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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/10/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5227/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 01/10/2025
Il Giudice, dott.ssa IT AR, rilevato che, all'udienza EL 27/05/2025, è stata disposta, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione ELl'udienza EL 01/10/2025 con il deposito di note scritte;
preso atto ELl'avvenuto tempestivo deposito in telematico:
- in data 22/09/2025, di note scritte nell'interesse ELl'appellato , Controparte_1 con le quali l'avv. Francesco Nappo si è riportato ai propri atti ed ha chiesto che la causa sia decisa;
- in data 30/09/2025, di note scritta nell'interesse ELl'appellata , con le Controparte_2 quali l'avv. Dario Balzano si è riportato alle proprie difese, chiedendo il rigetto ELl'appello e, in caso di ritenuta inammissibilità ELl'opposizione all'estratto di ruolo, la compensazione ELle spese di lite;
- in data 30/09/2025, di note scritta nell'interesse ELl'appellata con le quali l'avv. CP_3
DA de TI ha precisato le proprie conclusioni;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto ELla decisione, come da fogli allegati. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti EL presente verbale.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle EL magistrato” in data 17/10/2025.
Il Giudice
IT AR
N. 5227/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona EL Giudice dott.ssa IT AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5227/2022 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Parte_1
C.F. e P.IVA in persona EL Responsabile, dr. , a ciò autorizzato P.IVA_1 Parte_2 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma, repertorio nr 177893 Persona_1 raccolta nr. 11776 EL 28/04/2022, rilasciata da;
Controparte_4 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello dall'avv. DA De TI,
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla C.F._1
Via Gen. Adalgiso Amendola nr. 36; PEC: .salerno.it; Email_1 CP_5
APPELLANTE contro
(CF: ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
22.10.1973; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo EL primo grado di giudizio, dall'avv. Dario Balzano (CF: ), presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliato in OR EL EC (NA) alla via Marconi nr. 32; PEC: Email_2
APPELLATA nonché contro
-CF: in persona EL Sindaco dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_6
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e
[...] risposta, dall'avv. Francesco Nappo (CF: ) e domiciliato presso C.F._4
l'avvocatura civica al viale Generale C.A. Dalla Chiesa;
PEC: Email_3
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza EL Giudice di Pace di OR Annunziata n. 4081/2022 emessa in data 2.4.2022 e depositata in data 11.7.2022 in materia di opposizione a estratto di ruolo esattoriale;
CONCLUSIONI:
PER : Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di giudice EL gravame, ogni contraria istanza disattesa così decidere: Voglia l'adito Ecc.mo Tribunale, vagliati tutti gli elementi offerti in comunicazione, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, rilevata la fondatezza ELle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla odierna appellante fin dal primo atto a difesa ed in accoglimento ELle stesse,
Accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma integrale ELla sentenza n° 4081/2022, emessa dal Giudice di Pace di OR Annunziata, in persona ELla dr. Fortunato Savarese, in data 02.04.2022 e depositata in data 11.07.2022, non notificata, con riferimento ai passi EL Giudicato evidenziati con il presente atto, rilevata la fondatezza ELle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla odierna appellante fin dal primo atto a difesa ed in accoglimento ELle stesse,
➢ Dichiarare preliminarmente l'improcedibilità ELla proposta opposizione di prime cure atteso che, in ossequio al principio EL ne bis in idem al primo Giudice era precluso il potere di pronunciarsi su questioni già definite con sentenza n. 4758/2021 EL medesimo Ufficio, con la conseguenza che stante il passaggio in giudicato ELla sentenza appena richiamata, la sentenza oggi appellata deve essere cassata trattandosi di giudizi in cui l'opponente aveva chiesto l'annullamento ELla medesima cartella (sebbene attraverso diversi ruoli), ma in ogni caso correlata alla medesima intimazione di pagamento e, quindi provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione, oltre alla perfetta identità ELle parti in causa.
