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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 116/2024 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
CARRARA alla Via Roma n.29, presso l'Avv. Mario Lattanzi, che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova V.le Brigate
Partigiane presso l' Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa, in totale RIFORMA della suddetta sentenza del Tribunale di Massa n. 360/2023, resa inter partes nel giudizio RG. N. 607/2021, Giudice Dott.ssa Elisa Pinna, pubblicata in data 22.06.2023 (Rep. 611/2023 del 22.06.2023), non notificata, nel domicilio eletto presso il costituito sottoscritto procuratore, in accoglimento del presente appello:
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex artt. 2901 e 2903 c.c., e, pertanto, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate nell'atto di citazione nell'interesse di;
Controparte_1
In via principale:
2. accertare e dichiarare la natura di compravendita del contratto stipulato tra le parti in data 10.3.2016, e, per l'effetto, rigettare la domanda di simulazione di controparte, siccome infondata in fatto ed in diritto;
3. accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2901 e ss c.c., e pertanto, rigettare tutte le domande ed eccezioni dall' ; Controparte_1
In subordine:
4. Nella denegata e non ceduta ipotesi in cui questa Ecc. Corte ritenesse sussistenti i presupposti di cui all'articolo 2901 c.c., accertare e dichiarare l'illegittimità della liquidazione delle spese operata in primo grado e per l'effetto rideterminare gli importi dovuti in applicazione dei minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore da 52.001 a 260.000 (D.M. 55/2014 e ss.mm.) e riformare il capo di sentenza che prevede la condanna in solido dei convenuti (odierni appellanti);
5. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Si insiste altresì affinché vengano rigettate le istanze istruttorie reiterate da parte appellata.
Per l'Appellato:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria deduzione, domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: a) rigettare l'appello avversario, perché inammissibile e, comunque, infondato;
2 b) comunque, accogliere le domande gradatamente introdotte in prime cure e, quindi:
- in principalità, previa dichiarazione che l'atto di compravendita del 10/03/2016, trascritto il 21/03/2016 presso l'Ufficio del Territorio di Massa-Carrara al n. R.G. 2322 e R.P. 1686, stipulato tra il Signor e il Signor Parte_1 Parte_2 costituisce negozio simulato, dissimulante atto di donazione, accertati i
[...] presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ., disporre la revocatoria dell'atto di compravendita del 10/03/2016, trascritto il 21/03/2016 presso l'Ufficio del Territorio di Massa-Carrara al n. R.G. 2322 e R.P. 1686, mediante cui il Signor Parte_1 ha trasferito al Signor la quota di 2/6 di piena
[...] Parte_2 proprietà di appartamento sito in Comune di Carrara, censito al catasto fabbricati al foglio 72, particella 36, sub 1, categoria A/4, con rendita catastale di € 255,65=, la quota di 2/6 di piena proprietà di appartamento sito in Comune di Carrara, censito al catasto fabbricati al foglio 72, particella 36, sub 2, categoria A/4, con rendita catastale di € 255,65=, la quota di 2/6 di piena proprietà di terreno sito in Comune di Carrara, censito al catasto terreni al foglio 72, particella 307, vigneto, con reddito dominicale di € 2,61= e agrario di € 2,39= e la quota di 2/6 di piena proprietà di terreno sito in Comune di Carrara, censito al catasto terreni al foglio 72, particella
34, sem. irr. arb., con reddito dominicale di € 8,60= e agrario di € 2,56=, e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dell Controparte_1
l'atto di disposizione del patrimonio suddetto;
- in subordine, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ., disporre la revocatoria dell'atto di compravendita del 10/03/2016, trascritto il 21/03/2016 presso
l'Ufficio del Territorio di Massa-Carrara al n. R.G. 2322 e R.P. 1686, mediante cui il Signor ha trasferito al Signor la quota di Parte_1 Parte_2
2/6 di piena proprietà di appartamento sito in Comune di Carrara, censito al catasto fabbricati al foglio 72, particella 36, sub 1, categoria A/4, con rendita catastale di € 255,65=, la quota di 2/6 di piena proprietà di appartamento sito in Comune di
Carrara, censito al catasto fabbricati al foglio 72, particella 36, sub 2, categoria A/4, con rendita catastale di € 255,65=, la quota di 2/6 di piena proprietà di terreno sito in Comune di Carrara, censito al catasto terreni al foglio 72, particella 307, vigneto, con reddito dominicale di € 2,61= e agrario di € 2,39= e la quota di 2/6 di piena proprietà di terreno sito in Comune di Carrara, censito al catasto terreni al foglio 72, particella
34, sem. irr. arb., con reddito dominicale di € 8,60= e agrario di € 2,56=, e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dell Controparte_1
3 l'atto di disposizione del patrimonio suddetto.
