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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2717/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23.12.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti COSIMI FRANCESCA e TENCAIOLI SIMONE, elettivamente domiciliata presso i difensori in Gallarate (VA), Viale Milano n. 1, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. CHIARAVALLI BARBARA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Gallarate (VA), Via Magenta n. 25, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati al
Pubblico ministero in data 4.1.2025);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 22.4.2025)
“1. Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione della mamma;
2. Frequentazioni con il papà, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo direttamente assunto tra i genitori:
(a) due weekend al mese con pernotto, di cui uno dal venerdì prima di cena alle ore 18.30 al sabato dopo cena alle ore 21 e l'altro dal sabato prima di cena alle ore 18.30 alla domenica dopo cena alle ore 20.30;
(b) un terzo weekend al mese, dal venerdì prima di cena alle ore 18.30 alla domenica dopo cena alle ore 20.30;
(c) una sera alla settimana (mercoledì) alle ore 18.30 sino a dopo cena alle ore 20.30 quando il weekend è di spettanza paterna, due sere a settimana (martedì e giovedì) alle ore 18.30 sino a dopo cena alle ore 20.30 quando il weekend è di spettanza materna;
il padre si impegna ad Per_ andare a prendere e riportare da e per la casa della mamma nelle giornate di sua spettanza;
(e) nelle vacanze natalizie e pasquali si applicherà il calendario ordinario, salvo i giorni di
Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'Anno, Primo dell'Anno Epifania, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, che la figlia trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza, in modo da trascorrere i giorni festivi una volta con il padre e l'altra con la madre, ad anni alterni;
(f) eventuali festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti, ad anni alterni;
(g) nel periodo estivo, la figlia trascorrerà due settimane, anche non consecutive, di vacanza con la madre e con il padre rispettivamente da comunicarsi da ciascun genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1
mediante il versamento dell'importo di euro 400,00 mensili, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese con decorrenza dal mese di maggio
2025, oltre a rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50 % delle spese extra come da
pagina 2 di 5 Protocollo in uso avanti al Tribunale;
100% dell'Assegno unico universale percepito dalla madre;
4. Gli arretrati al mantenimento relativi ai mesi di gennaio-aprile 2025, pari a complessivi euro 1.600, verranno pagati ratealmente dal sig. nella misura di euro 100,00 mensili CP_1
per i prossimi 16 mesi fino ad agosto 2026;
5. Le parti si impegnano ad effettuare il trapasso dell'autovettura Suzuki (TG: FP419XE) in favore del sig. a titolo gratuito, con accollo interno del finanziamento cointestato CP_1 dell'autovettura da parte del sig. e assunzione da parte di quest'ultimo di Controparte_1 ogni spesa presente, passata e futura relativa all'autovettura, compreso il 50% dell'ultima multa di 175,00 euro prodotta in atti (doc. 43);
6. si impegna consegnare al sig. la Play Station 5 attualmente Parte_1 CP_1 nella sua abitazione e il sig. si impegna a consegnare a il tavolo di CP_1 CP_2
cristallo concordemente individuato dalle parti;
7. Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
Per_ disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ( , 3.1.2013) ad entrambi i Per_2
genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 750,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 60% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
Per_ affidamento condiviso della figlia minore ma chiedendo di disporre il collocamento paritetico della stessa presso ciascun genitore, di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto della figlia con ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50%, nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di collocamento paritario della minore, di porre a carico della madre l'obbligo di versare in favore pagina 3 di 5 della figlia un assegno di mantenimento mensile pari ad un importo non superiore ad euro
300,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22.4.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia minore.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed essendo rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore appaiono infatti tali da garantire alla stessa l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative alla figlia, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse della prole.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto della figlia minore non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
pagina 4 di 5 Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati
Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23.12.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti COSIMI FRANCESCA e TENCAIOLI SIMONE, elettivamente domiciliata presso i difensori in Gallarate (VA), Viale Milano n. 1, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. CHIARAVALLI BARBARA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Gallarate (VA), Via Magenta n. 25, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati al
Pubblico ministero in data 4.1.2025);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 22.4.2025)
“1. Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione della mamma;
2. Frequentazioni con il papà, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo direttamente assunto tra i genitori:
(a) due weekend al mese con pernotto, di cui uno dal venerdì prima di cena alle ore 18.30 al sabato dopo cena alle ore 21 e l'altro dal sabato prima di cena alle ore 18.30 alla domenica dopo cena alle ore 20.30;
(b) un terzo weekend al mese, dal venerdì prima di cena alle ore 18.30 alla domenica dopo cena alle ore 20.30;
(c) una sera alla settimana (mercoledì) alle ore 18.30 sino a dopo cena alle ore 20.30 quando il weekend è di spettanza paterna, due sere a settimana (martedì e giovedì) alle ore 18.30 sino a dopo cena alle ore 20.30 quando il weekend è di spettanza materna;
il padre si impegna ad Per_ andare a prendere e riportare da e per la casa della mamma nelle giornate di sua spettanza;
(e) nelle vacanze natalizie e pasquali si applicherà il calendario ordinario, salvo i giorni di
Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'Anno, Primo dell'Anno Epifania, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, che la figlia trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza, in modo da trascorrere i giorni festivi una volta con il padre e l'altra con la madre, ad anni alterni;
(f) eventuali festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti, ad anni alterni;
(g) nel periodo estivo, la figlia trascorrerà due settimane, anche non consecutive, di vacanza con la madre e con il padre rispettivamente da comunicarsi da ciascun genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1
mediante il versamento dell'importo di euro 400,00 mensili, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese con decorrenza dal mese di maggio
2025, oltre a rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50 % delle spese extra come da
pagina 2 di 5 Protocollo in uso avanti al Tribunale;
100% dell'Assegno unico universale percepito dalla madre;
4. Gli arretrati al mantenimento relativi ai mesi di gennaio-aprile 2025, pari a complessivi euro 1.600, verranno pagati ratealmente dal sig. nella misura di euro 100,00 mensili CP_1
per i prossimi 16 mesi fino ad agosto 2026;
5. Le parti si impegnano ad effettuare il trapasso dell'autovettura Suzuki (TG: FP419XE) in favore del sig. a titolo gratuito, con accollo interno del finanziamento cointestato CP_1 dell'autovettura da parte del sig. e assunzione da parte di quest'ultimo di Controparte_1 ogni spesa presente, passata e futura relativa all'autovettura, compreso il 50% dell'ultima multa di 175,00 euro prodotta in atti (doc. 43);
6. si impegna consegnare al sig. la Play Station 5 attualmente Parte_1 CP_1 nella sua abitazione e il sig. si impegna a consegnare a il tavolo di CP_1 CP_2
cristallo concordemente individuato dalle parti;
7. Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
Per_ disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ( , 3.1.2013) ad entrambi i Per_2
genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 750,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 60% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
Per_ affidamento condiviso della figlia minore ma chiedendo di disporre il collocamento paritetico della stessa presso ciascun genitore, di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto della figlia con ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50%, nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di collocamento paritario della minore, di porre a carico della madre l'obbligo di versare in favore pagina 3 di 5 della figlia un assegno di mantenimento mensile pari ad un importo non superiore ad euro
300,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22.4.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia minore.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed essendo rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore appaiono infatti tali da garantire alla stessa l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative alla figlia, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse della prole.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto della figlia minore non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
pagina 4 di 5 Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati
Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
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