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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile – specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2901/2023 R.G. tra
(C.F. , assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
VERSACE STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il difensore,
(C.F. ) assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
GIORDANO BALOSSI ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellati OGGETTO: controversie in materia di violazione della normativa antitrust
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, cosi giudicare:
1. In via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza n. 3228/2023 del 20.04.2023 RG 49553/2023 per i motivi articolati in narrativa;
2. sempre in via preliminare, verificare eventualmente escludendo la legittimazione processuale, isu postulandi ed interesse ad agire, di Controparte ovvero di e , anche in Controparte_3 Controparte_2 relazione all'art. 106 TUB.
3. In riforma della impugnata sentenza, accogliere la domanda di cui alla citazione di primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottesa al contratto di locazione finanziaria n. 00814310, stante la violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza, contenute nella l. n. 287/90, nonché di quelle relative alla trasparenza bancaria, dettate dal TUB ovvero anche violativa del Provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia con ogni effetto di - legge conseguente sull'importo a garanzia;
3. condannare la appellata convenuta nel presente giudizio in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari. Con riserva di ulteriori istanze, richieste, domande e produzioni all'esito dell'esame delle difese di controparte.
per parte appellata : Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione: In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello prestato dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 3228/2023 pubblicata dal Tribunale di
[...]
Milano il 20.04.2023 (RG 49553/2021), a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 3228/2023 pubblicata dal Tribunale di
[...]
Milano il 20.04.2023 (RG 49553/2021), a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in pag. 2/21 quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare l'inammissibilità dei primi due motivi di cui all'appello avversario perché non rassegnata dall'appellante alcuna consequienziale espressa domanda in sede di conclusioni, e in subordine ove ammessi rigettare i predetti motivi di cui all'appello avversario in quanto infondati in fatto e in diritto per come meglio esposto in atto;
- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n. 3228/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano il 20.04.2023 (RG 49553/2021), così come avanzata dall'appellante a norma dell'art. 283 c.p.c. non sussistendone i presupposti legittimanti, come meglio esposto in atto;
Nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal Sig. Parte_1
rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e
[...] in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 3228/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano il 20.04.2023 (RG 49553/2021). Con ogni riserva istruttoria e di legge. per la parte appellata Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione: In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello prestato dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 3228/2023 pubblicata dal Tribunale di
[...]
Milano il 20.04.2023 (RG 49553/2021), a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 3228/2023 pubblicata dal Tribunale di
[...]
Milano il 20.04.2023 (RG 49553/2021), a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare l'inammissibilità dei primi due motivi di cui all'appello avversario perché non rassegnata dall'appellante alcuna consequienziale espressa domanda in sede di conclusioni, e in subordine ove ammessi rigettare i predetti motivi di cui all'appello avversario in quanto infondati in fatto e in diritto per come meglio esposto in atto;
pag. 3/21 - rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n. 3228/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano il 20.04.2023 (RG 49553/2021), così come avanzata dall'appellante a norma dell'art. 283 c.p.c. non sussistendone i presupposti legittimanti, come meglio esposto in atto;
Nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal Sig. Parte_1
rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e
[...] in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 3228/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano il 20.04.2023 (RG 49553/2021). Con ogni riserva istruttoria e di legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La controversia concerne la domanda di declaratoria di nullità della fideiussione prestata dal sig. a garanzia del contratto di leasing Parte_1 stipulato dalla società CL srl di cui era amministratore e socio con
NT LEASING spa, ora NT SAN PAOLO spa, e la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima nei confronti del primo volta ad ottenere il pagamento di canoni rimasti insoluti.
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano
[...] [...]
(di seguito anche solo “ ” o “ ”) al fine di far Controparte_1 CP_1 CP_5 accertare e dichiarare la nullità della fideiussione dallo stesso prestata, stante la violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza e di quelle relative alla trasparenza bancaria.
In particolare, l'attore eccepiva e deduceva:
- di aver prestato in data 25.03.2004, unitamente alle sig.re ed Per_1 una fideiussione omnibus sino alla concorrenza di € Controparte_6
754.295,86 + iva alla Banca convenuta, a garanzia dell'adempimento delle pag. 4/21 obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria n. 00814310001, concluso tra ed Intesa Leasing s.p.a.; Parte_2
- la nullità della garanzia fideiussoria, che risultava illegittima in quanto redatta in violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza di cui alla legge n. 287/1990; di quelle relative alla trasparenza bancaria dettate dal TUB;
del Provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia.
