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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.164/2022 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “indennità NASPI”,
tra
rappr. e dif. da avv. Annalisa Boccuni e Francesco Sallustio Parte_1
Appellante
contro
, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. da avv. Maria Teresa Nasso Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 3 maggio 2022 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 4 novembre 2021 emessa dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda così configurata;
la esponeva che le ra staat liquidata Pt_1 l'indennità NASPI nell'anno 2017, calcolata però su di un rapporto di lavoro part time; successivamente, a seguito di conciliazione con il datore di lavoro del 29 gennaio 2020 vi era stata una integraziione contributiva, di talchè richiedeva una riliquidazione della stessa indennità NASPI, domanda rigetta dall' . CP_1
Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Esclusa in primis dal Giudice di prime cure ogni ipotesi di decadenza, proprio sulla base ed in conformità del messaggio n. 4105 del 2018, a mente del quale l' , fornendo chiarimenti CP_1 CP_2 su indennità NASPI che venga liquidata solo in parte, qualora un evento successivo alla liquidazione determina un aumento della prestazione, sorge un nuovo diritto per il creditore, ma opera solo la prescrizione, che nel caso in esame non è spirata, proprio in virtù dell'accordo conciliativo del gennaio 2020.
1 Parte appellante si duole della parte motivazionale in cui il Giudice di primo grado ha escluso tuttavia la opponibilità di tale accordo conciliativo all' , rilevando esso Giudicante che non è CP_1 peraltro provato il versamento di alcuna contribuzione a seguito del detto verbale conciliativo, né risulta nel verbale alcun impegno del datore di lavoro a versare ulteriori contributi, e dalla documentazione inviata dall'appellante all' non risulterebbe alcun elemento utile a CP_1 ricalcolare, né nell'an né nel quantum, la prestazione già goduta.
Esaminando gli atti di causa, trattasi di verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 29 gennaio 2020, tra la sig.ra (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/9/1980 ed ivi residente a[...], identificata a mezzo C.I. n. Comune di Numero_1
Taranto, assistita, quale conciliatore, dal dott. in qualità di Responsabile dell'U.V.L. CP_3 della , al quale conferisce espresso mandato di assistenza, nonché dall'avv. Francesco Pt_2
Sallustio; per la BL BA S.r.l., è presente la dott.ssa identificata a mezzo Pat n. Persona_1
in qualità di delegato dell'amministratore, ing. , giusta delega in allegato, NumeroD_1 CP_4 assistito dall'avv. Marco Gentile.
Vi si legge:
Le parti, dopo che il conciliatore ha esposto gli effetti della-transazione individuale sottoscritta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. in particolare in ordine alla inimpugnabilità della stessa ex art.
2113 c.c., conciliano la controversia ai seguenti patti e condizioni, tutti da ritenersi essenziali.
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e sono da considerarsi tutte essenziali e connesse tra loro e con il contenuto del presente verbale.
2. Il rappresentante della BL BA s.r.l. ribadisce la legittimità del trattamento retributivo e contributivo riconosciuto per l'intero rapporto di lavoro alla sig.ra . Tuttavia al Parte_1 solo fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio e senza che ciò comporti riconoscimento anche solo implicito delle avverse richieste, offre alla sig.ra l'importo complessivo di Parte_1
€ 1.150,00 (millecentocinquanta/00), al netto di eventuali ritenute (pari ad un lordo di € 1.572,48 millecinquecentosettantadue/48).
3. Il predetto importo lordo di € 1.572,48 (millecinquecentosettantadue/48) viene corrisposto per i seguenti titoli e causali: a) € 848,28 a titolo di complemento TFR;
b) € 724,20 a titolo transattivo e novativo di ogni avversa pretesa.
4. La sig.ra dichiara di accettare l'importo offerto per le causali esposte ed a Parte_1 titolo transattivo e novativo (……..omissis);
6. La somma netta indicata sub 2) di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) viene corrisposta in data odierna a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 3775817650- 07 intestato alla sig.ra Pt_1
tratto su Banca Unicredit, per il quale quest'ultima rilascia ampia e liberatoria
[...] quietanza con la sottoscrizione del presente verbale, salvo buon fine del titolo”.