➢ In subordine, nella denegata eventualità in cui dovesse ravvisare superabile la prefata eccezione, ma sul punto sarebbe necessaria ampia ed articolata motivazione, salvo gravame, dichiarare la domanda spiegata da inammissibile stante in primis Controparte_2
l'irretrattabilità EL credito per non essere stata la cartella tempestivamente opposta e, comunque per essere stato opposto un estratto di ruolo pur essendo stata regolarmente notificata la cartella esattoriale, non opposta nei termini di legge ed in assenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
Nel merito, Dichiari la validità ELla pretesa esattoriale stante la ritualità ELla notifica ELla cartella, la validità degli atti successivi atti ad interrompere la prescrizione, rilevando che all'atto ELla proposizione ELla domanda non erano ancora maturati i termini prescrizionali quinquennali;
➢ In ogni caso, con condanna ELla parte appellata al pagamento ELle spese EL doppio grado di giudizio e con attribuzione all'avv. DA de TI, difensore che si dichiara antistatario, nonché con l'ulteriore condanna ai sensi ELl'art. 96 c.p.c. per aver parcellizzato la cartella esattoriale in più ruoli autonomamente impugnati ed opposti ed aver astrattamente tratteggiato un'omessa notifica ELla cartella per legittimare la proposizione un'azione che si infondata nei suoi stessi presupposti, con evidente responsabilità ELl'opponente nell'uso ELlo strumento giurisdizionale;
In via istruttoria: si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia ordinare la trasmissione EL fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado, recante numero di R.G. 2560/2021 EL Giudice di Pace di OR Annunziata”;
: Controparte_2
“Pertanto, si conclude perché l'On.le Tribunale adito Voglia, rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari EL secondo grado di giudizio. In via istruttoria si chiede disporsi l'acquisizione agli atti EL fascicolo di primo grado.”;
COMUNE DI : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito ed in via principale: riconosciuta la legittimità ELl'operato comunale, in virtù ELle deduzioni ed argomentazioni che l'Agente ELla riscossione provvederà a svolgere nel presente giudizio, accogliere il presente appello, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In subordine, nell'ipotesi in cui venisse per qualsiasi motivo dichiarata illegittima la procedura svolta dall' e/o l'inesigibilità EL ruolo esattoriale, e/o la Parte_1 prescrizione ELla pretesa sanzionatoria di questo Ente comunale per cause da ascriversi al citato
Agente ELla riscossione, accertarne l'imputabilità unicamente nei confronti ELl
[...]
, mantenendo indenne il da un'eventuale condanna Parte_1 Controparte_1 alle spese.
In ogni caso con vittoria di spese”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di OR Annunziata, l' , impugnando l'estratto di Parte_1 ruolo nr. 9991/2013 dal quale aveva appreso l'esistenza ELla cartella esattoriale n.
07120130119445867 ELl'importo complessivo di € 6.164,02, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per infrazioni al codice ELla strada, risalenti all'anno 2013. A sostegno ELl'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione EL giudice ordinario nonché ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva la prescrizione ELla pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze EL giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: il frazionamento ELla Parte_1 cartella esattoriale e l'abuso ELlo strumento processuale, per aver la opposto la CP_2 medesima cartella, innanzi al medesimo l'inammissibilità Controparte_7 ELl'impugnazione ELl'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la regolarità ELle notifiche degli atti prodromici all'esecuzione. Chiedeva quindi, in via preliminare, la riunione EL procedimento al già pendente procedimento nr. 2562/2021, avente ad oggetto l'opposizione alla medesima cartella esattoriale n. 07120130119445867. Chiedeva, altresì, la dichiarazione di inammissibilità ELla domanda proposta, con vittoria ELle spese e competenze di lite. 1.2 Con sentenza n. 4081/2022, emessa in data 2.4.2022 e depositata in data 11.7.2022, il Giudice di Pace di OR Annunziata, ritenuta ammissibile la domanda proposta nonché sussistente la legittimazione ELle parti in causa, accoglieva la domanda attorea dichiarando prescritto il credito oggetto di contestazione. Annullava quindi la cartella di pagamento n. 07120130119445867, condannando l' al pagamento ELle spese di lite. Controparte_8
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' affidando Controparte_8
l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) violazione EL principio EL ne bis in idem, per aver il giudice di prime cure pronunciato la sentenza gravata su questioni già definite con la sentenza n. 4758/2021, emessa dal medesimo Ufficio EL Giudice di Pace di OR Annunziata;
(ii) l'abuso EL processo conseguente alla duplicazione di processi aventi ad oggetto l'opposizione avverso estratti di ruolo relativi alla medesima cartella esattoriale;
(iii) l'erroneità ELla sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, pur se proposta avverso un estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 all'opposizione; (iv) la regolarità ELla notifica ELla cartella di pagamento nr. 07120120117788565000, avvenuta tramite deposito presso la casa comunale.
Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare, l'improcedibilità ELl'opposizione per violazione EL principio EL ne bis in idem o comunque l'inammissibilità ELla domanda attorea per difetto di interesse ad agire;
in subordine, nel merito, il rigetto ELla stessa, con vittoria di spese EL doppio grado di giudizio e condanna ELl'opponente ex art 96 c.p.c., per aver abusato EL processo parcellizzando le azioni avverso la medesima cartella esattoriale. 3. Con comparsa depositata in data 14.2.2023, si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando in fatti ed in diritto l'appello proposto, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite EL secondo grado di giudizio.
4. Con comparsa depositata in data 17.1.2023, si costituiva in giudizio anche l'ente impositore eccependo la legittimità ELla pretesa impositiva dallo stesso vantata Controparte_1 nonché l'inammissibilità ELl'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità ELl'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, con vittoria di spese di lite EL doppio grado di giudizio.
5. La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii, veniva rinviata all'udienza ELl'01/10/2025 e riassegnata al giudice scrivente, che la tratteneva in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. all'esito di tale udienza, tenutasi in modalità cartolare.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza n. 4081/2022 emessa dal Giudice di Pace di OR CP_3
Annunziata e depositata in data11.7.2022 è fondato per le ragioni che seguono. 6. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccepita violazione EL principio EL ne bis in idem. Risulta depositata in atti la sentenza n. 4758/2021 emessa dal Giudice di Pace di OR Annunziata in data 02/07/2021, pubblicata il 30/11/2021, dalla quale emerge che effettivamente, tra le medesime parti EL presente processo, si è svolto un giudizio davanti il Giudice di Pace di OR Annunziata definito con la suddetta sentenza, avente ad oggetto la domanda di annullamento ELla stessa cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo esattoriale oggetto EL presente giudizio, seppur per crediti derivanti da sanzioni amministrative comminate dal per Controparte_1 infrazioni al codice ELla strada risalenti all'anno 2009 (anziché al 2013, come quelle oggetto EL presente giudizio). Va tuttavia rilevato che l'identità solo parzialmente oggettiva dei giudizi ed il deposito ELla sentenza n. 4758/21 priva ELla certificazione di Cancelleria attestante il suo passaggio in giudicato ex artt. 124 disp. att. EL cpc, impongono di rigettare l'eccezione in esame. Al riguardo, la giurisprudenza infatti ha chiarito che: “la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova ELla relativa formazione, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola ELla idonea certificazione EL cancelliere, non potendo ritenersi né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione ELla circostanza, né che sia onere ELla controparte medesima dimostrare l'impugnabilità ELla sentenza” (così Cass., sez. un., n. 7701/2016). 7. Venendo quindi all'esame EL motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire – occorre preliminarmente effettuare una corretta qualificazione ELl'azione avanzata in primo grado dall'odierna appellata , che andava e va più correttamente qualificata in termini Controparte_2 di accertamento negativo EL credito, essendo la stessa avanzata nell'anno 2021 avverso un estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 07120120117788565000, la cui notifica – contestata dall'opponente – risale al lontano 30/3/2014 (per quanti si legge stesso nell'atto di citazione di primo grado).