Si costituiva che contestava la fondatezza delle richieste Controparte_1 attoree invocandone il rigetto;
domandava poi, in via riconvenzionale, la condanna del (in solido con gli altri garanti e con Clod s.r.l.) al Parte_1 pagamento della somma di € 48.714,36 a titolo di canoni periodici scaduti, fatturati e rimasti impagati sino alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati sino al
20.04.2022.
Istruita la causa2, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3228/2023 pubblicata il 20.04.2023, rigettava le pretese di parte attrice ed accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, così statuendo:
“- rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna Parte_1 quest'ultimo al pagamento di euro 48.714,36, oltre agli interessi convenzionali di mora ex art. 13 delle condizioni generali di contratto dal 20.04.2022 sino al saldo;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio che liquida in euro 1.063,00 per esborsi ed euro 22.426,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
In particolare, il primo Giudice ha affermato:
- che l'onere della prova dell'illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad allegare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra banche nel settore delle fideiussioni, senza però offrire alcun elemento a sostegno di una simile affermazione. Invero:
i) non è stato prodotto il provvedimento emesso dalla Banca di Italia nel
2005. Tale omissione non consente di valutare in concreto la fondatezza della domanda, dato che la giurisprudenza ha più volte chiarito che il giudice del merito è tenuto ad apprezzare il contenuto complessivo del provvedimento dell'autorità di vigilanza che abbia accertato la condotta anticoncorrenziale, e a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva: diversamente da quanto sosteneva l'attore, l'accertamento dell'autorità di vigilanza da lui evocato non poteva considerarsi “fatto notorio”;
ii) nella vicenda in esame il richiamo al provvedimento della Banca d'Italia sarebbe comunque non pertinente. La fideiussione sottoscritta dall'attore accede infatti a uno specifico rapporto di leasing. Non si tratta, dunque, di fideiussione omnibus, ma di fideiussione ordinaria, che si riferisce ad un credito esattamente individuato e risulta connessa ad uno specifico negozio giuridico. Inoltre, la garanzia qui contestata accede ad un rapporto che non ha natura bancaria e che ha visto come controparte un soggetto (Intesa
Leasing s.p.a.) non qualificabile come istituto di credito;
pag. 6/21 iii) è del tutto assente nel caso di specie la prova dell'intesa “a monte”, ovvero che nel marzo del 2004 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli contrattuali uniformi posti a garanzia di contratti di leasing, in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza;
- non meritevole di accoglimento la domanda di nullità del contratto per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, non rinvenendosi nelle difese di parte attrice allegazioni sufficientemente specifiche e circostanziate sul punto;
- che - in ordine alle doglianze relative alla ipotizzata violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex art. 1956 c.c. a carico del creditore - il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. La parte interessata ha trascurato di adempiere ad entrambi gli oneri probatori, essendosi limitata al mero richiamo di principi giurisprudenziali, senza indicare gli elementi di fatto rilevanti e senza chiarire quali indici univoci di un ipotetico deterioramento della situazione economica e patrimoniale della Clod s.r.l. la convenuta avrebbe dolosamente o colposamente ignorato3; 3 In ogni caso, il primo Giudice ha comunque rilevato che, al momento del rilascio della garanzia, il sig. Parte_1 ricopriva all'interno della società la carica di amministratore e in tale veste aveva sottoscritto il contratto di locazione finanziaria. Entrambe le circostanze assumono una indubbia rilevanza nella misura in cui: a) determinano l'inapplicabilità della speciale tutela accordata dall'art. 1956 c.c. al fideiussore terzo rispetto al debitore principale;
b) consentono di ritenere che il fideiussore fosse a conoscenza delle effettive condizioni economiche e finanziarie del soggetto beneficiario dell'erogazione di credito, il che fa venire meno l'esigenza di protezione che l'art. 1956 c.c. accorda al garante, sul presupposto della sua estraneità ed incolpevole ignoranza pag. 7/21 - meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di condanna formulata dalla convenuta. Invero, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella fattispecie, ha depositato il CP_1 contratto di leasing, le lettere di modifica delle condizioni contrattuali, l'atto di compravendita dell'immobile e il verbale di consegna dello stesso ed ha allegato il mancato pagamento, da parte dell'utilizzatrice, dei canoni scaduti, evidenziando che tale circostanza l'ha indotta a risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata del 16.03.2015, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto. A fronte di ciò, parte attrice non ha mosso alcuna contestazione né in merito alla sussistenza del credito né in merito alla determinazione del relativo ammontare.
II. L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendo, in riforma del Parte_1 provvedimento impugnato, di accogliere le domande già proposte in primo grado e di condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
A tal fine, ha affidato il proprio gravame ai seguenti motivi di appello:
I. “IN VIA PRELIMINARE – ASSENZA DI PROVA DI LEGITTIMAZIONE JUS
POSTULANDI”
L'appellante eccepisce l'assenza di prova della legittimazione ad agire di quale rappresentante del titolare del credito in luogo della società CP_3
rispetto ai reali termini di svolgimento del rapporto garantito. La qualità di amministratore della Clod s.r.l. rivestita dal sig. al momento della sottoscrizione sia del contratto di locazione finanziaria che della Parte_1 relativa fideiussione comporta l'inapplicabilità in suo favore della disciplina posta a tutela del consumatore, con conseguente infondatezza delle (sempre generiche) contestazioni svolte al riguardo. pag. 8/21 firmataria del contratto. Inoltre, osserva che non risultano depositati tutti i contratti di fusione indicati, la comunicazione della fusione stessa, gli oneri pubblicitari della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504 bis c.c., nonché la cancellazione dal Registro delle Imprese delle vecchie società partecipanti alle fusioni via via succedutesi. Sostiene, infine, che l'eccezione di carenza di ius postulandi e legittimazione è invocabile in ogni stato e grado del processo ed influisce sulla validità della sentenza.
II. “SEMPRE IN VIA PRELIMINARE. SULLA NECESSITA' DELLA MEDIAZIONE”
Il censura poi la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto che la controversia, avendo ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto di garanzia, non rientrasse tra quelle per le quali la legge prevede l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Invero, l'appellante sostiene che, nel caso di specie, trattasi di contratto di garanzie di natura bancaria e finanziaria, che, pur non avendo un rapporto osmotico, è comunque collegato al contratto di locazione finanziaria che garantisce.
III. “VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA.
MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CON
RIFERIMENTO ALLA MANCATA PRODUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELLA
BANCA D'ITALIA (CFR. PROVVEDIMENTO N. 55 DEL 2 MAGGIO 2025 ABI –
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA
DELLE OPERAZIONI BANCARIE)”
Ancora, l'appellante contesta l'affermazione primo Giudice ove ha ritenuto non assolto l'onere della prova dell'illecito anticoncorrenziale gravante sull'attore. Secondo il Tribunale, infatti, quest'ultimo non provvedeva a produrre nemmeno il provvedimento emesso dalla Banca d'Italia nel 2005, in tal modo non consentendo di valutare in concreto la fondatezza della domanda. Nella tesi dell'appellante, invece, il provvedimento in parola ha pag. 9/21 pacificamente natura legislativa (e non amministrativa), non comportando alcun obbligo di produzione documentale in capo alle parti.
IV. “VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 346 C.P.C.
PER OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FORNITI DALL'ATTORE.
MANCATA / ERRONEA VALUTAZIONE DEL SUPPORTO PROBATORIO
DELL'ATTORE / APPELLANTE”
Con il motivo in esame l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso qualsiasi valutazione in ordine agli elementi ed allegazioni documentali, non potendosi riscontrare in sentenza un ragionamento logico-giuridico finalizzato a verificare il tenore delle clausole del contratto di fideiussione, nonché a rilevare che, sebbene l'oggetto del contendere sia connesso ad uno specifico rapporto giuridico, le clausole della fideiussione (sottesa al leasing) sono da considerare equiparate ed equiparabili a quelle delle fideiussioni omnibus.4 In particolare, l'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe potuto analizzare il contenuto delle clausole della fideiussione, stabilendone o rilevandone la nullità, anziché limitarsi ad osservare che le mere pattuizioni, deroganti le norme civilistiche in materia di fideiussione, non possono di per sé determinare alcun illecito antitrust.
