TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/10/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC ES, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 730/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I pendente CP_1
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/1/1960, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE VERDI, 33 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. VOTO MARILENA (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di citazione APPELLANTE E
(P.IVA ) in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI, 27 LANZARA DI CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. ALMA ALFANO (C.F. ) che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado
(P.IVA ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in NOCERA INFERIORE ALLA VIA SARAJEVO N. 13 APPELLATE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/06/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 6/2/2017, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mercato San Severino, n. 585/2016, depositata il 29/7/2016, che accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attore, condannando le convenute, ritenendo un concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 4040,00, oltre agli interessi legali dalla Pt_1 domanda e a metà delle spese di lite.
Parte appellante premetteva quanto segue:
- nel giudizio di primo grado, , aveva agito per Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura BMW X3, targata DT569GW, di sua proprietà, a seguito del sinistro verificatosi in Mercato San Severino, alla via S.P. 309, il giorno 27/10/2014, allorquando l'autocarro Fiat Ducato, targato CR504GE, di proprietà della nel CP_3 ripartire improvvisamente in retromarcia da un'area privata situata sulla destra rispetto al senso di marcia della BMW, che proseguiva regolarmente nel suo senso di marcia, la urtava alla parte anteriore destra con la sua parte posteriore sinistra, facendo finire la BMW con la ruota sinistra contro il marciapiede, riportando, così, danni anche alla parte anteriore sinistra;
- il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, rilevando un concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli, l'uno non avendo osservato la dovuta prudenza nella manovra di retromarcia e l'altro non avendo moderato la velocità adeguandola ai luoghi.
Tanto premesso l'appellante, chiedeva riformarsi la sentenza impugnata, non essendo in alcun modo rinvenibile un concorso di colpa dell'attore, con conseguente esclusiva responsabilità del veicolo di parte appellata, o, comunque, riducendo al 20% il concorso di colpa dell'attore/appellante.
Parte appellante concludeva, pertanto, chiedendo:
- di accogliere l'appello e condannare la e la CP_2 CP_3
al risarcimento di tutti i danni riportati dall'auto di
[...] proprietà dell'appellante, per l'ammontare di € 6060,00 o, in subordine, per la somma di € 4040,00;
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 - di condannare le società appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l' , eccependo: CP_2 in via preliminare
1) l'improponibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito
2) l'infondatezza dell'appello avendo il giudice ben valutato e motivato il materiale probatorio.
Parte appellata concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Non si costituiva la CP_3
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_3
regolarmente citata e non costituita.
[...]
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Già sotto la vigenza dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella legge 7 agosto 2012, n. 134, la giurisprudenza di legittimità si era concordemente espressa nel senso che
“l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi poteva essere legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investisse l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché fosse possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto,
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 legittimasse la declaratoria d'inammissibilità dell'appello
per questi motivi
soltanto e non dell'appello nella sua interezza” (per tutte, funditus, Cass. 10 settembre 2012, n. 15071). Il giudizio d'appello, oggi (a seguito delle riforme del 1990-1995- 2012) come allora (ovvero, sin dall'entrata in vigore del codice di procedura civile), rimane pur sempre un giudizio di merito pieno, avente ad oggetto il rapporto dedotto in giudizio, sia pure nei limiti dei motivi proposti dall'appellante, e non la correttezza della sentenza di primo grado. Il giudice d'Appello, entro tali limiti, è chiamato a stabilire se la pretesa dell'attore sia fondata, non se il Tribunale abbia correttamente applicato la legge, trasformando il relativo procedimento in una sorta di replica anticipata del giudizio di legittimità. Pertanto, rispetto all'atto di appello, non è concepibile alcuna valutazione di autosufficienza, ma soltanto di specificità (ex multis, Cass. 24 aprile 2019, n. 11197; Cass. 10 febbraio 2020, n. 3134, in motivazione;
Cass. 11 aprile 2016, n. 6978). Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, definitivamente chiarito che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Invero – si legge ancora in motivazione – “l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice» non dovrà necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza»; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate”. Ed è stato definitivamente ribadito che “la riforma del 2012 non ha trasformato, come pur alcuni hanno ipotizzato, l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata. L'appello è rimasto una «revisio prioris instantiae», e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