In tema di obblighi contributivi, la Corte di Cassazione – con ordinanza del 13 maggio 2019, n. 12652 – ha recentemente confermato l'orientamento sulla inopponibilità all' della CP_1 conciliazione raggiunta tra datore di lavoro e lavoratore in merito alla qualificazione e durata del rapporto del lavoro.
Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha mostrato di dare continuità al proprio consolidato orientamento sull'inopponibilità all' della transazione eventualmente CP_1 intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore poiché l'obbligo contributivo gravante su quest'ultimo è autonomo rispetto ad esso, e sussiste anche laddove il lavoratore abbia rinunciato a far valere i propri diritti, senza che ciò valga ad incidere sulla nozione legislativa di retribuzione imponibile.
Vi è inoltre, rispetto alla contestazione di parte appellante della opponibilità all' della CP_1 conciliazione in sede monocratica (come definita dall'appellante, pur essendo qui presente una
2 conciliazione in sede sindacale), è la mancanza di prova dell'avvenuta ulteriore contribuzione da parte del datore di lavoro all' , sulla scorta dell'accordo economico cui le Parti risultano essere CP_1 pervenute,
Ora, dalle carte processuali risulta che l'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda BL BA Srl il 27/01/2017 e la relativa domanda NASPI, presentata dalla ricorrente in data 10/03/2017, veniva regolarmente definita con lettera di accoglimento del 14/03/2017, notificata tramite PEC il
15/03/2017. La ricorrente successivamente presentava ricorso amministrativo in data 08/06/2020, precisando che con la domanda NASPI presentata in data 29/04/2020 intendeva richiedere la riliquidazione della prestazione NASPI 2017 in virtù della contribuzione aggiornata e maggiore riconosciuta dal suo ex datore di lavoro BL BA Srl con conciliazione sindacale tra le parti datata CP_ 29/01/2020 e inviata all' in data 30/01/2020. Non è provato il dato di alcuna contribuzione a seguito dello stesso verbale conciliativo né risulta nel verbale di accordo sindacale alcun tipo di impegno del datore di lavoro a versare ulteriori contributi. Dalla documentazione inviata dalla ricorrente all' non risulta nessun elemento utile CP_1 al fine di ricalcolare la prestazione già goduta, né nell'an né nel quantum”.
Se parte appellante richiama l'estratto contributivo in atti, con riferimento al rapporto di lavoro con la BL BA risultta terminato il 15.3.2017, e la contribuzione versata sino al 30.21.2020, il ricorso amministrativo presentato dalla Sig.ra in data 08/06/2020 ha avuto esito essendo Parte_1 stato definito come irricevibile in data 15/06/2020 e notificato tramite pec in data 16/06/2020 con la seguente motivazione: “in quanto mancante degli elementi probatori per il riconoscimento del diritto. Si precisa che non risulta essere allegata al ricorso alcuna documentazione da cui risulti il riconoscimento di una maggiorazione contributiva e/o retributiva nei confronti della sig.ra
”. Nella motivazione della comunicazione di reiezione della domanda di Pt_1 CP_1 indennità di disoccupazione NASPI n. 6176852300008 (2020/943700) presentata dalla ricorrente in data 29/04/2020, si può leggere che “manca comunicazione obbligatoria con cessazione del 31.1.20 e ap17 con reddito 20/20 da gestione separata da inviare con ricorso amministrativo entro il 27.7.2020”.
E' corretto ritenere, a giudizio di questa Corte, e in adesione alle prospettazioni dell' , che in CP_1 tale circostanza alla parte era fatto obbligo di produrre gli elementi probatori necessari per il riconoscimento del diritto all'integrazione della Naspi 2017 e di inviarli con ricorso amministrativo entro il 27/07/2020. Ed è allora condivisibile la prospettazione dell' secondo cui il silenzio CP_1 della originaria ricorrente in seguito alla richiesta dell'Istituto di produzione della documentazione CP_ entro i termini segnalati, osta all'accoglimento della richiesta di controparte di condannare l' a corrispondere in favore della Sig.ra l'integrazione NASPI. Parte_1
E se parte appellata afferma che l' ha poi versato i contributi NASPI richiesti, dall'estratto CP_1 contributivo ciò non è inequivoco, potendosi riferire il trattamento NASPI ivi indicato a quello precedente la riliquidazione contributiva, di cui non vi è prova.
Per questi motivi
l'appello va rigettato. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 8 ottobre 2025 Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “indennità NASPI”,
tra
rappr. e dif. da avv. Annalisa Boccuni e Francesco Sallustio Parte_1
Appellante
contro
, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. da avv. Maria Teresa Nasso Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 3 maggio 2022 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 4 novembre 2021 emessa dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda così configurata;
la esponeva che le ra staat liquidata Pt_1 l'indennità NASPI nell'anno 2017, calcolata però su di un rapporto di lavoro part time; successivamente, a seguito di conciliazione con il datore di lavoro del 29 gennaio 2020 vi era stata una integraziione contributiva, di talchè richiedeva una riliquidazione della stessa indennità NASPI, domanda rigetta dall' . CP_1
Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Esclusa in primis dal Giudice di prime cure ogni ipotesi di decadenza, proprio sulla base ed in conformità del messaggio n. 4105 del 2018, a mente del quale l' , fornendo chiarimenti CP_1 CP_2 su indennità NASPI che venga liquidata solo in parte, qualora un evento successivo alla liquidazione determina un aumento della prestazione, sorge un nuovo diritto per il creditore, ma opera solo la prescrizione, che nel caso in esame non è spirata, proprio in virtù dell'accordo conciliativo del gennaio 2020.
1 Parte appellante si duole della parte motivazionale in cui il Giudice di primo grado ha escluso tuttavia la opponibilità di tale accordo conciliativo all' , rilevando esso Giudicante che non è CP_1 peraltro provato il versamento di alcuna contribuzione a seguito del detto verbale conciliativo, né risulta nel verbale alcun impegno del datore di lavoro a versare ulteriori contributi, e dalla documentazione inviata dall'appellante all' non risulterebbe alcun elemento utile a CP_1 ricalcolare, né nell'an né nel quantum, la prestazione già goduta.
Esaminando gli atti di causa, trattasi di verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 29 gennaio 2020, tra la sig.ra (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/9/1980 ed ivi residente a[...], identificata a mezzo C.I. n. Comune di Numero_1
Taranto, assistita, quale conciliatore, dal dott. in qualità di Responsabile dell'U.V.L. CP_3 della , al quale conferisce espresso mandato di assistenza, nonché dall'avv. Francesco Pt_2
Sallustio; per la BL BA S.r.l., è presente la dott.ssa identificata a mezzo Pat n. Persona_1
in qualità di delegato dell'amministratore, ing. , giusta delega in allegato, NumeroD_1 CP_4 assistito dall'avv. Marco Gentile.
Vi si legge:
Le parti, dopo che il conciliatore ha esposto gli effetti della-transazione individuale sottoscritta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. in particolare in ordine alla inimpugnabilità della stessa ex art.
2113 c.c., conciliano la controversia ai seguenti patti e condizioni, tutti da ritenersi essenziali.
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e sono da considerarsi tutte essenziali e connesse tra loro e con il contenuto del presente verbale.
2. Il rappresentante della BL BA s.r.l. ribadisce la legittimità del trattamento retributivo e contributivo riconosciuto per l'intero rapporto di lavoro alla sig.ra . Tuttavia al Parte_1 solo fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio e senza che ciò comporti riconoscimento anche solo implicito delle avverse richieste, offre alla sig.ra l'importo complessivo di Parte_1
€ 1.150,00 (millecentocinquanta/00), al netto di eventuali ritenute (pari ad un lordo di € 1.572,48 millecinquecentosettantadue/48).
3. Il predetto importo lordo di € 1.572,48 (millecinquecentosettantadue/48) viene corrisposto per i seguenti titoli e causali: a) € 848,28 a titolo di complemento TFR;
b) € 724,20 a titolo transattivo e novativo di ogni avversa pretesa.
4. La sig.ra dichiara di accettare l'importo offerto per le causali esposte ed a Parte_1 titolo transattivo e novativo (……..omissis);
6. La somma netta indicata sub 2) di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) viene corrisposta in data odierna a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 3775817650- 07 intestato alla sig.ra Pt_1
tratto su Banca Unicredit, per il quale quest'ultima rilascia ampia e liberatoria
[...] quietanza con la sottoscrizione del presente verbale, salvo buon fine del titolo”.
