TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/09/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6351/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/06/2025 da con il proc. e dom. Parte_1
avv. COCETTA ROSSELLA, per mandato allegato al ricorso, e Parte_2
con il proc. e dom. avv. FETAHU HAJRIJE, per mandato allegato al
[...]
ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 14/06/1998, in
PAGNACCO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, Parte 2, Serie A, dell'anno 1998;
- dato che dalla unione sono nati i figli (il 22/11/1999), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, e (il 24/01/2005), maggiorenne non Per_2
economicamente indipendente;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il Parte_1
14/01/1968, e , nato a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in data 14/06/1998 in PAGNACCO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo ritengano opportuno.
2) Per , studente universitario maggiorenne, non economicamente Per_2 autosufficiente, dispone che il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Udine, che i coniugi hanno sottoscritto per espressa accettazione, sino alla raggiunta autosufficienza economica.
3) Dà atto che l'Assegno Unico e Universale spetterà per l'intero alla madre, alla quale competerà anche la relativa richiesta all'Inps.
4) Dà atto che le eventuali detrazioni ai fini Irpef per spese straordinarie del figlio
, come ogni altra agevolazione e/o contribuzione che lo riguardi, Per_2 spetteranno ad entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5) Dispone che la casa già adibita a residenza della famiglia sita in Pagnacco (UD), via Colombatti n. 5, distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pagnacco
(UD, al Foglio 12, Particella 300, subalterno 2, rendita € 839,24, Categoria A/3,
Classe 3, Consistenza 12,5 vani, superficie totale 351 mq, totale escluse aree scoperte 343 mq, di cui la signora è nuda proprietaria, resterà alla Parte_1 stessa assegnata anche in uso con i mobili che la arredano affinché vi abiti con
2 il figlio , maggiorenne e non ancora autosufficiente;
dà atto che il figlio Per_2
, pur essendo maggiorenne e già autosufficiente, potrà rimanere presso Per_1 la casa coniugale sino a quando ne avrà la necessità e/o lo vorrà; prende atto che il signor ha già rilasciato la casa coniugale per intervenuto accordo dei Pt_2 coniugi.
6) Prende atto che, in virtù degli accordi di separazione, il signor ha Pt_2 restituito alla moglie le somme corrispondenti alle detrazioni fiscali di cui ha beneficiato nelle sue dichiarazioni dei redditi per interventi di ristrutturazione e/o efficientamento energetico della casa coniugale a far data dal 14 luglio 2022, ovvero da quando egli ha rilasciato l'abitazione familiare, restando da corrispondersi ancora alla signora quelle relative all'anno 2024 con le Parte_1 modalità indicate al successivo punto 7).
7) Premesso che il mutuo chirografario cointestato stipulato con Banca di Credito
Cooperativo Del Friuli Centrale è stato estinto nel mese di marzo 2025 e che il conto cointestato d'appoggio PrimaCassa - n. Controparte_1
C01/00023028056 alla data del 4 aprile 2025 presentava un saldo negativo di €
2.929,14 disponendo di un fido di € 5.000,00, prende atto che il signor
[...]
si impegna a ripianare il debito accreditandovi entro e non oltre Parte_2 giorni quindici dall'incasso il rimborso Irpef che riceverà nell'anno in corso per detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione/efficientamento energetico della casa coniugale. Tale pagamento varrà quale restituzione alla signora Parte_1 del beneficio fiscale relativo all'anno 2024 di cui al precedente punto 6). Il signor provvederà altresì a coprire l'eventuale residuo saldo negativo Pt_2 di conto entro il medesimo termine.
8) Prende atto che, ripianato il disavanzo di cui al punto che precede, i ricorrenti si impegnano ad attivarsi per la chiusura del conto corrente cointestato PrimaCassa espletando ogni incombente e/o formalità necessaria a tal fine.
9) Prende atto che, nelle more, i coniugi non potranno utilizzare detto conto corrente, fatto salvo per il signor quanto stabilito al precedente punto Pt_2
7) e fatte salve eventuali operazioni a firma congiunta, impegnandosi, in caso contrario, a tenersi reciprocamente indenni da eventuali conseguenze negative del loro operato.
3 10) Prende atto che resterà invariata la cointestazione del mutuo ipotecario con
(già ) - Repertorio n. 108.483, Controparte_2 Controparte_3
Raccolta n. 18.977 notaio registrato all'Agenzia delle Entrate Persona_3 di Udine il 24.09.2010 al n. 12492, Serie 1 T, fino all'estinzione e che la signora si accollerà le residue rate anche per la quota parte di Parte_1 competenza del signor Pt_2
11) Prende atto che la signora si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Parte_1 signor per l'eventualità in cui la stessa non possa o non voglia più Pt_2 provvedere al regolare pagamento delle rate del mutuo come sopra accollato.
12) Prende atto che il signor si impegna a non operare e/o utilizzare in alcun Pt_2 modo il conto corrente cointestato collegato al mutuo ipotecario CP_2
se non nei limiti di quanto qui previsto e si impegna a tenere indenne
[...]
e manlevare la moglie da qualsivoglia conseguenza economica negativa e/o danno che deriverà alla stessa dalla violazione dell'impegno assunto, fatte salve, in ogni caso, le operazioni a firma congiunta.
13) Prende atto che il signor non avrà nulla a pretendere dalla moglie a Pt_2 qualsivoglia titolo, nessuno escluso, per quanto dallo stesso pagato per rate
(capitale, spese, interessi) e/o quant'altro in dipendenza di entrambi i mutui cointestati contratti dai coniugi nel corso della vita matrimoniale e in dipendenza dei presenti accordi.
14) Prende atto che le automobili e gli altri mezzi acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio manterranno l'attuale intestazione e resteranno in proprietà esclusiva dell'intestatario, con la precisazione che l'automobile Volkswagen
Polo tg. BV482MA resterà in uso al figlio e il signor Per_2 Pt_2 provvederà a sostenerne in via esclusiva le relative spese di assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
15) Nulla per assegni di mantenimento tra i coniugi dichiarandosi gli stessi, allo stato, economicamente autosufficienti.
16) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1998.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 15/09/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6351/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/06/2025 da con il proc. e dom. Parte_1
avv. COCETTA ROSSELLA, per mandato allegato al ricorso, e Parte_2
con il proc. e dom. avv. FETAHU HAJRIJE, per mandato allegato al
[...]
ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 14/06/1998, in
PAGNACCO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, Parte 2, Serie A, dell'anno 1998;
- dato che dalla unione sono nati i figli (il 22/11/1999), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, e (il 24/01/2005), maggiorenne non Per_2
economicamente indipendente;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il Parte_1
14/01/1968, e , nato a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in data 14/06/1998 in PAGNACCO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo ritengano opportuno.
2) Per , studente universitario maggiorenne, non economicamente Per_2 autosufficiente, dispone che il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Udine, che i coniugi hanno sottoscritto per espressa accettazione, sino alla raggiunta autosufficienza economica.
3) Dà atto che l'Assegno Unico e Universale spetterà per l'intero alla madre, alla quale competerà anche la relativa richiesta all'Inps.
4) Dà atto che le eventuali detrazioni ai fini Irpef per spese straordinarie del figlio
, come ogni altra agevolazione e/o contribuzione che lo riguardi, Per_2 spetteranno ad entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5) Dispone che la casa già adibita a residenza della famiglia sita in Pagnacco (UD), via Colombatti n. 5, distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pagnacco
(UD, al Foglio 12, Particella 300, subalterno 2, rendita € 839,24, Categoria A/3,
Classe 3, Consistenza 12,5 vani, superficie totale 351 mq, totale escluse aree scoperte 343 mq, di cui la signora è nuda proprietaria, resterà alla Parte_1 stessa assegnata anche in uso con i mobili che la arredano affinché vi abiti con
2 il figlio , maggiorenne e non ancora autosufficiente;
dà atto che il figlio Per_2
, pur essendo maggiorenne e già autosufficiente, potrà rimanere presso Per_1 la casa coniugale sino a quando ne avrà la necessità e/o lo vorrà; prende atto che il signor ha già rilasciato la casa coniugale per intervenuto accordo dei Pt_2 coniugi.
