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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/08/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16/7/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7342/2024 del Ruolo Generale a.c. vertente
TRA Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...] alla Via '
Sandro Pertini n. 40, rapp.to e difeso dall'Avv. Rosario D'Orazio, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Corso Ponticelli n. 54
ricorrente
E
in persona dl legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica Controparte_1
presso la sede sociale in Sorrento (NA) alla Via Cesarano n. 14
convenuta contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Parte_1Con atto depositato il 28/12/2024 impugnava il licenziamento orale intimatogli dalla società convenuta il 31 ottobre 2023, in quanto illegittimo e/o nullo e/o inefficace, e chiedeva la condanna della Controparte_1 a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno dell'illegittimo recesso fino all'effettiva riammissione in servizio.
L'istante chiedeva altresì, sulla base di varie argomentazioni, la condanna della società Controparte_1 esercente nel settore delle costruzioni di opere idrauliche, al pagamento della complessiva somma di euro 19.715,06 (di cui euro 1.223,37 per
TFR) rivendicata a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 29/6/2023 al 31/10/2023.
La società convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita ed è rimasta contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è fondata e va accolta. Quanto all'impugnativa di licenziamento, va rilevato che il ricorrente ha provato, depositando idonea documentazione, sia l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo indicato in ricorso (cfr. contratto di assunzione, Unilav assunzione Pt_1
[...] e Certificazione Unica relativa ll'anno 023), sia la risoluzione del rapporto per esclusiva volontà datoriale (cfr. comunicazione licenziamento Unilav).
Osserva il Giudicante che, una volta raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, trova senz'altro applicazione il principio, più volta affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui "Quando il lavoratore sostiene di essere stato licenziato oralmente e fa valere in giudizio l'inefficacia o l'invalidità di tale licenziamento, egli deve solo dimostrare di essere stato estromesso dal rapporto. Al contrario, spetta al datore di lavoro fornire la prova contraria, ossia dimostrare che c'è stato l'abbandono del posto da parte del prestatore d'opera" (in tal senso cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., 11 febbraio – 5 maggio 2015 n. 8927).-
Nel caso di specie, mentre il lavoratore ha fornito la prova dell'estromissione dal rapporto di lavoro, atteso che tale circostanza risulta sia dalla succitata comunicazione Unilav, sia dalle dichiarazioni rese dalla testimone Testimone_1
(cfr. verbale di udienza del 9/4/2025), il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha in alcun modo dimostrato di aver intimato per iscritto il licenziamento al lavoratore.
Il recesso datoriale, pertanto, va considerato assolutamente nullo e improduttivo di effetti per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam dalle vigenti disposizioni di legge (art. 2, comma 1, L. 604/66), per cui il suddetto atto è inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro.
Resta assorbita ogni ulteriore questione, atteso che la mancanza della forma scritta è di per sé sufficiente a rendere radicalmente nullo il licenziamento intimato
Quanto alle conseguenze della nullità, si osserva che nel caso di specie continua a trovare applicazione, anche dopo la modifica dell'art. 18 L. 300/70 operata con la c.d.
"Legge Fornero", e dopo l'entrata in vigore del D.lvo 23/2015, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, il rimedio della reintegra nel posto di lavoro.
Infatti, il novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori così recita: "Il Giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1,6,7 e 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al dato e di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ... Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale".
Tale regime sanzionatorio è rimasto immutato anche dopo l'introduzione del D.lvo
23/2015, atteso che l'art. 2 del suddetto decreto (applicabile al caso di specie ratione temporis), ha confermato il previgente regime sanzionatorio, introducendo un'unica novità, rappresentata dal fatto che la base di calcolo dell'indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore a titolo di risarcimento del danno deve essere commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, va dichiarato nullo il licenziamento intimato al ricorrente, perché privo di forma scritta, e va ordinato alla società convenuta di reintegrare il Pt_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato e di corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dalla data dell'illegittimo recesso fino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Anche la domanda relativa alle differenze retributive è fondata e va accolta.
|| Pt_1 ha infatti dimostrato attraverso prove documentali e testimoniali convincenti e univoche (si veda, in particolare, la deposizione resa dal teste Tes_2
[...] all'udienza del 9/4/2025) di aver effettivamente svolto la propria prestazione secondo le modalità descritte in ricorso, percependo, a titolo di retribuzione la sola somma di euro 3.000, corrisposta dal datore di lavoro mediante bonifico e imputata quale retribuzione di luglio 2023.