2. Sul merito. L'appello è fondato e va accolto. L'art. 2054 c.c. al comma 2 sancisce che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Tuttavia, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta, della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare li danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). In merito all'onere probatorio, la Corte di Cassazione sez. III, con ordinanza n. 12884 del 13/05/2021, ha dichiarato che “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista”. Nel caso di specie, l'istruttoria espletata ha dimostrato che la responsabilità del sinistro è da attribuire esclusivamente al conducente dell'autocarro che, nell'uscire a retromarcia da un'area privata, doveva adoperare particolare prudenza, non emergendo in alcun modo elementi che possano attribuire una percentuale di colpa al danneggiato, che, come emerso dalle testimonianze, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la coerenza e la logicità della dichiarazioni rese, viaggiava correttamente nel suo senso di marcia e, nel tentativo di evitare l'impatto, effettuava anche una manovra di emergenza, sterzando verso sinistra. Né il CTU ha, in alcun modo, ritenuto un concorso dell'appellante nella causazione del sinistro. Va ritenuta, pertanto, l'esclusiva responsabilità dell'autocarro Fiat Ducato, con conseguente accoglimento dell'appello e condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma di € 6060,00. Nel caso di specie, va corrisposta anche l'IVA, dal momento che, la Corte di cassazione (5120/2023), confermando un suo risalente orientamento, ha affermato che “il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo dell'Iva che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente”. Premette la Corte che è orientamento consolidato e risalente (Cass. 22580/22, Cass. 10023/97 e 1688/2010) che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende anche agli oneri accessori e consequenziali sicché in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo il risarcimento deve comprendere anche l'Iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva. “ Per quanto riguarda, poi, le richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 liquidati all'attualità; con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. ex multis, Cass., S.U., 1712/95, nonché Cass. n. 2796/00). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si ritiene opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data del Parte_1 sinistro, per cui sull'importo di € 6060,00 andrà computata l'ulteriore somma di € 708,78 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (27/10/2014)
- e pari ad € 4979,46 - e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 6768,78. Infine, deve trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 1712/1995) in forza del quale sulle somme liquidate all'attualità, devalutate e rivalutate all'attualità secondo gli indici ISTAT, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo, posto che, per effetto della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico degli
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 appellati in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 730/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI, pendente tra , ogni contraria Parte_1 CP_3 CP_2 istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'appello;
2. condanna E , in solido tra loro, al CP_3 CP_2 pagamento, in favore di , della ulteriore somma Parte_1 di € 6768,78, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
3. condanna E , in solido tra loro, al CP_3 CP_2 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in € 264,00 per spese ed € 2.090,00 per compensi e, per il secondo grado, in € 355,50 per spese ed € 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico di E , in CP_3 CP_2 solido tra loro, le spese di CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC ES
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC ES, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 730/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I pendente CP_1
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/1/1960, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE VERDI, 33 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. VOTO MARILENA (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di citazione APPELLANTE E
(P.IVA ) in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI, 27 LANZARA DI CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. ALMA ALFANO (C.F. ) che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado
(P.IVA ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in NOCERA INFERIORE ALLA VIA SARAJEVO N. 13 APPELLATE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/06/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 6/2/2017, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mercato San Severino, n. 585/2016, depositata il 29/7/2016, che accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attore, condannando le convenute, ritenendo un concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 4040,00, oltre agli interessi legali dalla Pt_1 domanda e a metà delle spese di lite.
Parte appellante premetteva quanto segue:
- nel giudizio di primo grado, , aveva agito per Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura BMW X3, targata DT569GW, di sua proprietà, a seguito del sinistro verificatosi in Mercato San Severino, alla via S.P. 309, il giorno 27/10/2014, allorquando l'autocarro Fiat Ducato, targato CR504GE, di proprietà della nel CP_3 ripartire improvvisamente in retromarcia da un'area privata situata sulla destra rispetto al senso di marcia della BMW, che proseguiva regolarmente nel suo senso di marcia, la urtava alla parte anteriore destra con la sua parte posteriore sinistra, facendo finire la BMW con la ruota sinistra contro il marciapiede, riportando, così, danni anche alla parte anteriore sinistra;
- il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, rilevando un concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli, l'uno non avendo osservato la dovuta prudenza nella manovra di retromarcia e l'altro non avendo moderato la velocità adeguandola ai luoghi.
Tanto premesso l'appellante, chiedeva riformarsi la sentenza impugnata, non essendo in alcun modo rinvenibile un concorso di colpa dell'attore, con conseguente esclusiva responsabilità del veicolo di parte appellata, o, comunque, riducendo al 20% il concorso di colpa dell'attore/appellante.
Parte appellante concludeva, pertanto, chiedendo:
- di accogliere l'appello e condannare la e la CP_2 CP_3
al risarcimento di tutti i danni riportati dall'auto di
[...] proprietà dell'appellante, per l'ammontare di € 6060,00 o, in subordine, per la somma di € 4040,00;
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 - di condannare le società appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l' , eccependo: CP_2 in via preliminare
1) l'improponibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito
2) l'infondatezza dell'appello avendo il giudice ben valutato e motivato il materiale probatorio.