6) Prende atto che, in virtù degli accordi di separazione, il signor ha Pt_2 restituito alla moglie le somme corrispondenti alle detrazioni fiscali di cui ha beneficiato nelle sue dichiarazioni dei redditi per interventi di ristrutturazione e/o efficientamento energetico della casa coniugale a far data dal 14 luglio 2022, ovvero da quando egli ha rilasciato l'abitazione familiare, restando da corrispondersi ancora alla signora quelle relative all'anno 2024 con le Parte_1 modalità indicate al successivo punto 7).
7) Premesso che il mutuo chirografario cointestato stipulato con Banca di Credito
Cooperativo Del Friuli Centrale è stato estinto nel mese di marzo 2025 e che il conto cointestato d'appoggio PrimaCassa - n. Controparte_1
C01/00023028056 alla data del 4 aprile 2025 presentava un saldo negativo di €
2.929,14 disponendo di un fido di € 5.000,00, prende atto che il signor
[...]
si impegna a ripianare il debito accreditandovi entro e non oltre Parte_2 giorni quindici dall'incasso il rimborso Irpef che riceverà nell'anno in corso per detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione/efficientamento energetico della casa coniugale. Tale pagamento varrà quale restituzione alla signora Parte_1 del beneficio fiscale relativo all'anno 2024 di cui al precedente punto 6). Il signor provvederà altresì a coprire l'eventuale residuo saldo negativo Pt_2 di conto entro il medesimo termine.
8) Prende atto che, ripianato il disavanzo di cui al punto che precede, i ricorrenti si impegnano ad attivarsi per la chiusura del conto corrente cointestato PrimaCassa espletando ogni incombente e/o formalità necessaria a tal fine.
9) Prende atto che, nelle more, i coniugi non potranno utilizzare detto conto corrente, fatto salvo per il signor quanto stabilito al precedente punto Pt_2
7) e fatte salve eventuali operazioni a firma congiunta, impegnandosi, in caso contrario, a tenersi reciprocamente indenni da eventuali conseguenze negative del loro operato.
3 10) Prende atto che resterà invariata la cointestazione del mutuo ipotecario con
(già ) - Repertorio n. 108.483, Controparte_2 Controparte_3
Raccolta n. 18.977 notaio registrato all'Agenzia delle Entrate Persona_3 di Udine il 24.09.2010 al n. 12492, Serie 1 T, fino all'estinzione e che la signora si accollerà le residue rate anche per la quota parte di Parte_1 competenza del signor Pt_2
11) Prende atto che la signora si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Parte_1 signor per l'eventualità in cui la stessa non possa o non voglia più Pt_2 provvedere al regolare pagamento delle rate del mutuo come sopra accollato.
12) Prende atto che il signor si impegna a non operare e/o utilizzare in alcun Pt_2 modo il conto corrente cointestato collegato al mutuo ipotecario CP_2
se non nei limiti di quanto qui previsto e si impegna a tenere indenne
[...]
e manlevare la moglie da qualsivoglia conseguenza economica negativa e/o danno che deriverà alla stessa dalla violazione dell'impegno assunto, fatte salve, in ogni caso, le operazioni a firma congiunta.
13) Prende atto che il signor non avrà nulla a pretendere dalla moglie a Pt_2 qualsivoglia titolo, nessuno escluso, per quanto dallo stesso pagato per rate
(capitale, spese, interessi) e/o quant'altro in dipendenza di entrambi i mutui cointestati contratti dai coniugi nel corso della vita matrimoniale e in dipendenza dei presenti accordi.
14) Prende atto che le automobili e gli altri mezzi acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio manterranno l'attuale intestazione e resteranno in proprietà esclusiva dell'intestatario, con la precisazione che l'automobile Volkswagen
Polo tg. BV482MA resterà in uso al figlio e il signor Per_2 Pt_2 provvederà a sostenerne in via esclusiva le relative spese di assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
15) Nulla per assegni di mantenimento tra i coniugi dichiarandosi gli stessi, allo stato, economicamente autosufficienti.
16) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1998.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 15/09/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5