In particolare, il teste Tes_2, facendo riferimento ad un arco temporale particolarmente significativo del rapporto di lavoro del Pt_1 ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché sono titolare di una azienda che si occupa di lavori subacquei e il sig. CP_2 , titolare della Controparte_1 affittò da luglio ad agosto 2023 dalla mia azienda delle attrezzature subacquee, un gommone, delle palloni di sollevamento e delle bombole. La mia azienda ha sede a Uta. Dette attrezzature sono state utilizzate nel periodo di cui ho detto dallo stesso CP_2 dal ricorrente ed altri lavoratori che ritengo
,
fossero sempre lavoratori della CP_1 , tra cui Le Parte_2 CP_1 attività lavorative della CP_1 sub service si svolgevano nel porto di Calaverde a Pula, io non mi sono limitato ad affittare le attrezzature ma sono anche andato a seguire di persona le attività che facevano, in media andavo 4 volte a settimane, a volte anche la notte e tanto per verificare l'uso delle mie attrezzature .Una volta ho dovuto anche intervenire per manutenzione al gommone. Il ricorrente svolgeva lavori subacquei come posizionamento tubi, masse, per aspirazione della sabbia per il ripopolamento della stessa nel tratto di spiaggia del villaggio turistico "Forte Village" . Ho visto il ricorrente lavorare sia di giorno dalle sette alle quattordici, sia la notte dalle 22,00 alle 8,00 del mattino successivo, lo vedevo uscire col gommone alle 22,00 e ritornare in porto, poi, la mattina verso le 8,00. Preciso che la CP_1 sub service aveva due gommoni (uno era il mio) più un c.d. “pontone" (in buona sostanza era una chiatta).Se ben ricorso verso il 25 luglio il Pt_1 andò per un breve periodo a casa fino al dieci agosto, circa, poi ha sempre lavorato continuativamente “ (vedasi verbale di udienza). 66
Le risultanze istruttorie sono confermate anche da comportamento processuale della società convenuta, che è rimasta contumace e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Pertanto, tenuto conto del tipo di mansioni svolte, della continuità delle prestazioni, dell'esistenza di direttive e di orari fissi di lavoro, nonché di una retribuzione periodica
(quanto meno pattuita), può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per tutto il periodo indicato in ricorso, con inquadramento al
3° livello del CCNL Edilizia Industria.
Controparte_1Anche se non è provata l'appartenenza della a nessuna delle organizzazioni firmatarie del CCNL succitato, tuttavia le previsioni di esso in materia di trattamento economico devono trovare ugualmente applicazione.
Infatti, a norma dell'art. 36 della Costituzione deve riconoscersi il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto.
Per determinare tale equa retribuzione può farsi riferimento, come utile parametro, al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, e ciò in forza del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., anche in mancanza della sua diretta applicabilità.
Dal principio costituzionale dell'equa retribuzione e dal C.C.N.L. citato discende anche il diritto a percepire la 13.ma mensilità, che della retribuzione di ciascun lavoratore dipendente - pubblico o privato - costituisce parte integrante e indefettibile.
Il diritto al t.f.r. discende direttamente dalla legge 29/5/82 n.297.
Con specifico riferimento al t.f.r., osserva il Giudicante che la società datrice di lavoro, rimasta contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova dell'effettiva corresponsione di tale emolumento, che, pertanto, risulta interamente dovuto al dipendente.
Per la determinazione dell'importo spettante possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa dell'istante unitamente all'atto introduttivo del giudizio, atteso che detti conteggi appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e sono stati correttamente formulati sulla base delle previsioni di legge e del CCNL.
Pertanto, la convenuta Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., va Parte_1 della complessiva somma dicondannata al pagamento, in favore di euro 19.715,06 (di cui euro 1.223,37 a titolo di TFR) per differenze retributive complessivamente dovute in relazione al rapporto di lavoro indicato in ricorso.
A norma dell'art. 429 c.p.c. , sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi legali (da calcolarsi sugli importi via via rivalutati secondo il criterio accolto da Cass. Sez. Unite 29gennaio
2001, n. 38), dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.