- In ogni caso, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 360/2023 pubblicata il 22.06.2023 il Tribunale di MASSA accoglieva la domanda revocatoria ex art 2901 c.c. promossa da nei Controparte_1 confronti di padre) e (figlio), avente ad oggetto Parte_1 Parte_2 la compravendita avvenuta il 10.03.2016 di quota parte (pari a 2/6) di piena proprietà di un appartamento con terreno siti nel comune di MASSA.
Motivava il Giudicante che innanzitutto andasse rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dai convenuti, in quanto il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale dovesse identificarsi non con quello di rogito dell'atto ma con quello della trascrizione dello stesso, ovvero il momento in cui dell'atto era stata data pubblicità ai terzi, mentre doveva ritenersi atto di esercizio del diritto - come tale idoneo ad interrompere il termine - la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, indipendentemente dal momento in cui la stessa si fosse successivamente perfezionata. Atteso che l'atto notarile, rogitato il 10.03.2016, era stato trascritto il 21.03.2016, e che l'atto di citazione in revocatoria era stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 18.03.2021 non poteva ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale.
Nel merito, riteneva il Giudicante che dovessero ritenersi sussistenti e provati tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria. Difatti: a) quanto ai requisiti soggettivi,
[...]
aveva dimostrato di essere creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, anche quale imprenditore individuale, della somma di euro 176.427,98 sulla base
[...] di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito depositati con relative relate di notifica, mentre il debitore aveva avanzato contestazioni generiche senza impugnare le relate di notifica né gli atti;
b) in ordine al consilium fraudis, trattandosi di debito insorto prima dell'atto dispositivo, doveva ritenersi sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore. Nel caso specifico, il debitore alla data di gennaio 2016 aveva già ricevuto 38 tra cartelle ed avvisi per imposte e tasse non versate e nel marzo 2016 si era spogliato dell'unico bene immobile di cui era intestatario, sicché doveva ritenersi in re ipsa la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio
4 patrimoniale che l'atto dispositivo aveva arrecato alle ragioni del creditore. In ordine all'elemento psicologico del terzo acquirente, la scientia fraudis (sufficiente a fondare l'azione nel caso specifico, trattandosi di atto a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere del credito) doveva presumersi sulla scorta del legame di parentela e convivenza
(non smentita) tra padre e figlio al momento del rogito. Non era infine stata data prova dell'effettività del pagamento del prezzo indicato nel rogito, in quanto non vi era nessuna evidenza né della consegna materiale dell'assegno indicato quale mezzo di pagamento, né dell'incasso della cifra ivi indicata, né era stata indicata l'origine della provvista nella disponibilità dell'acquirente, all'epoca appena diciannovenne. Per di più, dopo l'atto di cessione il debitore aveva trasferito nell'immobile compravenduto la propria residenza.
Sussistevano pertanto tutti gli elementi idonei a fondare la presunzione della sussistenza del consilium fraudis. In ordine all'eventus damni, sussisteva nel caso in ispecie la lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, atteso che con tale atto il debitore si era spogliato di qualsiasi bene così da rendere incerta o difficoltosa la realizzazione del credito.
Il giudice condannava dunque, per il principio della soccombenza, i convenuti in solido – in virtù della comunanza di interessi - al pagamento delle spese di lite, calcolate sullo scaglione individuato sulla scorta del valore del credito azionato in revocatoria.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
concludendo come in epigrafe. Si è costituita ,
[...] Controparte_1 resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado.