V. “VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA – ILLOGICA MOTIVAZIONE CON
RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DI TRASPARENZA IN
MATERIA BANCARIA E LE CLAUSOLE ABUSIVE SOTTESE”
Il ha inoltre criticato la sentenza perché non sarebbero state ivi Parte_1 valutate le clausole abusive presenti nel modulo predisposto dall'intermediario. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare, anche d'ufficio,
l'abusività delle clausole del contratto-modulo di fideiussione, dichiarandone ed accertandone conseguentemente la nullità. 4 Sul punto, la parte cita la sentenza del 24.05.2021 della Corte d'Appello di Roma, la quale ha dichiarato la nullità delle fideiussioni sottese al rapporto di leasing oggetto di causa, rilevandone la sussumibilità con il provvedimento n. 55 della Banca d'Italia, superando il mero dato testuale della fideiussione ordinaria o specifica rispetto alle fideiussioni omnibus ed insistendo sulla radicale nullità del rapporto fideiussorio. pag. 10/21 VI. “VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 1956 C.C. OMESSA – ILLOGICA
MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA
BUONA FEDE E CORRETTEZZA”
Il primo Giudice avrebbe poi omesso di accertare la violazione da parte della
Banca dei doveri di buona fede e correttezza ex art. 1956 c.c. poiché quest'ultima avrebbe concesso finanziamenti alla Clod s.r.l. (debitrice principale) pur consapevole del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie, confidando quindi nella solvibilità del fideiussore e omettendo la dovuta attenzione e cautela.
VII. “VIOLAZIONE DI LEGGE, OMESSA ILLOGICA MOTIVAZIONE QUANTO
ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE”
Infine, l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale della Banca e, conseguentemente, della condanna del in solido con Parte_1 gli altri fideiussori e con la debitrice principale, al pagamento della somma di
€ 48.714,36 a titolo di canoni periodici scaduti, fatturati, e rimasti impagati sino alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati sino al 20.04.2022. A parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto verificare il contratto cui afferiva la fideiussione.
*****
In comparsa conclusionale il insiste sul primo motivo, rilevando che Parte_3 la parte avversa ha depositato solo lo stralcio di pubblicazione di cessione sulla Gazzetta ufficiale, da cui non potrebbe desumersi alcuna titolarità del credito, men che meno quello portato dal contratto di fideiussione, e sottolinea che nessuna delle due società costituite in appello risulta iscritta nell'albo di cui all''art. 106 TUB.
*****
pag. 11/21 Si è costituita (in nome e per conto di Controparte_3 CP_7
), la quale – dichiaratasi cessionaria del credito oggetto di causa - ha
[...] concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo e sostenendo:
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
- l'inammissibilità e l'infondatezza dei primi due motivi di appello;
- l'infondatezza del terzo e quarto motivo di appello, avendo il Giudice di prime cure correttamente ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore nel giudizio di primo grado;
Parte_1
- l'infondatezza del quinto e sesto motivo di appello, non essendo la Banca incorsa in alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede e risultando del tutto inconferente il richiamo dell'appellante alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dal momento che il era socio al 33,33% della Clod s.r.l., nonché amministratore della Parte_1 stessa;
- l'infondatezza del settimo motivo di appello riguardante la domanda riconvenzionale accolta in primo grado.
L'appellante ha proposto anche istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., che
è stata rigettata con ordinanza del 04.12.2024.
Si è costituita alcuni giorni prima dell'udienza ex Controparte_8 art. 352 cpc: questa ha aderito alle difese svolte da ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di carenza di ius postulandi perché mai contestata in precedenza, e ha richiamato il contenuto dei documenti prodotti già in primo grado, dimostrativi del mandato a
. CP_3
***** La Corte non condivide l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.
342 cpc.
L'art. 342 c.p.c., nel nuovo testo previsto dalla riforma del diritto civile, indubbiamente applicabile al caso in esame, dato che l'appello è stato proposto in data successiva al 28 febbraio 2023, ma prima del decreto correttivo, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si vogliono contestare e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle pag. 13/21 statuizioni adottate dal primo giudice (v. per tutte, Cass. n. 36481/2022; n.
13535/2018).
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando per ciascuna i motivi di doglianza, mettendo la Corte in condizione di individuare il perimetro delle sue doglianze, e le controparti in condizioni di sviluppare il contraddittorio, come dimostrano le diffuse argomentazioni spese dalle appellate nei rispettivi scritti difensivi.
