TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2850/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. ELENA BIASUTTI Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
) con l'avv. GABRIELE ROMANELLO CP_1 C.F._2
(come da procura alle liti esibita al giudice istruttore all'udienza del 14.01.2025 in formato cartaceo originale) resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio, con successiva rimessione della causa in istruttoria;
Conclusioni di parte resistente: aderisce alla domanda di divorzio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 15.09.2018; dall'unione sono nati i figli (22.5.2019) e (26.1.2021), entrambi Persona_1 Persona_2
minorenni.
1 Con decreto n. 2961/2021 il Tribunale di Udine ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo: l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
visite libere padre-figli, previo accordo con la madre, anche presso la casa familiare;
assegnazione della casa familiare sita a Udine, via Valeggio n.1, alla madre, quale genitore collocatario, con impegno del sig. a trasferirsi altrove;
assegno di CP_1
mantenimento in favore dei figli a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili (100,00 per ciascun figlio); riparto delle spese straordinarie al 50% tra le parti;
nulla a titolo di mantenimento tra coniugi.
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la sig.ra ha adito il Tribunale di Udine, Pt_1
rappresentando, in sintesi: che il sig. aveva lasciato la casa familiare, senza CP_1
spostare la residenza e senza restituire alla moglie la copia delle chiavi;
che da febbraio
2024, nonostante i rientri in Italia, egli non ha contatti, neanche telefonici, con i figli;
che nel febbraio 2024 si era presentato presso la casa familiare, senza preavviso, per restarvi circa una settimana e, durante tale soggiorno, aveva agito violenza sessuale nei confronti della moglie (fatto per il quale la ricorrente ha sporto denuncia-querela); che, a seguito di tale grave evento, la sig.ra si rivolgeva all' Pt_1 Controparte_2
che le metteva a disposizione, da novembre 2024, una casa protetta ove
[...]
risiedere con i figli.
La ricorrente, concludeva, dunque, chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status:
l'emissione di un divieto di avvicinamento a carico del resistente, a sé e alla prole;
l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori, salva la possibilità per il padre di incontrare i figli nell'ambito di visite protette;
la presa in carico del nucleo, per supporto, da parte dei Servizi Sociali;
un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli, da euro 200,00 ad euro 500,00 complessivi.
Il resistente non si costituiva in giudizio;
nondimeno, alla prima udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 14.01.2025, è comparso l'avv. Romanello, munito di mandato alle liti rilasciato dal sig. Il procuratore ha aderito alla CP_1
domanda di divorzio, rimettendosi quanto alle ulteriori richieste, ma auspicando comunque una soluzione bonaria della vertenza. In particolare, il legale ha riferito che il sig. lavora attualmente in Francia, ma sporadicamente e senza regolare CP_1
contratto e che vorrebbe rientrare in Italia per cercare lavoro;
2 Alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore, inoltre, la sig.ra Pt_1
ha riferito al giudice istruttore che il sig. era rimasto presso la casa familiare CP_1
fino al 2022, nonostante la separazione, e ciò anche per ivi scontare gli arresti domiciliari;
dopodiché se ne è andato all'estero e ha versato saltuariamente il mantenimento per la prole;
sono quattro mesi che non versa nulla e non vede i figli da più di sei mesi. A novembre 2024 si è presentato, senza alcun preavviso, fuori dalla scuola dei minori, pretendendo di vederli e di portarli via con sé. La sig.ra ha Pt_1
rappresentato di aver bloccato il contatto telefonico del marito, su suggerimento della polizia giudiziaria, a causa delle minacce e degli insulti ricevuti;
inoltre, ha riferito che, proprio prima dell'udienza, ha ricevuto una telefonata minacciosa dal fratello del sig.
CP_1
All'esito dell'udienza del 14.01.2025, parte ricorrente, oltre ad insistere per l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti, ha chiesto al tribunale la pronuncia parziale sullo status, con successiva rimessione della causa in istruttoria;
parte resistente ha aderito alla domanda. La causa è stata dunque rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
3 Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto pubblicato in data 18.06.2021 il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 20.05.2021, sicché alla data del deposito del ricorso (07/11/2024) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti non condivido più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in data 15/09/2018, in Tavagnacco (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TAVAGNACCO dell'anno 2018 al n. 45 parte 2 serie C, da Pt_1
nata in [...] il [...], e nato in [...] il
[...] CP_1
24/10/1988;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavagnacco di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 45 parte 2 serie C anno 2018);
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2024.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. ELENA BIASUTTI Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
) con l'avv. GABRIELE ROMANELLO CP_1 C.F._2
(come da procura alle liti esibita al giudice istruttore all'udienza del 14.01.2025 in formato cartaceo originale) resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio, con successiva rimessione della causa in istruttoria;
Conclusioni di parte resistente: aderisce alla domanda di divorzio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 15.09.2018; dall'unione sono nati i figli (22.5.2019) e (26.1.2021), entrambi Persona_1 Persona_2
minorenni.
1 Con decreto n. 2961/2021 il Tribunale di Udine ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo: l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
visite libere padre-figli, previo accordo con la madre, anche presso la casa familiare;
assegnazione della casa familiare sita a Udine, via Valeggio n.1, alla madre, quale genitore collocatario, con impegno del sig. a trasferirsi altrove;
assegno di CP_1
mantenimento in favore dei figli a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili (100,00 per ciascun figlio); riparto delle spese straordinarie al 50% tra le parti;
nulla a titolo di mantenimento tra coniugi.
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la sig.ra ha adito il Tribunale di Udine, Pt_1
rappresentando, in sintesi: che il sig. aveva lasciato la casa familiare, senza CP_1
spostare la residenza e senza restituire alla moglie la copia delle chiavi;
che da febbraio
2024, nonostante i rientri in Italia, egli non ha contatti, neanche telefonici, con i figli;
che nel febbraio 2024 si era presentato presso la casa familiare, senza preavviso, per restarvi circa una settimana e, durante tale soggiorno, aveva agito violenza sessuale nei confronti della moglie (fatto per il quale la ricorrente ha sporto denuncia-querela); che, a seguito di tale grave evento, la sig.ra si rivolgeva all' Pt_1 Controparte_2
che le metteva a disposizione, da novembre 2024, una casa protetta ove
[...]
risiedere con i figli.
La ricorrente, concludeva, dunque, chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status:
l'emissione di un divieto di avvicinamento a carico del resistente, a sé e alla prole;
l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori, salva la possibilità per il padre di incontrare i figli nell'ambito di visite protette;
la presa in carico del nucleo, per supporto, da parte dei Servizi Sociali;
un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli, da euro 200,00 ad euro 500,00 complessivi.
Il resistente non si costituiva in giudizio;
nondimeno, alla prima udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 14.01.2025, è comparso l'avv. Romanello, munito di mandato alle liti rilasciato dal sig. Il procuratore ha aderito alla CP_1
domanda di divorzio, rimettendosi quanto alle ulteriori richieste, ma auspicando comunque una soluzione bonaria della vertenza. In particolare, il legale ha riferito che il sig. lavora attualmente in Francia, ma sporadicamente e senza regolare CP_1
contratto e che vorrebbe rientrare in Italia per cercare lavoro;
2 Alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore, inoltre, la sig.ra Pt_1
ha riferito al giudice istruttore che il sig. era rimasto presso la casa familiare CP_1
fino al 2022, nonostante la separazione, e ciò anche per ivi scontare gli arresti domiciliari;
dopodiché se ne è andato all'estero e ha versato saltuariamente il mantenimento per la prole;
sono quattro mesi che non versa nulla e non vede i figli da più di sei mesi. A novembre 2024 si è presentato, senza alcun preavviso, fuori dalla scuola dei minori, pretendendo di vederli e di portarli via con sé. La sig.ra ha Pt_1
rappresentato di aver bloccato il contatto telefonico del marito, su suggerimento della polizia giudiziaria, a causa delle minacce e degli insulti ricevuti;
inoltre, ha riferito che, proprio prima dell'udienza, ha ricevuto una telefonata minacciosa dal fratello del sig.
CP_1
All'esito dell'udienza del 14.01.2025, parte ricorrente, oltre ad insistere per l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti, ha chiesto al tribunale la pronuncia parziale sullo status, con successiva rimessione della causa in istruttoria;
parte resistente ha aderito alla domanda. La causa è stata dunque rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
3 Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto pubblicato in data 18.06.2021 il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 20.05.2021, sicché alla data del deposito del ricorso (07/11/2024) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti non condivido più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in data 15/09/2018, in Tavagnacco (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TAVAGNACCO dell'anno 2018 al n. 45 parte 2 serie C, da Pt_1
nata in [...] il [...], e nato in [...] il
[...] CP_1
24/10/1988;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavagnacco di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 45 parte 2 serie C anno 2018);
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2024.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
4