All'udienza del 26.09.2024 questa Corte ha rinviato ex art 352 cpc con termini all'udienza del
17.04.2025 per la rimessione della causa al collegio, e la stessa in tale data è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Giudicante aveva rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione:; tale conclusione era errata in realtà in quanto l'art 2903 c.c. faceva decorrere la prescrizione “dalla data dell'atto” senza fare alcun riferimento a quella di registrazione e trascrizione dello stesso. Anche la scelta di individuare il dies ad quem
5 in quello di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica doveva ritenersi erronea, in quanto gli atti interruttivi della prescrizione, in quanto recettizi, producono i loro effetti solo una volta entrati nella sfera del destinatario.
Il motivo è infondato.
Con ordinanza 25 aprile 2025 n. 10924 (in senso conforme: Cass ord. 9 febbraio 2023
n. 4049) la Corte di Cassazione ha affermato: “L'orientamento più recente di questa
Corte, quanto all''individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per
l'esercizio dell'azione revocatoria, è nel senso che debba farsi applicazione del combinato disposto dell'art. 2903, il quale stabilisce che il termine di prescrizione della domanda di revocazione di cui all'art. 2901 cod. civ. inizia a decorrere dalla data dell'atto, e dell'art. 2935 cod. civ., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. Cass. 09/02/2023,
n.4049; Cass. 23/09/2021, n. 25855; Cass. 24/03/2021, n. 8221; Cass. 15/05/2018, n.
11758; Cass. 27/12/2017, n. 30964; Cass. 30/11/2017, n. 28746; Cass. 07/03/2017, n.
5618; Cass. 28/02/2017, n. 5033; Cass. 24/03/2016, n. 5889; Cass. 27/05/2014, n.
11815; Cass. 19/01/2007, n. 1210); ciò implica che il titolare del diritto deve essere edotto in modo idoneo del diritto che è in suo potere esercitare, atteso che la prescrizione si base sull'inerzia nell'esercizio del diritto da parte del titolare protratta per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 cod. civ.): il titolare procedente non può dirsi edotto del suo diritto e tantomeno può essere apprezzata la sua inerzia prima che dell'atto dispositivo revocando sia data pubblicità a terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. Né costituisce un ostacolo il fatto che le norme del codice civile assegnino espressamente alla trascrizione il compito di regolare il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore (art. 2644 cod. civ., in relazione agli atti soggetti a trascrizione elencati nell'art. 2643 cod. civ.) ovvero quello di regolare il conflitto tra creditore pignorante (o sequestrante) e terzo acquirente (artt.
2913 e 2914 cod. civ.); la trascrizione può, infatti, avere altri effetti in relazione alla
6 sua natura di atto di per sé deputato e idoneo a dare pubblicità a terzi (v. Cass.
09/02/2023, n. 4049)”
In ordine al dies ad quem, con ordinanza n. 17514 del 27.06.2025 la Suprema Corte ha ribadito: “nell'ipotesi di azione revocatoria viene in rilievo il contiguo e specifico principio secondo cui la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza anche costituzionale riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica, in mentre ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (v. da ultimo Cass 18.02.2025 n. 4193 richiamando Cass
Sez UU 9.12.2015 n. 24822)”.
4,Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto “Violazione e falsa applicazione dell'art 2901 c.c. e dell'art 2729 c.c.” nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria. in particolare, quanto all'elemento della partecipatio fraudis da parte del terzo acquirente, il Giudice aveva fondato il proprio convincimento sull'elemento dello stretto legame parentale
(padre figlio) tra venditore ed acquirente, della convivenza tra gli stessi, sulla circostanza che il padre avesse trasferito la propria residenza presso l'immobile venduto, sulla mancata allegazione dell'origine della provvista utilizzata dall'acquirente, all'epoca appena diciannovenne, elementi tutti valorizzati come indici gravi, concordanti ed univoci tali da ritenere sussistente l'intento speculativo e fraudolento in capo ai convenuti. In realtà il Giudicante aveva fatto illegittima applicazione delle presunzioni semplici di cui all'art 2729 c.c.: proprio la giovane età del figlio rendeva verosimile che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione economica del padre al momento della stipula dell'atto; le modalità di pagamento del prezzo risultavano totalmente irrilevanti nel caso specifico e non potevano
7 rappresentare un fatto utile ai fini della presunzione di cui all'art 2729 c.c., atteso che il notaio aveva dato atto dell'intervenuto pagamento del prezzo mediante assegno bancario;
mentre la mancanza di ulteriori disponibilità da parte del non CP_2 poteva ritenersi indice presuntivo di partecipatio fraudis. Il trasferimento di residenza nell'immobile venduto era stato motivato da ragioni personali (la separazione dalla moglie) e dall'esigenza di avvicinarsi alla madre, presente nello stesso stabile, e la mancata indicazione della provenienza della provvista utilizzata dal figlio era ugualmente irrilevante, sicchè, in assenza di prova della partecipatio fraudis, la domanda non avrebbe potuto essere accolta.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio (participatio fraudis ) può essere desunto anche da elementi presuntivi, ai sensi dell'art. 2729 c.c., senza che sia necessario provare una collusione tra le parti o la conoscenza specifica del credito per il cui soddisfacimento viene proposta l'azione. È sufficiente, infatti, che il terzo sia a conoscenza -o avrebbe potuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza della lesione che l'atto arreca alla garanzia patrimoniale generica dei creditori del disponente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
15 ottobre 2021, n. 28423).