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza ELl'interesse ad gire quale condizione ELl'azione e tenuto conto ELlo specifico motivo di gravame presentato dall' sul punto. CP_3
7.1 In materia, come noto, vi è stata la novella legislativa di cui al comma 4 bis ELl'art. 12 EL DPR 602/1973 (introdotta con DL 21.10.2021 n. 146) - e l'intervento ELle Sezioni Unite ELla Corte di
Cassazione che, con la sentenza n. 26283 EL 6.9.2022, hanno definito l'ambito di operatività ELla citata novella - con la quale è stato disposto, in via generale, che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», specificando che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), EL regolamento di cui al decreto EL Ministro ELl'economia e ELle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto ELle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Già prima ELla suddetta novella, tuttavia, la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, valorizzando la condizione ELl'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c., tendeva a ritenere carente EL requisito ELl'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo EL credito avanzata dal destinatario ELla pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova ELl'avvenuta notifica ELla cartella di pagamento.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento ELla prescrizione EL credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica ELle tre cartelle nel 2001 e l'inizio ELl'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza ELla notifica ELle cartelle poste a base ELla pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento ELla richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ed ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente ELla quale, “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione EL credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione EL credito in via di autotutela mediante sgravio ELla pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venivano dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti che successivi alla notifica ELla cartella esattoriali, la giurisprudenza riteneva insussistente un concreto ed attuale interesse ad agire in assenza di un atto di esercizio ELla pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte EL concessionario o ELl'ente impositore. A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato il rilievo ELla domanda con la quale il contribuente poteva sollecitare direttamente l'Amministrazione ad eliminare il credito in autotutela, mediante la cd. richiesta di sgravio, come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi EL contribuente. A conclusioni differenti si perveniva invece laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti esser mai stata notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento ELla conoscenza, comunque acquisita, da parte EL contribuente. Ciò in quanto, come affermato a partire dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, doveva riconoscersi il diritto EL cittadino ad impugnare la cartella di pagamento ELla quale - a causa ELl'invalidità ELla relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ELla riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte EL comma 3 ELl'art. 19 EL d.lgs. n. 546 EL 1992. Una lettura costituzionalmente orientata di tale norma imponeva, infatti, di ritenere pienamente ammissibile l'impugnabilità ELl'atto precedente non notificato (cartella esattoriale) unitamente al successivo atto conosciuto dal contribuente (ruolo esattoriale), non potendosi compromettere o negare l'esercizio EL diritto alla tutela giurisdizionale. A riprova, tuttavia, ELl'importanza ELla sussistenza ELl'interesse ad agire a sostegno ELl'opposizione, si riteneva, anche in tal caso, che la predetta “generale” impugnabilità ELla cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto ELl'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione ELla pretesa creditoria dal ruolo, qualora tale richiesta non fosse la conseguenza di un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva EL concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente in esecuzione.
7.2 Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore il quale, con il citato l'art. 3 bis EL d.l. n. 146/2021, nel positivizzare la regola generale ELla non impugnabilità ELl'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione ELl'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà EL legislatore, fino al momento ELla decisione.
Sull'ambito di operatività di tale ultima disposizione, sono poi intervenute le Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione che, con la citata sentenza n. 26283 EL 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis EL d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 EL d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte EL ruolo e ELla cartella non notificata o invalidamente notificata”.
7.3 Alla luce EL quadro normativo e giurisprudenziale così brevemente ricostruito, appare evidente che, nel caso oggetto EL presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, è stato opposto un estratto di ruolo sul presupposto ELl'omessa notifica ELla sottesa cartella esattoriale – non può che concludersi per l'inammissibilità ELla domanda spiegata in primo grado ai sensi EL novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato, un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma ELla sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. 8. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta dall'appellante ai sensi ELl'art. 96
c.p.c. In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede, infatti, pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia ELl'an che EL quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 9080/2013).
Nella specie, l'appellante non ha nemmeno allegato i danni asseritamente subiti per effetto ELla condotta ELla controparte. Ne consegue che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per la condanna ELla convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per cui la relativa domanda CP_2 non può essere accolta.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi ELl'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce ELla sentenza ELla Corte Costituzionale n. 77 EL 19 aprile 2018), l'integrale compensazione ELle spese di lite sia EL primo grado di giudizio che EL presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, in persona EL Giudice dott.ssa IT AR, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma ELla sentenza EL Giudice di Pace di OR Annunziata n. 4081/2022 emessa in data 2.4.2022 e depositata in data 11.7.2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_2
2. compensa integralmente le spese di lite sia EL primo grado di giudizio che EL presente grado di appello. Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle EL magistrato” in data 17/10/2025.