La somma sopraindicata deve essere considerata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in quanto, ai sensi delle vigenti leggi, non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
,Per il principio della soccombenza, la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., la condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 28/12/2024
nei confronti di in persona del legale rapp.te p.t., così Controparte_1 provvede: a)dichiara nullo e improduttivo di effetti il licenziamento intimato al ricorrente, e per l'effetto condanna la società convenuta a reintegrare Parte_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dalla data dell'illegittimo recesso fino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali;
b)condanna la società CP_1
[...] in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma di euro 19.705,06 dovuta per la causale di cui in motivazione, di cui euro 1.223,37 per
TFR, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
c) condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.600,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Torre Annunziata il 16/8/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16/7/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7342/2024 del Ruolo Generale a.c. vertente
TRA Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...] alla Via '
Sandro Pertini n. 40, rapp.to e difeso dall'Avv. Rosario D'Orazio, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Corso Ponticelli n. 54
ricorrente
E
in persona dl legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica Controparte_1
presso la sede sociale in Sorrento (NA) alla Via Cesarano n. 14
convenuta contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Parte_1Con atto depositato il 28/12/2024 impugnava il licenziamento orale intimatogli dalla società convenuta il 31 ottobre 2023, in quanto illegittimo e/o nullo e/o inefficace, e chiedeva la condanna della Controparte_1 a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno dell'illegittimo recesso fino all'effettiva riammissione in servizio.
L'istante chiedeva altresì, sulla base di varie argomentazioni, la condanna della società Controparte_1 esercente nel settore delle costruzioni di opere idrauliche, al pagamento della complessiva somma di euro 19.715,06 (di cui euro 1.223,37 per
TFR) rivendicata a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 29/6/2023 al 31/10/2023.
La società convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita ed è rimasta contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è fondata e va accolta. Quanto all'impugnativa di licenziamento, va rilevato che il ricorrente ha provato, depositando idonea documentazione, sia l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo indicato in ricorso (cfr. contratto di assunzione, Unilav assunzione Pt_1
[...] e Certificazione Unica relativa ll'anno 023), sia la risoluzione del rapporto per esclusiva volontà datoriale (cfr. comunicazione licenziamento Unilav).
Osserva il Giudicante che, una volta raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, trova senz'altro applicazione il principio, più volta affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui "Quando il lavoratore sostiene di essere stato licenziato oralmente e fa valere in giudizio l'inefficacia o l'invalidità di tale licenziamento, egli deve solo dimostrare di essere stato estromesso dal rapporto. Al contrario, spetta al datore di lavoro fornire la prova contraria, ossia dimostrare che c'è stato l'abbandono del posto da parte del prestatore d'opera" (in tal senso cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., 11 febbraio – 5 maggio 2015 n. 8927).-
Nel caso di specie, mentre il lavoratore ha fornito la prova dell'estromissione dal rapporto di lavoro, atteso che tale circostanza risulta sia dalla succitata comunicazione Unilav, sia dalle dichiarazioni rese dalla testimone Testimone_1
(cfr. verbale di udienza del 9/4/2025), il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha in alcun modo dimostrato di aver intimato per iscritto il licenziamento al lavoratore.
Il recesso datoriale, pertanto, va considerato assolutamente nullo e improduttivo di effetti per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam dalle vigenti disposizioni di legge (art. 2, comma 1, L. 604/66), per cui il suddetto atto è inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro.
Resta assorbita ogni ulteriore questione, atteso che la mancanza della forma scritta è di per sé sufficiente a rendere radicalmente nullo il licenziamento intimato
Quanto alle conseguenze della nullità, si osserva che nel caso di specie continua a trovare applicazione, anche dopo la modifica dell'art. 18 L. 300/70 operata con la c.d.
"Legge Fornero", e dopo l'entrata in vigore del D.lvo 23/2015, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, il rimedio della reintegra nel posto di lavoro.
Infatti, il novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori così recita: "Il Giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1,6,7 e 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al dato e di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ... Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale".
Tale regime sanzionatorio è rimasto immutato anche dopo l'introduzione del D.lvo
23/2015, atteso che l'art. 2 del suddetto decreto (applicabile al caso di specie ratione temporis), ha confermato il previgente regime sanzionatorio, introducendo un'unica novità, rappresentata dal fatto che la base di calcolo dell'indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore a titolo di risarcimento del danno deve essere commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, va dichiarato nullo il licenziamento intimato al ricorrente, perché privo di forma scritta, e va ordinato alla società convenuta di reintegrare il Pt_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato e di corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dalla data dell'illegittimo recesso fino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Anche la domanda relativa alle differenze retributive è fondata e va accolta.
|| Pt_1 ha infatti dimostrato attraverso prove documentali e testimoniali convincenti e univoche (si veda, in particolare, la deposizione resa dal teste Tes_2
[...] all'udienza del 9/4/2025) di aver effettivamente svolto la propria prestazione secondo le modalità descritte in ricorso, percependo, a titolo di retribuzione la sola somma di euro 3.000, corrisposta dal datore di lavoro mediante bonifico e imputata quale retribuzione di luglio 2023.
