Art. 3. 1. Agli atti relativi alla esecuzione dello scambio di lettere di cui all'articolo 1 in cui e' parte l'Agenzia per lo sviluppo internazionale (AID) si applicano, per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruisce l'Amministrazione dello Stato.
2. Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi, di importo al limite stabilito dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 , effettuate nei confronti dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale per la realizzazione del programma di ricostruzione di cui all'articolo 1 sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate per gli stessi fini dalla predette Agenzia, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
2. Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi, di importo al limite stabilito dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 , effettuate nei confronti dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale per la realizzazione del programma di ricostruzione di cui all'articolo 1 sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate per gli stessi fini dalla predette Agenzia, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.