Il Giudice
IT AR
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 01/10/2025
Il Giudice, dott.ssa IT AR, rilevato che, all'udienza EL 27/05/2025, è stata disposta, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione ELl'udienza EL 01/10/2025 con il deposito di note scritte;
preso atto ELl'avvenuto tempestivo deposito in telematico:
- in data 22/09/2025, di note scritte nell'interesse ELl'appellato , Controparte_1 con le quali l'avv. Francesco Nappo si è riportato ai propri atti ed ha chiesto che la causa sia decisa;
- in data 30/09/2025, di note scritta nell'interesse ELl'appellata , con le Controparte_2 quali l'avv. Dario Balzano si è riportato alle proprie difese, chiedendo il rigetto ELl'appello e, in caso di ritenuta inammissibilità ELl'opposizione all'estratto di ruolo, la compensazione ELle spese di lite;
- in data 30/09/2025, di note scritta nell'interesse ELl'appellata con le quali l'avv. CP_3
DA de TI ha precisato le proprie conclusioni;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto ELla decisione, come da fogli allegati. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti EL presente verbale.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle EL magistrato” in data 17/10/2025.
Il Giudice
IT AR
N. 5227/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona EL Giudice dott.ssa IT AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5227/2022 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Parte_1
C.F. e P.IVA in persona EL Responsabile, dr. , a ciò autorizzato P.IVA_1 Parte_2 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma, repertorio nr 177893 Persona_1 raccolta nr. 11776 EL 28/04/2022, rilasciata da;
Controparte_4 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello dall'avv. DA De TI,
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla C.F._1
Via Gen. Adalgiso Amendola nr. 36; PEC: .salerno.it; Email_1 CP_5
APPELLANTE contro
(CF: ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
22.10.1973; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo EL primo grado di giudizio, dall'avv. Dario Balzano (CF: ), presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliato in OR EL EC (NA) alla via Marconi nr. 32; PEC: Email_2
APPELLATA nonché contro
-CF: in persona EL Sindaco dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_6
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e
[...] risposta, dall'avv. Francesco Nappo (CF: ) e domiciliato presso C.F._4
l'avvocatura civica al viale Generale C.A. Dalla Chiesa;
PEC: Email_3
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza EL Giudice di Pace di OR Annunziata n. 4081/2022 emessa in data 2.4.2022 e depositata in data 11.7.2022 in materia di opposizione a estratto di ruolo esattoriale;
CONCLUSIONI:
PER : Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di giudice EL gravame, ogni contraria istanza disattesa così decidere: Voglia l'adito Ecc.mo Tribunale, vagliati tutti gli elementi offerti in comunicazione, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, rilevata la fondatezza ELle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla odierna appellante fin dal primo atto a difesa ed in accoglimento ELle stesse,
Accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma integrale ELla sentenza n° 4081/2022, emessa dal Giudice di Pace di OR Annunziata, in persona ELla dr. Fortunato Savarese, in data 02.04.2022 e depositata in data 11.07.2022, non notificata, con riferimento ai passi EL Giudicato evidenziati con il presente atto, rilevata la fondatezza ELle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla odierna appellante fin dal primo atto a difesa ed in accoglimento ELle stesse,
➢ Dichiarare preliminarmente l'improcedibilità ELla proposta opposizione di prime cure atteso che, in ossequio al principio EL ne bis in idem al primo Giudice era precluso il potere di pronunciarsi su questioni già definite con sentenza n. 4758/2021 EL medesimo Ufficio, con la conseguenza che stante il passaggio in giudicato ELla sentenza appena richiamata, la sentenza oggi appellata deve essere cassata trattandosi di giudizi in cui l'opponente aveva chiesto l'annullamento ELla medesima cartella (sebbene attraverso diversi ruoli), ma in ogni caso correlata alla medesima intimazione di pagamento e, quindi provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione, oltre alla perfetta identità ELle parti in causa.