Parte appellata concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Non si costituiva la CP_3
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_3
regolarmente citata e non costituita.
[...]
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Già sotto la vigenza dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella legge 7 agosto 2012, n. 134, la giurisprudenza di legittimità si era concordemente espressa nel senso che
“l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi poteva essere legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investisse l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché fosse possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto,
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 legittimasse la declaratoria d'inammissibilità dell'appello
per questi motivi
soltanto e non dell'appello nella sua interezza” (per tutte, funditus, Cass. 10 settembre 2012, n. 15071). Il giudizio d'appello, oggi (a seguito delle riforme del 1990-1995- 2012) come allora (ovvero, sin dall'entrata in vigore del codice di procedura civile), rimane pur sempre un giudizio di merito pieno, avente ad oggetto il rapporto dedotto in giudizio, sia pure nei limiti dei motivi proposti dall'appellante, e non la correttezza della sentenza di primo grado. Il giudice d'Appello, entro tali limiti, è chiamato a stabilire se la pretesa dell'attore sia fondata, non se il Tribunale abbia correttamente applicato la legge, trasformando il relativo procedimento in una sorta di replica anticipata del giudizio di legittimità. Pertanto, rispetto all'atto di appello, non è concepibile alcuna valutazione di autosufficienza, ma soltanto di specificità (ex multis, Cass. 24 aprile 2019, n. 11197; Cass. 10 febbraio 2020, n. 3134, in motivazione;
Cass. 11 aprile 2016, n. 6978). Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, definitivamente chiarito che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Invero – si legge ancora in motivazione – “l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice» non dovrà necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza»; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate”. Ed è stato definitivamente ribadito che “la riforma del 2012 non ha trasformato, come pur alcuni hanno ipotizzato, l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata. L'appello è rimasto una «revisio prioris instantiae», e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
2. Sul merito. L'appello è fondato e va accolto. L'art. 2054 c.c. al comma 2 sancisce che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Tuttavia, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta, della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare li danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). In merito all'onere probatorio, la Corte di Cassazione sez. III, con ordinanza n. 12884 del 13/05/2021, ha dichiarato che “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista”. Nel caso di specie, l'istruttoria espletata ha dimostrato che la responsabilità del sinistro è da attribuire esclusivamente al conducente dell'autocarro che, nell'uscire a retromarcia da un'area privata, doveva adoperare particolare prudenza, non emergendo in alcun modo elementi che possano attribuire una percentuale di colpa al danneggiato, che, come emerso dalle testimonianze, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la coerenza e la logicità della dichiarazioni rese, viaggiava correttamente nel suo senso di marcia e, nel tentativo di evitare l'impatto, effettuava anche una manovra di emergenza, sterzando verso sinistra. Né il CTU ha, in alcun modo, ritenuto un concorso dell'appellante nella causazione del sinistro. Va ritenuta, pertanto, l'esclusiva responsabilità dell'autocarro Fiat Ducato, con conseguente accoglimento dell'appello e condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma di € 6060,00. Nel caso di specie, va corrisposta anche l'IVA, dal momento che, la Corte di cassazione (5120/2023), confermando un suo risalente orientamento, ha affermato che “il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo dell'Iva che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente”. Premette la Corte che è orientamento consolidato e risalente (Cass. 22580/22, Cass. 10023/97 e 1688/2010) che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende anche agli oneri accessori e consequenziali sicché in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo il risarcimento deve comprendere anche l'Iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva. “ Per quanto riguarda, poi, le richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 liquidati all'attualità; con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. ex multis, Cass., S.U., 1712/95, nonché Cass. n. 2796/00). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si ritiene opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data del Parte_1 sinistro, per cui sull'importo di € 6060,00 andrà computata l'ulteriore somma di € 708,78 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (27/10/2014)
- e pari ad € 4979,46 - e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 6768,78. Infine, deve trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 1712/1995) in forza del quale sulle somme liquidate all'attualità, devalutate e rivalutate all'attualità secondo gli indici ISTAT, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo, posto che, per effetto della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico degli
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 appellati in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 730/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI, pendente tra , ogni contraria Parte_1 CP_3 CP_2 istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'appello;
2. condanna E , in solido tra loro, al CP_3 CP_2 pagamento, in favore di , della ulteriore somma Parte_1 di € 6768,78, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
3. condanna E , in solido tra loro, al CP_3 CP_2 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in € 264,00 per spese ed € 2.090,00 per compensi e, per il secondo grado, in € 355,50 per spese ed € 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico di E , in CP_3 CP_2 solido tra loro, le spese di CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC ES
N.R.G. 730/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8