Con l'ordinanza n. 161 dell'8 gennaio 2021, la Corte di cassazione ha espresso il principio secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento “ex se”sufficiente a fondare la prova presuntiva della “partecipatio fraudis” laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.
L'orientamento consolidato è confermato da Cass. Ord.
5.01.2023 n. 195, secondo cui: “Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', la prova della “participatio fraudis” (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, puo' essere ricavata anche da presunzioni
8 semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., ord., n. 1286 del 18/01/2019; Cass. n.
5359 del 5/03/2009)”.
Nel caso che ci occupa pertanto sarebbe stato sufficiente a fondare la presunzione il solo stretto legame parentale tra le parti, laddove il Giudicante ha considerato una pluralità di elementi indiziari convergenti.
5.Con il terzo motivo di appello l'appellante ha dedotto Violazione dell'art. 4 DM
55/2014 per avere il Giudice tenuto conto ai fini della determinazione del valore della controversia rilevante allo scopo della liquidazione delle spese di lite non il valore dell'immobile bensì quello del credito attivato, e per aver liquidato nei valori medi la fase istruttoria, che di fatto non si era tenuta, non essendo state ammesse le prove articolate.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria, non già sul valore del negozio impugnato, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. ord.
3.4.2024 n. 8818; Cass. ord.
5.9.2023 n. 25883; Cass. ord. 13.2.2020 n. 3697;
Cass. ord.
9.5.2014 n. 10089). Di conseguenza, le tariffe forensi devono essere calcolate su quest'ultimo importo.
In ordine alla liquidazione della fase di trattazione/istruttoria, la Corte di
Cassazione ha chiarito che il D.M. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che include anche quella istruttoria. Questo compenso è dovuto indipendentemente dal concreto svolgimento di attività istruttorie in senso stretto
(come l'escussione di testimoni). Anche la sola redazione e lo scambio di memorie
9 scritte, pertanto, come avvenuto nel caso di specie, integrano pienamente la fase di trattazione e devono essere remunerate (Cass. ord.
9.7.2024 n. 18723; Cass. ord.
13.10.2023 n. 28627, che ha affermato il principio in questione proprio per il giudizio di primo grado trattato nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'allora vigente art. 702bis cpc, e dunque pur in mancanza dello svolgimento di attività di istruzione in senso stretto).
6,Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Giudicante ha condannato in solido le parti soccombenti alle spese di lite sul presupposto di un interesse comune delle parti in causa che, nella prospettazione della parte appellante, sarebbe insussistente, avendo l'uno interesse a che fosse accertata l'insussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione, mentre il terzo alla sola insussistenza dell'elemento della partecipatio fraudis.
Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dell'art. 97 cpc , essendo l'interesse comune rappresentato dall'intento di sottrarre ai creditori la garanzia del credito ed alla domanda comune di rigetto della domanda revocatoria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione indeterminabile fino ad euro 260.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio, e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.977,00
per la fase introduttiva euro 1.911,00
per la fase istruttoria euro 4.326,00
per la fase decisoria euro 5.103,00
per un totale di euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
10
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Massa n. 360/2023 pubblicata il 22.06.2023, che per l'effetto conferma;
Condanna e in solido al pagamento in favore Parte_3 Parte_4 di in persona del legale rappresentante pro tempore delle Controparte_1 spese di lite del grado che liquida in euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Franco Davini
11
Dott. Franco Davini Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 116/2024 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
CARRARA alla Via Roma n.29, presso l'Avv. Mario Lattanzi, che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova V.le Brigate
Partigiane presso l' Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa, in totale RIFORMA della suddetta sentenza del Tribunale di Massa n. 360/2023, resa inter partes nel giudizio RG. N. 607/2021, Giudice Dott.ssa Elisa Pinna, pubblicata in data 22.06.2023 (Rep. 611/2023 del 22.06.2023), non notificata, nel domicilio eletto presso il costituito sottoscritto procuratore, in accoglimento del presente appello:
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex artt. 2901 e 2903 c.c., e, pertanto, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate nell'atto di citazione nell'interesse di;
Controparte_1
In via principale:
2. accertare e dichiarare la natura di compravendita del contratto stipulato tra le parti in data 10.3.2016, e, per l'effetto, rigettare la domanda di simulazione di controparte, siccome infondata in fatto ed in diritto;
3. accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2901 e ss c.c., e pertanto, rigettare tutte le domande ed eccezioni dall' ; Controparte_1
In subordine:
4. Nella denegata e non ceduta ipotesi in cui questa Ecc. Corte ritenesse sussistenti i presupposti di cui all'articolo 2901 c.c., accertare e dichiarare l'illegittimità della liquidazione delle spese operata in primo grado e per l'effetto rideterminare gli importi dovuti in applicazione dei minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore da 52.001 a 260.000 (D.M. 55/2014 e ss.mm.) e riformare il capo di sentenza che prevede la condanna in solido dei convenuti (odierni appellanti);
5. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Si insiste altresì affinché vengano rigettate le istanze istruttorie reiterate da parte appellata.
Per l'Appellato:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria deduzione, domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: a) rigettare l'appello avversario, perché inammissibile e, comunque, infondato;
2 b) comunque, accogliere le domande gradatamente introdotte in prime cure e, quindi:
- in principalità, previa dichiarazione che l'atto di compravendita del 10/03/2016, trascritto il 21/03/2016 presso l'Ufficio del Territorio di Massa-Carrara al n. R.G. 2322 e R.P. 1686, stipulato tra il Signor e il Signor Parte_1 Parte_2 costituisce negozio simulato, dissimulante atto di donazione, accertati i
[...] presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ., disporre la revocatoria dell'atto di compravendita del 10/03/2016, trascritto il 21/03/2016 presso l'Ufficio del Territorio di Massa-Carrara al n. R.G. 2322 e R.P. 1686, mediante cui il Signor Parte_1 ha trasferito al Signor la quota di 2/6 di piena
[...] Parte_2 proprietà di appartamento sito in Comune di Carrara, censito al catasto fabbricati al foglio 72, particella 36, sub 1, categoria A/4, con rendita catastale di € 255,65=, la quota di 2/6 di piena proprietà di appartamento sito in Comune di Carrara, censito al catasto fabbricati al foglio 72, particella 36, sub 2, categoria A/4, con rendita catastale di € 255,65=, la quota di 2/6 di piena proprietà di terreno sito in Comune di Carrara, censito al catasto terreni al foglio 72, particella 307, vigneto, con reddito dominicale di € 2,61= e agrario di € 2,39= e la quota di 2/6 di piena proprietà di terreno sito in Comune di Carrara, censito al catasto terreni al foglio 72, particella
34, sem. irr. arb., con reddito dominicale di € 8,60= e agrario di € 2,56=, e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dell Controparte_1
l'atto di disposizione del patrimonio suddetto;
- in subordine, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ., disporre la revocatoria dell'atto di compravendita del 10/03/2016, trascritto il 21/03/2016 presso
l'Ufficio del Territorio di Massa-Carrara al n. R.G. 2322 e R.P. 1686, mediante cui il Signor ha trasferito al Signor la quota di Parte_1 Parte_2
2/6 di piena proprietà di appartamento sito in Comune di Carrara, censito al catasto fabbricati al foglio 72, particella 36, sub 1, categoria A/4, con rendita catastale di € 255,65=, la quota di 2/6 di piena proprietà di appartamento sito in Comune di
Carrara, censito al catasto fabbricati al foglio 72, particella 36, sub 2, categoria A/4, con rendita catastale di € 255,65=, la quota di 2/6 di piena proprietà di terreno sito in Comune di Carrara, censito al catasto terreni al foglio 72, particella 307, vigneto, con reddito dominicale di € 2,61= e agrario di € 2,39= e la quota di 2/6 di piena proprietà di terreno sito in Comune di Carrara, censito al catasto terreni al foglio 72, particella
34, sem. irr. arb., con reddito dominicale di € 8,60= e agrario di € 2,56=, e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dell Controparte_1
3 l'atto di disposizione del patrimonio suddetto.
