Articolo 48 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 47Articolo 49
Versione
28 marzo 1989
Art. 48. Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati). 1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo comma, numeri 3 e 4, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sui ricorsi di loro competenza puo' essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto, ove si evidenzino profili di illegittimita'. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Nota all'art. 48, comma 1:
Per il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 639/1970 si veda precedente nota all'art. 2, comma 1.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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