In particolare, il teste Tes_2, facendo riferimento ad un arco temporale particolarmente significativo del rapporto di lavoro del Pt_1 ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché sono titolare di una azienda che si occupa di lavori subacquei e il sig. CP_2 , titolare della Controparte_1 affittò da luglio ad agosto 2023 dalla mia azienda delle attrezzature subacquee, un gommone, delle palloni di sollevamento e delle bombole. La mia azienda ha sede a Uta. Dette attrezzature sono state utilizzate nel periodo di cui ho detto dallo stesso CP_2 dal ricorrente ed altri lavoratori che ritengo
,
fossero sempre lavoratori della CP_1 , tra cui Le Parte_2 CP_1 attività lavorative della CP_1 sub service si svolgevano nel porto di Calaverde a Pula, io non mi sono limitato ad affittare le attrezzature ma sono anche andato a seguire di persona le attività che facevano, in media andavo 4 volte a settimane, a volte anche la notte e tanto per verificare l'uso delle mie attrezzature .Una volta ho dovuto anche intervenire per manutenzione al gommone. Il ricorrente svolgeva lavori subacquei come posizionamento tubi, masse, per aspirazione della sabbia per il ripopolamento della stessa nel tratto di spiaggia del villaggio turistico "Forte Village" . Ho visto il ricorrente lavorare sia di giorno dalle sette alle quattordici, sia la notte dalle 22,00 alle 8,00 del mattino successivo, lo vedevo uscire col gommone alle 22,00 e ritornare in porto, poi, la mattina verso le 8,00. Preciso che la CP_1 sub service aveva due gommoni (uno era il mio) più un c.d. “pontone" (in buona sostanza era una chiatta).Se ben ricorso verso il 25 luglio il Pt_1 andò per un breve periodo a casa fino al dieci agosto, circa, poi ha sempre lavorato continuativamente “ (vedasi verbale di udienza). 66
Le risultanze istruttorie sono confermate anche da comportamento processuale della società convenuta, che è rimasta contumace e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Pertanto, tenuto conto del tipo di mansioni svolte, della continuità delle prestazioni, dell'esistenza di direttive e di orari fissi di lavoro, nonché di una retribuzione periodica
(quanto meno pattuita), può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per tutto il periodo indicato in ricorso, con inquadramento al
3° livello del CCNL Edilizia Industria.
Controparte_1Anche se non è provata l'appartenenza della a nessuna delle organizzazioni firmatarie del CCNL succitato, tuttavia le previsioni di esso in materia di trattamento economico devono trovare ugualmente applicazione.
Infatti, a norma dell'art. 36 della Costituzione deve riconoscersi il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto.
Per determinare tale equa retribuzione può farsi riferimento, come utile parametro, al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, e ciò in forza del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., anche in mancanza della sua diretta applicabilità.
Dal principio costituzionale dell'equa retribuzione e dal C.C.N.L. citato discende anche il diritto a percepire la 13.ma mensilità, che della retribuzione di ciascun lavoratore dipendente - pubblico o privato - costituisce parte integrante e indefettibile.
Il diritto al t.f.r. discende direttamente dalla legge 29/5/82 n.297.
Con specifico riferimento al t.f.r., osserva il Giudicante che la società datrice di lavoro, rimasta contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova dell'effettiva corresponsione di tale emolumento, che, pertanto, risulta interamente dovuto al dipendente.
Per la determinazione dell'importo spettante possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa dell'istante unitamente all'atto introduttivo del giudizio, atteso che detti conteggi appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e sono stati correttamente formulati sulla base delle previsioni di legge e del CCNL.
Pertanto, la convenuta Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., va Parte_1 della complessiva somma dicondannata al pagamento, in favore di euro 19.715,06 (di cui euro 1.223,37 a titolo di TFR) per differenze retributive complessivamente dovute in relazione al rapporto di lavoro indicato in ricorso.
A norma dell'art. 429 c.p.c. , sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi legali (da calcolarsi sugli importi via via rivalutati secondo il criterio accolto da Cass. Sez. Unite 29gennaio
2001, n. 38), dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.
La somma sopraindicata deve essere considerata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in quanto, ai sensi delle vigenti leggi, non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
,Per il principio della soccombenza, la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., la condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 28/12/2024
nei confronti di in persona del legale rapp.te p.t., così Controparte_1 provvede: a)dichiara nullo e improduttivo di effetti il licenziamento intimato al ricorrente, e per l'effetto condanna la società convenuta a reintegrare Parte_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dalla data dell'illegittimo recesso fino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali;
b)condanna la società CP_1
[...] in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma di euro 19.705,06 dovuta per la causale di cui in motivazione, di cui euro 1.223,37 per
TFR, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
c) condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.600,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Torre Annunziata il 16/8/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco