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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/10/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Piera Roseti;
Parte_1
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.5.2023, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo il riconoscimento della malattia professionale consistente in discopatia con ernia del disco C6/C7, compressione sul plesso brachiale e radicolite dell'arto superiore sinistro con deficit di forza e prensile, derivante dall'attività lavorativa svolta sin dal 1977 come operaio edile e minatore, addetto alla realizzazione di gallerie e tunnel stradali.
Il ricorrente ha allegato una dettagliata descrizione delle mansioni svolte, evidenziando attività ripetitive e gravose quali: sollevamento manuale di catene e reti metalliche, utilizzo di martello pneumatico, trapano, piccone, badile, movimentazione di sacchi di cemento fino a 50 kg, e lavori in quota su impalcature. Ha inoltre documentato l'insorgenza della patologia mediante
RMN del 2.2.2022, l'intervento chirurgico del 04.05.2022, e la successiva domanda amministrativa all' del 05.07.2022, rigettata dall' per asserita assenza di nesso CP_1 CP_1 causale.
L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione triennale, la improponibilità per carenza di denuncia datoriale e
1 certificazione medica idonea, nonché il difetto di prova circa il nesso eziologico tra la patologia denunciata e le mansioni svolte.
2. In merito all'eccezione di prescrizione, si osserva che la giurisprudenza consolidata (Cass.
Civ. Sez. Lav. n. 5090/2001; n. 12157/2003) individua il dies a quo per la decorrenza del termine triennale nella data in cui l'assicurato ha avuto ragionevole certezza della malattia e della sua origine professionale. Nel caso di specie, la diagnosi strumentale risale al 2.2.2022, e la domanda amministrativa è stata presentata il 5.7.2022, entro i termini previsti. L'eccezione va pertanto rigettata.
3. Quanto alla improponibilità, si rileva che il ricorrente ha prodotto certificazioni mediche e documentazione sufficiente a fondare la domanda, e che l'assenza di denuncia datoriale non può pregiudicare il diritto del lavoratore, ove vi sia prova del nesso causale. La giurisprudenza
(Corte Cost. n. 179/1988) consente il riconoscimento anche in assenza di tabellazione, purché vi sia prova del determinismo causale.
4. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi testi di entrambe le parti. I testi Testimone_1
e , minatori, hanno confermato la natura gravosa e ripetitiva delle mansioni Testimone_2 svolte dal ricorrente, nonché la sua esposizione prolungata a movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e uso di strumenti vibranti. I testi e Testimone_3 Tes_4
, escussi per la parte resistente, hanno confermato l'esistenza di rischi da
[...] movimentazione manuale e posture incongrue nel lavoro in galleria, pur ridimensionando il ruolo attivo del ricorrente in alcune fasi lavorative.
È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. , il quale ha Persona_1 accertato che il ricorrente è affetto da plurime discopatie e protrusioni discali del rachide vertebrale, con esiti di plurimi interventi chirurgici per ernie discali lombari, e ha riconosciuto un nesso causale/concausale altamente probabile tra tali patologie e l'attività lavorativa svolta, in particolare per la componente lombo-sacrale. Il CTU ha escluso invece il nesso causale per la patologia cervicale.
All'esito della prova testimoniale può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso. I testimoni hanno riferito su circostanze apprese direttamente, e di cui pertanto hanno avuto una cognizione diretta, essendo colleghi di lavoro del ricorrente.
Asseverate le mansioni lavorative disimpegnate dal ricorrente, il ctu, con analisi esaustiva e completa (cui integralmente si rimanda), immune da vizi logico-giuridici e che per tal motivo si condivide integralmente, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
2 “1) Dall'esame della documentazione presente in atti, dall'esame clinico eseguito dallo scrivente sul periziato, tenuto conto delle mansioni svolte dal ricorrente, lo scrivente ritiene che il periziato sia affetto da ”Plurime discopatie e protrusioni discali del rachide vertebrale.
Esiti di plurimi interventi chirurgici per ernie discali del rachide lombare”. Pur ammettendo una origine multi fattoriale delle patologie non si può certamente escludere che abbia rivestito un ruolo causale/concausale ma determinante ed efficiente, la lunga attività lavorativa con utilizzo di strumenti vibranti e movimentazione manuale di carichi e continue sollecitazioni sulla cerniera lomboscrale, magari in condizioni atmosferiche ambientali avverse, nell'insorgenza di malattie osteoarticolari quali l'ernia discale lombo sacrale. • C'è quindi, a parere dello scrivente, una altamente probabile origine professionale della patologia vertebrale Lombo-Sacrale. • Tali patologie si sono manifestate anche per cause di lavoro, come sopra ampiamente specificato, sussistendo nesso di causalità/concausalità con la esposizione
a rischio professionale, dovuto all'attività lavorativa svolta. • Non sono presenti in atti e non sono stati rilevati nella raccolta anamnestica elementi che potessero porre in nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta la citata ernia discale C6-C7. • Dall'esame della documentazione in atti e per come riferito dal periziato non è possibile evidenziare ulteriori patologie non riconducibili alle mansioni lavorative svolte che abbiano costituito concausa della patologia invalidante suddetta. Sulla base della documentazione esaminata possiamo far risalire la data della conoscenza da parte del ricorrente della esistenza della patologia denunciata e della sua eziologia professionale alla data di esecuzione della RMN del 2/02/2022
(data di esordio).
2) Le descritte infermità hanno determinato un periodo di invalidità temporanea totale circoscrivibile in giorni 90 (novanta di ITT), individuabile nei periodi di guarigione (e convalescenza) immediatamente successivi ad ognuno dei tre interventi chirurgici subiti, ed un periodo di invalidità temporanea parziale da risarcire al 50%, periodo necessario alla stabilizzazione clinico – funzionale delle lesioni e per eseguire i necessari cicli di terapia, circoscrivibile anch'esso in giorni 90 (novanta).
3) Attualmente, a carico del sig. sono presenti postumi che danno vita ad una Parte_1 menomazione psico-fisica, il cui grado complessivo, valutato in termini di danno biologico, è pari all'8% (otto per cento), come da indicazioni tabellari sopra citate, a far data dal giorno
02/02/2022, data nella quale viene posta diagnosi RMN di patologia discale del rachide
Lombo-Sacrale”.
3 5. Il D.L.vo 38/00, applicabile al caso in esame trattandosi di malattia professionale denunciata successivamente al 25/7/00, prevede che il pregiudizio permanente determinato dalla lesione all'integrità psico-fisica della persona sia indennizzabile fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia. L'art.13 co. 2 del predetto decreto dispone che l'indennizzo viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%.
Pertanto, l' va condannato ad erogare a favore della parte ricorrente il relativo indennizzo CP_1 sotto forma di capitale per l'inabilità permanente, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' convenuto e distratte in favore del procuratore CP_1 antistatario.
Le spese di CTU vanno pure poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in CP_1 capitale ai sensi dell'art.13, lettera a), comma secondo, d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per malattia professionale in ragione di una percentuale di danno biologico complessivamente pari al 8%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate CP_1 in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Castrovillari, 08/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Piera Roseti;
Parte_1
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.5.2023, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo il riconoscimento della malattia professionale consistente in discopatia con ernia del disco C6/C7, compressione sul plesso brachiale e radicolite dell'arto superiore sinistro con deficit di forza e prensile, derivante dall'attività lavorativa svolta sin dal 1977 come operaio edile e minatore, addetto alla realizzazione di gallerie e tunnel stradali.
Il ricorrente ha allegato una dettagliata descrizione delle mansioni svolte, evidenziando attività ripetitive e gravose quali: sollevamento manuale di catene e reti metalliche, utilizzo di martello pneumatico, trapano, piccone, badile, movimentazione di sacchi di cemento fino a 50 kg, e lavori in quota su impalcature. Ha inoltre documentato l'insorgenza della patologia mediante
RMN del 2.2.2022, l'intervento chirurgico del 04.05.2022, e la successiva domanda amministrativa all' del 05.07.2022, rigettata dall' per asserita assenza di nesso CP_1 CP_1 causale.
L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione triennale, la improponibilità per carenza di denuncia datoriale e
1 certificazione medica idonea, nonché il difetto di prova circa il nesso eziologico tra la patologia denunciata e le mansioni svolte.
2. In merito all'eccezione di prescrizione, si osserva che la giurisprudenza consolidata (Cass.
Civ. Sez. Lav. n. 5090/2001; n. 12157/2003) individua il dies a quo per la decorrenza del termine triennale nella data in cui l'assicurato ha avuto ragionevole certezza della malattia e della sua origine professionale. Nel caso di specie, la diagnosi strumentale risale al 2.2.2022, e la domanda amministrativa è stata presentata il 5.7.2022, entro i termini previsti. L'eccezione va pertanto rigettata.
3. Quanto alla improponibilità, si rileva che il ricorrente ha prodotto certificazioni mediche e documentazione sufficiente a fondare la domanda, e che l'assenza di denuncia datoriale non può pregiudicare il diritto del lavoratore, ove vi sia prova del nesso causale. La giurisprudenza
(Corte Cost. n. 179/1988) consente il riconoscimento anche in assenza di tabellazione, purché vi sia prova del determinismo causale.
4. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi testi di entrambe le parti. I testi Testimone_1
e , minatori, hanno confermato la natura gravosa e ripetitiva delle mansioni Testimone_2 svolte dal ricorrente, nonché la sua esposizione prolungata a movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e uso di strumenti vibranti. I testi e Testimone_3 Tes_4
, escussi per la parte resistente, hanno confermato l'esistenza di rischi da
[...] movimentazione manuale e posture incongrue nel lavoro in galleria, pur ridimensionando il ruolo attivo del ricorrente in alcune fasi lavorative.
È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. , il quale ha Persona_1 accertato che il ricorrente è affetto da plurime discopatie e protrusioni discali del rachide vertebrale, con esiti di plurimi interventi chirurgici per ernie discali lombari, e ha riconosciuto un nesso causale/concausale altamente probabile tra tali patologie e l'attività lavorativa svolta, in particolare per la componente lombo-sacrale. Il CTU ha escluso invece il nesso causale per la patologia cervicale.
All'esito della prova testimoniale può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso. I testimoni hanno riferito su circostanze apprese direttamente, e di cui pertanto hanno avuto una cognizione diretta, essendo colleghi di lavoro del ricorrente.
Asseverate le mansioni lavorative disimpegnate dal ricorrente, il ctu, con analisi esaustiva e completa (cui integralmente si rimanda), immune da vizi logico-giuridici e che per tal motivo si condivide integralmente, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
2 “1) Dall'esame della documentazione presente in atti, dall'esame clinico eseguito dallo scrivente sul periziato, tenuto conto delle mansioni svolte dal ricorrente, lo scrivente ritiene che il periziato sia affetto da ”Plurime discopatie e protrusioni discali del rachide vertebrale.
Esiti di plurimi interventi chirurgici per ernie discali del rachide lombare”. Pur ammettendo una origine multi fattoriale delle patologie non si può certamente escludere che abbia rivestito un ruolo causale/concausale ma determinante ed efficiente, la lunga attività lavorativa con utilizzo di strumenti vibranti e movimentazione manuale di carichi e continue sollecitazioni sulla cerniera lomboscrale, magari in condizioni atmosferiche ambientali avverse, nell'insorgenza di malattie osteoarticolari quali l'ernia discale lombo sacrale. • C'è quindi, a parere dello scrivente, una altamente probabile origine professionale della patologia vertebrale Lombo-Sacrale. • Tali patologie si sono manifestate anche per cause di lavoro, come sopra ampiamente specificato, sussistendo nesso di causalità/concausalità con la esposizione
a rischio professionale, dovuto all'attività lavorativa svolta. • Non sono presenti in atti e non sono stati rilevati nella raccolta anamnestica elementi che potessero porre in nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta la citata ernia discale C6-C7. • Dall'esame della documentazione in atti e per come riferito dal periziato non è possibile evidenziare ulteriori patologie non riconducibili alle mansioni lavorative svolte che abbiano costituito concausa della patologia invalidante suddetta. Sulla base della documentazione esaminata possiamo far risalire la data della conoscenza da parte del ricorrente della esistenza della patologia denunciata e della sua eziologia professionale alla data di esecuzione della RMN del 2/02/2022
(data di esordio).
2) Le descritte infermità hanno determinato un periodo di invalidità temporanea totale circoscrivibile in giorni 90 (novanta di ITT), individuabile nei periodi di guarigione (e convalescenza) immediatamente successivi ad ognuno dei tre interventi chirurgici subiti, ed un periodo di invalidità temporanea parziale da risarcire al 50%, periodo necessario alla stabilizzazione clinico – funzionale delle lesioni e per eseguire i necessari cicli di terapia, circoscrivibile anch'esso in giorni 90 (novanta).
3) Attualmente, a carico del sig. sono presenti postumi che danno vita ad una Parte_1 menomazione psico-fisica, il cui grado complessivo, valutato in termini di danno biologico, è pari all'8% (otto per cento), come da indicazioni tabellari sopra citate, a far data dal giorno
02/02/2022, data nella quale viene posta diagnosi RMN di patologia discale del rachide
Lombo-Sacrale”.
3 5. Il D.L.vo 38/00, applicabile al caso in esame trattandosi di malattia professionale denunciata successivamente al 25/7/00, prevede che il pregiudizio permanente determinato dalla lesione all'integrità psico-fisica della persona sia indennizzabile fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia. L'art.13 co. 2 del predetto decreto dispone che l'indennizzo viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%.
Pertanto, l' va condannato ad erogare a favore della parte ricorrente il relativo indennizzo CP_1 sotto forma di capitale per l'inabilità permanente, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' convenuto e distratte in favore del procuratore CP_1 antistatario.
Le spese di CTU vanno pure poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in CP_1 capitale ai sensi dell'art.13, lettera a), comma secondo, d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per malattia professionale in ragione di una percentuale di danno biologico complessivamente pari al 8%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate CP_1 in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Castrovillari, 08/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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