TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/01/2026, n. 1072
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 98 del D.Lgs. 36/2023 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ritiene che l'esclusione sia legittima in quanto la pendenza di un procedimento penale per reati corruttivi, anche se non ancora definito, costituisce un grave illecito professionale che compromette l'affidabilità dell'operatore economico. L'omissione dichiarativa è rilevante anche se la stazione appaltante era a conoscenza del procedimento, non sussistendo un onere in capo a quest'ultima di seguirne gli sviluppi. La condotta lede il principio di fiducia nell'azione amministrativa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 95 co 1 lett. e), comma 3 lett. b), g), e h), comma 4 e comma 5 e 6 D.Lgs 36/23-Violazione dell’art. 98 comma 2 e 8 D.Lgs 36/23-Difetto di motivazione - Eccesso di potere per illogicità ed abnormità dell’azione della stazione appaltante

    L'omissione dichiarativa è rilevante anche se la stazione appaltante era a conoscenza del procedimento, in quanto trattasi di procedure diverse e non sussiste un onere in capo alla stazione appaltante di seguire passo per passo gli sviluppi di un'indagine penale risalente nel tempo. La condotta lede il principio di fiducia nell'azione amministrativa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 98 del DLgs. 36/2023 - Eccesso di potere per illogicità, manifesta arbitrarietà e travisamento dei fatti

    La pendenza di un procedimento penale per reati corruttivi, anche se non ancora definito, costituisce un grave illecito professionale che compromette l'affidabilità dell'operatore economico. L'omissione dichiarativa è rilevante ai fini della valutazione dell'integrità e affidabilità dell'operatore economico.

  • Rigettato
    Violazione del principio di massima partecipazione alle gare. Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 - Vizio di motivazione

    Il Collegio non entra nel merito di tale censura, ritenendo l'esclusione legittima per le ragioni sopra esposte, in applicazione del principio di economia processuale e della regola degli atti plurimotivati.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il provvedimento di esclusione della Euros S.r.l. è stato ritenuto legittimo, anche le censure di illegittimità derivata relative all'aggiudicazione alla controinteressata vengono respinte.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il provvedimento di esclusione della Euros S.r.l. è stato ritenuto legittimo, anche le censure di illegittimità derivata relative alla stipula del contratto con la controinteressata vengono respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/01/2026, n. 1072
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1072
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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