CASS
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 14/05/2024, n. 19091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19091 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2011 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19091 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di AS NZ;
considerato che non risulta inammissibile l'unico di ricorso, con cui si censura tra l'altro la nullità della citazione nel giudizio di appello, avuto riguardo alla rimessione in termini disposta con ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen. emessa il 19 settembre 2023 dalla Corte di appello di Roma, che afferma l'inconsapevolezza in capo all'imputato della celebrazione del giudizio di appello;
ritenuto che il termine prescrizionale risulta ampiamente decorso in data 14 luglio 2013, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato;
che la suddetta declaratoria determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle residue censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il C si4lier estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19091 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di AS NZ;
considerato che non risulta inammissibile l'unico di ricorso, con cui si censura tra l'altro la nullità della citazione nel giudizio di appello, avuto riguardo alla rimessione in termini disposta con ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen. emessa il 19 settembre 2023 dalla Corte di appello di Roma, che afferma l'inconsapevolezza in capo all'imputato della celebrazione del giudizio di appello;
ritenuto che il termine prescrizionale risulta ampiamente decorso in data 14 luglio 2013, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato;
che la suddetta declaratoria determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle residue censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il C si4lier estensore Il Presidente