- In ogni caso, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 360/2023 pubblicata il 22.06.2023 il Tribunale di MASSA accoglieva la domanda revocatoria ex art 2901 c.c. promossa da nei Controparte_1 confronti di padre) e (figlio), avente ad oggetto Parte_1 Parte_2 la compravendita avvenuta il 10.03.2016 di quota parte (pari a 2/6) di piena proprietà di un appartamento con terreno siti nel comune di MASSA.
Motivava il Giudicante che innanzitutto andasse rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dai convenuti, in quanto il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale dovesse identificarsi non con quello di rogito dell'atto ma con quello della trascrizione dello stesso, ovvero il momento in cui dell'atto era stata data pubblicità ai terzi, mentre doveva ritenersi atto di esercizio del diritto - come tale idoneo ad interrompere il termine - la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, indipendentemente dal momento in cui la stessa si fosse successivamente perfezionata. Atteso che l'atto notarile, rogitato il 10.03.2016, era stato trascritto il 21.03.2016, e che l'atto di citazione in revocatoria era stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 18.03.2021 non poteva ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale.
Nel merito, riteneva il Giudicante che dovessero ritenersi sussistenti e provati tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria. Difatti: a) quanto ai requisiti soggettivi,
[...]
aveva dimostrato di essere creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, anche quale imprenditore individuale, della somma di euro 176.427,98 sulla base
[...] di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito depositati con relative relate di notifica, mentre il debitore aveva avanzato contestazioni generiche senza impugnare le relate di notifica né gli atti;
b) in ordine al consilium fraudis, trattandosi di debito insorto prima dell'atto dispositivo, doveva ritenersi sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore. Nel caso specifico, il debitore alla data di gennaio 2016 aveva già ricevuto 38 tra cartelle ed avvisi per imposte e tasse non versate e nel marzo 2016 si era spogliato dell'unico bene immobile di cui era intestatario, sicché doveva ritenersi in re ipsa la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio
4 patrimoniale che l'atto dispositivo aveva arrecato alle ragioni del creditore. In ordine all'elemento psicologico del terzo acquirente, la scientia fraudis (sufficiente a fondare l'azione nel caso specifico, trattandosi di atto a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere del credito) doveva presumersi sulla scorta del legame di parentela e convivenza
(non smentita) tra padre e figlio al momento del rogito. Non era infine stata data prova dell'effettività del pagamento del prezzo indicato nel rogito, in quanto non vi era nessuna evidenza né della consegna materiale dell'assegno indicato quale mezzo di pagamento, né dell'incasso della cifra ivi indicata, né era stata indicata l'origine della provvista nella disponibilità dell'acquirente, all'epoca appena diciannovenne. Per di più, dopo l'atto di cessione il debitore aveva trasferito nell'immobile compravenduto la propria residenza.
Sussistevano pertanto tutti gli elementi idonei a fondare la presunzione della sussistenza del consilium fraudis. In ordine all'eventus damni, sussisteva nel caso in ispecie la lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, atteso che con tale atto il debitore si era spogliato di qualsiasi bene così da rendere incerta o difficoltosa la realizzazione del credito.
Il giudice condannava dunque, per il principio della soccombenza, i convenuti in solido – in virtù della comunanza di interessi - al pagamento delle spese di lite, calcolate sullo scaglione individuato sulla scorta del valore del credito azionato in revocatoria.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
concludendo come in epigrafe. Si è costituita ,
[...] Controparte_1 resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado.
All'udienza del 26.09.2024 questa Corte ha rinviato ex art 352 cpc con termini all'udienza del
17.04.2025 per la rimessione della causa al collegio, e la stessa in tale data è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Giudicante aveva rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione:; tale conclusione era errata in realtà in quanto l'art 2903 c.c. faceva decorrere la prescrizione “dalla data dell'atto” senza fare alcun riferimento a quella di registrazione e trascrizione dello stesso. Anche la scelta di individuare il dies ad quem
5 in quello di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica doveva ritenersi erronea, in quanto gli atti interruttivi della prescrizione, in quanto recettizi, producono i loro effetti solo una volta entrati nella sfera del destinatario.
Il motivo è infondato.
Con ordinanza 25 aprile 2025 n. 10924 (in senso conforme: Cass ord. 9 febbraio 2023
n. 4049) la Corte di Cassazione ha affermato: “L'orientamento più recente di questa
Corte, quanto all''individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per
l'esercizio dell'azione revocatoria, è nel senso che debba farsi applicazione del combinato disposto dell'art. 2903, il quale stabilisce che il termine di prescrizione della domanda di revocazione di cui all'art. 2901 cod. civ. inizia a decorrere dalla data dell'atto, e dell'art. 2935 cod. civ., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. Cass. 09/02/2023,
n.4049; Cass. 23/09/2021, n. 25855; Cass. 24/03/2021, n. 8221; Cass. 15/05/2018, n.
11758; Cass. 27/12/2017, n. 30964; Cass. 30/11/2017, n. 28746; Cass. 07/03/2017, n.
5618; Cass. 28/02/2017, n. 5033; Cass. 24/03/2016, n. 5889; Cass. 27/05/2014, n.
11815; Cass. 19/01/2007, n. 1210); ciò implica che il titolare del diritto deve essere edotto in modo idoneo del diritto che è in suo potere esercitare, atteso che la prescrizione si base sull'inerzia nell'esercizio del diritto da parte del titolare protratta per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 cod. civ.): il titolare procedente non può dirsi edotto del suo diritto e tantomeno può essere apprezzata la sua inerzia prima che dell'atto dispositivo revocando sia data pubblicità a terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. Né costituisce un ostacolo il fatto che le norme del codice civile assegnino espressamente alla trascrizione il compito di regolare il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore (art. 2644 cod. civ., in relazione agli atti soggetti a trascrizione elencati nell'art. 2643 cod. civ.) ovvero quello di regolare il conflitto tra creditore pignorante (o sequestrante) e terzo acquirente (artt.
2913 e 2914 cod. civ.); la trascrizione può, infatti, avere altri effetti in relazione alla
6 sua natura di atto di per sé deputato e idoneo a dare pubblicità a terzi (v. Cass.
09/02/2023, n. 4049)”
In ordine al dies ad quem, con ordinanza n. 17514 del 27.06.2025 la Suprema Corte ha ribadito: “nell'ipotesi di azione revocatoria viene in rilievo il contiguo e specifico principio secondo cui la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza anche costituzionale riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica, in mentre ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (v. da ultimo Cass 18.02.2025 n. 4193 richiamando Cass
Sez UU 9.12.2015 n. 24822)”.
4,Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto “Violazione e falsa applicazione dell'art 2901 c.c. e dell'art 2729 c.c.” nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria. in particolare, quanto all'elemento della partecipatio fraudis da parte del terzo acquirente, il Giudice aveva fondato il proprio convincimento sull'elemento dello stretto legame parentale
(padre figlio) tra venditore ed acquirente, della convivenza tra gli stessi, sulla circostanza che il padre avesse trasferito la propria residenza presso l'immobile venduto, sulla mancata allegazione dell'origine della provvista utilizzata dall'acquirente, all'epoca appena diciannovenne, elementi tutti valorizzati come indici gravi, concordanti ed univoci tali da ritenere sussistente l'intento speculativo e fraudolento in capo ai convenuti. In realtà il Giudicante aveva fatto illegittima applicazione delle presunzioni semplici di cui all'art 2729 c.c.: proprio la giovane età del figlio rendeva verosimile che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione economica del padre al momento della stipula dell'atto; le modalità di pagamento del prezzo risultavano totalmente irrilevanti nel caso specifico e non potevano
7 rappresentare un fatto utile ai fini della presunzione di cui all'art 2729 c.c., atteso che il notaio aveva dato atto dell'intervenuto pagamento del prezzo mediante assegno bancario;
mentre la mancanza di ulteriori disponibilità da parte del non CP_2 poteva ritenersi indice presuntivo di partecipatio fraudis. Il trasferimento di residenza nell'immobile venduto era stato motivato da ragioni personali (la separazione dalla moglie) e dall'esigenza di avvicinarsi alla madre, presente nello stesso stabile, e la mancata indicazione della provenienza della provvista utilizzata dal figlio era ugualmente irrilevante, sicchè, in assenza di prova della partecipatio fraudis, la domanda non avrebbe potuto essere accolta.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio (participatio fraudis ) può essere desunto anche da elementi presuntivi, ai sensi dell'art. 2729 c.c., senza che sia necessario provare una collusione tra le parti o la conoscenza specifica del credito per il cui soddisfacimento viene proposta l'azione. È sufficiente, infatti, che il terzo sia a conoscenza -o avrebbe potuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza della lesione che l'atto arreca alla garanzia patrimoniale generica dei creditori del disponente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
15 ottobre 2021, n. 28423).
Con l'ordinanza n. 161 dell'8 gennaio 2021, la Corte di cassazione ha espresso il principio secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento “ex se”sufficiente a fondare la prova presuntiva della “partecipatio fraudis” laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.
L'orientamento consolidato è confermato da Cass. Ord.
5.01.2023 n. 195, secondo cui: “Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', la prova della “participatio fraudis” (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, puo' essere ricavata anche da presunzioni
8 semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., ord., n. 1286 del 18/01/2019; Cass. n.
5359 del 5/03/2009)”.
Nel caso che ci occupa pertanto sarebbe stato sufficiente a fondare la presunzione il solo stretto legame parentale tra le parti, laddove il Giudicante ha considerato una pluralità di elementi indiziari convergenti.
5.Con il terzo motivo di appello l'appellante ha dedotto Violazione dell'art. 4 DM
55/2014 per avere il Giudice tenuto conto ai fini della determinazione del valore della controversia rilevante allo scopo della liquidazione delle spese di lite non il valore dell'immobile bensì quello del credito attivato, e per aver liquidato nei valori medi la fase istruttoria, che di fatto non si era tenuta, non essendo state ammesse le prove articolate.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria, non già sul valore del negozio impugnato, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. ord.
3.4.2024 n. 8818; Cass. ord.
5.9.2023 n. 25883; Cass. ord. 13.2.2020 n. 3697;
Cass. ord.
9.5.2014 n. 10089). Di conseguenza, le tariffe forensi devono essere calcolate su quest'ultimo importo.
In ordine alla liquidazione della fase di trattazione/istruttoria, la Corte di
Cassazione ha chiarito che il D.M. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che include anche quella istruttoria. Questo compenso è dovuto indipendentemente dal concreto svolgimento di attività istruttorie in senso stretto
(come l'escussione di testimoni). Anche la sola redazione e lo scambio di memorie
9 scritte, pertanto, come avvenuto nel caso di specie, integrano pienamente la fase di trattazione e devono essere remunerate (Cass. ord.
9.7.2024 n. 18723; Cass. ord.
13.10.2023 n. 28627, che ha affermato il principio in questione proprio per il giudizio di primo grado trattato nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'allora vigente art. 702bis cpc, e dunque pur in mancanza dello svolgimento di attività di istruzione in senso stretto).
6,Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Giudicante ha condannato in solido le parti soccombenti alle spese di lite sul presupposto di un interesse comune delle parti in causa che, nella prospettazione della parte appellante, sarebbe insussistente, avendo l'uno interesse a che fosse accertata l'insussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione, mentre il terzo alla sola insussistenza dell'elemento della partecipatio fraudis.
Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dell'art. 97 cpc , essendo l'interesse comune rappresentato dall'intento di sottrarre ai creditori la garanzia del credito ed alla domanda comune di rigetto della domanda revocatoria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione indeterminabile fino ad euro 260.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio, e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.977,00
per la fase introduttiva euro 1.911,00
per la fase istruttoria euro 4.326,00
per la fase decisoria euro 5.103,00
per un totale di euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
10
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Massa n. 360/2023 pubblicata il 22.06.2023, che per l'effetto conferma;
Condanna e in solido al pagamento in favore Parte_3 Parte_4 di in persona del legale rappresentante pro tempore delle Controparte_1 spese di lite del grado che liquida in euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Franco Davini
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