Nel merito, la Corte reputa infondato il primo motivo d'appello, con cui si contestano: la legittimazione attiva di;
di quale Controparte_4 CP_3 mandataria;
di quale cessionaria, sul presupposto della rilevabilità CP_2
d'ufficio della questione. La censura concernente il subentro di CP_4
e il mandato da questa conferito a è stata formulata per la
[...] CP_3 prima volta in appello ed è dunque domanda nuova.
Al riguardo non pare fuori luogo rammentare che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso. Ed infatti, la legittimatio ad causam, intesa come potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico
(Cass. civ. n. 355/2008; Cass. civ. n. 11321/2007). È ormai acquisito in giurisprudenza che per determinare la legittimazione si deve far riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle che vengono in atti descritte come parti del rapporto sostanziale (Cass. civ. n.
355/2008; Cass. civ. n. 11321/2007). In altri termini, le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore nel chiamare in giudizio il convenuto afferma ed allega che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo pag. 14/21 (Cass. civ. n. 11321/2007); conseguentemente, se l'attore afferma di essere creditore del convenuto è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva (Cass. civ. n. 11321/2007).
Di contro, costituisce questione di merito la questione relativa alla sussistenza, e alla relativa prova, della titolarità del rapporto controverso
(Cass. civ. n. 11321/2007).
Da tale distinzione discende un diverso regime processuale delle due contestazioni. Ed infatti, mentre la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermando di esserne il titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, l'effettiva titolarità in senso sostanziale della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, e il convenuto può riconoscere esplicitamente o anche svolgendo difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; ma qualora lo contesti – con un'eccezione in senso stretto – anche la relativa allegazione e prova seguono i tempi delle ordinarie preclusioni processuali
(in tal senso Cass. civ. 10 maggio 2010, n. 11284; Cass. civ. 26 settembre
2006, n. 20819; Cass. civ. 7 dicembre 2000, n. 15537. Si esprimono con formule analoghe anche ulteriori decisioni, quali Cass. civ. 23 novembre
2005, n. 24594; Cass. civ. 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ. 23 maggio
2012, n. 8175; Cass. civ. 14 febbraio 2012, n. 2091.)
Ciò posto, va osservato che il in primo grado non ha mai contestato Parte_1 che fosse succeduta a NT LEASING nel rapporto Controparte_1 negoziale, ed anzi, ha espressamente riconosciuto detta qualità avendo evocato in giudizio proprio;
neppure ha contestato che Controparte_1
avesse mandato a rappresentarla: nessuna eccezione è stata infatti CP_3 formulata al riguardo, a fronte della produzione del mandato (doc. 3, all. A di parte ). Controparte_9 pag. 15/21 Quanto alla legittimazione di , costituitasi nel giudizio di appello, CP_2 appare sufficiente, e dirimente, osservare che , Controparte_1 costituendosi in giudizio, ha confermato ogni difesa di : tale CP_2 affermazione appare idonea a dare dimostrazione dell'esistenza dell'operazione di cessione di crediti, e dell'inclusione, in essa del credito per cui è causa;
ad abundantiam si osservi che l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. includeva i crediti derivanti da contratti di leasing, esistenti alla data di valutazione (31 dicembre 2021) come quello in capo a CL srl;
a ciò accede la fideiussione sottoscritta dal che ne costituiva garanzia ed Parte_3
è valevole a favore della cessionaria ex art. 58, terzo comma, TUB. L'avviso in
G.U., infatti, così si esprimeva:
Neppure sono state formulate contestazioni specifiche sul mandato ad da parte di , documentato sub all.1 di quest'ultima CP_3 CP_2
pag. 16/21 appellata. Quanto all'eccezione di mancanza di iscrizione di dette ultime società nell'elenco ex art. 106 TUB è sufficiente rilevare che essa è formulata genericamente e che, con riferimento alla mandataria, ciò non implica nullità, alla luce degli argomenti illustrati dalla giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi (Cass. n. 7243 del 2024).
In relazione al secondo motivo d'appello, va rilevato che l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010 dispone che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato - quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.lgs.
8.10.2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero ancora il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7.9.2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
Si impone una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione. La norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» e dunque contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n.
385/1993), nonché alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998); non si può pag. 17/21 dunque estendere l'obbligo di mediazione a diverse fattispecie, anche se, nelle varie forme, a queste fossero coessenziali finalità di finanziamento.
Si noti che l'orientamento di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari tipici, e che detta previsione rinvia alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F.
(d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere altre fattispecie (v. Cass. n. 9204 del
2020; n. 31209 del 2022 in tema di fideiussione;
n. 26821 del 2024.)
La censura non può pertanto essere condivisa.
Il terzo e quarto motivo e possono essere esaminati congiuntamente per connessione, dato che riguardano la parte della decisione impugnata in cui si esclude nullità della fideiussione per violazione delle norme in materia antitrust.
Le censure dell'appellante, sul punto, non sono condivisibili.
Secondo la Corte è risolutivo osservare che la fideiussione prestata dal a favore del creditore ha riguardato un unico rapporto7, ossia il Parte_1 contratto di leasing tra CL srl e NT LEASING, come ammette lo stesso appellante, il quale sostiene che le disposizioni della Banca d'Italia contenute nella circolare n. 55/2005 riguardino anche le fideiussioni ordinarie come quella da lui sottoscritta.
Ebbene, il Collegio condivide l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità largamente prevalente, secondo cui il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela 7 v. doc. 1 della parte in primo grado. Parte_1 pag. 18/21 macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce8. Ciò premesso, diviene superfluo esaminare la questione relativa all'omessa produzione della circolare della Banca d'Italia
n. 55/2005, dato che le disposizioni ivi contenute non riguardano la fideiussione per cui è causa.
Anche il quinto e sesto motivo si possono esaminare insieme per ragioni di connessione, poiché paiono accomunati dalla dedotta situazione di inferiorità del contraente, e dalla analoga qualità di consumatore – in tesi - del La Corte concorda con i primi Giudici in relazione al carattere Parte_3 generico della doglianza di violazione delle regole di trasparenza bancaria.
Quanto alla censura circa la violazione, da parte della Banca, dei doveri di buona fede e correttezza ex art. 1956 c.c. per avere, quest'ultima, concesso finanziamenti alla CL s.r.l. (debitrice principale) pur consapevole del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie della società, basti rilevare che il è amministratore della società garantita (la Parte_3 circostanza non è contestata) e socio di quest'ultima in percentuale superiore al 33%, sicché la prestazione della garanzia ha evidentemente assunto carattere strettamente funzionale allo svolgimento della sua attività professionale9, ed egli era in condizione di conoscere, in entrambe le vesti ora ricordate (amministratore e socio) le condizioni economiche della debitrice principale, che si sostengono deteriorate nel corso del tempo.
Anche il settimo motivo è infondato.
Il che si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_1 proposta dalla parte avversa in primo grado, derivante dalle rate del canone del leasing rimaste insolute. I rilievi del Tribunale vanno condivisi, dato che l'appellante non ha formulato alcuna contestazione specifica in relazione all'allegazione di mancato adempimento e alla produzione dei documenti posti a fondamento della domanda, quali: il contratto di leasing e le lettere di modifica delle condizioni contrattuali, la compravendita dell'immobile e il verbale di consegna del bene, oltre alla lettera di risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto.
*****
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello si rivela infondato e deve essere rigettato. La sentenza di primi Giudici va quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore di e , avuto riguardo ai valori medi dello Controparte_1 CP_2 scaglione di riferimento, del pregio dell'attività difensiva, del numero e della complessità delle questioni trattate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da on atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato nei confronti di , con la costituzione in Controparte_1 giudizio di avverso la sentenza del Tribunale di Milano Controparte_2
n. 3228/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle altre parti costituite delle spese del presente grado del giudizio, che liquida:
- in € 18.511,00 per Controparte_2
- in € 9.024,00 per Controparte_1 pag. 20/21 oltre, per entrambe, il rimborso per spese generali del 15 %, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 21/21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'attore, ed erano soci titolari della Clod s.r.l. al 33,33% ciascuno. Per_1 Controparte_6 2 Il Tribunale riteneva che la causa non rientrasse tra quelle per cui era previsto l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010. pag. 5/21 5 d'ora in poi solo . CP_2 6 più avanti solo . Controparte_4 pag. 12/21 8 Cass. n. 30383/2024; n. 657/2025; n. 1170/2025; n. 1851/2025. 9 v. Cass. n. 1666/2020; n. 32225/2018. pag. 19/21