➢ In subordine, nella denegata eventualità in cui dovesse ravvisare superabile la prefata eccezione, ma sul punto sarebbe necessaria ampia ed articolata motivazione, salvo gravame, dichiarare la domanda spiegata da inammissibile stante in primis Controparte_2
l'irretrattabilità EL credito per non essere stata la cartella tempestivamente opposta e, comunque per essere stato opposto un estratto di ruolo pur essendo stata regolarmente notificata la cartella esattoriale, non opposta nei termini di legge ed in assenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
Nel merito, Dichiari la validità ELla pretesa esattoriale stante la ritualità ELla notifica ELla cartella, la validità degli atti successivi atti ad interrompere la prescrizione, rilevando che all'atto ELla proposizione ELla domanda non erano ancora maturati i termini prescrizionali quinquennali;
➢ In ogni caso, con condanna ELla parte appellata al pagamento ELle spese EL doppio grado di giudizio e con attribuzione all'avv. DA de TI, difensore che si dichiara antistatario, nonché con l'ulteriore condanna ai sensi ELl'art. 96 c.p.c. per aver parcellizzato la cartella esattoriale in più ruoli autonomamente impugnati ed opposti ed aver astrattamente tratteggiato un'omessa notifica ELla cartella per legittimare la proposizione un'azione che si infondata nei suoi stessi presupposti, con evidente responsabilità ELl'opponente nell'uso ELlo strumento giurisdizionale;
In via istruttoria: si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia ordinare la trasmissione EL fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado, recante numero di R.G. 2560/2021 EL Giudice di Pace di OR Annunziata”;
: Controparte_2
“Pertanto, si conclude perché l'On.le Tribunale adito Voglia, rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari EL secondo grado di giudizio. In via istruttoria si chiede disporsi l'acquisizione agli atti EL fascicolo di primo grado.”;
COMUNE DI : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito ed in via principale: riconosciuta la legittimità ELl'operato comunale, in virtù ELle deduzioni ed argomentazioni che l'Agente ELla riscossione provvederà a svolgere nel presente giudizio, accogliere il presente appello, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In subordine, nell'ipotesi in cui venisse per qualsiasi motivo dichiarata illegittima la procedura svolta dall' e/o l'inesigibilità EL ruolo esattoriale, e/o la Parte_1 prescrizione ELla pretesa sanzionatoria di questo Ente comunale per cause da ascriversi al citato
Agente ELla riscossione, accertarne l'imputabilità unicamente nei confronti ELl
[...]
, mantenendo indenne il da un'eventuale condanna Parte_1 Controparte_1 alle spese.
In ogni caso con vittoria di spese”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di OR Annunziata, l' , impugnando l'estratto di Parte_1 ruolo nr. 9991/2013 dal quale aveva appreso l'esistenza ELla cartella esattoriale n.
07120130119445867 ELl'importo complessivo di € 6.164,02, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per infrazioni al codice ELla strada, risalenti all'anno 2013. A sostegno ELl'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione EL giudice ordinario nonché ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva la prescrizione ELla pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze EL giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: il frazionamento ELla Parte_1 cartella esattoriale e l'abuso ELlo strumento processuale, per aver la opposto la CP_2 medesima cartella, innanzi al medesimo l'inammissibilità Controparte_7 ELl'impugnazione ELl'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la regolarità ELle notifiche degli atti prodromici all'esecuzione. Chiedeva quindi, in via preliminare, la riunione EL procedimento al già pendente procedimento nr. 2562/2021, avente ad oggetto l'opposizione alla medesima cartella esattoriale n. 07120130119445867. Chiedeva, altresì, la dichiarazione di inammissibilità ELla domanda proposta, con vittoria ELle spese e competenze di lite. 1.2 Con sentenza n. 4081/2022, emessa in data 2.4.2022 e depositata in data 11.7.2022, il Giudice di Pace di OR Annunziata, ritenuta ammissibile la domanda proposta nonché sussistente la legittimazione ELle parti in causa, accoglieva la domanda attorea dichiarando prescritto il credito oggetto di contestazione. Annullava quindi la cartella di pagamento n. 07120130119445867, condannando l' al pagamento ELle spese di lite. Controparte_8
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' affidando Controparte_8
l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) violazione EL principio EL ne bis in idem, per aver il giudice di prime cure pronunciato la sentenza gravata su questioni già definite con la sentenza n. 4758/2021, emessa dal medesimo Ufficio EL Giudice di Pace di OR Annunziata;
(ii) l'abuso EL processo conseguente alla duplicazione di processi aventi ad oggetto l'opposizione avverso estratti di ruolo relativi alla medesima cartella esattoriale;
(iii) l'erroneità ELla sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, pur se proposta avverso un estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 all'opposizione; (iv) la regolarità ELla notifica ELla cartella di pagamento nr. 07120120117788565000, avvenuta tramite deposito presso la casa comunale.
Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare, l'improcedibilità ELl'opposizione per violazione EL principio EL ne bis in idem o comunque l'inammissibilità ELla domanda attorea per difetto di interesse ad agire;
in subordine, nel merito, il rigetto ELla stessa, con vittoria di spese EL doppio grado di giudizio e condanna ELl'opponente ex art 96 c.p.c., per aver abusato EL processo parcellizzando le azioni avverso la medesima cartella esattoriale. 3. Con comparsa depositata in data 14.2.2023, si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando in fatti ed in diritto l'appello proposto, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite EL secondo grado di giudizio.
4. Con comparsa depositata in data 17.1.2023, si costituiva in giudizio anche l'ente impositore eccependo la legittimità ELla pretesa impositiva dallo stesso vantata Controparte_1 nonché l'inammissibilità ELl'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità ELl'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, con vittoria di spese di lite EL doppio grado di giudizio.
5. La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii, veniva rinviata all'udienza ELl'01/10/2025 e riassegnata al giudice scrivente, che la tratteneva in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. all'esito di tale udienza, tenutasi in modalità cartolare.
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L'appello proposto da contro la sentenza n. 4081/2022 emessa dal Giudice di Pace di OR CP_3
Annunziata e depositata in data11.7.2022 è fondato per le ragioni che seguono. 6. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccepita violazione EL principio EL ne bis in idem. Risulta depositata in atti la sentenza n. 4758/2021 emessa dal Giudice di Pace di OR Annunziata in data 02/07/2021, pubblicata il 30/11/2021, dalla quale emerge che effettivamente, tra le medesime parti EL presente processo, si è svolto un giudizio davanti il Giudice di Pace di OR Annunziata definito con la suddetta sentenza, avente ad oggetto la domanda di annullamento ELla stessa cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo esattoriale oggetto EL presente giudizio, seppur per crediti derivanti da sanzioni amministrative comminate dal per Controparte_1 infrazioni al codice ELla strada risalenti all'anno 2009 (anziché al 2013, come quelle oggetto EL presente giudizio). Va tuttavia rilevato che l'identità solo parzialmente oggettiva dei giudizi ed il deposito ELla sentenza n. 4758/21 priva ELla certificazione di Cancelleria attestante il suo passaggio in giudicato ex artt. 124 disp. att. EL cpc, impongono di rigettare l'eccezione in esame. Al riguardo, la giurisprudenza infatti ha chiarito che: “la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova ELla relativa formazione, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola ELla idonea certificazione EL cancelliere, non potendo ritenersi né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione ELla circostanza, né che sia onere ELla controparte medesima dimostrare l'impugnabilità ELla sentenza” (così Cass., sez. un., n. 7701/2016). 7. Venendo quindi all'esame EL motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire – occorre preliminarmente effettuare una corretta qualificazione ELl'azione avanzata in primo grado dall'odierna appellata , che andava e va più correttamente qualificata in termini Controparte_2 di accertamento negativo EL credito, essendo la stessa avanzata nell'anno 2021 avverso un estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 07120120117788565000, la cui notifica – contestata dall'opponente – risale al lontano 30/3/2014 (per quanti si legge stesso nell'atto di citazione di primo grado).
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza ELl'interesse ad gire quale condizione ELl'azione e tenuto conto ELlo specifico motivo di gravame presentato dall' sul punto. CP_3
7.1 In materia, come noto, vi è stata la novella legislativa di cui al comma 4 bis ELl'art. 12 EL DPR 602/1973 (introdotta con DL 21.10.2021 n. 146) - e l'intervento ELle Sezioni Unite ELla Corte di
Cassazione che, con la sentenza n. 26283 EL 6.9.2022, hanno definito l'ambito di operatività ELla citata novella - con la quale è stato disposto, in via generale, che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», specificando che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), EL regolamento di cui al decreto EL Ministro ELl'economia e ELle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto ELle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Già prima ELla suddetta novella, tuttavia, la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, valorizzando la condizione ELl'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c., tendeva a ritenere carente EL requisito ELl'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo EL credito avanzata dal destinatario ELla pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova ELl'avvenuta notifica ELla cartella di pagamento.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento ELla prescrizione EL credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica ELle tre cartelle nel 2001 e l'inizio ELl'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza ELla notifica ELle cartelle poste a base ELla pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento ELla richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ed ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente ELla quale, “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione EL credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione EL credito in via di autotutela mediante sgravio ELla pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venivano dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti che successivi alla notifica ELla cartella esattoriali, la giurisprudenza riteneva insussistente un concreto ed attuale interesse ad agire in assenza di un atto di esercizio ELla pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte EL concessionario o ELl'ente impositore. A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato il rilievo ELla domanda con la quale il contribuente poteva sollecitare direttamente l'Amministrazione ad eliminare il credito in autotutela, mediante la cd. richiesta di sgravio, come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi EL contribuente. A conclusioni differenti si perveniva invece laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti esser mai stata notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento ELla conoscenza, comunque acquisita, da parte EL contribuente. Ciò in quanto, come affermato a partire dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, doveva riconoscersi il diritto EL cittadino ad impugnare la cartella di pagamento ELla quale - a causa ELl'invalidità ELla relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ELla riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte EL comma 3 ELl'art. 19 EL d.lgs. n. 546 EL 1992. Una lettura costituzionalmente orientata di tale norma imponeva, infatti, di ritenere pienamente ammissibile l'impugnabilità ELl'atto precedente non notificato (cartella esattoriale) unitamente al successivo atto conosciuto dal contribuente (ruolo esattoriale), non potendosi compromettere o negare l'esercizio EL diritto alla tutela giurisdizionale. A riprova, tuttavia, ELl'importanza ELla sussistenza ELl'interesse ad agire a sostegno ELl'opposizione, si riteneva, anche in tal caso, che la predetta “generale” impugnabilità ELla cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto ELl'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione ELla pretesa creditoria dal ruolo, qualora tale richiesta non fosse la conseguenza di un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva EL concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente in esecuzione.
7.2 Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore il quale, con il citato l'art. 3 bis EL d.l. n. 146/2021, nel positivizzare la regola generale ELla non impugnabilità ELl'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione ELl'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà EL legislatore, fino al momento ELla decisione.
Sull'ambito di operatività di tale ultima disposizione, sono poi intervenute le Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione che, con la citata sentenza n. 26283 EL 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis EL d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 EL d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte EL ruolo e ELla cartella non notificata o invalidamente notificata”.
7.3 Alla luce EL quadro normativo e giurisprudenziale così brevemente ricostruito, appare evidente che, nel caso oggetto EL presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, è stato opposto un estratto di ruolo sul presupposto ELl'omessa notifica ELla sottesa cartella esattoriale – non può che concludersi per l'inammissibilità ELla domanda spiegata in primo grado ai sensi EL novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato, un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma ELla sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. 8. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta dall'appellante ai sensi ELl'art. 96
c.p.c. In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede, infatti, pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia ELl'an che EL quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 9080/2013).
Nella specie, l'appellante non ha nemmeno allegato i danni asseritamente subiti per effetto ELla condotta ELla controparte. Ne consegue che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per la condanna ELla convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per cui la relativa domanda CP_2 non può essere accolta.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi ELl'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce ELla sentenza ELla Corte Costituzionale n. 77 EL 19 aprile 2018), l'integrale compensazione ELle spese di lite sia EL primo grado di giudizio che EL presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, in persona EL Giudice dott.ssa IT AR, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma ELla sentenza EL Giudice di Pace di OR Annunziata n. 4081/2022 emessa in data 2.4.2022 e depositata in data 11.7.2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_2
2. compensa integralmente le spese di lite sia EL primo grado di giudizio che EL presente grado di appello. Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle EL magistrato” in data 17/10/2025.
Il Giudice
IT AR