il quantum di tale danno va liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c.
Sul punto, “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13515 del 29 aprile 2022).
Ritiene, pertanto, il Giudicante di utilizzare come base di calcolo il credito enucleabile dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4194/2012, pari ad 400.000,00 (200.000,00 per ciascun istante) ed il valore degli immobili dichiarato dalle parti convenute nell'atto di permuta, pari ad € 200.000,00
e, pertanto, di stimare congrua la somma di € 100.000,00 pari al 50% del valore degli immobili medesimi - in ragione della natura solidale del credito tutelato con la domanda de qua e in considerazione del dato per cui alla data dell'atto di liberalità era titolare di una CP_3 quota pari al 50% dell'immobile oggetto di donazione - ; oltre rivalutazione ed interessi, dalla data dell'atto sino al soddisfo.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.
17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni i convenuti, e , dovranno corrispondere P_ P_ agli istanti, gli interessi legali, dal mese di aprile 2013 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro 100.000,00 già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
La somma complessivamente determinata è dunque pari ad € 113.547,85 (di cui € 82.304,53 pari alla devalutazione della somma di € 100.000,00 al momento del fatto – 13.04.2013 - per il primo anno e
€ 31.243,32 a titolo di rivalutazione ed interessi).
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate, gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Quanto al governo delle spese di lite, rileva il Tribunale che, avuto riguardo all'esito del giudizio, le stesse debbano seguire la soccombenza delle parti convenute (art. 91 c.p.c.), e P_
, in solido tra loro in ragione della comunanza di interesse alla causa ai sensi dell'art. 97 P_
c.p.c..
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del Dm 55/14, così come integrato dal D.M. 37/2018, ratione temporis applicabile, sulla base del decisum, applicati i parametri medi eccezion fatta per la fase istruttoria, da liquidarsi ai minimi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta caratterizzata dallo scambio cartolare delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria viva.
4.1 Quanto alla regolazione dei rapporti tra parte attrice ed il convenuto , il Tribunale CP_3 ritiene di doversi procedere con la compensazione spese di lite, ex art. 92, comma 2 c.p.c. - nella versione consegnata dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale del 7 marzo - 19 aprile 2018,
n.77 – valorizzando, quali gravi ed eccezionali ragioni, che il mancato accoglimento della domanda principale ex art. 2901 c.c. proposta da parte istante e tesa ad una dichiarazione di inefficacia dell'atto donativo effettuato da nei confronti della figlia è dipesa, a fronte della CP_3 P_ coesistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della domanda medesima, esclusivamente dal successivo trasferimento del bene da parte della donataria nei confronti del NO , P_ trasferimento trascritto nei pubblici registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. rigetta la domanda di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., promossa in via principale da parte attrice, per le ragioni esplicitate in parte motiva;
2. accoglie la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti,
e , solidalmente, al pagamento della somma di € 113.547,85, (di cui € P_ P_
82.304,53 pari alla devalutazione della somma di € 100.000,00 al momento del fatto – 13.04.2013 - per il primo anno e € 31.243,32 a titolo di rivalutazione ed interessi) oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
3. condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in euro 129,57 per esborsi (escludendosi dal computo il contributo unificato in quanto non versato), euro 11.810,00 (di cui euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 3.780,00 per quella istruttoria ed euro 4.050,00 per quella decisionale) per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta come per legge, con attribuzione al patrono costituito di parte attrice in qualità di anticipatario;
4. Compensa le spese di lite tra parte attrice e il convenuto . CP_3
Così deciso in Nola, 08.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.