In tema di obblighi contributivi, la Corte di Cassazione – con ordinanza del 13 maggio 2019, n. 12652 – ha recentemente confermato l'orientamento sulla inopponibilità all' della CP_1 conciliazione raggiunta tra datore di lavoro e lavoratore in merito alla qualificazione e durata del rapporto del lavoro.
Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha mostrato di dare continuità al proprio consolidato orientamento sull'inopponibilità all' della transazione eventualmente CP_1 intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore poiché l'obbligo contributivo gravante su quest'ultimo è autonomo rispetto ad esso, e sussiste anche laddove il lavoratore abbia rinunciato a far valere i propri diritti, senza che ciò valga ad incidere sulla nozione legislativa di retribuzione imponibile.
Vi è inoltre, rispetto alla contestazione di parte appellante della opponibilità all' della CP_1 conciliazione in sede monocratica (come definita dall'appellante, pur essendo qui presente una
2 conciliazione in sede sindacale), è la mancanza di prova dell'avvenuta ulteriore contribuzione da parte del datore di lavoro all' , sulla scorta dell'accordo economico cui le Parti risultano essere CP_1 pervenute,
Ora, dalle carte processuali risulta che l'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda BL BA Srl il 27/01/2017 e la relativa domanda NASPI, presentata dalla ricorrente in data 10/03/2017, veniva regolarmente definita con lettera di accoglimento del 14/03/2017, notificata tramite PEC il
15/03/2017. La ricorrente successivamente presentava ricorso amministrativo in data 08/06/2020, precisando che con la domanda NASPI presentata in data 29/04/2020 intendeva richiedere la riliquidazione della prestazione NASPI 2017 in virtù della contribuzione aggiornata e maggiore riconosciuta dal suo ex datore di lavoro BL BA Srl con conciliazione sindacale tra le parti datata CP_ 29/01/2020 e inviata all' in data 30/01/2020. Non è provato il dato di alcuna contribuzione a seguito dello stesso verbale conciliativo né risulta nel verbale di accordo sindacale alcun tipo di impegno del datore di lavoro a versare ulteriori contributi. Dalla documentazione inviata dalla ricorrente all' non risulta nessun elemento utile CP_1 al fine di ricalcolare la prestazione già goduta, né nell'an né nel quantum”.
Se parte appellante richiama l'estratto contributivo in atti, con riferimento al rapporto di lavoro con la BL BA risultta terminato il 15.3.2017, e la contribuzione versata sino al 30.21.2020, il ricorso amministrativo presentato dalla Sig.ra in data 08/06/2020 ha avuto esito essendo Parte_1 stato definito come irricevibile in data 15/06/2020 e notificato tramite pec in data 16/06/2020 con la seguente motivazione: “in quanto mancante degli elementi probatori per il riconoscimento del diritto. Si precisa che non risulta essere allegata al ricorso alcuna documentazione da cui risulti il riconoscimento di una maggiorazione contributiva e/o retributiva nei confronti della sig.ra
”. Nella motivazione della comunicazione di reiezione della domanda di Pt_1 CP_1 indennità di disoccupazione NASPI n. 6176852300008 (2020/943700) presentata dalla ricorrente in data 29/04/2020, si può leggere che “manca comunicazione obbligatoria con cessazione del 31.1.20 e ap17 con reddito 20/20 da gestione separata da inviare con ricorso amministrativo entro il 27.7.2020”.
E' corretto ritenere, a giudizio di questa Corte, e in adesione alle prospettazioni dell' , che in CP_1 tale circostanza alla parte era fatto obbligo di produrre gli elementi probatori necessari per il riconoscimento del diritto all'integrazione della Naspi 2017 e di inviarli con ricorso amministrativo entro il 27/07/2020. Ed è allora condivisibile la prospettazione dell' secondo cui il silenzio CP_1 della originaria ricorrente in seguito alla richiesta dell'Istituto di produzione della documentazione CP_ entro i termini segnalati, osta all'accoglimento della richiesta di controparte di condannare l' a corrispondere in favore della Sig.ra l'integrazione NASPI. Parte_1
E se parte appellata afferma che l' ha poi versato i contributi NASPI richiesti, dall'estratto CP_1 contributivo ciò non è inequivoco, potendosi riferire il trattamento NASPI ivi indicato a quello precedente la riliquidazione contributiva, di cui non vi è prova.
Per questi motivi
l'appello va rigettato. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 8 ottobre 2025 Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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