Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3179/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3179/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Chioggia, Borgo San Giovanni, n. 563/12, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Carucci del Foro di Padova (pec: e Pasquale Crispino del Email_1
Foro di Padova (pec: presso il cui studio – sito in Email_2
Padova, Via Matteotti, n. 27 – è elettivamente domiciliato;
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv.
Valentina Rossi del Foro di IA (pec: presso il cui Email_3
studio – sito in IA, Via Cavour, n. 59 – è elettivamente domiciliata;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 29.07.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 30.09.2024 in sostituzione dell'udienza fissata in data 7.01.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2024, e – premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio civile in data 23.05.2015 in Chioggia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2015, parte I, atto n. 26; che in costanza di matrimonio era nato un bambino (nato il [...]), che tuttavia Per_1
non è risultato figlio biologico del ricorrente (v. sent. del Tribunale di Venezia n. 1287/2024
del 10.04.2024 pubblicata il 6.05.2024 che ha accertato e dichiarato che Parte_2
non è figlio di ) – hanno proposto domanda congiunta ai sensi
[...] Parte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa (che di seguito si riproducono):
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede, con il solo obbligo di comunicare all'altro la propria nuova residenza.
2) La casa familiare sita in Chioggia, al Borgo San Giovanni n. 563/12, di proprietà esclusiva del SI (doc. 13 già citato), resta nella libera disponibilità di quest'ultimo, con Pt_1
tutti gli arredi, i mobili e le suppellettili ivi esistenti, avendo la SI già provveduto CP_1
ad asportare tutti gli effetti personali e i beni di sua proprietà e a trasferire altrove la propria residenza anagrafica.
3) A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ancora pendenti fra le parti ed in modo funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono che il furgone da campeggio targato CV289MF e l'imbarcazione da diporto di proprietà del SI saranno trasferiti gratuitamente alla SI , entro sessanta giorni Pt_1 CP_1
dal deposito della sentenza di separazione.
Le parti convengono altresì che le eventuali spese notarili e tutti gli oneri conseguenti ai due predetti trasferimenti di proprietà saranno a carico esclusivo della SI . Controparte_1
L'autovettura Opel targata FE073NN, già di proprietà del SI , rimarrà in Pt_1
proprietà ed in uso esclusivo allo stesso e l'autovettura Fiat Doblò targata ET128XF, già di proprietà della SI , rimarrà in proprietà ed in uso esclusivo alla stessa. CP_1
4) Quanto al conto corrente n. 702, cointestato fra le parti, acceso presso il Banco BPM, filiale
610 di Chioggia (VE), con saldo alla data del 31/3/2024 di € 273,32 (doc. 19), i coniugi convengono che, entro il medesimo termine di cui al punto 3), provvederanno all'estinzione di tale corrente, con attribuzione del saldo residuo al SI;
Parte_1 R.G. 3179/2024 V.G.
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti 3) e 4).
6) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le parti.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso in data 26.03.2025 come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio in Chioggia in data 23.05.2015, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2015, parte I, atto n. 26; R.G. 3179/2024 V.G.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1.04.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero