Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/01/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05529/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5529 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Euros S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4815B0899, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell’Orologio n. 7;
nei confronti
MP NO PE S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento RF n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame” dell’8.1.2025, adottato da RF in data 7.4.2025, e di seguito comunicato alla ricorrente;
b) della nota di RF trasmessa a mezzo Portale Acquisti in data 26.2.25 di richiesta chiarimenti alla EUROS se ed in quanto possa occorrere;
c) della DAC prot n. 281/2024 del 29.11.24, paragrafo VI punto IX, se ed in quanto interpretata quale previsione/causa di esclusione della ricorrente;
d) dell’Atto adottato da RF in data 01.12.2023, ai sensi dell’art. 169 comma 1 D.lgs 36/2023, ove richiama per relationem le disposizioni dettate dal Codice Etico ella Policy Anticorruzione del Gruppo;
e) di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e conseguente lesivo della posizione giuridica della ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euros S.r.l. il 9.6.2025:
a) del provvedimento di RF, di data e numero sconosciuti, di aggiudicazione alla MP NO PE S.p.A. della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame”;
b) del secondo verbale della Commissione di gara del 7.4.2025, di prosecuzione delle operazioni per scorrimento della graduatoria, con cui si è disposto soccorso istruttorio nei confronti della MP NO PE S.p.A.;
c) del terzo verbale della Commissione di Gara del l’11.4.2025, con cui si è proposta l’aggiudicazione alla MP NO PE S.p.A. del lotto 1 della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euros S.r.l. il 16.06.2025:
a) del provvedimento di RF del 6.6.2025, di aggiudicazione alla MP NO PE S.p.A. della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame”;
b) della nota di RF ad Euros, di comunicazione della aggiudicazione della gara alla MP NO PE spa del 6.6.2025;
c) del secondo verbale della Commissione di gara del 7.4.2025, di prosecuzione delle operazioni per scorrimento della graduatoria, con cui si è disposto soccorso istruttorio nei confronti della MP NO PE S.p.A.;
d) del terzo verbale della Commissione di Gara del l’11.04.2025, con cui si è proposta l’aggiudicazione alla MP NO PE S.p.A. del lotto 1 della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024, avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euros S.r.l. il 12.09.2025:
a) del provvedimento di RF del 6.6.2025, di aggiudicazione alla MP NO PE S.p.A. della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame” ;
b) della nota di RF ad Euros, di comunicazione della aggiudicazione della gara alla MP NO PE S.p.A. del 6.6.2025;
c) del secondo verbale della Commissione di gara del 7.4.2025, di prosecuzione delle operazioni per scorrimento della graduatoria, con cui si è disposto soccorso istruttorio nei confronti della MP NO PE S.p.A.;
d) del terzo verbale della Commissione di Gara del l’11.04.2025, con cui si è proposta l’aggiudicazione alla MP NO PE S.p.A. del lotto 1 della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame”;
e) se ed in quanto possa occorrere, del contratto di appalto stipulato da RF con la società controinteressata in data 16.07.2025, come si evince da comunicazione RF del 21.07.2025, ricevuta dalla ricorrente in pari data.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ER LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Euros S.r.l., prima graduata, ha impugnato il provvedimento di esclusione del 7 aprile 2025 dalla procedura di affidamento indicata in oggetto, indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (d’ora in poi soltanto RF), motivato come segue:
- nel corso dell’attività di verifica dei requisiti, è emersa a carico dell’odierna ricorrente la pendenza di un procedimento penale, non dichiarato nel DGUE, incardinato presso il Tribunale di Roma, per l’illecito amministrativo previsto e punito dagli artt. 5, 6 e 25, d.lgs. n. 231/01, derivante da reati corruttivi (artt. 318, 319-321 c.p.) commessi in precedenza, in danno della stessa RF, da persona individuata nel capo d’imputazione come amministratore di fatto della società;
- la fattispecie integrerebbe l’ipotesi escludente di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. g) e h), del Codice dei contratti pubblici (commissione di illeciti professionali gravi, consistenti in particolare nella commissione dei predetti reati);
- inoltre, il silenzio della società su tali circostanze avrebbe influito sulla possibilità per il RUP di valutare con completezza l’affidabilità e l’integrità del concorrente (art. 98, comma 3 lett. b] del Codice, che sanziona con l’esclusione la condotta dell'operatore economico che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione);
- quest’ultima condotta, anche se non assistita da dolo, rileverebbe nel complessivo giudizio di gravità delle altre ipotesi di illecito professionale;
- infatti, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 (art. 96 del Codice);
- inoltre, l'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene a tale onere il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti, tra i quali rientrano gli atti di esercizio dell’azione penale a norma dell’art. 407 bis c.p.p.;
- infine, le condotte descritte rileverebbero anche ai fini del giudizio di affidabilità professionale secondo gli atti adottati da RF a norma dell’art. 169 del Codice, considerando altresì che le misure di self cleaning adottate non paiono sufficienti a determinare la totale rottura dei rapporti tra la società e la persona fisica imputata.
2. La società ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
2.1. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 95,96 E 98 DEL D.LGS. 36/2023 -ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE” .
Premette Euros S.r.l. di essere stata esclusa da RF in virtù di una causa di esclusione non automatica “ per presunti gravi illeciti professionali, consistenti questi nell’aver omesso di dichiarare nel DGUE la pendenza di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Roma NEL 2021, ed in fase di discussione preliminare dinanzi il GUP ”, dunque, per fatti ancora sub judice , senza fornire autonomi elementi dimostrativi della qualifica di amministratore di fatto del soggetto coinvolto.
La società assume che, in ogni caso, diversamente da quanto ritenuto da RF, avrebbe adottato, fin dal 2022, idonee misure di self cleaning , asseritamente non valutate se non con motivazione apparente: cessione delle quote di minoranza e licenziamento per giusta causa dell’”amministratore di fatto”; adozione di un modello 231 certificato, includente un sistema di prevenzione della corruzione, con nomina di un Organismo di Vigilanza; ottenimento del Rating di legalità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
2.2. “VIOLAZIONE DELL’ART. 95 CO 1 LETT. E), COMMA 3 LETT. B), G), E H), COMMA 4 E COMMA 5 E 6 D.LGS 36/2023 - VIOLAZIONE DELL’ART. 98 COMMA 2 E 8 D.LGS 36/23-DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED ABNORMITA’ DELL’AZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE” .
Sostiene la ricorrente che il Codice non prevede alcun automatismo espulsivo alle dichiarazioni omesse o non veritiere, rilevanti insieme agli altri elementi che costituiscono il giudizio globale di affidabilità dell’operatore economico (art. 98, comma 5). Peraltro, RF, in quanto persona offesa, sarebbe stata a conoscenza del procedimento penale già dal 2021/2022.
2.3. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 95, 96 E 98 DEL DLGS. 36/2023 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, MANIFESTA ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI” .
Evidenzia la ricorrente che, per quanto detto, lo stato del procedimento penale non consente di ritenere integrata la fattispecie espulsiva, pedissequamente richiamata nella presente procedura attraverso il disciplinare di gara, consistente nella condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.
2.4. “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE GARE. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGS 36/2023 - VIZIO DI MOTIVAZIONE” .
In considerazione dell’esiguo numero di partecipanti alla procedura, l’esclusione di Euros S.r.l. determinerebbe un vulnus al principio di massima partecipazione alle gare.
3. Si è costituita in giudizio RF, successivamente depositando copiosa documentazione ed una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
In particolare, deduce RF che, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto nell’ambito del procedimento amministrativo, non è richiesto necessariamente lo stesso rigore probatorio preteso in sede penale e civile. Quanto alle misure di self- cleaning adottate dalla controparte, queste non sono state reputate sufficienti, dato il loro carattere meramente formale, giacché la società ricorrente sarebbe ancora interamente in mano alla famiglia dell’amministratore di fatto, che continuerebbe a rivestire tale qualità. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, l’esclusione può essere correlata alla pendenza di un procedimento penale idoneo ad evolvere in illecito professionale, alla stregua di una valutazione discrezionale condotta dalla stazione appaltante, che deve essere posta nelle condizioni di compierla grazie ad una dichiarazione completa.
4. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025 la causa è stata rinviata per consentire alla ricorrente la proposizione di motivi aggiunti
5. Con due atti per motivi aggiunti, la ricorrente ha gravato l’aggiudicazione in favore della controinteressata, seconda graduata, e i verbali via via redatti, deducendo in entrambi i casi il vizio di illegittimità derivata.
6. Alla successiva camera di consiglio dell’8 luglio 2025, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, con fissazione del merito al 2 dicembre 2025.
7. Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato in data 12 settembre 2025, la ricorrente ha impugnato, sempre per illegittimità derivata, il contratto nelle more stipulato.
8. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, lette le memorie ex art. 73 c.p.a. depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
9.1. Deve premettersi che in materia opera il principio in forza del quale “ In tema di gravi illeciti professionali, le omissioni dichiarative e le informazioni false o fuorvianti fornite dall'operatore economico che partecipa ad una gara pubblica possono portare all'esclusione se sono dirette ad influenzare le decisioni della stazione appaltante riguardo all'esclusione, alla selezione o all'aggiudicazione. È compito della stazione appaltante valutare se il rapporto fiduciario con l'operatore economico è compromesso, determinare se le informazioni siano false o fuorvianti, se abbiano influenzato le proprie valutazioni, e se il comportamento del concorrente abbia intaccato la sua integrità o affidabilità. Gli obblighi dichiarativi imposti ai concorrenti sono strumentali alla valutazione dell'integrità e affidabilità dell'operatore economico e devono necessariamente includere ogni dato o informazione rilevante ai fini di tale valutazione. La violazione di tali obblighi può costituire un grave illecito professionale, soggetto alla valutazione della stazione appaltante ” (Cons. St., sez. V, n. 167/25).
Siffatta valutazione è ampiamente discrezionale: “ La fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall'idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l'integrità del concorrente e/o la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell'opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante ” (Cons. St., sez. V, n. 6275/25).
9.2. Ad avviso del Collegio, l’esclusione di Euros S.r.l. non appare manifestamente irragionevole.
Non può non assegnarsi rilievo, sul piano della dichiarazione, indipendentemente dagli sviluppi del procedimento penale, alla gravità specifica dei fatti ascritti a titolo di responsabilità amministrativa dipendente da reato commesso a vantaggio dell’ente dall’amministratore di fatto (qualità desunta dagli atti del procedimento penale), consistenti proprio in fattispecie di corruzione legate allo svolgimento di pubbliche gare.
Non a caso, l’art. 98, comma 3, lett. g), prevede espressamente che “l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (…) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94” .
L’omissione si qualifica ulteriormente in quanto investe anche l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio (rilevante nel triennio in base al combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e, 98 e 96, comma 10, lett. c) che l’operatore economico ha l’onere di comunicare alla stazione appaltante, al fine di consentire una valutazione completa ed esaustiva da parte del RUP, non rilevando la circostanza che RF fosse a conoscenza del procedimento, in quanto, da un lato, trattasi di procedure diverse, dall’altro, non sussiste alcun onere in capo alla stazione appaltante di seguire passo per passo gli sviluppi di un’indagine penale risalente nel tempo.
Trattasi di condotta in grado di compromettere in concreto l’affidabilità dell’operatore economico, anche in virtù del sovraordinato principio della fiducia sancito dall’art. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, in forza del quale “L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”.
10. In conclusione, il provvedimento di RF appare congruamente motivato e legittimo al di là delle altre censure sollevate (tra le quali l’omessa valutazione delle misure di self cleaning ) in virtù della regola vigente in materia di atti plurimotivati, secondo la quale “ Per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (Cons. St., sez. III, n. 7188/25), con conseguente infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione al controinteressato.
11. In ragione della complessità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
ER LO, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LO | TA RI |
IL SEGRETARIO