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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di Maio, nella causa iscritta al N. 2654 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. VIVONA PIETRA
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO LOREDANA resistente –
Avente ad oggetto: danno biologico
All'esito dell'udienza del 29/09/2025 svolta con la modalità della trattazione scritta, esaminate le note depositate dalle parti, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro, ha subito un danno biologico permanente residuale nella misura del 25% .
Condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo CP_1 indennizzo in rendita con decorrenza 31.05.2021 nonchè alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 2.200,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge e pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 22.02.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo “Accertare e CP_1 dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 29.10.2020 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 30%, o una diversa percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione”;
-Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 30%, ossia una rendita vitalizia mensile nella misura di € 707,19, come determinata in parte espositiva o in quella diversa che risulterà congrua a seguito di
CTU”.
Instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, effettuata CTU, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha Persona_1 concluso la relazione affermando che “In virtù delle superiori considerazioni, trattandosi di menomazioni plurime coesistenti, appare equo riconoscere un danno biologico permanente nella misura del 25% (VENTICINQUE PER
CENTO)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo in rendita e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento dell'indennizzo stesso con decorrenza CP_1 ed accessori dal 31.05.2021.
In ossequio al principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 29.09.2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di Maio, nella causa iscritta al N. 2654 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. VIVONA PIETRA
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO LOREDANA resistente –
Avente ad oggetto: danno biologico
All'esito dell'udienza del 29/09/2025 svolta con la modalità della trattazione scritta, esaminate le note depositate dalle parti, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro, ha subito un danno biologico permanente residuale nella misura del 25% .
Condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo CP_1 indennizzo in rendita con decorrenza 31.05.2021 nonchè alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 2.200,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge e pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 22.02.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo “Accertare e CP_1 dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 29.10.2020 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 30%, o una diversa percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione”;
-Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 30%, ossia una rendita vitalizia mensile nella misura di € 707,19, come determinata in parte espositiva o in quella diversa che risulterà congrua a seguito di
CTU”.
Instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, effettuata CTU, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha Persona_1 concluso la relazione affermando che “In virtù delle superiori considerazioni, trattandosi di menomazioni plurime coesistenti, appare equo riconoscere un danno biologico permanente nella misura del 25% (VENTICINQUE PER
CENTO)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo in rendita e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento dell'indennizzo stesso con decorrenza CP_1 ed accessori dal 31.05.2021.
In ossequio al principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 29.09.2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio