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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/09/2024, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1486/2016 di R.G. avente ad oggetto: danni a cose
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alfano Luca, in forza di Parte_1
procura in atti, domiciliato come in atti;
ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Alessandra Abate, giusta procura in atti, domiciliata come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza del 16.05.2024 in cui la causa è stata presa in decisione con i termini ex art. 190 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata ai precedenti titolari del ruolo solo in data 03.04.2024; infatti con decreto n. 64/24 è stato disposto lo scardinamento sul ruolo della scrivente di n. 70 procedimenti iscritti a ruolo in data anteriore al 2017
da definirsi con assoluta priorità rispetto ai procedimenti di successiva iscrizione a ruolo;
pertanto a seguito della riassegnazione del presente procedimento in data
03.04.2024, la scrivente provvedeva ad introitare la causa in decisione alla prima udienza utile del 16.05.2024.
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo”
stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno
2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra adiva Questo Parte_1
Tribunale per proporre domanda risarcitoria nei riguardi del Controparte_1
per i danni subiti all' immobile di sua proprietà, sito al 5° piano del condominio di
[...]
Viale elle Rose n. 40, in Pollena Trocchia (NA), al V.le delle Rose, come specificamente individuato nell'atto introduttivo, interessato da numerosi danni dovuti, a proprio dire, dal sovrastante tetto di copertura condominiale.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva l'infondatezza Controparte_1
della domanda, ed insisteva, pertanto, per il rigetto della stessa;
spiegava, altresì,
domanda riconvenzionale tesa ad accertare e dichiarare la responsabilità della dott.ssa ex art. 2043 cc in ordine ai danni subiti al tetto condominiale cagionati Parte_1
da illegittime variazioni operate dalla stessa e non autorizzate.
Istruito il giudizio mediante audizione dei testi e ctu e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata mentre va rigettata la domanda riconvenzionale del convenuto per quanto di seguito esplicitato. CP_1
Nel corso del giudizio il precedente Magistrato, ritenutane la necessità, nominava consulente tecnico conferendo l'incarico al CTU arch. . Persona_1
Non ignora questo Tribunale che secondo la corte di nomofilachia il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del Consulente Tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalle indicazioni della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (cfr. per tutte Cass. 2-7-2004,
n. 14638; Cass. 9-12-1995, n. 12630; Cass. 7-6-2000, n. 7716; Cass. 11-3-2002, n. 3492).
Ciò posto, dalla espletata CTU depositata il 28.05.2019 è emerso: “dalla visura catastale,
agli atti di causa, si evince che l'unità abitativa al quinto piano era un sottotetto con categoria C/2.
L'attrice ha trasformato il sottotetto in abitazione realizzando la scala di comunicazione con
l'appartamento sottostante. Gli interventi realizzati sono i seguenti: -rimozione della canna fumaria in eternit a sezione quadrata, chiusura del foro e rappezzo con guaina impermeabile (foto n. 1 e 2,
allegato n.2 e pianta tav.3, allegato n.3, a corredo della Relazione di Consulenza agli atti di causa); - creazione foro del diametro di 300 mm per inserimento della nuova canna fumaria del camino in
acciaio inox (foto n. 1, 2, 3, 5 e 7, allegato n.2 e pianta e sezione tav. 3, allegato n.3, a corredo della relazione di consulenza agli atti di causa); - creazione foro del diametro di 150 mm per inserimento
della canna fumaria della caldaia a gas in acciaio inox (foto n. 1, 2, 3, 5 e 7, allegato n.2 e pianta e sezione tav. 3, allegato n.3, a corredo della Relazione di Consulenza agli atti di causa);- creazione foro
del diametro di 100 mm per inserimento della canna fumaria della stufa a pellet in acciaio inox (foto
n.1, 2, 3, 5 e 8, allegato n.2 e pianta e sezione tav. 3, allegato n.3, a corredo della relazione di
consulenza agli atti di causa); -realizzazione di una copertura in plexiglass con struttura in alluminio preverniciato bianco su parte del terrazzo (foto n. 4 e 8, allegato n.2 e pianta tav. 3, allegato n.3, a
corredo della relazione di consulenza agli atti di causa). Sulla falda orientata a nord, invece, fu praticato un foro per il passaggio di una tubazione di 80 mm con cavi elettrici per l'alimentazione
dell'unità esterna di un condizionatore appoggiato sull'abbaino (foto n. 1 e 4, allegato n.2 e pianta e sezione tav. 3, allegato n.3)”.
Come correttamente osservato dal C.T.U. Arch. -le cui Persona_1
conclusioni, per coerenza logico-scientifica del ragionamento e per il rigore seguito nell'espletamento delle operazioni peritali, sono fatte proprie da questo Giudicante –, la causa delle infiltrazioni di acqua che hanno interessato l'immobile dell'attrice è da ricondurre: “a. Scarsa o assenza di manutenzione nella falda di copertura orientata a nord. La presenza dei due abbaini emergenti dalla copertura interrompe la continuità del manto di copertura in
tegole determinando zone di facili infiltrazioni d'acqua. Infatti, nei punti di attacco tra le pareti verticali degli abbaini e la copertura inclinata, si evidenziano diversi strati di guaina bituminosa per fronteggiare le infiltrazioni che si sono succedute nel tempo. b. Nella falda orientata a sud, invece,
l'attrice ha praticato numerosi interventi (chiusura e apertura fori con inserimento di canne fumarie),
descritti nel paragrafo precedente, che hanno interessato la struttura portante e il manto di copertura favorendo le infiltrazioni d'acqua piovana con i danni conseguenziali”.
Dall'espletata C.T.U., è difatti emerso che: “gli unici danni ascritti alla parte convenuta
( riguardarono la presenza di due abbaini emergenti dalla Controparte_2
copertura nella falda orientata a nord che, interrompendo la continuità del manto di copertura in tegole, determinarono delle zone di facile infiltrazione d'acqua nell'appartamento sottostante di proprietà
dell'attrice. Infatti, nei punti di attacco tra le pareti verticali degli abbaini e la copertura inclinata, si evidenziarono diversi strati di guaina bituminosa per fronteggiare le infiltrazioni che si erano succedute
nel tempo”. (Cfr. relazione peritale in atti).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, in relazione all'eziologia dei danni, non resta che condannare il a risarcire i danni medio tempore subiti Controparte_1
dall'attrice, liquidati in un importo pari al costo necessario per l'esecuzione dei lavori individuati e descritti dettagliatamente dal C.T.U.
In particolare, il perito ha concluso che: “Per ripristinare lo stato dei luoghi si rendono necessari
i seguenti interventi: - scartavetratura, stuccatura, rasatura degli intonaci, fissativo e tinteggiatura delle pareti e dei soffitti degli ambienti (soggiorno, cucina, letto2) al di sotto della falda orientata a nord in
quanto i danni sono da ascriversi esclusivamente al per la mancata manutenzione del CP_1
manto di copertura;
- levigatura e lucidatura del pavimento in parquet da estendere a tutti gli ambienti
dell'unità immobiliare per uniformare il colore evitando l'effetto rattoppo. Su tali lavorazioni sarà applicata una riduzione del 50% perché le responsabilità del danno, come indicato nelle lettere a. e b. precedenti, sono da ascriversi al e all'attrice…. Pertanto, i lavori di ripristino dei danni CP_1
patiti da parte attrice ammontano a € 3.255,50+ IVA come per legge” (Cfr. relazione peritale in
atti).
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da conseguente stress asseritamente subito da e da privazione di una migliore qualità della vita, essa va Parte_1 rigettata, in difetto di ogni prova circa l'esistenza e l'entità dei summenzionati danni.
Quanto alla spiegata domanda riconvenzionale, dalla espletata C.T.U. è emerso che:
“sulla copertura a spiovente condominiale, la parte attrice praticò n. 4 fori per l'inserimento di 3 canne
fumarie e la tubazione per l'alimentazione elettrica di un condizionatore. La formazione di tali fori, a spese dell'attrice, non provocò alcun danno al tetto condominiale. Tali interventi modificativi furono
realizzati esclusivamente per il migliore godimento del tetto comune in conformità dell'art. 1102 del c.c. che così recita: ” Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Conseguentemente non è emerso che i predetti interventi abbiano comportato dei danni al tetto Sul punto si CP_3
rimanda al contraddittorio tecnico di cui alla perizia espletata in giudizio.
In conclusione, va dunque parzialmente accolta la domanda attorea nei confronti del convenuto entro i limiti sopra esposti e, per l'effetto, quest'ultimo va CP_1
condannato a pagare all' istante, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro
3.255,50 oltre iva come per legge, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda fino al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., con riferimento al criterio del valore del decisum e dell'attività concretamente espletata.
Il convenuto va, inoltre, condannato a sostenere in via esclusiva le spese CP_1
di C.T.U. del presente giudizio come provvisoriamente liquidate con decreto emesso in corso di causa dal precedente Magistrato a carico solidale delle parti, con conseguente condanna a rimborsare all'attrice quanto abbia già versato o verserà al nominato perito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall' attrice nei confronti del
, in p. dell'amministratore p.t., e, per l'effetto, Controparte_4
- condanna il , in p. dell'amministratore p.t., a pagare Controparte_4
all'attrice a titolo di risarcimento danni la somma di euro 3.255,50 oltre iva come per legge, oltre interessi nella misura del saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla domanda fino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il , in p. dell'amministratore p.t., a pagare Controparte_4
all' attrice le spese di lite del presente giudizio, le quali vengono liquidate in euro 264,00 per esborsi ed in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore costituito Avv. Alfano Luca, dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico del in p. Controparte_4
dell'amministratore p.t., le spese del C.T.U. nominato nel presente giudizio, come provvisoriamente liquidate con decreto emesso in corso di causa dal precedente
Magistrato.
Così deciso in Nola, 09.09.2024
IL Giudice
Dott.ssa Lucia Paura